TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 21908/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 21908/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. DANIELA GOZZOLI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. FRANCESCA COLASANTI Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 24/04/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“ 1) Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, alla richiesta di addebito della separazione l'uno nei confronti dell'altro e dunque rinunciano espressamente, anche per il futuro, all'azione ex art. 151 II c.c..
2) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
3) La dimora coniugale sita nel comune di Andrista di Cevo (BS) Via IV Novembre n. 4, di proprietà esclusiva del marito, Sig. unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà allo stesso Parte_1 mentre la moglie, Sig.ra si impegna a trasferire la residenza altrove avendo già Controparte_1
prelevato i suoi effetti personali e quanto di sua spettanza.
4) A tacitazione di ogni pretesa economica della moglie di pagamento di un assegno di mantenimento o ad altro titolo da parte del marito, quest'ultimo versa alla prima il giorno della sottoscrizione del presente accordo la somma una tantum di € 20.000,00 (ventimila/00), con bonifico bancario (IBAN intestato a : IT79 S056 9654 4400 0000 6237 X64); con l'esatto adempimento di tale Controparte_1
obbligazione i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni altra richiesta e dichiarano di essere pienamente soddisfatti e di non aver a vicenda null'altro a pretendere.
5) In ogni caso: spese di causa compensate con rinunzia al vincolo di solidarietà ex art. 13 LPF.
6) I coniugi danno atto di avere conti correnti bancari separati e di essere già intestatari delle automobili rispettivamente in uso.
7) I coniugi dichiarano sin d'ora di voler addivenire alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni della separazione sopra specificate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 07/09/1991, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ARTOGNE, BS (atto n. 9, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 21908/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. DANIELA GOZZOLI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. FRANCESCA COLASANTI Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 24/04/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“ 1) Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, alla richiesta di addebito della separazione l'uno nei confronti dell'altro e dunque rinunciano espressamente, anche per il futuro, all'azione ex art. 151 II c.c..
2) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
3) La dimora coniugale sita nel comune di Andrista di Cevo (BS) Via IV Novembre n. 4, di proprietà esclusiva del marito, Sig. unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà allo stesso Parte_1 mentre la moglie, Sig.ra si impegna a trasferire la residenza altrove avendo già Controparte_1
prelevato i suoi effetti personali e quanto di sua spettanza.
4) A tacitazione di ogni pretesa economica della moglie di pagamento di un assegno di mantenimento o ad altro titolo da parte del marito, quest'ultimo versa alla prima il giorno della sottoscrizione del presente accordo la somma una tantum di € 20.000,00 (ventimila/00), con bonifico bancario (IBAN intestato a : IT79 S056 9654 4400 0000 6237 X64); con l'esatto adempimento di tale Controparte_1
obbligazione i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni altra richiesta e dichiarano di essere pienamente soddisfatti e di non aver a vicenda null'altro a pretendere.
5) In ogni caso: spese di causa compensate con rinunzia al vincolo di solidarietà ex art. 13 LPF.
6) I coniugi danno atto di avere conti correnti bancari separati e di essere già intestatari delle automobili rispettivamente in uso.
7) I coniugi dichiarano sin d'ora di voler addivenire alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni della separazione sopra specificate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 07/09/1991, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ARTOGNE, BS (atto n. 9, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio