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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 01/12/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 terdecies, 281 sexies e 127 ter
c.p.c. nella causa iscritta al n. 915 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, e nata a [...] il [...], c.f.: C.F._1 Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Milazzo (ME), Piazza San C.F._2
Francesco n. 11, presso lo studio degli avv.ti Angela Luigia Maimone e Antonio Luigi M.
Fiorentino, che li rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- ricorrenti -
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f.: CP_1
, elettivamente domiciliata in Milazzo, Via Umberto I n. 78, presso C.F._3 lo studio dell'avv. Nastasi Letterio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente - avente per OGGETTO: distanze legali;
danno temuto ex art. 1172 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 6 luglio 2023
[...]
e hanno chiamato in giudizio , Parte_1 Parte_2 CP_1 esponendo: di essere proprietari della particella individuata al n. 1258, foglio 8, del
Comune di Milazzo, corrispondente alla loro abitazione di residenza in Via Ciantro n.
68, villetta 25 e confinante con la particella n. 1259 di proprietà di;
che CP_1 tale confine consiste in un muretto divisorio in conglomerato cementizio di circa 0,3
m, sovrastato da una recinzione metallica, plastificata avente altezza pari a 2 metri, alla quale sono fissati un telo in nylon e dei pali in ferro;
che su detto confine CP_1
ha piantato una siepe di PR di Leyland, che non rispetta le distanze di
[...] legge in quanto piantata a distanza di solo 0,5-1 metro dal confine;
che gli alberi di cipresso di sono alti circa 5 metri (il muretto divisorio solo 0,3m) e che i rami Pt_3 si protendono nel fondo altrui per circa due-tre metri;
che, inoltre, detta siepe crea notevoli danni al fondo di proprietà dei ricorrenti, in quanto spinge con forza sulla rete di confine, che in molte parti risulta danneggiata e/o completamente divelta, ed i rami della stessa invadono il fondo degli attori per circa 2-3 metri, con notevoli danni e disagi alla recinzione e al muretto di confine;
che la proprietaria dell'immobile confinante non solo ha piantato la siepe senza rispettare le distanze previste dalla legge, ma non ha fatto mai alcun intervento di manutenzione né spontaneamente, né successivamente alle varie diffide da parte degli odierni attori.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno dedotto:
-la violazione delle distanze legali previste per la piantumazione di alberi e, segnatamente, dell'art. 892 c.c. che prevede una distanza di tre metri, per gli alberi ad alto fusto tra i quali rientrano – per espressa previsione normativa – i PR;
- il diritto ai sensi dell'art. 894 c.c. all'estirpazione della siepe piantata a distanza inferiore a quella legale, anche con riguardo ai rami prospicenti sul fondo attoreo;
-il diritto al risarcimento del danno, presente e futuro, causato dalla siepe alla recinzione, al muretto divisorio e del danno derivante dai rami che si protendono per circa due-tre metri nel fondo attoreo;
-la sussistenza di un'esigenza cautelare ex artt. 1172 cod. civ. e 688 c.p.c. e, segnatamente, il fumus boni iuris per la fondata ragione di temere che dalle radici e dai rami della siepe piantata sulla particella n. 1259 “sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo” al muretto di confine e alla recinzione, ed il periculum in mora, derivante dalla circostanza che l'evento dannoso è suscettibile di ulteriori ripetizioni
– ossia ha natura continuativa e non occasionale – e, quindi, nel tempo non può che aggravare una situazione, già insostenibile.
Pertanto, e hanno chiesto di Parte_1 Parte_2 “1)Accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1172 c.c. e 688 c.p.c. ed a tutti gli altri articoli del codice civile che fanno riferimento ai confini, che la convenuta Sig.ra CP_1
proprietaria é nel pieno possesso del terreno individuato al foglio 8, particella n.
[...]
