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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/03/2024, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Prima Sezione Civile
In persona del g.o.p. dr.ssa Anna Ruotolo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3223 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2009, avente ad
OGGETTO: risarcimento danni
TRA
, e ( anche in Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi di , elettivamente domiciliata in Marigliano (NA) alla Persona_1 via XI Settembre n. 30 presso lo studio degli Avv.ti Marino Annamaria e Davide Piccirillo dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore;
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in Controparte_1
Capodrise (CE) alla via Fratelli Cervi n. 11 presso lo studio dell'Avv. Tommaso Colella dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
, e , elettivamente domiciliati in Santa Maria Controparte_2 CP_3 CP_4
Capua Vetere alla via Roberto D'Angiò n. 80 presso lo studio dell'Avv. Giovanbattista
Ferillo, dal quali sono rappresentati e difesi giusta procura alle liti in atti;
Convenuti
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti e successive difese
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della L. 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n.
132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali di causa, le memorie ex art. 183, comma
VI, c.p.c. e le note di trattazione scritta.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure sinteticamente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.
Ai fini della decisione è sufficiente rappresentare che gli attori, nel premettere di essere proprietari dell'immobile sito in , in catasto foglio 8 particella 5110, hanno CP_1 dedotto che: “ alla fine del 2001 ( ottobre) si verificava una forte perdita di acqua dalla tubazione comunale, posta sulla sede stradale proprio a ridosso del proprio fabbricato ed in vicinanza del fabbricato confinante di proprietà ; nonostante le segnalazioni della CP_2 grave perdita della condotta idrica, il vi provvedeva solo dopo 6-7 mesi;
in tale CP_1 occasione fu effettuato dai tecnici comunali uno scavo di oltre due metri da cui asportarono una notevole quantità dì acqua che si era accumulata nel tempo;
nel mese di agosto del
2006 gli attori avvertirono in casa un forte rumore, quindi un movimento di tutto l'immobile che procurava vistosi ed ingenti danni a tutto il fabbricato, descritti nella consulenza dell'ing. ; veniva richiesto l' accertamento tecnico preventivo e nominato CTU;
si è Per_2 appreso che il muro comune è diventato di esclusiva proprietà dei , i quali in spregio CP_2 alle norme urbanistiche hanno appoggiato le sopraelevazioni sul detto muro”.
In conseguenza di ciò hanno chiesto che i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni, all'arretramento del fabbrico Sisera nel rispetto delle norme urbanistiche e della legge antisismica con l'esecuzione di tutte le opere necessarie per mettere in sicurezza il proprio immobile. Vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio il convenuto il quale eccepiva la Controparte_1 inutilizzabilità dell'ATP per omessa notifica al e, nel contestare la pretesa CP_1 risarcitoria avanzata dagli attori, negava ogni responsabilità per i danni lamentati dagli attori imputabili alla loro stessa costruzione.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze.
2 I convenuti si costituivano in giudizio ed in via preliminare eccepivano la nullità CP_2 della domanda ed il difetto di giurisdizione del giudice adito,, oltre che la carenza di legittimazione passiva. Nel merito deducevano che i danni fossero ascrivibili alla errata costruzione dell'immobile degli attori e concludevano per il rigetto della domanda,
l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata al fine di ottenere il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., quantificati in €. 5.000,00; vittoria di spese e competenze , con attribuzione.
Esaurita l'istruttoria con l'espletamento di una c.t.u. tecnica, in data 12.11.2013 il G.U., dott. assegnava la causa in decisione con i termini ordinari (giorni 60+20) Persona_3 per il deposito di memorie conclusionali e di replica..
Con ordinanza del 10.9.2014 la causa era rimessa sul ruolo per l'udienza del 10.10.2014 dove era riservata nuovamente in decisione senza la concessione dei termini.
In data 2.12.2014 era depositata sentenza parziale n. 5017/2014 e d in pari data con ordinanza disponeva la prosecuzione del giudizio e nominava CTU l'Ing. er la Per_4 quantificazione delle spese necessarie alla ristrutturazione dell'immobile degli attori.
Alla udienza del 30.9.2021 la causa era assegnata in decisione con la concessione dei termini ordinari (giorni 60+20) per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
Ritenuto che i lavori di realizzazione de l giunto sismico in fase di esecuzione della sentenza non definitiva hanno formato oggetto di una ulteriore CTU, con ordinanza del
08.02.2022 la causa era rimessa sul ruolo al fine di acquisire chiarimenti dal CTU.
Depositata l'integrazione di consulenza da parte del CTU Ing. Persona_5 all'udienza del 13.7.2023 la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si da atto che il procedimento è pervenuto sul ruolo di questo giudice in data 31.5.2021.
Gli attori hanno agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti al proprio immobile a seguito delle infiltrazioni causate dalla perdita della condotta idrica del Comune di , dell'arretramento del fabbricato dei convenuti e CP_1 CP_5
l'adeguamento alla legge antisismica.
Preliminarmente, si rileva che con la sentenza parziale n. 5017/2014 pubblicata il
2.12.2014 l'intestato Tribunale ha parzialmente deciso sulla domanda degli attori, rimettendo in istruttoria solo per la quantificazione delle spese necessarie alla ristrutturazione dell'immobile.
In particolare con la predetta sentenza il G.U. Dr. Giovanni d'Onofrio, ha accertato la responsabilità del nel cedimento funzionale relativo all'immobile Controparte_1 degli attori e che i danni lamentati sono ascrivibili alla perdita della condotta idrica
3 nonchè la presenza di una sopraelevazione da parte dei convenuti al sostegno CP_2 dell'impalcato del sottotetto con incrementi di sollecitazione ed individuate le misure necessarie al ripristino della compromessa stabilità ed integrità funzionale del fabbricato degli attori ha così deciso: “ 1) Dichiara che la responsabilità dei danni causati all'immobile di parte attrice è ascrivibile all'acqua fuoriuscita dalla condotta idrica comunale;
2) condanna i convenuti alla realizzazione del giunto sismico tra i due CP_2 edifici – proprietà attorea e convenuta – secondo le indicazioni del c.t.u. ( cfr. pagina 66 ctu); 3) spese al definitivo”.
Con ordinanza del 2.12.2014 è stato nominato C.T.U. l'Ing. per Persona_5 quantificare le spese necessarie alla ristrutturazione dell'immobile degli attori.
Tenuto conto della decisione sulla domanda accertamento delle cause di infiltrazione e della condanna dei convenuti alla realizzazione del giunto sismico tra i due edifici CP_5
– proprietà attorea e convenuta – secondo le indicazioni del c.t.u. e che qualunque decisione adottata con la predetta sentenza va ritualmente impugnata nella opportuna sede, se non divenuta cosa giudicata, questo giudice è tenuto solo a decidere sul risarcimento dei danni per la ristrutturazione dell'immobile degli attori.
Stante la natura tecnica della vicenda in esame, sul punto va integralmente recepita la descrizione fornita dal consulente d' ufficio e le conclusioni dal medesimo rassegnate, atteso che le valutazioni del tecnico risultano del tutto prive di vizi logici e/o di metodo che possano in qualche modo inficiare l'attendibilità dei risultati conseguiti, apparendo al contrario analiticamente motivate e chiare.
L'ausiliare del Giudice, Ing. con la perizia depositata in data Persona_5
04.05.2018 ed in data 11.7.2023 ha redatto un computo metrico estimativo dettagliato di tutti i lavori necessari per la riparazione dei danni causati all'immobile degli attori a seguito della perdita di acqua dalla condotta idrica comunale nonché la realizzazione del giunto sulla parete adiacente alla proprietà dei convenuti.
Il computo metrico, redatto secondo il tariffario OO.PP. della anno Org_1
2018, ha accertato “ un costo complessivo dell'intervento di ristrutturazione e di riparazione di €. 243,432,28, oltre Iva di legge a cui vanno aggiunte le spese per la sicurezza determinate in €. 12.171,61 oltre Iva, le spese tecniche per la progettazione, la direzione dei lavori, il callaudo statico per €. 55.436,79 oltre oneri per l'esecuzione di prove
e rilievi geotecnici pari ad €. 2.500,00 per un toltale complessivo di €. 57.936,79 e di spese per procedure amministrative relative alla pratica edilizia inerenti i lavori di ristrutturazione
e riparazione presso il Comune di S.Prisco e dei costi per il deposito al Genio Civile per una somma complessiva di €. 1.500,00”.
In conseguenza di ciò il è tenuto a risarcire gli attori dei danni Controparte_1 subiti a causa della perdita cella condotta idrica e, quindi, al pagamento della somma di
4 €. 302.174,77, oltre Iva, contributi di cassa e previdenza e le spese di cui al capitolo “
Somme a disposizione del committente” solo se dovuti.
Spese Processuali
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto delle ragioni della decisione, delle questioni trattate e dell'attività professionale svolta.
Le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente in solido a carico di tutte le parti convenute .
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n. 3223/2009, come innanzi proposta, così provvede:
1. Condanna il in persona del Sindaco p.t. al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti dagli attori a causa della perdita cella condotta idrica e, quindi, al pagamento in favore di , e Parte_4 Parte_2 Parte_3
, nella qualità di eredi di della somma di €. 302.174,77,
[...] Persona_1 oltre interessi dalla sentenza al soddisfo ed Iva sui lavori, contributi di cassa e previdenza e le spese di cui al capitolo “ somme a disposizione del committente” solo se dovuti;
2. Condanna in solido il convenuto in persona del Sindaco p.t. ed i Controparte_1 convenuti , e al pagamento delle spese Controparte_6 CP_7 Controparte_8 processuali in favore degli attori che liquida in euro 1.178,00 per spese ed €. 10.343,00, oltre rimborso spese generali del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. pone definitivamente le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, in solido a carico del convenuto in persona del Sindaco p.t. e dei convenuti Controparte_1
, e . Controparte_6 CP_7 Controparte_8
Così è deciso, Santa Maria Capua Vetere, 26.03.2024
Il g.o.p.
Dr.ssa Anna RUOTOLO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Prima Sezione Civile
In persona del g.o.p. dr.ssa Anna Ruotolo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3223 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2009, avente ad
OGGETTO: risarcimento danni
TRA
, e ( anche in Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi di , elettivamente domiciliata in Marigliano (NA) alla Persona_1 via XI Settembre n. 30 presso lo studio degli Avv.ti Marino Annamaria e Davide Piccirillo dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore;
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in Controparte_1
Capodrise (CE) alla via Fratelli Cervi n. 11 presso lo studio dell'Avv. Tommaso Colella dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
, e , elettivamente domiciliati in Santa Maria Controparte_2 CP_3 CP_4
Capua Vetere alla via Roberto D'Angiò n. 80 presso lo studio dell'Avv. Giovanbattista
Ferillo, dal quali sono rappresentati e difesi giusta procura alle liti in atti;
Convenuti
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti e successive difese
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della L. 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n.
132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali di causa, le memorie ex art. 183, comma
VI, c.p.c. e le note di trattazione scritta.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure sinteticamente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.
Ai fini della decisione è sufficiente rappresentare che gli attori, nel premettere di essere proprietari dell'immobile sito in , in catasto foglio 8 particella 5110, hanno CP_1 dedotto che: “ alla fine del 2001 ( ottobre) si verificava una forte perdita di acqua dalla tubazione comunale, posta sulla sede stradale proprio a ridosso del proprio fabbricato ed in vicinanza del fabbricato confinante di proprietà ; nonostante le segnalazioni della CP_2 grave perdita della condotta idrica, il vi provvedeva solo dopo 6-7 mesi;
in tale CP_1 occasione fu effettuato dai tecnici comunali uno scavo di oltre due metri da cui asportarono una notevole quantità dì acqua che si era accumulata nel tempo;
nel mese di agosto del
2006 gli attori avvertirono in casa un forte rumore, quindi un movimento di tutto l'immobile che procurava vistosi ed ingenti danni a tutto il fabbricato, descritti nella consulenza dell'ing. ; veniva richiesto l' accertamento tecnico preventivo e nominato CTU;
si è Per_2 appreso che il muro comune è diventato di esclusiva proprietà dei , i quali in spregio CP_2 alle norme urbanistiche hanno appoggiato le sopraelevazioni sul detto muro”.
