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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 05/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 5/2/2025 nella causa iscritta al n. 4024 /2022 r.g. tra
; Parte_1 CP_1 Controparte_2 [...]
; ; , con il CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 patrocinio dell'Avv. VALERIO FEMIA, ricorrente
e
, Controparte_7 resistente contumace
Le domande delle parti
Le ricorrenti hanno chiesto di “In via principale, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti al pieno riconoscimento economico dell'intero periodo di lavoro svolto, come meglio indicato nella premessa del ricorso, dalla data di immissione in ruolo ad oggi, con inquadramento ai fini retributivi e della progressione economica nell'area C profilo - professionale di Coordinatore Amministrativo, corrispondente alle mansioni effettivamente svolte dalle predette;
2) e per
l'effetto condannare le amministrazioni resistenti ad attribuire alle ricorrenti la qualifica funzionale di Coordinatore
Amministrativo – area C del CCNL scuola, corrispondente alle mansioni effettivamente svolte ai fini economici per la determinazione della progressione economica e della fascia stipendiale, nonché condannare le resistenti al pagamento delle differenze retributive in base alle tabelle stipendiali del Ccnl scuola, oltre interessi e rivalutazione e alla rettifica del decreto di ricostruzione della carriera e stato matricolare ai fini, economici, oltre al riconoscimento dell'intero servizio di cui sopra ai fini dell'adeguamento dell'attuale trattamento stipendiale”.
Le motivazioni della sentenza
1. Le parti ricorrenti hanno incardinato il presente giudizio premettendo di essere dipendenti a tempo indeterminato del , con inquadramento nel profilo Controparte_7 professionale ATA – Area B, con qualifica di assistente amministrativo decorrente dalle date meglio dettagliate per ciascuna delle ricorrenti in ricorso, attualmente in servizio presso gli istituti scolastici meglio dettagliati in ricorso, e deducendo che di aver invece svolto mansioni riconducibili all'area contrattuale C, propria della qualifica di coordinatore amministrativo, “avendo svolto e tuttora svolgendo attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, pure mediante l'utilizzazione di procedure informatiche”.
2. In particolare, le ricorrenti avrebbero svolto le mansioni attribuite alle segreterie scolastiche, solo genericamente allegate nella parte in fatto e meglio dettagliate nella parte in diritto del ricorso e nel capitolato di prova, consistenti nella gestione o definizione di procedure relative alla ricostruzione di carriera del personale, al trattamento pensionistico del personale, al calcolo ed alla liquidazione degli stipendi del personale e connessi adempimenti fiscali, ponendo in essere altresì adempimenti prescritti da normative specifiche, ad esempio in materi di privacy o di previdenza complementare.
3. Le sesse hanno quindi formulato domanda generica di accertamento del diritto alle differenze retributive spettanti in ragione dello svolgimento di mansioni superiori nel senso suesposto, riservandosi di agire per la relativa quantificazione.
4. Il resistente non si è costituito, nonostante la regolarità e ritualità della CP_7 notifica.
5. La causa è stata discussa all'udienza odierna.
6. La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre.
7. Le ricorrenti rivendicano il proprio diritto alle differenze retributive sostenendo di aver svolto con carattere di abitualità mansioni riconducibili ad un livello di inquadramento superiore rispetto a quello formalizzato in contratto.
8. In particolare, le stesse rivendicano la riconducibilità delle mansioni svolte, anziché all'area B, all'area C del CCNL scuola (individuabile per ciascuna delle ricorrenti in quello ratione temporis applicabile), avendo asseritamente svolto mansioni riconducibili alla mansione di coordinatore amministrativo.
9. Va premesso che nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni la disciplina delle mansioni è regolata dall'art. 52 d.lgs. 165/2001, secondo cui lo svolgimento di mansioni proprie di una qualifica superiore rispetto a quella di inquadramento formale non attribuisce al dipendente il diritto al riconoscimento del relativo inquadramento, ma comporta soltanto il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica. Il riconoscimento della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori a quelle contrattuali spetta al dipendente pubblico, in ossequio all'art. 36 Cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse.
10. Come premesso, le ricorrenti hanno agito correttamente al mero fine di ottenere l'accertamento relativo allo svolgimento di fatto delle mansioni superiori rivendicate ed il corrispondente diritto alle corrispondenti differenze (senza quantificazione delle stesse bensì con espressa riserva di agire per la condanna in separato giudizio).
11. Il procedimento logico-giuridico che deve essere seguito per stabilire se sussista lo svolgimento di mansioni diverse e superiori rispetto a quelle contrattualmente previste consta di tre fasi successive: l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dalla parte ricorrente,
l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, infine, il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass. Civ. n. 8589/2015; Cass. Civ. n. 20272/2010). Gli elementi necessari a compiere tale giudizio trifasico devono essere compiutamente allegati in ricorso e successivamente provati.
12. Le attività concretamente svolte dalle ricorrenti sono state allegate in ricorso nei termini già esposti, in relazione a tutte ricorrenti indistintamente, sul presupposto che le mansioni svolte siano per tutte identiche in quanto proprie dell'attività delle segreterie scolastiche.
13. Quanto al parametro contrattuale, in ricorso è richiamata la declaratoria relativa al coordinatore amministrativo, e quindi all'area C – sostenendo che le mansioni svolte vi rientrerebbero invece di rientrare in quelle proprie dell'area B – ma difetta radicalmente l'allegazione della declaratoria relativa appunto all'area B, di formale appartenenza, e conseguentemente difetta l'allegazione del profilo discretivo che differenzia le mansioni proprie delle due aree.
14. L'omessa allegazione della declaratoria di formale inquadramento delle ricorrenti e del criterio discretivo tra questa e quella di cui si invoca l'applicazione impedisce lo svolgimento del richiamato ragionamento trifasico, volto all'accertamento nel singolo caso concreto della riconducibilità delle mansioni svolte all'una o all'altra. Deve quindi rigettarsi la domanda senza poter procedere ad alcun accertamento istruttorio, posto che soltanto i fatti compiutamente allegati possono costituire oggetto di prova.
15. Alla luce di tale difetto di allegazione, le ampie argomentazioni contenute in ricorso
(come sintetizzate dalla difesa delle ricorrenti anche all'udienza odierna, in sede di discussione) è ultroneo.
16. Laddove la difesa delle parti ricorrenti argomenta, ad esempio, sullo svolgimento di mansioni non “meramente esecutive” bensì implicanti competenze complesse, sottintende che siano proprie del profilo B appunto mansioni esclusivamente esecutive, ma tale assunto non è mai stato allegato (né tantomeno provato), difettando in ricorso (e in atti) la relativa declaratoria. 17. Né può ritenersi sic et simpliciter che le ricorrenti abbiano svolto mansioni proprie del coordinatore amministrativo in ragione dell'assenza di dipendenti con tale qualifica e della conseguente assegnazione normativa alle segreterie delle attività normativamente individuate come di competenza di essa. Difettando l'allegazione circa le mansioni proprie del profilo B, è infatti impossibile sostenere che l'elemento discretivo debba individuarsi nello svolgimento di date mansioni anziché, per ipotesi, nell'assunzione di specifiche responsabilità o nell'emersione di specifici profili di preminenza nello svolgimento di mansioni comuni ai due livelli, come del resto spesso accade nella contrattazione collettiva.
18. In altri termini, l'analisi della sola declaratoria del profilo C, in assenza di declaratoria del profilo B, non è utile al fine di individuare gli elementi propri delle mansioni ad essa riconducibili e preclude di procedere al raffronto con le mansioni concretamente svolte dalle ricorrenti, che è pertanto superfluo accertare in istruttoria.
19. Dalla lettura della declaratoria richiamata in ricorso e rinvenibile in atti emerge infatti che il profilo denominato “Coordinatore amministrativo” è caratterizzato da una specifica professionalità tale da implicare compiti di coordinamento, di collaborazione diretta con il direttore dei servizi generali amministrativi e di vicariato nei suoi confronti (circostanze che già escluderebbero che tale qualifica possa essere riconosciuta indistintamente a tutto il personale di segreteria, e che comunque non rientrano tra quelle allegate in ricorso); caratterizzano il profilo, tuttavia, anche margini di autonomia operativa, conoscenza di normative e procedure, impiego di strumenti informatici che, per quanto è dato sapere in mancanza di altri elementi, ben potrebbero riscontrarsi anche nell'attività di segreteria ed in generale nell'attività amministrativa di livello inferiore. Ancora, in assenza di entrambe le declaratorie non è possibile individuare il discrimine tra l'una e l'altra, isolando gli elementi che la contrattazione collettiva ha inteso individuare come propri del profilo superiore.
