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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/09/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa Elisa BERTILLO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1662 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Mauro MOCCI Parte_1
OPPONENTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. IVANOE CIOCCA
OPPOSTO
ESPOSIZIONE DEI FATTI
1. Il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39720220006316965000 per il pagamento della somma di euro 20.280,27 dell'anno 2016 al 12/2020 comunicata a mezzo posta l'11 agosto 2022 e chiesto al Tribunale di:
«annullare l'avviso di addebito impugnato emesso dall' per nullità dello stesso prescrizione, CP_1 decadenza e poiché affetta da nullità e inesistenza annullarlo e/o revocarlo nonchè condannare l'Ente in persona del suo legale rapp.te pro-tempore al pagamento delle spese e compensi».
1.1. ha contestato la fondatezza della pretesa e chiesto il rigetto del ricorso, CP_1 con vittoria di spese.
2. Concesso termine per note, la causa è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
3. Sostiene innanzitutto parte ricorrente la prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito opposto.
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
La deduzione è infondata in quanto alla data della notifica, 11 agosto 2022, il termine di prescrizione non era decorso. Invero, devono considerarsi, al fine del computo del termine prescrizionale, le sospensioni disposte dalla normativa emergenziale legate alla pandemia da COVID-19, per complessivi 311 giorni (dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 ex art. 37 del d.l. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 ex art. 11, co. 9 del D.L. 31.12.2020, convertito in l. 21/2021), per cui il nuovo periodo calcolato a decorrere dal 21 ottobre 2016 veniva a scadere il 28 agosto 2022, cosicchè l'avviso di addebito ha tempestivamente interrotto il termine.
4. Quanto alla doglianza relativa all'asserito decorso del termine di decadenza di cui art. 25 D.Lgs. n. 46 del 1999, è appena il caso di evidenziare che ciò non determina l'estinzione del credito sottostante.
Ed, infatti, la Corte di cassazione ha affermato, con orientamento consolidato, che:
«- l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti CP_1 contributivi, ferma restando la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie;
- coerentemente, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito;
- il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 cit., prevede in sostanza una decadenza processuale e non sostanziale e ciò è dimostrato: dal tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
dall'impossibilità di estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale
(per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione: cfr., ad esempio, Cass.
25 maggio 2012 n. 8350); dalla non conformità all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
dalla ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione (v. Corte Cost. ord., n. 111/07), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
dal rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale” (così, da ultimo, Cass., sez. lav., 18/06/2019, n.16308).
Deve allora essere rilevato che alla data della costituzione in giudizio di – che CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso ha manifestato l'interesse alla riscossione del credito – non era neppure decorso il termine quinquennale di prescrizione dalla data della notifica degli
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
avvisi di addebito, sicché l' ben potrebbe agire nelle forme ordinarie per ottenere il CP_1 pagamento di tale credito, pur essendogli precluso l'utilizzo del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo di iscrizione a ruolo.
5. Quanto alle censure relative alla notifica dell'atto impugnato è sufficiente richiamare il recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui alle notifiche telematiche di cartelle e avvisi di addebito trova applicazione il principio generale per cui gli eventuali vizi non comportano la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo (sul punto v., da ultimo, Cass., sez. VI, 3 febbraio 2021, n. 2366), scopo che, nel caso di specie, deve ritenersi raggiunto non avendo parte attrice contestato di aver ricevuto la notifica dell'atto opposto, limitandosi a contestazioni del tutto generiche
(mancanza dell'attestazione di conformità, disconoscimento della conformità all'originale).
6. Si osserva, infine, come nessuna specifica contestazione sia stata proposta con riferimento al merito della pretesa contributiva.
7. Il ricorso deve quindi essere senz'altro rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 CP_1 lite che liquida in complessivi €3.000,24, di cui €391,34 per spese generali ed
€2.608,90 per compensi, oltre IVA e CPA.
Civitavecchia, 25 settembre 2025
GIUDICE
Elisa Bertillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa Elisa BERTILLO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1662 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Mauro MOCCI Parte_1
OPPONENTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. IVANOE CIOCCA
OPPOSTO
ESPOSIZIONE DEI FATTI
1. Il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39720220006316965000 per il pagamento della somma di euro 20.280,27 dell'anno 2016 al 12/2020 comunicata a mezzo posta l'11 agosto 2022 e chiesto al Tribunale di:
«annullare l'avviso di addebito impugnato emesso dall' per nullità dello stesso prescrizione, CP_1 decadenza e poiché affetta da nullità e inesistenza annullarlo e/o revocarlo nonchè condannare l'Ente in persona del suo legale rapp.te pro-tempore al pagamento delle spese e compensi».
1.1. ha contestato la fondatezza della pretesa e chiesto il rigetto del ricorso, CP_1 con vittoria di spese.
2. Concesso termine per note, la causa è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
3. Sostiene innanzitutto parte ricorrente la prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito opposto.
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
La deduzione è infondata in quanto alla data della notifica, 11 agosto 2022, il termine di prescrizione non era decorso. Invero, devono considerarsi, al fine del computo del termine prescrizionale, le sospensioni disposte dalla normativa emergenziale legate alla pandemia da COVID-19, per complessivi 311 giorni (dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 ex art. 37 del d.l. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 ex art. 11, co. 9 del D.L. 31.12.2020, convertito in l. 21/2021), per cui il nuovo periodo calcolato a decorrere dal 21 ottobre 2016 veniva a scadere il 28 agosto 2022, cosicchè l'avviso di addebito ha tempestivamente interrotto il termine.
4. Quanto alla doglianza relativa all'asserito decorso del termine di decadenza di cui art. 25 D.Lgs. n. 46 del 1999, è appena il caso di evidenziare che ciò non determina l'estinzione del credito sottostante.
Ed, infatti, la Corte di cassazione ha affermato, con orientamento consolidato, che:
«- l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti CP_1 contributivi, ferma restando la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie;
- coerentemente, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito;
- il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 cit., prevede in sostanza una decadenza processuale e non sostanziale e ciò è dimostrato: dal tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
dall'impossibilità di estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale
(per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione: cfr., ad esempio, Cass.
25 maggio 2012 n. 8350); dalla non conformità all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
dalla ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione (v. Corte Cost. ord., n. 111/07), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
dal rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale” (così, da ultimo, Cass., sez. lav., 18/06/2019, n.16308).
Deve allora essere rilevato che alla data della costituzione in giudizio di – che CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso ha manifestato l'interesse alla riscossione del credito – non era neppure decorso il termine quinquennale di prescrizione dalla data della notifica degli
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
avvisi di addebito, sicché l' ben potrebbe agire nelle forme ordinarie per ottenere il CP_1 pagamento di tale credito, pur essendogli precluso l'utilizzo del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo di iscrizione a ruolo.
5. Quanto alle censure relative alla notifica dell'atto impugnato è sufficiente richiamare il recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui alle notifiche telematiche di cartelle e avvisi di addebito trova applicazione il principio generale per cui gli eventuali vizi non comportano la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo (sul punto v., da ultimo, Cass., sez. VI, 3 febbraio 2021, n. 2366), scopo che, nel caso di specie, deve ritenersi raggiunto non avendo parte attrice contestato di aver ricevuto la notifica dell'atto opposto, limitandosi a contestazioni del tutto generiche
(mancanza dell'attestazione di conformità, disconoscimento della conformità all'originale).
6. Si osserva, infine, come nessuna specifica contestazione sia stata proposta con riferimento al merito della pretesa contributiva.
7. Il ricorso deve quindi essere senz'altro rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 CP_1 lite che liquida in complessivi €3.000,24, di cui €391,34 per spese generali ed
€2.608,90 per compensi, oltre IVA e CPA.
Civitavecchia, 25 settembre 2025
GIUDICE
Elisa Bertillo
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