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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/03/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4858/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4858/2023 promossa da:
, (C.F. Parte_1
), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. CASSIA GIUSEPPE, presso il cui studio, in Siracusa, via Tucidide n. 34, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Necropoli Grotticelle n. 26 sc.
pagina 1 di 7 A, int. 2, presso lo studio dell'avv. LEONE VALERIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di cui all'art. 189 c.p.c. depositate nel fascicolo telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione, la società , in concordato Parte_1
preventivo, ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere la Controparte_1
declaratoria di estinzione dei crediti tributari di cui alle cartelle di pagamento n.
29820170005258652000, n. 29820170009769556000 e n. 29820180006170843000, a seguito di prescrizione maturata successivamente alla loro notifica, avvenuta rispettivamente il 22.09.2017, il
20.12.2017 ed il 04.07.2018.
La società attrice ha premesso di aver depositato in data 17.06.2021 dinanzi al Tribunale di Siracusa
istanza di concordato preventivo debitamente omologato;
quindi, ha dedotto che l'individuazione della giurisdizione nel caso concreto in capo alla discende, nonostante la natura tributaria dei crediti CP_2
portati dai predetti titoli, dall'avvenuta cristallizzazione degli stessi crediti a seguito di mancata impugnazione delle relative cartelle dinanzi al Giudice Tributario.
In particolare, ha sostenuto che il credito portato dalla cartella esattoriale n. 29820170005258652000
(anno d'imposta 2000) si fosse estinto per prescrizione decennale maturata in data 01.01.2011 quanto pagina 2 di 7 alla sorte capitale e per prescrizione quinquennale maturata l'01.01.2006 quanto agli interessi ed accessori;
il credito portato dalla cartella esattoriale n.29820170009769556000 (anno d'imposta 1998)
si fosse estinto per prescrizione maturata negli stessi termini temporali l'01.01.2009 quanto alla sorte capitale e l'01.01.2004 quanto agli interessi ed accessori;
mentre il credito portato dalla cartella esattoriale n.29820180006170843000 (anno d'imposta 2000) si fosse estinto per prescrizione quanto alla sorte capitale l'01.01.2011 e quanto agli interessi ed accessori l'01.01.2006.
Quindi, ha formulato le seguenti conclusioni:
“-ritenere ed accertare, per le causali di cui in narrativa, l'intervenuta prescrizione dei crediti
esattoriali portati dalle cartelle n.29820170005258652000, n.29820170009769556000 e
n.29820180006170843000, indicate e specificate in narrativa. Spese di lite vinte”.
Radicato il contraddittorio, si è costituita l contestando quanto dedotto ed Controparte_1
eccepito dalla società attrice, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale
Ordinario e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Istruita in via documentale, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
2. Va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, la tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale che è stata ed è
contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità tal che si rende necessaria la disamina che segue.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle pagina 3 di 7 modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005,
convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti
gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e,
ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano
ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”, nonché dall'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992 contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Il dato normativo pare segnare una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra tutto ciò che viene prima dell'esecuzione (con attribuzione della giurisdizione al Giudice Tributario) e gli atti esecutivi tout court (giurisdizione del
G.O.);
Va dato atto che, nella giurisprudenza di legittimità, anche più recente, si sono alternate pronunce di diverso tenore in punto di determinazione del confine tra le due giurisdizioni, contrasto che è stato definito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr Cass. S.U., n.1394/2022), che ha individuato il discrimine di giurisdizione nella cartella di pagamento: la cognizione appartiene al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
pagina 4 di 7 Secondo le Sezioni Unite, “… la cognizione appartiene al giudice tributario con riferimento ai fatti
incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al
pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario
la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla
notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale
verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata
avviata -Cass. S.U., 14 aprile 2020, n.7822-. A tali conclusioni queste Sezioni Unite sono giunte
valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n.114/2018, con la quale la
Consulta ha ritenuto che in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di
confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella
esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art.50 d.P.R. n.602/1973, sicché le questioni insorgenti
fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria. In base a tali premesse, queste S.U.
hanno affermato il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546
del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di
quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine
fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria
che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione
tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo
adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul
piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se
validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia
avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai
pagina 5 di 7 profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti
all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi,
modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una
situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della
verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni
inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse
conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se
fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non
deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa
sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o
dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica -
all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o
dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)".
Sul punto sono nuovamente tornate le Sezioni Unite con la sentenza n. 2098, depositata il 30 gennaio
2025, dove hanno stabilito che in caso di contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito tributario dopo la valida notifica di una cartella di pagamento la cognizione è del giudice tributario e non di quello ordinario.
Hanno ricordato che la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e il significato della disposizione va inteso nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione pagina 6 di 7 soggettiva dedotta in giudizio.
Nel caso in esame è palese che nessun atto della esecuzione forzata tributaria risulta essere stato sinora emesso e/o impugnato in virtù dei titoli contestati (le tre cartelle esattoriali ormai definitive), con la conseguenza che non si rinviene motivo alcuno per derogare al criterio generale di ripartizione della giurisdizione dettato dalla norma appena richiamata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicati i valori medi delle tariffe di cui al d.m. 55/2014 per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria;
2) Condanna altresì la società attrice Parte_1
a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si
[...]
liquidano €. 8.433,00 per compensi di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in Siracusa, il 24 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4858/2023 promossa da:
, (C.F. Parte_1
), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. CASSIA GIUSEPPE, presso il cui studio, in Siracusa, via Tucidide n. 34, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Necropoli Grotticelle n. 26 sc.
pagina 1 di 7 A, int. 2, presso lo studio dell'avv. LEONE VALERIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di cui all'art. 189 c.p.c. depositate nel fascicolo telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione, la società , in concordato Parte_1
preventivo, ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere la Controparte_1
declaratoria di estinzione dei crediti tributari di cui alle cartelle di pagamento n.