20. A fronte del rilevato difetto di allegazione, è quindi risultata superflua qualsiasi istruttoria.
21. In particolare, è risultato superfluo procedere all'esame della documentazione in atti da cui risulterebbero i compiti via via attribuiti alle segreterie scolastiche (all. 6-10), né assumere le prove orali articolate in ricorso, volte a provare le mansioni svolte dalle ricorrenti (indistintamente, e quindi sul presupposto che esse fossero per tutte identiche). La prova delle mansioni svolte risulta infatti del tutto irrilevante, in mancanza di compiuta individuazione delle specifiche modalità di svolgimento delle stesse che consentano di affermare se, in relazione a ciascuna delle ricorrenti, tali mansioni siano riconducibili all'area B o all'area C.
22. È appena il caso di osservare che non si sono neppure riscontrati i presupposti per procedere ad integrazioni ufficiose, quale l'acquisizione del CCNL del 1999 (che avrebbe dovuto contenere entrambe le declaratorie, e che la parte ricorrente non ha prodotto, limitandosi a richiamare quanto alla sola area C la declaratoria contenuta in un accordo integrativo per il personale ATA “ai sensi dell'art. 18 del CCNL comparto scuola del 15 – 3 - 2001”, CCNL del 2001 a sua volta prodotto solo in estratto in relazione agli artt. da 1 a 9 (all. 7)).
23. La mancata allegazione di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio impone infatti il rigetto a prescindere da qualsiasi risultanza documentale, posto che l'onere di allegazione precede logicamente l'onere della prova (cfr anche cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 17214 del
19/8/2016 e Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/9/2017, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3022 del 8/2/2018).
24. È appena il caso di osservare che la giurisprudenza richiamata dalle resistenti a sostegno delle proprie tesi conferma tutti i principî oggi applicati laddove ribadisce la necessità del ragionamento trifasico, posto che tale ragionamento deve compiersi necessariamente sulla base degli elementi ritualmente introdotti in giudizio, e quindi sulla base delle allegazioni e conseguenti produzioni ed istanze istruttorie di parte. Detta giurisprudenza, nel ritenere la fondatezza delle istanze di parte, ha evidentemente dapprima valutato come completo il profilo allegatorio, diversamente da quanto oggi si ritiene.
25. Ne consegue il rigetto integrale delle domande.
26. La contumacia di parte resistente esclude una statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4024 /2022 r.g.: rigetta la domanda;
nulla sulle spese.
Tivoli, 5 febbraio 2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 5/2/2025 nella causa iscritta al n. 4024 /2022 r.g. tra
; Parte_1 CP_1 Controparte_2 [...]
; ; , con il CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 patrocinio dell'Avv. VALERIO FEMIA, ricorrente
e
, Controparte_7 resistente contumace
Le domande delle parti
Le ricorrenti hanno chiesto di “In via principale, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti al pieno riconoscimento economico dell'intero periodo di lavoro svolto, come meglio indicato nella premessa del ricorso, dalla data di immissione in ruolo ad oggi, con inquadramento ai fini retributivi e della progressione economica nell'area C profilo - professionale di Coordinatore Amministrativo, corrispondente alle mansioni effettivamente svolte dalle predette;
2) e per
l'effetto condannare le amministrazioni resistenti ad attribuire alle ricorrenti la qualifica funzionale di Coordinatore
Amministrativo – area C del CCNL scuola, corrispondente alle mansioni effettivamente svolte ai fini economici per la determinazione della progressione economica e della fascia stipendiale, nonché condannare le resistenti al pagamento delle differenze retributive in base alle tabelle stipendiali del Ccnl scuola, oltre interessi e rivalutazione e alla rettifica del decreto di ricostruzione della carriera e stato matricolare ai fini, economici, oltre al riconoscimento dell'intero servizio di cui sopra ai fini dell'adeguamento dell'attuale trattamento stipendiale”.
Le motivazioni della sentenza
1. Le parti ricorrenti hanno incardinato il presente giudizio premettendo di essere dipendenti a tempo indeterminato del , con inquadramento nel profilo Controparte_7 professionale ATA – Area B, con qualifica di assistente amministrativo decorrente dalle date meglio dettagliate per ciascuna delle ricorrenti in ricorso, attualmente in servizio presso gli istituti scolastici meglio dettagliati in ricorso, e deducendo che di aver invece svolto mansioni riconducibili all'area contrattuale C, propria della qualifica di coordinatore amministrativo, “avendo svolto e tuttora svolgendo attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, pure mediante l'utilizzazione di procedure informatiche”.
