Articolo 27 della Legge 23 febbraio 2001, n. 38
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23 marzo 2001
Art. 27. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 3, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 21 della presente legge, pari a lire 15.567.000.000 per l'anno 2001 ed a lire 20.567.000.000 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 23 marzo 2001