Decreto cautelare 9 luglio 2025
Ordinanza cautelare 31 luglio 2025
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 3596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3596 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03596/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07890/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7890 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Claudio Cirigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Corte di Appello di Roma - Commissione Esami Sessione 2024, Corte di Appello di Milano - Commissione Esami Sessione 2024, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale di adunanza del 28 febbraio 2025 della XVI Sottocommissione della Corte di Appello di Milano, deputata, per la sessione di esami 2024, alla correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione forense degli elaborati scritti provenienti dal Distretto della Corte di Appello di Roma, nella parte in cui, nello scrutinare l’elaborato della ricorrente contenuto all’interno della busta contraddistinta dal n.-OMISSIS-, esprimeva la valutazione di insufficienza, individuandola nel solo giudizio numerico di 15/30, reso noto all’odierna ricorrente all'esito di formale istanza di accesso agli atti evasa dalla preposta Corte di Appello di Roma - Ufficio esami Avvocati;
- del conseguente provvedimento di “non ammissione” alla seconda fase dell’esame vertente sulle prove orali - reso noto mediante pubblicazione nell’area riservata del sito web del “Ministero della Giustizia - Esame di Stato per l'esercizio della professione di Avvocato” in data 10 aprile 2025 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d'Appello di Roma;
- di ogni altro atto comunque preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. BE UG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Nell’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha esposto:
- di aver partecipato all’esame di abilitazione per l’accesso alla professione forense - sessione 2024, sostenendo presso la Corte di Appello di Roma la prova scritta, consistita nella risoluzione di un caso pratico nella materia di diritto penale;
- che il suo elaborato, contenuto nella busta n. -OMISSIS-, è stato assegnato per la correzione alla Sottocommissione XVI della Corte di Appello di Milano, la quale nella riunione del 28 febbraio 2025, una volta esaminatolo, ha espresso su di esso la valutazione numerica di insufficienza pari a 15/30;
- che, per l’effetto, non è stata ammessa a sostenere la prova orale;
- che gli atti della Commissione sono illegittimi, in quanto essa si è limitata ad esprimere un giudizio di insufficienza e, dunque, l’esclusione della candidata dalla partecipazione alla seconda fase di esame (prova orale), con formulazione palesemente discriminatoria, illogica e contraddittoria, con plurime violazioni di legge.
2. – La ricorrente ha, così, chiesto l’annullamento di tali atti, sulla scorta di due motivi di impugnazione.
I) Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’articolo 97 della Costituzione - Manifesta illogicità, contraddittorietà ed irrazionalità delle valutazioni rispetto ai criteri predeterminati - Violazione e falsa applicazione della circolare della Commissione centrale del 5 dicembre 2024 contenente i criteri da seguire per la valutazione delle prove scritte - Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dello sviamento, travisamento della situazione di fatto, carenza di istruttoria, irragionevolezza, illogicità e ingiustizia grave e manifesta - Disparità di trattamento.
La ricorrente svolge plurime deduzioni a dimostrazione della ritenuta adeguatezza del proprio elaborato in relazione ai criteri valutativi previsti dalla Commissione, sotto il profilo della coerenza dell’elaborato con il caso esaminato, della dimostrata conoscenza degli istituti giuridici pertinenti al caso da risolvere, della capacità di efficacemente ed adeguatamente argomentare l’impianto normativo, del richiamo a pertinente giurisprudenza, della capacità di motivare compiutamente le conclusioni sostenute.
Da ciò conseguirebbe l’illegittimità del giudizio negativo attribuito al suo elaborato.
La ricorrente si duole, inoltre, del fatto che il giudizio gravemente negativo espresso dalla Commissione sia stato espresso con stringata valutazione meramente numerica; il che impedirebbe di avere effettiva contezza quali aspetti dell’elaborato in parola siano stati ritenuti non soddisfacenti.