29820170005258652000, n. 29820170009769556000 e n. 29820180006170843000, a seguito di prescrizione maturata successivamente alla loro notifica, avvenuta rispettivamente il 22.09.2017, il
20.12.2017 ed il 04.07.2018.
La società attrice ha premesso di aver depositato in data 17.06.2021 dinanzi al Tribunale di Siracusa
istanza di concordato preventivo debitamente omologato;
quindi, ha dedotto che l'individuazione della giurisdizione nel caso concreto in capo alla discende, nonostante la natura tributaria dei crediti CP_2
portati dai predetti titoli, dall'avvenuta cristallizzazione degli stessi crediti a seguito di mancata impugnazione delle relative cartelle dinanzi al Giudice Tributario.
In particolare, ha sostenuto che il credito portato dalla cartella esattoriale n. 29820170005258652000
(anno d'imposta 2000) si fosse estinto per prescrizione decennale maturata in data 01.01.2011 quanto pagina 2 di 7 alla sorte capitale e per prescrizione quinquennale maturata l'01.01.2006 quanto agli interessi ed accessori;
il credito portato dalla cartella esattoriale n.29820170009769556000 (anno d'imposta 1998)
si fosse estinto per prescrizione maturata negli stessi termini temporali l'01.01.2009 quanto alla sorte capitale e l'01.01.2004 quanto agli interessi ed accessori;
mentre il credito portato dalla cartella esattoriale n.29820180006170843000 (anno d'imposta 2000) si fosse estinto per prescrizione quanto alla sorte capitale l'01.01.2011 e quanto agli interessi ed accessori l'01.01.2006.
Quindi, ha formulato le seguenti conclusioni:
“-ritenere ed accertare, per le causali di cui in narrativa, l'intervenuta prescrizione dei crediti
esattoriali portati dalle cartelle n.29820170005258652000, n.29820170009769556000 e
n.29820180006170843000, indicate e specificate in narrativa. Spese di lite vinte”.
Radicato il contraddittorio, si è costituita l contestando quanto dedotto ed Controparte_1
eccepito dalla società attrice, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale
Ordinario e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Istruita in via documentale, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
2. Va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, la tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale che è stata ed è
contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità tal che si rende necessaria la disamina che segue.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle pagina 3 di 7 modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005,
convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti
gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e,
ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano
ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”, nonché dall'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992 contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Il dato normativo pare segnare una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra tutto ciò che viene prima dell'esecuzione (con attribuzione della giurisdizione al Giudice Tributario) e gli atti esecutivi tout court (giurisdizione del
G.O.);
Va dato atto che, nella giurisprudenza di legittimità, anche più recente, si sono alternate pronunce di diverso tenore in punto di determinazione del confine tra le due giurisdizioni, contrasto che è stato definito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr Cass. S.U., n.1394/2022), che ha individuato il discrimine di giurisdizione nella cartella di pagamento: la cognizione appartiene al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
pagina 4 di 7 Secondo le Sezioni Unite, “… la cognizione appartiene al giudice tributario con riferimento ai fatti
incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al
pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario
la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla
notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale
verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata
avviata -Cass. S.U., 14 aprile 2020, n.7822-. A tali conclusioni queste Sezioni Unite sono giunte
valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n.114/2018, con la quale la
Consulta ha ritenuto che in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di
confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella
esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art.50 d.P.R. n.602/1973, sicché le questioni insorgenti
fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria. In base a tali premesse, queste S.U.
hanno affermato il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546
del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di
quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine
fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria
che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione
tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo
adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul
piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se
validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia
avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai
pagina 5 di 7 profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti
all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi,
modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una
situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della
verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni
inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse
conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se
fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non
deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa
sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o
dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica -
all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o
dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)".
Sul punto sono nuovamente tornate le Sezioni Unite con la sentenza n. 2098, depositata il 30 gennaio
2025, dove hanno stabilito che in caso di contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito tributario dopo la valida notifica di una cartella di pagamento la cognizione è del giudice tributario e non di quello ordinario.
Hanno ricordato che la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e il significato della disposizione va inteso nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione pagina 6 di 7 soggettiva dedotta in giudizio.
Nel caso in esame è palese che nessun atto della esecuzione forzata tributaria risulta essere stato sinora emesso e/o impugnato in virtù dei titoli contestati (le tre cartelle esattoriali ormai definitive), con la conseguenza che non si rinviene motivo alcuno per derogare al criterio generale di ripartizione della giurisdizione dettato dalla norma appena richiamata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicati i valori medi delle tariffe di cui al d.m. 55/2014 per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria;
2) Condanna altresì la società attrice Parte_1
a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si
[...]
liquidano €. 8.433,00 per compensi di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in Siracusa, il 24 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7