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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/07/2024, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
N. 698/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.3.2024 da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. FODDE MARIA Parte_1 C.F._1
GIULIANA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 04.102003, in Ittiri con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Ittiri, Registrato in Ittiri Anno 2019 – Atto 36 -
Parte: 2 – Serie: A, e per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
pagina 1 di 4 - Disporre, a carico del sig. , a titolo di mantenimento della sig.ra , Controparte_1 Parte_1 la somma di € 300,00 mensili, a decorrere dalla data del presente ricorso”
Per parte resistente:
“nessuna conclusione stante la contumacia”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 20.3.2024, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in Ittiri in data 4.10.2003 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Controparte_1
Ittiri – anno 2003, n. 36, P. 2, S A), dalla cui unione non sono nati figli, dal quale si era separata consensualmente con decreto del Tribunale di Sassari del 2.4.2019, chiedeva a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di disporre a carico di Controparte_1
l'assegno divorziale di € 300,00 mensili.
Il resistente non si costituiva e, rilevata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 2.7.2024.
Alla stessa udienza la parte ricorrente compariva personalmente e confermava di non volersi riconciliare.
Ritenuta la causa matura per la decisione, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione davanti al Collegio ai sensi dell'art 473 bis. 21, co. 3, c.p.c.
*
La domanda di divorzio
Ciò premesso la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
Ittiri in data 4.10.2003 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Ittiri - anno 2003, n.
36, P. 2, Serie A).
Le parti si sono in seguito separate consensualmente con decreto del Tribunale di Sassari del 2.4.2019.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la parte ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dagli art. 3, n. 2, lett. b),
L. 898/70 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Assegno divorzile
pagina 2 di 4 Passando, poi, alla richiesta di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente, giova richiamare quanto espresso dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto.
In primo luogo, si osserva che l'assegno divorzile ha natura e presupposti diversi dall'assegno di mantenimento previsto dall'art. 156 c.c. in sede di separazione tra i coniugi, in ragione dei diversi effetti che la pronuncia sullo status comporta nei due casi (da ultimo, C. Cass. 28.2.2020 n. 5605).
In secondo luogo, quanto al giudizio sul diritto all'assegno divorzile, ormai affermata la sua natura mista sia assistenziale che compensativo-perequativa nonché affermata l'equa ordinazione dei criteri previsti dall'art. 5, co.
6. L. 898/70, si deve condividere l'orientamento secondo cui il giudizio sull'assegno richiede “l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (C. Cass. Sez. Un. n. 18287 del
11/07/2018).
Peraltro, l'accertamento dello squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi deve tenere conto di qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica (cfr. C. Cass. n. 15773 del 23/07/2020), anche considerato che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una seria e attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (C. Cass. n. 25618/2007).
In applicazione dei suddetti parametri interpretativi, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente sia fondata e meriti accoglimento.
La ricorrente allegava che svolge attività lavorativa, principalmente non Controparte_1
regolarizzata, e che egli è proprietario di due immobili. abita nella casa di proprietà e svolge lavori occasionali di pulizia “percependo un Parte_1 modesto reddito che le consentono di sopravvivere”.
Alla luce degli elementi così raccolti, è emerso che tra i due ex coniugi sussiste uno squilibrio economico nonché l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex moglie.
pagina 3 di 4 Peraltro, la durata del rapporto coniugale (circa venti anni) deve essere tenuta in considerazione nella quantificazione dell'assegno.
Alla luce dello squilibrio patrimoniale così emerso nonché della durata del matrimonio, ritiene il
Collegio che l'assegno divorzile debba essere congruamente quantificato in € 250,00 mensili, assolvendo quest'ultimo nel caso di specie una funzione assistenziale e compensativa.
