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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/05/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6229/2021
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Noventa Vicentina (VI), Parte_1 C.F._1
Via Roma n. 5, presso e nello studio dell'Avv. PARISE NADIA RAFFAELLA del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore contro
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Vicenza (VI), Contra' delle Controparte_1 C.F._2
Barche n. 33, presso e nello studio dell'Avv. ARENA ELISA MARIA del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
Avente ad oggetto: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
pagina 1 di 4 “Voglia L'on.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare che la condizioni sospensiva contenuta nella scrittura 4.2.2007, di cui al doc. 2 prodotto dall'attore, si è avverata a marzo del 2013, essendo divenuto edificabile il terreno censito catastalmente al NCT del Comune di Vicenza al fg. 43 m.n. 158 (doc. 1) e conseguentemente, previa dichiarazione del valore del terreno de quo, all'atto dell'avveramento della condizione, condannare il signor CP_1
al pagamento al signor della somma di € 27.500,00 o della diversa somma che
[...] Parte_1 verrà accertata in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione dal momento in cui il pagamento doveva essere effettuato alla data dell'effettivo pagamento;
con vittoria di spese e compensi di causa”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e produzione reietta: in via principale, rigettare le domande tutte formulate dal Sig. in quanto infondate in fatto ed in diritto Parte_1 per i motivi tutti di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta datata 11.03.2022 e conseguentemente accertare che nulla è dovuto dal Sig. all'odierno attore, avendo lo Controparte_1 stesso corrisposto per l'acquisto del terreno sito in Vicenza catastalmente censito al Catasto Terreni, foglio 43, mappale 158 il maggiore complessivo importo di €.90.493,71; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse avverata la condizione di cui alla scrittura privata datata 04.12.2007, accertare e dichiarare il minor valore del terreno per cui è causa, nella misura di € 50.000,00 così come quantificato dal Geom. o nella diversa somma che emergerà in corso Pt_2 di causa e che sarà ritenuta di Giustizia e, conseguentemente, porre in compensazione ex artt. 1241 s.s. c.c. i crediti rispettivamente vantati dalle odierne parti in causa per l'acquisto del terreno de quo;
in ogni caso, spese, compensi professionali ed oneri di causa integralmente rifusi con distrazione a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di aver venduto a Parte_1 CP_1
in data 3.12.2007 alcuni cespiti immobiliari al prezzo dichiarato in contratto di € 30.000,00 ma
[...]
in realtà pari a € 150.000,00 e in questa misura effettivamente versato;
di aver sottoscritto con la controparte in data 4.12.2007 una scrittura privata con la quale l'acquirente si era impegnato a versare al venditore una somma pari alla metà del valore del bene qualora i terreni ceduti fossero divenuti edificabili;
che la condizione sospensiva di cambio di destinazione urbanistica si era avverata nel marzo
2013; che il valore del bene successivamente a tale sopravvenienza era pari a € 205.000,00 e che quindi la controparte, in base agli accordi negoziali, doveva versare la metà della differenza tra tale importo e il prezzo versato. chiedeva quindi la condanna di al versamento Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 4 della somma di € 27.500,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Costituitasi in giudizio, replicava: di aver versato alla controparte la somma di € Controparte_1
15.493,71 in data 26.1.2000, ancor prima della stipulazione del contratto di compravendita per cui è causa, nonché la somma di € 45.000,00 in data 18.3.2009 e in data 3.2.2010; che il proprio perito aveva stimato il valore del terreno edificabile in questione in un importo non superiore a € 50.000,00 per cui il prezzo di € 90.493,71 complessivamente corrisposto come sopra era financo superiore al dovuto;
che comunque la condizione sospensiva non si era avverata, in quanto l'edificabilità avrebbe potuto essere conseguita solo dal proprietario del terreno per la realizzazione della prima casa propria o dei propri diretti discendenti, ipotesi non concretizzabile però nel caso di specie. Il convenuto chiedeva dunque il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, la compensazione tra le rispettive poste creditorie.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, nonché all'esito dello scambio delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c., venivano rigettate le istanze di prova orale formulate dal convenuto e veniva disposta la C.T.U. richiesta dall'attore. Esauritasi anche l'integrazione peritale disposta dal Giudice in precedenza assegnatario della causa, all'udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, la causa medesima veniva dal nuovo Giudice trattenuta in decisione, previa assegnazione di un termine ridotto a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di legge di venti giorni per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, rileva il giudicante che con la scrittura privata del 4.2.2007 si era Controparte_1
impegnato a corrispondere a un'integrazione del prezzo versato per l'acquisto dei Parte_1
beni immobili di cui al contratto di compravendita del 3.2.2007 “dopo il passaggio di destinazione urbanistica” dei beni medesimi, qualora gli stessi – cioè – fossero divenuti edificabili.