2. In particolare, le ricorrenti avrebbero svolto le mansioni attribuite alle segreterie scolastiche, solo genericamente allegate nella parte in fatto e meglio dettagliate nella parte in diritto del ricorso e nel capitolato di prova, consistenti nella gestione o definizione di procedure relative alla ricostruzione di carriera del personale, al trattamento pensionistico del personale, al calcolo ed alla liquidazione degli stipendi del personale e connessi adempimenti fiscali, ponendo in essere altresì adempimenti prescritti da normative specifiche, ad esempio in materi di privacy o di previdenza complementare.
3. Le sesse hanno quindi formulato domanda generica di accertamento del diritto alle differenze retributive spettanti in ragione dello svolgimento di mansioni superiori nel senso suesposto, riservandosi di agire per la relativa quantificazione.
4. Il resistente non si è costituito, nonostante la regolarità e ritualità della CP_7 notifica.
5. La causa è stata discussa all'udienza odierna.
6. La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre.
7. Le ricorrenti rivendicano il proprio diritto alle differenze retributive sostenendo di aver svolto con carattere di abitualità mansioni riconducibili ad un livello di inquadramento superiore rispetto a quello formalizzato in contratto.
8. In particolare, le stesse rivendicano la riconducibilità delle mansioni svolte, anziché all'area B, all'area C del CCNL scuola (individuabile per ciascuna delle ricorrenti in quello ratione temporis applicabile), avendo asseritamente svolto mansioni riconducibili alla mansione di coordinatore amministrativo.
9. Va premesso che nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni la disciplina delle mansioni è regolata dall'art. 52 d.lgs. 165/2001, secondo cui lo svolgimento di mansioni proprie di una qualifica superiore rispetto a quella di inquadramento formale non attribuisce al dipendente il diritto al riconoscimento del relativo inquadramento, ma comporta soltanto il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica. Il riconoscimento della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori a quelle contrattuali spetta al dipendente pubblico, in ossequio all'art. 36 Cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse.
10. Come premesso, le ricorrenti hanno agito correttamente al mero fine di ottenere l'accertamento relativo allo svolgimento di fatto delle mansioni superiori rivendicate ed il corrispondente diritto alle corrispondenti differenze (senza quantificazione delle stesse bensì con espressa riserva di agire per la condanna in separato giudizio).
11. Il procedimento logico-giuridico che deve essere seguito per stabilire se sussista lo svolgimento di mansioni diverse e superiori rispetto a quelle contrattualmente previste consta di tre fasi successive: l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dalla parte ricorrente,
l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, infine, il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass. Civ. n. 8589/2015; Cass. Civ. n. 20272/2010). Gli elementi necessari a compiere tale giudizio trifasico devono essere compiutamente allegati in ricorso e successivamente provati.
12. Le attività concretamente svolte dalle ricorrenti sono state allegate in ricorso nei termini già esposti, in relazione a tutte ricorrenti indistintamente, sul presupposto che le mansioni svolte siano per tutte identiche in quanto proprie dell'attività delle segreterie scolastiche.
13. Quanto al parametro contrattuale, in ricorso è richiamata la declaratoria relativa al coordinatore amministrativo, e quindi all'area C – sostenendo che le mansioni svolte vi rientrerebbero invece di rientrare in quelle proprie dell'area B – ma difetta radicalmente l'allegazione della declaratoria relativa appunto all'area B, di formale appartenenza, e conseguentemente difetta l'allegazione del profilo discretivo che differenzia le mansioni proprie delle due aree.
14. L'omessa allegazione della declaratoria di formale inquadramento delle ricorrenti e del criterio discretivo tra questa e quella di cui si invoca l'applicazione impedisce lo svolgimento del richiamato ragionamento trifasico, volto all'accertamento nel singolo caso concreto della riconducibilità delle mansioni svolte all'una o all'altra. Deve quindi rigettarsi la domanda senza poter procedere ad alcun accertamento istruttorio, posto che soltanto i fatti compiutamente allegati possono costituire oggetto di prova.
15. Alla luce di tale difetto di allegazione, le ampie argomentazioni contenute in ricorso
(come sintetizzate dalla difesa delle ricorrenti anche all'udienza odierna, in sede di discussione) è ultroneo.
