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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/11/2025, n. 3109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3109 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2679/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2679/2021 promossa da:
, in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv.to Parte_1
TO RU
ATTRICE
contro
e Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi
1 in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
La in persona del legale rapp.te p.t., conveniva in giudizio, Parte_2
innanzi all'intestato Tribunale, e , sul Controparte_1 Controparte_2
presupposto aver stipulato con il Controparte_3
di Napoli, un contratto di appalto per l'effettuazione di lavori di
[...]
ristrutturazione del fabbricato e che le predette convenute erano risultate morose per le quote di loro spettanza.
Pertanto, la chiedeva che e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
fossero condannate al pagamento, in suo favore, della somma complessiva di €
8.239,69.
e nonostante la ritualità della notifica nei loro Controparte_1 Controparte_2
confronti non provvedevano a costituirsi in giudizio e pertanto, con provvedimento del 09/12/2021, ne veniva dichiarata la contumacia.
A seguito della prima udienza, su espressa richiesta di parte attrice la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, giungeva all'udienza cartolare del 04/11/2025 per essere
2 decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto ricordato che nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda.
Come noto, poi, in materia di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218
c.c., al creditore spetta unicamente la prova dell'esistenza di un'obbligazione inadempiuta, mentre è il debitore a dover provare il fatto impeditivo o estintivo della pretesa creditoria. Sul punto la Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il
creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del
danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la
circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore
convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova
è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art.
1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché
il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il
creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora
intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto
adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione
dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la
3 prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria
obbligazione” (Cass. civ. 826/2015).
Di recente, la giurisprudenza di merito recependo tali principi ha ribadito che
“Il creditore che agisce per ottenere la risoluzione del contratto, per il
risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza. Invece non
ha l'onere di provare l'inadempienza dell'obbligato, si può limitare ad allegare
la circostanza dell'inadempimento della controparte. Al debitore convenuto
invece spetta l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio si estende anche alle
obbligazioni di risultato” (Tribunale Trani, 03/02/2023, n.182).
Nel caso in esame parte attrice, a fondamento della propria domanda,
depositava unicamente un contratto di appalto intercorso tra il
[...]
in Napoli e l'impresa con sede in Parte_3 Controparte_4
Acerra (Na) alla via Garda nr. 2, ed una dichiarazione resa dall'amministratore del relativa unicamente al riparto delle Controparte_3
spese tra i vari condomini.
Dunque, è palese che nel caso in esame difetti la prova della fonte negoziale del diritto fatto valere, in quanto il contratto di appalto depositato in atti fa riferimento a soggetti che non sono parte del presente giudizio. In merito occorre rammentare che è sempre onere dell'attore, in base alla ripartizione fissata dall'articolo 2697 c.c., provare gli elementi costitutivi del diritto azionato, ovvero provare di essere titolare del diritto in questione (cfr. Cass.
civ. 15500/2022) e, in difetto di tale prova, l'esito del giudizio non può che essere il rigetto della domanda esercitata.
4 In assenza di qualsiasi altro elemento da utilizzare ai fini della decisione, la domanda deve essere rigettata.
Nulla va statuito in merito alle spese di lite stante la contumacia delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta la domanda;
- Nulla sulle spese.
Nola, 18/11/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2679/2021 promossa da:
, in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv.to Parte_1
TO RU
ATTRICE
contro
e Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi
1 in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
La in persona del legale rapp.te p.t., conveniva in giudizio, Parte_2
innanzi all'intestato Tribunale, e , sul Controparte_1 Controparte_2
presupposto aver stipulato con il Controparte_3
di Napoli, un contratto di appalto per l'effettuazione di lavori di
[...]
ristrutturazione del fabbricato e che le predette convenute erano risultate morose per le quote di loro spettanza.
Pertanto, la chiedeva che e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
fossero condannate al pagamento, in suo favore, della somma complessiva di €
8.239,69.
e nonostante la ritualità della notifica nei loro Controparte_1 Controparte_2
confronti non provvedevano a costituirsi in giudizio e pertanto, con provvedimento del 09/12/2021, ne veniva dichiarata la contumacia.
A seguito della prima udienza, su espressa richiesta di parte attrice la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, giungeva all'udienza cartolare del 04/11/2025 per essere
2 decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto ricordato che nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda.
Come noto, poi, in materia di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218
c.c., al creditore spetta unicamente la prova dell'esistenza di un'obbligazione inadempiuta, mentre è il debitore a dover provare il fatto impeditivo o estintivo della pretesa creditoria. Sul punto la Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il
creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del
danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la
circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore
convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova
è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art.
1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché
il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il
creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora
intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto
adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione
dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la
3 prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria
obbligazione” (Cass. civ. 826/2015).
Di recente, la giurisprudenza di merito recependo tali principi ha ribadito che
“Il creditore che agisce per ottenere la risoluzione del contratto, per il
risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza. Invece non
ha l'onere di provare l'inadempienza dell'obbligato, si può limitare ad allegare
la circostanza dell'inadempimento della controparte. Al debitore convenuto
invece spetta l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio si estende anche alle
obbligazioni di risultato” (Tribunale Trani, 03/02/2023, n.182).
Nel caso in esame parte attrice, a fondamento della propria domanda,
depositava unicamente un contratto di appalto intercorso tra il
[...]
in Napoli e l'impresa con sede in Parte_3 Controparte_4
Acerra (Na) alla via Garda nr. 2, ed una dichiarazione resa dall'amministratore del relativa unicamente al riparto delle Controparte_3
spese tra i vari condomini.
Dunque, è palese che nel caso in esame difetti la prova della fonte negoziale del diritto fatto valere, in quanto il contratto di appalto depositato in atti fa riferimento a soggetti che non sono parte del presente giudizio. In merito occorre rammentare che è sempre onere dell'attore, in base alla ripartizione fissata dall'articolo 2697 c.c., provare gli elementi costitutivi del diritto azionato, ovvero provare di essere titolare del diritto in questione (cfr. Cass.
civ. 15500/2022) e, in difetto di tale prova, l'esito del giudizio non può che essere il rigetto della domanda esercitata.
4 In assenza di qualsiasi altro elemento da utilizzare ai fini della decisione, la domanda deve essere rigettata.
Nulla va statuito in merito alle spese di lite stante la contumacia delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta la domanda;
- Nulla sulle spese.
Nola, 18/11/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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