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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/02/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del Popolo italiano Il Tribunale Ordinario di Milano Sezione VII civile
in persona del giudice monocratico dott. Mauro Pacifico, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento R.G.A.C. n. 4150/2024
TRA
( , in persona del suo l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Piero Cesare Iametti del Foro di Busto Arsizio
ATTRICE
E
( ), in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappr.ta e difesa dall'avv. Alfredo Gravagnuolo del Foro di Milano
CONVENUTA
NONCHE'
( ) con sede in Spino Controparte_2 P.IVA_3
d'Adda alla via Parma n. 2 CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale dell'udienza di discussione del 19.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la Parte_1 deduceva: a) che in data 23.10.2023 aveva ricevuto dalla CP_1 una richiesta di pagamento della somma di € 257.420,00, facente
[...] riferimento a fatture emesse dalla ed, in tesi, Controparte_2
“cedute” alla stessa;
b) che essa attrice nulla sapeva di CP_1 tale cessione che mai le era stata notificata;
c) che la pretesa creditoria era, in ogni caso, priva di fondamento, atteso che la
Controparte_2 non aveva eseguito alcuna prestazione che potesse giustificare l'addotto credito;
d) che, in effetti, essa attrice, in data 7.7.2022, aveva stipulato con la un contratto di “produzione conto
Controparte_2 terzi/fornitura” ma la era rimasta del tutto
Controparte_2 inadempiente rispetto alle obbligazioni ivi assunte, non avendo effettuato alcun fornitura e non avendo consegnato alcun “progetto o formula e/o semilavorato”; e) che la prova del preteso credito non poteva certo rinvenirsi nelle fatture emesse dalla le
Controparte_2 quali erano state, peraltro, emesse in assenza di accordo circa la misura del corrispettivo, in difetto di “stato d'avanzamento” ed indicando voci estranee alle prestazioni oggetto del contratto.
La , evocate in giudizio tanto la Parte_1 Controparte_1 quanto la instava, pertanto, per la risoluzione Controparte_2 del contratto intercorso con quest'ultima per grave inadempimento della stessa, per il conseguente accertamento che nulla era dovuto né alla né all in relazione alle fatture CP_1 Controparte_2
n.ri 13 e 14 del 2022 nonché per la condanna della Controparte_2 al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento ed, ancora, per la condanna della medesima alla manleva Controparte_2 rispetto alle pretese avanzate dalla . CP_1
La rimaneva contumace. Controparte_2
La invece, si costituiva ritualmente in giudizio, Controparte_1 deducendo: a) che, a mezzo di apposito contratto ed a fronte del pagamento dei relativi prezzi di cessione, si era resa cessionaria dei crediti appartenenti alla e compendiati nelle Controparte_2 fatture n.ri 13 e 14 del 2022 da questa emesse nei confronti della b) che tali cessioni erano state ritualmente
Parte_1 notificate alla;
c) che, a fronte di tanto, la
Parte_1 Parte_1 non solo non aveva mosso alcuna contestazione ma si era più volte espressamente riconosciuta debitrice;
d) che, in ragione del mancato pagamento di quanto dovuto da parte della , essa
Parte_1 convenuta aveva, poi, chiesto ed ottenuto l'emissione, da parte del Tribunale di Udine, nei confronti della stessa , di un
Parte_1 decreto ingiuntivo di pagamento (d.i. n. 880/2023 emesso nel 2 procedimento R.G. 2441/2023) per il dovuto importo di € 257.420,00 oltre interessi e spese;
e) che tale decreto ingiuntivo era stato ritualmente notificato alla (unitamente ad atto di Parte_1 precetto) in data 12.10.2023 e non era stato opposto dalla debitrice ingiunta;
f) che l'esistenza del proprio complessivo credito era, pertanto, ormai coperta dal giudicato.
La instava, pertanto, per la declaratoria di CP_1
“inammissibilità” ovvero di “improcedibilità” delle domande attoree in quanto vertenti “su materia già passata in giudicato”. In subordine, instava, perché fosse, comunque, accertata l'esistenza del proprio complessivo credito.
Tutto ciò premesso, per le ragioni che seguono, le domande attoree non possono dirsi fondate e vanno, pertanto, respinte.
La decisione deve prendere le mosse dal rilievo che effettivamente risulta ex actis: a) che la in relazione al complessivo Controparte_1 credito “portato” dalle fatture n.ri 13 e 14 del 2022 emesse dalla di cui si è resa cessionaria, ha chiesto ed Controparte_2 ottenuto l'emissione da parte del Tribunale di Udine, nei confronti della del decreto ingiuntivo di pagamento n. 880/2023; Parte_1
b) che tale decreto ingiuntivo, in una al relativo ricorso (nonché al precetto), è stato ritualmente notificato alla in data Parte_1
12.10.2023.
Il predetto decreto ingiuntivo deve, poi, effettivamente ritenersi ormai passato in cosa giudicata formale poiché non opposto, atteso che, a fronte della espressa e chiara deduzione in tal senso avanzata dalla la non ha specificamente contestato Controparte_1 Parte_1 tale circostanza.
Ciò posto, considerato che, come è noto, l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, che tanto vale anche per il giudicato derivante da un decreto ingiuntivo non opposto e che il giudicato di cui si tratta nel caso di specie spiega i suoi effetti, poiché favorevoli, anche nei confronti della non è più ponibile in dubbio né Controparte_2 la pregressa esistenza in capo alla dei crediti Controparte_2 compendiati nelle fatture n. 13 e 14 del 2022 da essa emesse – il che, si badi, implica l'insussistenza dei presupposti dell'invocata risoluzione contrattuale – né l'avvenuta cessione di tali crediti in favore della
. CP_1
3 A ciò si aggiunga, ma solo ad abundantiam, che, poiché risulta ex actis che la si è espressamente riconosciuta debitrice in Parte_1 relazione a quanto indicato nelle predette fatture n.ri 13 e 14 (cfr. comunicazioni sub doc. n. 9 in produzione della , Controparte_1 con conseguente inversione dell'onere della prova, a prescindere dal giudicato, gravava, in ogni caso, sull'attrice l'onere di provare l'insussistenza del proprio complessivo debito mentre la Parte_1 non ha, in ogni caso, offerto, al riguardo, alcuna prova ammissibile.
Pertanto, in definitiva, le domande attoree devono essere respinte.
Per il principio della soccombenza la va condannata alla Parte_1 refusione, in favore della , delle spese di lite, liquidate CP_1 come in dispositivo in base al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta tutte le domande proposte dalla Parte_1
2) condanna la al rimborso, in favore della Parte_1
delle spese di lite, liquidate in € 14.103,00, oltre Controparte_1 accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato. Milano, 21.2.2025.
Il Giudice monocratico
Mauro Pacifico
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