L'assegno divorzile dovrà essere versato da con decorrenza dal mese successivo a Controparte_1
quello della pubblicazione della presente sentenza, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
*
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Stante la natura del presente procedimento, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Ittiri in data 4.10.2003 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del
Comune di Ittiri – anno 2003, N. 36, Parte 2, Serie A);
2) pone a carico di l'obbligo di versare la somma di € 250,00, rivalutabile ISTAT Controparte_1
ed entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile a favore di;
Parte_1
3) spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ittiri per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 18.7.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.3.2024 da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. FODDE MARIA Parte_1 C.F._1
GIULIANA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 04.102003, in Ittiri con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Ittiri, Registrato in Ittiri Anno 2019 – Atto 36 -
Parte: 2 – Serie: A, e per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
pagina 1 di 4 - Disporre, a carico del sig. , a titolo di mantenimento della sig.ra , Controparte_1 Parte_1 la somma di € 300,00 mensili, a decorrere dalla data del presente ricorso”
Per parte resistente:
“nessuna conclusione stante la contumacia”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 20.3.2024, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in Ittiri in data 4.10.2003 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Controparte_1
Ittiri – anno 2003, n. 36, P. 2, S A), dalla cui unione non sono nati figli, dal quale si era separata consensualmente con decreto del Tribunale di Sassari del 2.4.2019, chiedeva a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di disporre a carico di Controparte_1
l'assegno divorziale di € 300,00 mensili.
Il resistente non si costituiva e, rilevata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 2.7.2024.
Alla stessa udienza la parte ricorrente compariva personalmente e confermava di non volersi riconciliare.
Ritenuta la causa matura per la decisione, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione davanti al Collegio ai sensi dell'art 473 bis. 21, co. 3, c.p.c.
*
La domanda di divorzio
Ciò premesso la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
Ittiri in data 4.10.2003 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Ittiri - anno 2003, n.
36, P. 2, Serie A).
Le parti si sono in seguito separate consensualmente con decreto del Tribunale di Sassari del 2.4.2019.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la parte ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dagli art. 3, n. 2, lett. b),
L. 898/70 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Assegno divorzile
pagina 2 di 4 Passando, poi, alla richiesta di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente, giova richiamare quanto espresso dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto.
In primo luogo, si osserva che l'assegno divorzile ha natura e presupposti diversi dall'assegno di mantenimento previsto dall'art. 156 c.c. in sede di separazione tra i coniugi, in ragione dei diversi effetti che la pronuncia sullo status comporta nei due casi (da ultimo, C. Cass. 28.2.2020 n. 5605).
In secondo luogo, quanto al giudizio sul diritto all'assegno divorzile, ormai affermata la sua natura mista sia assistenziale che compensativo-perequativa nonché affermata l'equa ordinazione dei criteri previsti dall'art. 5, co.
6. L. 898/70, si deve condividere l'orientamento secondo cui il giudizio sull'assegno richiede “l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (C. Cass. Sez. Un. n. 18287 del
11/07/2018).
Peraltro, l'accertamento dello squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi deve tenere conto di qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica (cfr. C. Cass. n. 15773 del 23/07/2020), anche considerato che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una seria e attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (C. Cass. n. 25618/2007).
In applicazione dei suddetti parametri interpretativi, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente sia fondata e meriti accoglimento.
La ricorrente allegava che svolge attività lavorativa, principalmente non Controparte_1
regolarizzata, e che egli è proprietario di due immobili. abita nella casa di proprietà e svolge lavori occasionali di pulizia “percependo un Parte_1 modesto reddito che le consentono di sopravvivere”.
Alla luce degli elementi così raccolti, è emerso che tra i due ex coniugi sussiste uno squilibrio economico nonché l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex moglie.
pagina 3 di 4 Peraltro, la durata del rapporto coniugale (circa venti anni) deve essere tenuta in considerazione nella quantificazione dell'assegno.
Alla luce dello squilibrio patrimoniale così emerso nonché della durata del matrimonio, ritiene il
Collegio che l'assegno divorzile debba essere congruamente quantificato in € 250,00 mensili, assolvendo quest'ultimo nel caso di specie una funzione assistenziale e compensativa.
L'assegno divorzile dovrà essere versato da con decorrenza dal mese successivo a Controparte_1
quello della pubblicazione della presente sentenza, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
*
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Stante la natura del presente procedimento, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Ittiri in data 4.10.2003 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del
Comune di Ittiri – anno 2003, N. 36, Parte 2, Serie A);
2) pone a carico di l'obbligo di versare la somma di € 250,00, rivalutabile ISTAT Controparte_1
ed entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile a favore di;
Parte_1
3) spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ittiri per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 18.7.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
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