16. Laddove la difesa delle parti ricorrenti argomenta, ad esempio, sullo svolgimento di mansioni non “meramente esecutive” bensì implicanti competenze complesse, sottintende che siano proprie del profilo B appunto mansioni esclusivamente esecutive, ma tale assunto non è mai stato allegato (né tantomeno provato), difettando in ricorso (e in atti) la relativa declaratoria. 17. Né può ritenersi sic et simpliciter che le ricorrenti abbiano svolto mansioni proprie del coordinatore amministrativo in ragione dell'assenza di dipendenti con tale qualifica e della conseguente assegnazione normativa alle segreterie delle attività normativamente individuate come di competenza di essa. Difettando l'allegazione circa le mansioni proprie del profilo B, è infatti impossibile sostenere che l'elemento discretivo debba individuarsi nello svolgimento di date mansioni anziché, per ipotesi, nell'assunzione di specifiche responsabilità o nell'emersione di specifici profili di preminenza nello svolgimento di mansioni comuni ai due livelli, come del resto spesso accade nella contrattazione collettiva.
18. In altri termini, l'analisi della sola declaratoria del profilo C, in assenza di declaratoria del profilo B, non è utile al fine di individuare gli elementi propri delle mansioni ad essa riconducibili e preclude di procedere al raffronto con le mansioni concretamente svolte dalle ricorrenti, che è pertanto superfluo accertare in istruttoria.
19. Dalla lettura della declaratoria richiamata in ricorso e rinvenibile in atti emerge infatti che il profilo denominato “Coordinatore amministrativo” è caratterizzato da una specifica professionalità tale da implicare compiti di coordinamento, di collaborazione diretta con il direttore dei servizi generali amministrativi e di vicariato nei suoi confronti (circostanze che già escluderebbero che tale qualifica possa essere riconosciuta indistintamente a tutto il personale di segreteria, e che comunque non rientrano tra quelle allegate in ricorso); caratterizzano il profilo, tuttavia, anche margini di autonomia operativa, conoscenza di normative e procedure, impiego di strumenti informatici che, per quanto è dato sapere in mancanza di altri elementi, ben potrebbero riscontrarsi anche nell'attività di segreteria ed in generale nell'attività amministrativa di livello inferiore. Ancora, in assenza di entrambe le declaratorie non è possibile individuare il discrimine tra l'una e l'altra, isolando gli elementi che la contrattazione collettiva ha inteso individuare come propri del profilo superiore.
20. A fronte del rilevato difetto di allegazione, è quindi risultata superflua qualsiasi istruttoria.
21. In particolare, è risultato superfluo procedere all'esame della documentazione in atti da cui risulterebbero i compiti via via attribuiti alle segreterie scolastiche (all. 6-10), né assumere le prove orali articolate in ricorso, volte a provare le mansioni svolte dalle ricorrenti (indistintamente, e quindi sul presupposto che esse fossero per tutte identiche). La prova delle mansioni svolte risulta infatti del tutto irrilevante, in mancanza di compiuta individuazione delle specifiche modalità di svolgimento delle stesse che consentano di affermare se, in relazione a ciascuna delle ricorrenti, tali mansioni siano riconducibili all'area B o all'area C.
22. È appena il caso di osservare che non si sono neppure riscontrati i presupposti per procedere ad integrazioni ufficiose, quale l'acquisizione del CCNL del 1999 (che avrebbe dovuto contenere entrambe le declaratorie, e che la parte ricorrente non ha prodotto, limitandosi a richiamare quanto alla sola area C la declaratoria contenuta in un accordo integrativo per il personale ATA “ai sensi dell'art. 18 del CCNL comparto scuola del 15 – 3 - 2001”, CCNL del 2001 a sua volta prodotto solo in estratto in relazione agli artt. da 1 a 9 (all. 7)).
23. La mancata allegazione di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio impone infatti il rigetto a prescindere da qualsiasi risultanza documentale, posto che l'onere di allegazione precede logicamente l'onere della prova (cfr anche cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 17214 del
19/8/2016 e Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/9/2017, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3022 del 8/2/2018).
24. È appena il caso di osservare che la giurisprudenza richiamata dalle resistenti a sostegno delle proprie tesi conferma tutti i principî oggi applicati laddove ribadisce la necessità del ragionamento trifasico, posto che tale ragionamento deve compiersi necessariamente sulla base degli elementi ritualmente introdotti in giudizio, e quindi sulla base delle allegazioni e conseguenti produzioni ed istanze istruttorie di parte. Detta giurisprudenza, nel ritenere la fondatezza delle istanze di parte, ha evidentemente dapprima valutato come completo il profilo allegatorio, diversamente da quanto oggi si ritiene.
25. Ne consegue il rigetto integrale delle domande.
26. La contumacia di parte resistente esclude una statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4024 /2022 r.g.: rigetta la domanda;
nulla sulle spese.
Tivoli, 5 febbraio 2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni