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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/02/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 123-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI D'IMPRESA
123-1/2024 P.U.
La Giudice delegata
nella procedura ex artt. 66 e ss c.c.i.i., rubricata al n. 123-1/2024 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di
(C.F. ), nato a [...] il [...] e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...]
Bello n.4, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Maldarelli in virtù di procura in atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 18.6.2024 e , rappresentando una debitoria di Parte_1 Parte_2
€ 141.881,64 (comprensiva dei costi della procedura), hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. ( successivamente integrato l' 1.8.2024 e il 23.10.2024), che prevede il versamento della complessiva somma di € 53.693,00 (di cui € 7.000,00, una tantum dalla Fondazione antiusura di Bari e dalla Parrocchia San Giuseppe di Trani e la restante parte in 94 rate mensili di € 500,00). Il piano consente il pagamento integrale dei crediti prededucibili, del
34,50% del credito ipotecario di Mediocredito Centrale-Banca del Mezzogiorno s.p.a., del 15% dei creditori muniti di privilegio mobiliare (Comune di Trani e Agenzia delle Entrate-Riscossione), del
5% del creditore chirografari Compass). Controparte_1
L'OCC, avv. Filomena Baldino, ha espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.
Con decreto del 27.06.2024 è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n.
123/2022.
1 La Mediocredito Centrale-Banca del Mezzogiorno s.p.a., creditore ipotecario, ha fatto pervenire le proprie osservazioni, opponendosi all'omologazione del piano, chiedendo: 1) di adeguare la somma messa a disposizione del ceto creditorio così da prevedere che il pagamento in favore dell'istante sia in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione della vendita del bene oggetto della causa di prelazione anche in ragione del declassamento del residuo credito a chirografario;
2) prevedere, come disposto dall'art. 67 co. 5
c.c.i.i., il pagamento delle proprie obbligazioni non adempiute – rate arretrate, interessi di mora, spese
– alla data del deposito della domanda di ristrutturazione.
A seguito delle osservazioni presentate dal creditore ipotecario, i ricorrenti hanno provveduto ad aumentare la somma messa a disposizione per Mediocredito Centrale-Banca del Mezzogiorno s.p.a di circa € 3.700,00 ed a modificare la durata del piano.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:
1. dal punto di vista soggettivo, i ricorrenti sono soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovverosia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC.
Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lettera c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo “stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici
a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”, e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate. La situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti ha origine nel contratto di mutuo contratto per l'acquisto della casa da adibirsi ad abitazione del nucleo familiare e nelle alterne vicende lavorative del ricorrente, quest'ultime hanno comportato una riduzione del reddito, passato da €
19.000,00 al momento della sottoscrizione del mutuo ad € 15.000,00 nel 2021. A queste situazioni si aggiungono i gravi problemi di salute del figlio più piccolo che hanno comportato un aggravio di spese e alterato pesantemente la quotidianità e serenità dei ricorrenti.
2 I ricorrenti, inoltre, non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risultano essere stati esdebitati o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Inoltre, non emergono, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare. Si precisa che i ricorrenti sono riusciti a pagare il contratto di mutuo per circa cinque anni, sino al 2020, ovvero sino all'avvento della pandemia covid e conseguente cassa integrazione per il ricorrente e che l'esposizione debitoria è quasi interamente riconducibile all'erogazione del mutuo per l'acquisto della loro casa;
elementi sintomatici della condotta responsabile ed oculata nella gestione delle spese degli istanti. Pertanto, l'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi rovinosi o improvvidi dei debitori.
Appare soddisfatto il requisito della durata ragionevole del piano, essendo previsto il pagamento con una tantum di € 7.000,00 all'omologazione del piano e le restanti somme nell'arco temporale di sette anni e dieci mesi.
Come innanzi accennato, la residenza coniugale è oggetto di procedura esecutiva immobiliare (n.
123/2022 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Trani). Ad oggi, sono stati eseguiti due tentativi di vendita andati deserti e l'offerta minima per la terza vendita è pari ad € 47.292,18. Se ne evince che l'eventuale vendita dell'immobile realizzerebbe un ricavato non superiore alla somma proposta dal presente piano al creditore ipotecario, tenendo anche conto della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato, come d'altronde riconosciuto dallo stesso creditore nelle osservazioni ex art. 70 co. 3 c.c.i.i., depositate in atti.
Considerato, inoltre, che risulta essere stato proposto il pagamento di circa € 42.600,00 al solo creditore ipotecario, oltre al pagamento del 15% dei creditori privilegiati, del 5% dei creditori chirografari e del 100% dei creditori prededucibili si reputa equilibrato, nel caso di specie, il sacrificio dei creditori rispetto alla dilazione temporale proposta, così ritenendo ammissibile il piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
Ciò premesso, ad avviso del Tribunale, essendo il piano più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, è possibile omologare il piano oggetto del presente procedimento.
Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contradditorio in questa fase (cf. Tribunale di Verona, 20 luglio 2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:
3 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai ricorrenti (C.F. Parte_1
) e (C.F. ); C.F._1 Parte_2 C.F._2
2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
3) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento
(carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
5) dispone che il professionista nominato dagli OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.
Nulla sulle spese.
Trani, 7 febbraio 2025
La Giudice
Maria Azzurra Guerra
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI D'IMPRESA
123-1/2024 P.U.
