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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 17/03/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1061/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1061 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale promossa da
, nata a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1
e , nato a [...] il [...], CF: , con Parte_2 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. PANTALEO CAMBEDDA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Sassari, in Piazza Emiciclo Garibaldi 24;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni per entrambe le parti come rassegnate nel ricorso congiunto depositato il 06.12.2024:
«1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) Assegnare la casa coniugale con il relativo arredo alla sig.ra ; Parte_1
3) Nulla in ordine al mantenimento dei figli in quanto maggiorenni ed economicamente indipendenti;
4) Nulla in ordine alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi in quanto entrambi economicamente indipendenti;
5) Spese compensate».
Conclusioni del PM: «V°, esprime parere favorevole per l'omologa della separazione consensuale».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 06.12.2024, e Parte_1 [...]
, hanno esposto di aver contratto matrimonio in Dorgali, il 03.05.1992; che Parte_2
Per_ dall'unione sono nati tre figli: , il 03.12.1993, , il 21.01.1999, e , il Per_1 Per_3
05.08.2003; che i figli sono economicamente autonomi e indipendenti;
che, nel tempo, il rapporto coniugale si è deteriorato e che la convivenza è divenuta insostenibile, tanto che i coniugi vivono già separati di fatto: continua a vivere nella casa coniugale, di sua Parte_1
esclusiva proprietà, mentre si è trasferito presso un altro immobile Parte_2
di sua esclusiva proprietà.
2. Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
3. All'esito dell'udienza del 28.02.2025, tenuta mediante il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, la causa, con ordinanza del
7.3.2025, visto il parere favorevole del PM, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*****
4. La domanda di separazione avanzata dalle parti va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di separazione, nonché ad accertare che le condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato nel ricorso, il rapporto si è deteriorato e i coniugi vivono di fatto già separati. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Di conseguenza, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
5. Le altre condizioni di separazione non sono manifestamente contrarie a norme imperative o d'ordine pubblico;
pertanto, deve essere omologato l'accordo intervenuto tra le parti.
6. Le spese di lite, stante la natura della causa, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi , nata a [...], il Parte_1
21.11.1965 e , nato a [...], il [...] (matrimonio contratto il Parte_2
03.05.1992 in Dorgali e trascritto nel registro del Comune di Dorgali, atto n. 13, parte II, serie A – anno 1992) alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 14.3.2025.
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente
dott.ssa Tiziana Longu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1061 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale promossa da
, nata a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1
e , nato a [...] il [...], CF: , con Parte_2 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. PANTALEO CAMBEDDA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Sassari, in Piazza Emiciclo Garibaldi 24;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni per entrambe le parti come rassegnate nel ricorso congiunto depositato il 06.12.2024:
«1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) Assegnare la casa coniugale con il relativo arredo alla sig.ra ; Parte_1
3) Nulla in ordine al mantenimento dei figli in quanto maggiorenni ed economicamente indipendenti;
4) Nulla in ordine alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi in quanto entrambi economicamente indipendenti;
5) Spese compensate».
Conclusioni del PM: «V°, esprime parere favorevole per l'omologa della separazione consensuale».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 06.12.2024, e Parte_1 [...]
, hanno esposto di aver contratto matrimonio in Dorgali, il 03.05.1992; che Parte_2
Per_ dall'unione sono nati tre figli: , il 03.12.1993, , il 21.01.1999, e , il Per_1 Per_3
05.08.2003; che i figli sono economicamente autonomi e indipendenti;
che, nel tempo, il rapporto coniugale si è deteriorato e che la convivenza è divenuta insostenibile, tanto che i coniugi vivono già separati di fatto: continua a vivere nella casa coniugale, di sua Parte_1
esclusiva proprietà, mentre si è trasferito presso un altro immobile Parte_2
di sua esclusiva proprietà.
2. Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
3. All'esito dell'udienza del 28.02.2025, tenuta mediante il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, la causa, con ordinanza del
7.3.2025, visto il parere favorevole del PM, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*****
4. La domanda di separazione avanzata dalle parti va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di separazione, nonché ad accertare che le condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato nel ricorso, il rapporto si è deteriorato e i coniugi vivono di fatto già separati. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Di conseguenza, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
5. Le altre condizioni di separazione non sono manifestamente contrarie a norme imperative o d'ordine pubblico;
pertanto, deve essere omologato l'accordo intervenuto tra le parti.
6. Le spese di lite, stante la natura della causa, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi , nata a [...], il Parte_1
21.11.1965 e , nato a [...], il [...] (matrimonio contratto il Parte_2
03.05.1992 in Dorgali e trascritto nel registro del Comune di Dorgali, atto n. 13, parte II, serie A – anno 1992) alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 14.3.2025.
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente
dott.ssa Tiziana Longu