TRIB
Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/12/2025, n. 4960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4960 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 381/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], ( con l'avv. Corsaro Parte_1
Andrea avv. Luzio Francesco);
E
nata a [...], in data [...], (con l'avv. Machì Elvira); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero;
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: verbale del'udienza del 06/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data di comparizione innanzi il Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto del 23/06/2014.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti dinanzi al
Giudice delegato per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal
Giudice delegato.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art. 279, cpv. n. 4 cod. proc. civ.;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo, in data
19/12/2001, da , nato a [...] il [...] e da Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato civile di detto
[...]
Comune al n. 132, parte 2, Serie A, , dell'anno 2001;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato come da separata ordinanza;
- riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 4/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dalla dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 381/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], ( con l'avv. Corsaro Parte_1
Andrea avv. Luzio Francesco);
E
nata a [...], in data [...], (con l'avv. Machì Elvira); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero;
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: verbale del'udienza del 06/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data di comparizione innanzi il Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto del 23/06/2014.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti dinanzi al
Giudice delegato per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal
Giudice delegato.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art. 279, cpv. n. 4 cod. proc. civ.;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo, in data
19/12/2001, da , nato a [...] il [...] e da Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato civile di detto
[...]
Comune al n. 132, parte 2, Serie A, , dell'anno 2001;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato come da separata ordinanza;
- riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 4/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dalla dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.