Per di più, l’intero impianto argomentativo del suo elaborato sarebbe del tutto sovrapponibile ad altro elaborato distinto con il numero di “busta” -OMISSIS-, corretto dalla stessa Subcommissione (XVI) nella medesima seduta del 28 febbraio 2025, ricevendo, a differenza dell’elaborato redatto dall’odierna ricorrente, giudizio positivo.
II) Violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'Art. 97 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione dell'Art. 3 della legge n. 241/1990 - Eccesso di potere nelle figure sintomatiche di sviamento di potere, lacunosità, illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione, travisamento della situazione di fatto, difetto di istruttoria ed erroneità della stessa, ingiustizia grave e manifesta. Violazione dell'Art. 24 della Costituzione e per esso del principio di effettività della tutela giurisdizionale - Violazione dell'Art. 46, co. 5 della legge 31dicembre 2012, n. 247 .
A mezzo del secondo motivo, la ricorrente ripercorre la giurisprudenza, anche costituzionale, che nel corso degli anni si è pronunciata sulla tematica relativa alla sufficienza del mero voto numerico ad esprimere la valutazione degli elaborati dell’esame di abilitazione alla professione forense, evidenziando come l’orientamento granitico che ne è risultato “rispondeva alla impossibilità di garantire il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, di cui all’Art. 97 Cost., a fronte delle circostanze fattuali connesse alla allora vigente struttura e la modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione forense (3 prove scritte), nonché all’elevatissimo numero di partecipanti, come evidenziato dallo stesso Giudice delle Leggi”.
A seguito invece dell’introduzione dell’art. 4-quater del d.l. n. 51/2023, si sarebbe registrato un radicale mutamento dei pregressi parametri fattuali, prevedendosi lo svolgimento di una sola prova scritta (atto giudiziario), oltre ad un esame orale in caso di superamento della prima. Si sarebbe inoltre registrata una drastica quanto significativa riduzione dei partecipanti all’esame di abilitazione.
Alla luce di ciò, ad avviso della ricorrente, il prefato nuovo contesto fattuale renderebbe non più ragionevolmente sostenibili le motivazioni poste a fondamento del precedente orientamento giurisprudenziale.
A sostegno di tali deduzioni, la ricorrente ha richiamato le recenti pronunce del Tar BA (ordinanza cautelare n. 612/2024; sentenza 4 aprile 2025 n. 1170 e 8 aprile 2025, n. 1215).
In più, ad avviso della ricorrente, fatto salvo il differimento disposto dall’Art. 49 della L. 247/2012, l’obbligo motivazionale rafforzato introdotto con l’Art. 46 della stessa legge, contrariamente a quanto spesso sostenuto, non potrebbe venir meno, stante peraltro il decorso del termine previsto dal su citato articolo, a causa dei successivi reiterati disposti interventi legislativi di «proroga» in quanto tale obbligo sarebbe stato comunque introdotto nell’ordinamento e, conseguentemente, dovrebbe comunque orientare l’interprete alla luce del mutato contesto fattuale.
3. – Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia, chiedendo il rigetto del ricorso
4. – Con ordinanza n. 4112/2025 del 31 luglio 2025 è stata rigettata l’istanza di tutela cautelare per assenza del requisito del fumus boni juris .
L’ordinanza non è stata impugnata in appello.
5. – La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, in vista della quale la ricorrente non ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a.
6. – Il ricorso è infondato.
7. – Anzitutto non è suscettibile di favorevole accoglimento il primo profilo di censura, a mezzo del quale si contesta l’insufficienza del voto attribuito dalla Commissione all’elaborato di diritto penale redatto dalla ricorrente.
7.1. – Al riguardo, giova preliminarmente rammentare che il merito della valutazione operata dalla commissione di esame è espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di palese erroneità o irragionevolezza.
