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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/06/2025, n. 2189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2189 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe IS Presidente
Dott.ssa Rosella NOCERA Giudice
Dott.ssa Tiziana DI GIOIA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 648, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra
(Avv. Tritto Nicola), Parte_1
e
(Avv. Alfonso Oggiano), Controparte_1
nonché
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.1.2025, la ricorrente, premesso: di avere intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente nel corso della quale era nato il figlio (n. il 23.6.2017), riconosciuto da entrambi i genitori;
Per_1 che, dopo un periodo di convivenza in Latiano, luogo di residenza del resistente, la relazione sentimentale si era interrotta e ella si era trasferita, con il figlio, in Gioia del Colle;
che il padre, dalla fine della relazione sentimentale, non aveva inteso contribuire al mantenimento del figlio minore;
tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva di prevedere l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, di disciplinare il diritto di visita del padre nei termini indicati in ricorso, anche in ragione della distanza tra le due residenze, e di porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore mediante la CP_1 corresponsione della somma mensile di €300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente si costituiva in giudizio con memoria del 10.5.2025 aderendo alle richieste di affido e collocamento del minore e chiedendo di porre a suo carico un contributo al mantenimento del figlio ritenuto di giustizia, avuto riguardo al suo stato di disoccupazione.
All'udienza del 28.5.2025, dopo ampia discussione e sulla dichiarazione resa dal di essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, le parti chiedevano di CP_1 conciliare la lite alle condizioni riportate a verbale di udienza che, a seguito di lettura, venivano dalle stesse confermate. TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- Pagina 2 d i 2 -
La causa era, quindi, rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali rinunciavano alla assegnazione di ulteriori termini.
Il P.M. interveniva in giudizio come da nota del 28.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalle parti, che attiene alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici del minore nato da una relazione tra i loro genitori non fondata sul matrimonio) Per_1
è fondata e va accolta.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento del minore ad entrambi i genitori, come dagli stessi richiesto in atti, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore.
Il minore resta collocato presso la madre, dove peraltro già abita e dove è quindi certo che abbia costituito il suo habitat dal quale è preferibile non distrarlo, anche in ragione della sua tenera età.
Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quantum mensile determinato dalle parti (€170,00 mensili, oltre rivalutazione annuale istat e oltre alle spese straordinarie) è equo e consente al minore di far fronte alle necessità di vita quotidiana.
L'AUU verrà percepito integralmente dal genitore collocatario. Trattasi di accordo, confermato dalle parti all'udienza, in relazione al quale non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo;
talchè, esso ben può essere integralmente recepito in questa sede.
Nulla va previsto sulle spese, attesa la definizione consensuale della lite.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così provvede: provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato a verbale di udienza del
28.5.2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
nulla per le spese. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 3 giugno 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
TIZIANA DI GIOIA
IL PRESIDENTE
PE IS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe IS Presidente
Dott.ssa Rosella NOCERA Giudice
Dott.ssa Tiziana DI GIOIA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 648, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra
(Avv. Tritto Nicola), Parte_1
e
(Avv. Alfonso Oggiano), Controparte_1
nonché
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.1.2025, la ricorrente, premesso: di avere intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente nel corso della quale era nato il figlio (n. il 23.6.2017), riconosciuto da entrambi i genitori;
Per_1 che, dopo un periodo di convivenza in Latiano, luogo di residenza del resistente, la relazione sentimentale si era interrotta e ella si era trasferita, con il figlio, in Gioia del Colle;
che il padre, dalla fine della relazione sentimentale, non aveva inteso contribuire al mantenimento del figlio minore;
tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva di prevedere l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, di disciplinare il diritto di visita del padre nei termini indicati in ricorso, anche in ragione della distanza tra le due residenze, e di porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore mediante la CP_1 corresponsione della somma mensile di €300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente si costituiva in giudizio con memoria del 10.5.2025 aderendo alle richieste di affido e collocamento del minore e chiedendo di porre a suo carico un contributo al mantenimento del figlio ritenuto di giustizia, avuto riguardo al suo stato di disoccupazione.
All'udienza del 28.5.2025, dopo ampia discussione e sulla dichiarazione resa dal di essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, le parti chiedevano di CP_1 conciliare la lite alle condizioni riportate a verbale di udienza che, a seguito di lettura, venivano dalle stesse confermate. TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- Pagina 2 d i 2 -
La causa era, quindi, rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali rinunciavano alla assegnazione di ulteriori termini.
Il P.M. interveniva in giudizio come da nota del 28.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalle parti, che attiene alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici del minore nato da una relazione tra i loro genitori non fondata sul matrimonio) Per_1
è fondata e va accolta.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento del minore ad entrambi i genitori, come dagli stessi richiesto in atti, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore.
Il minore resta collocato presso la madre, dove peraltro già abita e dove è quindi certo che abbia costituito il suo habitat dal quale è preferibile non distrarlo, anche in ragione della sua tenera età.
Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quantum mensile determinato dalle parti (€170,00 mensili, oltre rivalutazione annuale istat e oltre alle spese straordinarie) è equo e consente al minore di far fronte alle necessità di vita quotidiana.
L'AUU verrà percepito integralmente dal genitore collocatario. Trattasi di accordo, confermato dalle parti all'udienza, in relazione al quale non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo;
talchè, esso ben può essere integralmente recepito in questa sede.
Nulla va previsto sulle spese, attesa la definizione consensuale della lite.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così provvede: provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato a verbale di udienza del
28.5.2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
nulla per le spese. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 3 giugno 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
TIZIANA DI GIOIA
IL PRESIDENTE
PE IS