Ebbene, i beni in questione non sono mai divenuti edificabili (tanto è vero che la relativa prova documentale non è stata offerta da parte attrice) né era in concreto suscettibile di un mutamento di destinazione urbanistica nell'ambito della cornice normativa di riferimento. Infatti, come tempestivamente eccepito dal convenuto e come confermato anche dal C.T.U. nominato nel corso del giudizio, il proprietario del fondo acquistato, , avrebbe potuto conseguire un titolo Controparte_1
abitativo in relazione al menzionato fondo solo se non fosse già stato proprietario, nello stesso Comune
o nei Comuni limitrofi, di un immobile “atto a soddisfare il fabbisogno abitativo famigliare” (cfr. art. 61,
pagina 3 di 4 c. 3, delle Norme Tecniche del Comune di Vicenza – doc. 8 di parte convenuta). L'odierno convenuto, invece, era già proprietario nel Comune di Vicenza di un immobile destinato ad abitazione e residenza del proprio nucleo familiare, con la logica conseguenza che l'immobile compravenduto tra le parti in causa “è da considerarsi privo di edificabilità” (cfr. pag. 26 del primo elaborato peritale). E non colgono nel segno le doglianze attoree secondo cui la casa già di proprietà del convenuto non sarebbe stata idonea a soddisfare le esigenze abitative dell'intero suo nucleo familiare, in quanto generiche, indimostrate, inconducenti e comunque tardive.
Non può ritenersi dunque inverata nella presente fattispecie la condizione sospensiva pattuita nella scrittura privata del 4.2.2007 in atti, con l'effetto che le domande attoree - miranti a conseguirne gli effetti - vanno integralmente rigettate.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e Parte_1
vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 26.000 a € 52.000).
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2. condanna a rifondere in favore di dell'Avv. Arena Elisa Maria dichiaratasi Parte_1
antistataria le spese di lite, liquidate in € 7.616,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
3. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di
, condannando lo stesso a rifondere a quanto eventualmente Parte_1 Controparte_1
da questi versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Vicenza, il 20 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 4 di 4
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Noventa Vicentina (VI), Parte_1 C.F._1
Via Roma n. 5, presso e nello studio dell'Avv. PARISE NADIA RAFFAELLA del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore contro
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Vicenza (VI), Contra' delle Controparte_1 C.F._2
Barche n. 33, presso e nello studio dell'Avv. ARENA ELISA MARIA del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
Avente ad oggetto: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
pagina 1 di 4 “Voglia L'on.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare che la condizioni sospensiva contenuta nella scrittura 4.2.2007, di cui al doc. 2 prodotto dall'attore, si è avverata a marzo del 2013, essendo divenuto edificabile il terreno censito catastalmente al NCT del Comune di Vicenza al fg. 43 m.n. 158 (doc. 1) e conseguentemente, previa dichiarazione del valore del terreno de quo, all'atto dell'avveramento della condizione, condannare il signor CP_1
al pagamento al signor della somma di € 27.500,00 o della diversa somma che
[...] Parte_1 verrà accertata in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione dal momento in cui il pagamento doveva essere effettuato alla data dell'effettivo pagamento;
con vittoria di spese e compensi di causa”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e produzione reietta: in via principale, rigettare le domande tutte formulate dal Sig. in quanto infondate in fatto ed in diritto Parte_1 per i motivi tutti di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta datata 11.03.2022 e conseguentemente accertare che nulla è dovuto dal Sig. all'odierno attore, avendo lo Controparte_1 stesso corrisposto per l'acquisto del terreno sito in Vicenza catastalmente censito al Catasto Terreni, foglio 43, mappale 158 il maggiore complessivo importo di €.90.493,71; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse avverata la condizione di cui alla scrittura privata datata 04.12.2007, accertare e dichiarare il minor valore del terreno per cui è causa, nella misura di € 50.000,00 così come quantificato dal Geom. o nella diversa somma che emergerà in corso Pt_2 di causa e che sarà ritenuta di Giustizia e, conseguentemente, porre in compensazione ex artt. 1241 s.s. c.c. i crediti rispettivamente vantati dalle odierne parti in causa per l'acquisto del terreno de quo;
in ogni caso, spese, compensi professionali ed oneri di causa integralmente rifusi con distrazione a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di aver venduto a Parte_1 CP_1
in data 3.12.2007 alcuni cespiti immobiliari al prezzo dichiarato in contratto di € 30.000,00 ma
[...]
in realtà pari a € 150.000,00 e in questa misura effettivamente versato;
di aver sottoscritto con la controparte in data 4.12.2007 una scrittura privata con la quale l'acquirente si era impegnato a versare al venditore una somma pari alla metà del valore del bene qualora i terreni ceduti fossero divenuti edificabili;
che la condizione sospensiva di cambio di destinazione urbanistica si era avverata nel marzo
2013; che il valore del bene successivamente a tale sopravvenienza era pari a € 205.000,00 e che quindi la controparte, in base agli accordi negoziali, doveva versare la metà della differenza tra tale importo e il prezzo versato. chiedeva quindi la condanna di al versamento Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 4 della somma di € 27.500,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Costituitasi in giudizio, replicava: di aver versato alla controparte la somma di € Controparte_1
15.493,71 in data 26.1.2000, ancor prima della stipulazione del contratto di compravendita per cui è causa, nonché la somma di € 45.000,00 in data 18.3.2009 e in data 3.2.2010; che il proprio perito aveva stimato il valore del terreno edificabile in questione in un importo non superiore a € 50.000,00 per cui il prezzo di € 90.493,71 complessivamente corrisposto come sopra era financo superiore al dovuto;
che comunque la condizione sospensiva non si era avverata, in quanto l'edificabilità avrebbe potuto essere conseguita solo dal proprietario del terreno per la realizzazione della prima casa propria o dei propri diretti discendenti, ipotesi non concretizzabile però nel caso di specie. Il convenuto chiedeva dunque il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, la compensazione tra le rispettive poste creditorie.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, nonché all'esito dello scambio delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c., venivano rigettate le istanze di prova orale formulate dal convenuto e veniva disposta la C.T.U. richiesta dall'attore. Esauritasi anche l'integrazione peritale disposta dal Giudice in precedenza assegnatario della causa, all'udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, la causa medesima veniva dal nuovo Giudice trattenuta in decisione, previa assegnazione di un termine ridotto a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di legge di venti giorni per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, rileva il giudicante che con la scrittura privata del 4.2.2007 si era Controparte_1
impegnato a corrispondere a un'integrazione del prezzo versato per l'acquisto dei Parte_1
beni immobili di cui al contratto di compravendita del 3.2.2007 “dopo il passaggio di destinazione urbanistica” dei beni medesimi, qualora gli stessi – cioè – fossero divenuti edificabili.
Ebbene, i beni in questione non sono mai divenuti edificabili (tanto è vero che la relativa prova documentale non è stata offerta da parte attrice) né era in concreto suscettibile di un mutamento di destinazione urbanistica nell'ambito della cornice normativa di riferimento. Infatti, come tempestivamente eccepito dal convenuto e come confermato anche dal C.T.U. nominato nel corso del giudizio, il proprietario del fondo acquistato, , avrebbe potuto conseguire un titolo Controparte_1
abitativo in relazione al menzionato fondo solo se non fosse già stato proprietario, nello stesso Comune
o nei Comuni limitrofi, di un immobile “atto a soddisfare il fabbisogno abitativo famigliare” (cfr. art. 61,
pagina 3 di 4 c. 3, delle Norme Tecniche del Comune di Vicenza – doc. 8 di parte convenuta). L'odierno convenuto, invece, era già proprietario nel Comune di Vicenza di un immobile destinato ad abitazione e residenza del proprio nucleo familiare, con la logica conseguenza che l'immobile compravenduto tra le parti in causa “è da considerarsi privo di edificabilità” (cfr. pag. 26 del primo elaborato peritale). E non colgono nel segno le doglianze attoree secondo cui la casa già di proprietà del convenuto non sarebbe stata idonea a soddisfare le esigenze abitative dell'intero suo nucleo familiare, in quanto generiche, indimostrate, inconducenti e comunque tardive.
Non può ritenersi dunque inverata nella presente fattispecie la condizione sospensiva pattuita nella scrittura privata del 4.2.2007 in atti, con l'effetto che le domande attoree - miranti a conseguirne gli effetti - vanno integralmente rigettate.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e Parte_1
vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 26.000 a € 52.000).
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2. condanna a rifondere in favore di dell'Avv. Arena Elisa Maria dichiaratasi Parte_1
antistataria le spese di lite, liquidate in € 7.616,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
3. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di
, condannando lo stesso a rifondere a quanto eventualmente Parte_1 Controparte_1
da questi versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Vicenza, il 20 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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