7.2. – Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, non è dato evincere nel giudizio di insufficienza espresso dalla Commissione i citati vizi di eccesso di potere, considerato che l’elaborato redatto dalla candidata, inter alia , non risulta adeguatamente approfondire tutte le problematiche inerenti alla traccia (tra cui, ad esempio, la condotta volontaria qualificabile come percosse o lesioni), né appare trattare con il richiesto livello di approfondimento le tematiche giuridiche sottese alla traccia.
Tali considerazioni depongono per la non manifesta irragionevolezza del giudizio di insufficienza espresso dalla commissione esaminatrice, atteso che tra i criteri di correzione, vi è anche, per quanto riguarda gli aspetti deficitari sopra indicati, la “ Dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti essenziali alla dottrina e agli orientamenti giurisprudenziali; il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito; tuttavia, i relativi sintetici riferimenti testuali vanno adeguatamente virgolettati e comunque devono esserne indicati gli estremi giurisprudenziali ” e la “ Dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati strettamente pertinenti al quesito da risolvere ”.
7.3. – Per inciso, si osserva che quanto appena osservato in merito alle carenze riscontrabili nell’elaborato della ricorrente non comporta un’indebita sostituzione del Collegio all’opinamento riservato dell’Amministrazione, ma rappresenta solamente l’indizio di un uso non scorretto del potere tecnico-discrezionale da parte dell’Amministrazione, nei limiti di un sindacato (non sostitutivo ma) forte del giudice amministrativo.
8. – Quanto all’affermata disparità di trattamento rispetto ad altri specifici elaborati occorre richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui in questi casi non può invocarsi una disparità di trattamento, poiché si deve considerare l’intero percorso logico-giuridico seguito dai candidati nella prova presa a confronto.
Nel caso di specie, non è affatto rinvenibile un’identità di esposizione dei profili giuridici rilevanti, di argomentazione della soluzione adottata e di approfondimento giuridico tra l’elaborato della ricorrente e quello distinto con il numero di “busta” -OMISSIS-, corretto dalla stessa Subcommissione (XVI) nella medesima seduta del 28 febbraio 2025.
La censura appare, dunque, non fondata.
In ogni caso, non può non osservarsi che, alla luce della non manifesta irragionevolezza del giudizio espresso dalla Commissione rispetto al compito della ricorrente, il giudizio favorevole reso sulle prove degli altri due candidati non potrebbe comunque costituire una circostanza idonea di per sé a sanare gli errori o le carenze in cui è incorsa la ricorrente ( cfr . TAR Lazio - Roma, Sez. I, 21 luglio 2025, n. 14389).
9. – È infondato anche il secondo motivo di ricorso, concernente l’adeguatezza del mero voto numerico ad esternare la motivazione degli elaborati dell’esame di abilitazione forense.
9.1. – Al riguardo deve essere chiarito che la legge n. 247 del 2012 (recante “ Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense ”) al titolo IV disciplina le modalità di accesso alla professione forense e, in particolare, agli articoli da 46 a 49 detta le disposizioni in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
L’art. 49 della predetta legge del 2012 tuttavia – che è stato a più riprese oggetto di “proroga” sotto il profilo della estensione temporale del regime transitorio (in ultimo a opera dell’art. 10, comma 2- ter del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con mod., dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15) – dispone che “ per i primi 13 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti ”.
Alla luce del chiaro tenore letterale della suindicata disposizione transitoria, deve ritenersi che anche per la sessione oggetto del presente contendere, le modalità di effettuazione dell’esame e la fase di correzione degli elaborati, siano disciplinate dalle disposizioni previgenti di cui al Regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, e al Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
Di conseguenza, l’invocata disciplina di cui all’art. 46 della legge 2012 non trova applicazione in questa sede.
9.2. – A fronte di ciò, questo Collegio non può che richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi sulla disciplina normativa vigente, che ritiene il voto numerico idoneo ad esternare una motivazione congrua degli elaborati dell’esame di abilitazione forense.
Ci si riferisce, in particolare, alle pronunce rese dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2017 e dalla Corte Costituzionale n. 175 del 2011.