La Giudice delegata
nella procedura ex artt. 66 e ss c.c.i.i., rubricata al n. 123-1/2024 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di
(C.F. ), nato a [...] il [...] e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...]
Bello n.4, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Maldarelli in virtù di procura in atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 18.6.2024 e , rappresentando una debitoria di Parte_1 Parte_2
€ 141.881,64 (comprensiva dei costi della procedura), hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. ( successivamente integrato l' 1.8.2024 e il 23.10.2024), che prevede il versamento della complessiva somma di € 53.693,00 (di cui € 7.000,00, una tantum dalla Fondazione antiusura di Bari e dalla Parrocchia San Giuseppe di Trani e la restante parte in 94 rate mensili di € 500,00). Il piano consente il pagamento integrale dei crediti prededucibili, del
34,50% del credito ipotecario di Mediocredito Centrale-Banca del Mezzogiorno s.p.a., del 15% dei creditori muniti di privilegio mobiliare (Comune di Trani e Agenzia delle Entrate-Riscossione), del
5% del creditore chirografari Compass). Controparte_1
L'OCC, avv. Filomena Baldino, ha espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.
Con decreto del 27.06.2024 è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n.
123/2022.
1 La Mediocredito Centrale-Banca del Mezzogiorno s.p.a., creditore ipotecario, ha fatto pervenire le proprie osservazioni, opponendosi all'omologazione del piano, chiedendo: 1) di adeguare la somma messa a disposizione del ceto creditorio così da prevedere che il pagamento in favore dell'istante sia in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione della vendita del bene oggetto della causa di prelazione anche in ragione del declassamento del residuo credito a chirografario;
2) prevedere, come disposto dall'art. 67 co. 5
c.c.i.i., il pagamento delle proprie obbligazioni non adempiute – rate arretrate, interessi di mora, spese
– alla data del deposito della domanda di ristrutturazione.
A seguito delle osservazioni presentate dal creditore ipotecario, i ricorrenti hanno provveduto ad aumentare la somma messa a disposizione per Mediocredito Centrale-Banca del Mezzogiorno s.p.a di circa € 3.700,00 ed a modificare la durata del piano.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:
1. dal punto di vista soggettivo, i ricorrenti sono soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovverosia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC.
Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lettera c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo “stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici
a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”, e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate. La situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti ha origine nel contratto di mutuo contratto per l'acquisto della casa da adibirsi ad abitazione del nucleo familiare e nelle alterne vicende lavorative del ricorrente, quest'ultime hanno comportato una riduzione del reddito, passato da €
19.000,00 al momento della sottoscrizione del mutuo ad € 15.000,00 nel 2021. A queste situazioni si aggiungono i gravi problemi di salute del figlio più piccolo che hanno comportato un aggravio di spese e alterato pesantemente la quotidianità e serenità dei ricorrenti.
2 I ricorrenti, inoltre, non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risultano essere stati esdebitati o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Inoltre, non emergono, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare. Si precisa che i ricorrenti sono riusciti a pagare il contratto di mutuo per circa cinque anni, sino al 2020, ovvero sino all'avvento della pandemia covid e conseguente cassa integrazione per il ricorrente e che l'esposizione debitoria è quasi interamente riconducibile all'erogazione del mutuo per l'acquisto della loro casa;
elementi sintomatici della condotta responsabile ed oculata nella gestione delle spese degli istanti. Pertanto, l'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi rovinosi o improvvidi dei debitori.
Appare soddisfatto il requisito della durata ragionevole del piano, essendo previsto il pagamento con una tantum di € 7.000,00 all'omologazione del piano e le restanti somme nell'arco temporale di sette anni e dieci mesi.
Come innanzi accennato, la residenza coniugale è oggetto di procedura esecutiva immobiliare (n.
123/2022 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Trani). Ad oggi, sono stati eseguiti due tentativi di vendita andati deserti e l'offerta minima per la terza vendita è pari ad € 47.292,18. Se ne evince che l'eventuale vendita dell'immobile realizzerebbe un ricavato non superiore alla somma proposta dal presente piano al creditore ipotecario, tenendo anche conto della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato, come d'altronde riconosciuto dallo stesso creditore nelle osservazioni ex art. 70 co. 3 c.c.i.i., depositate in atti.
Considerato, inoltre, che risulta essere stato proposto il pagamento di circa € 42.600,00 al solo creditore ipotecario, oltre al pagamento del 15% dei creditori privilegiati, del 5% dei creditori chirografari e del 100% dei creditori prededucibili si reputa equilibrato, nel caso di specie, il sacrificio dei creditori rispetto alla dilazione temporale proposta, così ritenendo ammissibile il piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
Ciò premesso, ad avviso del Tribunale, essendo il piano più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, è possibile omologare il piano oggetto del presente procedimento.
Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contradditorio in questa fase (cf. Tribunale di Verona, 20 luglio 2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:
3 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai ricorrenti (C.F. Parte_1
) e (C.F. ); C.F._1 Parte_2 C.F._2
2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
3) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento
(carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
5) dispone che il professionista nominato dagli OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.
Nulla sulle spese.
Trani, 7 febbraio 2025
La Giudice
Maria Azzurra Guerra
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