Articolo 1 della Legge 9 ottobre 1964, n. 992
Versione
12 novembre 1964
Art. 1. Articolo unico.

Nel quinquennio corrente tra il 1 gennaio 1964 ed il 31 dicembre 1965, i limiti minimo e massimo della retribuzione nonche' le aliquote contributive di cui al primo e terzo comma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, in relazione al fabbisogno dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e alle risultanze di gestione.
Il decreto di cui al precedente comma portera' la stessa decorrenza degli accordi sindacali di categoria, con i quali sono state adeguate le retribuzioni ai fini della determinazione dei nuovi limiti minimo e massimo, di cui all'art. (6 della legge 27 dicembre 1953, numero 967 .

Entrata in vigore il 12 novembre 1964