In conseguenza di ciò hanno chiesto che i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni, all'arretramento del fabbrico Sisera nel rispetto delle norme urbanistiche e della legge antisismica con l'esecuzione di tutte le opere necessarie per mettere in sicurezza il proprio immobile. Vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio il convenuto il quale eccepiva la Controparte_1 inutilizzabilità dell'ATP per omessa notifica al e, nel contestare la pretesa CP_1 risarcitoria avanzata dagli attori, negava ogni responsabilità per i danni lamentati dagli attori imputabili alla loro stessa costruzione.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze.
2 I convenuti si costituivano in giudizio ed in via preliminare eccepivano la nullità CP_2 della domanda ed il difetto di giurisdizione del giudice adito,, oltre che la carenza di legittimazione passiva. Nel merito deducevano che i danni fossero ascrivibili alla errata costruzione dell'immobile degli attori e concludevano per il rigetto della domanda,
l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata al fine di ottenere il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., quantificati in €. 5.000,00; vittoria di spese e competenze , con attribuzione.
Esaurita l'istruttoria con l'espletamento di una c.t.u. tecnica, in data 12.11.2013 il G.U., dott. assegnava la causa in decisione con i termini ordinari (giorni 60+20) Persona_3 per il deposito di memorie conclusionali e di replica..
Con ordinanza del 10.9.2014 la causa era rimessa sul ruolo per l'udienza del 10.10.2014 dove era riservata nuovamente in decisione senza la concessione dei termini.
In data 2.12.2014 era depositata sentenza parziale n. 5017/2014 e d in pari data con ordinanza disponeva la prosecuzione del giudizio e nominava CTU l'Ing. er la Per_4 quantificazione delle spese necessarie alla ristrutturazione dell'immobile degli attori.
Alla udienza del 30.9.2021 la causa era assegnata in decisione con la concessione dei termini ordinari (giorni 60+20) per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
Ritenuto che i lavori di realizzazione de l giunto sismico in fase di esecuzione della sentenza non definitiva hanno formato oggetto di una ulteriore CTU, con ordinanza del
08.02.2022 la causa era rimessa sul ruolo al fine di acquisire chiarimenti dal CTU.
Depositata l'integrazione di consulenza da parte del CTU Ing. Persona_5 all'udienza del 13.7.2023 la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si da atto che il procedimento è pervenuto sul ruolo di questo giudice in data 31.5.2021.
Gli attori hanno agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti al proprio immobile a seguito delle infiltrazioni causate dalla perdita della condotta idrica del Comune di , dell'arretramento del fabbricato dei convenuti e CP_1 CP_5
l'adeguamento alla legge antisismica.
Preliminarmente, si rileva che con la sentenza parziale n. 5017/2014 pubblicata il
2.12.2014 l'intestato Tribunale ha parzialmente deciso sulla domanda degli attori, rimettendo in istruttoria solo per la quantificazione delle spese necessarie alla ristrutturazione dell'immobile.
In particolare con la predetta sentenza il G.U. Dr. Giovanni d'Onofrio, ha accertato la responsabilità del nel cedimento funzionale relativo all'immobile Controparte_1 degli attori e che i danni lamentati sono ascrivibili alla perdita della condotta idrica
3 nonchè la presenza di una sopraelevazione da parte dei convenuti al sostegno CP_2 dell'impalcato del sottotetto con incrementi di sollecitazione ed individuate le misure necessarie al ripristino della compromessa stabilità ed integrità funzionale del fabbricato degli attori ha così deciso: “ 1) Dichiara che la responsabilità dei danni causati all'immobile di parte attrice è ascrivibile all'acqua fuoriuscita dalla condotta idrica comunale;
2) condanna i convenuti alla realizzazione del giunto sismico tra i due CP_2 edifici – proprietà attorea e convenuta – secondo le indicazioni del c.t.u. ( cfr. pagina 66 ctu); 3) spese al definitivo”.