9.3. – La persistente validità, anche con riferimento alla sessione di esami in analisi, dei principi espressi dal predetto orientamento giurisprudenziale è stata recentemente confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza non definitiva del 10 dicembre 2025, n. 9734, la quale, proprio in riforma delle sentenze del T.a.r. BA citate dalla ricorrente in atti, ha osservato che:
- “ da una piana lettura delle decisioni dell’Adunanza plenaria e della Corte costituzionale dianzi richiamate emerge con evidenza come non risponda affatto al vero l’assunto per cui queste sarebbero state determinate eminentemente da ragioni pratiche, connesse all’esigenza di assicurare il rapido svolgimento delle procedure concorsuali; al contrario, in entrambi i casi tale argomento era svolto in maniera accessoria e ad adiuvandum con richiamo al principio di buon andamento di cui all’articolo 97 Cost. (che era uno dei parametri costituzionali evocati dai giudici rimettenti nel giudizio di costituzionalità), dopo aver previamente riaffermato l’adeguatezza e la sufficienza del voto numerico a costituire motivazione dei giudizi di sufficienza e insufficienza, in modo da soddisfare l’obbligo di motivazione oggi imposto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ossequio ai superiori parametri di costituzionalità: “Tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una valutazione che, sia pure in modo sintetico, si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest’ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell’apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all’elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato ” (Corte cost., n. 175/2011, cit.) ”;
- “ i voti numerici – come anche affermato in dottrina – possono risultare maggiormente idonei a dar conto delle ragioni del giudizio rispetto ad un giudizio discorsivo, che per sua natura può dar luogo a incertezze e ambiguità interpretative, avendo tra l’altro il vantaggio della standardizzazione e della immediata percepibilità del suo significato, se riferito a una scala di valori oggettiva e predefinita attraverso i criteri di valutazione: per questo, l’utilizzo del criterio motivazionale del voto numerico, adeguatamente contestualizzato e inteso in modo non acritico, appare maggiormente in linea con i principi di imparzialità e buon andamento ex articolo 97 Cost. anche per ragioni teoriche e di principio, e non solo per motivi contingenti e pratici ”;
- “ non può in alcun modo trovare condivisione l’impostazione del T.A.R. incentrata su una sorta di superamento “in via di fatto” dei principi affermati dall’Adunanza plenaria e dalla Corte costituzionale, sulla scorta di parametri empirici ed opinabili quali possono essere quello del numero dei partecipanti alla prova d’esame o quello delle modalità con cui questa si svolge nei singoli casi: a un’eventuale revisione degli indirizzi sopra richiamati dovrebbe pervenirsi, a fronte di un contrario dato normativo insuperabile sul piano testuale e sul piano precettivo, sollecitando un nuovo intervento sul punto della Corte costituzionale ”.
9.4. – Il medesimo orientamento interpretativo è stato avallato, sempre con riferimento alla sessione del 2024, anche dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza del 5 novembre 2025, n. 856, con la quale è stato ribadito il “ consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, richiamato dal giudice di prime cure, in ordine alla sufficienza del voto numerico negli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense è stato avallato dall'Adunanza Plenaria, con sentenza n. 7 del 20 settembre 2017, sul presupposto che, de jure condito, “numerosi argomenti militano in favore della riaffermazione dell'indirizzo della sufficienza della espressione numerica del voto ”.
9.5. – Le motivazioni articolate nelle due sentenze citate svelano la manifesta infondatezza delle argomentazioni della ricorrente volte a sostenere che il richiamato indirizzo giurisprudenziale possa essere messo in discussione alla luce delle mutate modalità di espletamento delle prove scritte e del numero di candidati ridotto rispetto alle passate sessioni.
10. – In conclusione, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
11. – Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PP AR RO, Presidente FF
Matthias Viggiano, Primo Referendario
BE UG, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE UG | PP AR RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.