Con ordinanza del 2.12.2014 è stato nominato C.T.U. l'Ing. per Persona_5 quantificare le spese necessarie alla ristrutturazione dell'immobile degli attori.
Tenuto conto della decisione sulla domanda accertamento delle cause di infiltrazione e della condanna dei convenuti alla realizzazione del giunto sismico tra i due edifici CP_5
– proprietà attorea e convenuta – secondo le indicazioni del c.t.u. e che qualunque decisione adottata con la predetta sentenza va ritualmente impugnata nella opportuna sede, se non divenuta cosa giudicata, questo giudice è tenuto solo a decidere sul risarcimento dei danni per la ristrutturazione dell'immobile degli attori.
Stante la natura tecnica della vicenda in esame, sul punto va integralmente recepita la descrizione fornita dal consulente d' ufficio e le conclusioni dal medesimo rassegnate, atteso che le valutazioni del tecnico risultano del tutto prive di vizi logici e/o di metodo che possano in qualche modo inficiare l'attendibilità dei risultati conseguiti, apparendo al contrario analiticamente motivate e chiare.
L'ausiliare del Giudice, Ing. con la perizia depositata in data Persona_5
04.05.2018 ed in data 11.7.2023 ha redatto un computo metrico estimativo dettagliato di tutti i lavori necessari per la riparazione dei danni causati all'immobile degli attori a seguito della perdita di acqua dalla condotta idrica comunale nonché la realizzazione del giunto sulla parete adiacente alla proprietà dei convenuti.
Il computo metrico, redatto secondo il tariffario OO.PP. della anno Org_1
2018, ha accertato “ un costo complessivo dell'intervento di ristrutturazione e di riparazione di €. 243,432,28, oltre Iva di legge a cui vanno aggiunte le spese per la sicurezza determinate in €. 12.171,61 oltre Iva, le spese tecniche per la progettazione, la direzione dei lavori, il callaudo statico per €. 55.436,79 oltre oneri per l'esecuzione di prove
e rilievi geotecnici pari ad €. 2.500,00 per un toltale complessivo di €. 57.936,79 e di spese per procedure amministrative relative alla pratica edilizia inerenti i lavori di ristrutturazione
e riparazione presso il Comune di S.Prisco e dei costi per il deposito al Genio Civile per una somma complessiva di €. 1.500,00”.
In conseguenza di ciò il è tenuto a risarcire gli attori dei danni Controparte_1 subiti a causa della perdita cella condotta idrica e, quindi, al pagamento della somma di
4 €. 302.174,77, oltre Iva, contributi di cassa e previdenza e le spese di cui al capitolo “
Somme a disposizione del committente” solo se dovuti.
Spese Processuali
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto delle ragioni della decisione, delle questioni trattate e dell'attività professionale svolta.
Le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente in solido a carico di tutte le parti convenute .
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n. 3223/2009, come innanzi proposta, così provvede:
1. Condanna il in persona del Sindaco p.t. al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti dagli attori a causa della perdita cella condotta idrica e, quindi, al pagamento in favore di , e Parte_4 Parte_2 Parte_3
, nella qualità di eredi di della somma di €. 302.174,77,
[...] Persona_1 oltre interessi dalla sentenza al soddisfo ed Iva sui lavori, contributi di cassa e previdenza e le spese di cui al capitolo “ somme a disposizione del committente” solo se dovuti;
2. Condanna in solido il convenuto in persona del Sindaco p.t. ed i Controparte_1 convenuti , e al pagamento delle spese Controparte_6 CP_7 Controparte_8 processuali in favore degli attori che liquida in euro 1.178,00 per spese ed €. 10.343,00, oltre rimborso spese generali del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. pone definitivamente le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, in solido a carico del convenuto in persona del Sindaco p.t. e dei convenuti Controparte_1
, e . Controparte_6 CP_7 Controparte_8
Così è deciso, Santa Maria Capua Vetere, 26.03.2024
Il g.o.p.
Dr.ssa Anna RUOTOLO
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