1259, del comune di Milazzo (ME) ed inoltre: A)Che ha piantato al confine con gli attori piante di alto fusto, a distanza non regolamentare (0,50m invece di metri 3), e non ha mai provveduto alla potatura e/o manutenzione ordinaria delle piante;
B)Che ha già danneggiato gravemente sia il muretto di recinzione e la recinzione esistente, invadendo il terreno dei convenuti;
C)Che lo stato di fatto si va aggravando con il tempo ed i rami sporgono di parecchi metri nel terreno dei Sigg.ri e l'altezza di questi Parte_4 alberi puo' raggiungere altezze elevate;
2)Per l'effetto condannare la Sig.ra CP_1 ad eseguire tutti gli interventi necessari ed urgenti ad eliminare i danni derivanti dalle radici e dai rami prospicienti, ordinando l'immediata estirpazione delle piante messe a siepe a distanza non legale sul confine nonché la predisposizione di tutte le cautele idonee per la rimessione in pristino del muretto e della recinzione di confine, imponendo altresì, se del caso, la prestazione di una cauzione a carico della Sig.ra . CP_1
3)Condannare la Sig.ra , essendo la condotta di quest'ultima la causa CP_1 esclusiva dei danni subiti e subendi finora patiti dagli odierni attori, al risarcimento dei danni materiali come saranno quantificati da una espletanda CTU ,e danni non materiali, da liquidarsi secondo equita' dal Giudice, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 3)Emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva). 4)Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.”.
Con comparsa depositata in data 2 dicembre 2023 si è costituita in giudizio CP_1
, la quale ha contestato le allegazioni avversarie, esponendo: la mera sussistenza
[...] di danni lievissimi che si sono già verificati soltanto in una minima parte della rete metallica di recinzione e non nel muretto;
che i rami che protendono orizzontalmente nella proprietà dei ricorrenti si dipartono dal tronco ad una altezza superiore alla rete di recinzione e le radici dei PR , la cui età è di circa quattordici anni, si sono Pt_3 ben formate e lignificate senza causare alcun danno, né all'attualità né nel lungo periodo.
Pertanto, la convenuta ha dedotto l'insussistenza dei presupposti delle domande attoree, anche sotto il profilo cautelare, delle quali ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza dell'11.12.2024 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, con rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Sostituita l'udienza così fissata con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note pervenute in atti e il Giudice emette sentenza, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Preliminarmente v inquadrata la domanda attorea.
Nel merito, gli attori hanno dedotto, a tutela del diritto di proprietà, la violazione delle distanze legali di cui all'art. 892, comma 1, lett. a) c.c. in ordine alla piantumazione della siepe di PR, con affermazione del diritto all'estirpazione degli alberi posti a distanza inferiore a quella legale ed al riconoscimento dei danni, presenti e futuri, causati dalla siepe e dai rami che si protendono per circa due-tre metri nel fondo attoreo.
Inoltre, in via cautelare, gli attori hanno dedotto che le radici e i rami dei PR causano notevoli danni alla recinzione ed al muretto di confine e, pertanto, hanno chiesto, invocando la fattispecie di cui all' art. 1172 c.c., la condanna della convenuta all'esecuzione delle opere necessarie per l'eliminazione dei danni e la messa in pristino dei luoghi.
Partendo da detto ultimo profilo, che può essere deciso unitamente al merito della controversia, e purtuttavia da trattarsi prioritariamente secondo l'ordine logico giuridico delle questioni sottoposte all'attenzione del decidente, va richiamato in diritto che ai sensi dell'art. 1172 c.c. "[...] il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da un qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del suo diritto
o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo. […]".
L'azione di denunzia di danno temuto di cui all'art. 1172 c.c. ha come presupposti di diritto sostanziale: un pericolo di danno futuro, minacciato da cosa a cosa;
la gravità del pericolo, che minacci di distruggere o di danneggiare gravemente la cosa alla quale sovrasta;
la prossimità, in ordine spazio-temporale, del pericolo sovrastante la cosa.
Il rimedio in oggetto postula un non facere, ossia l'inosservanza dell'obbligo di rimuovere una situazione di un edificio, di un albero o di qualsiasi altra cosa, comportante pericolo di danno grave e prossimo per il bene in proprietà o nel possesso del denunciante e prevede, come rimedio, l'ordine, a chi abbia la piena disponibilità della cosa costituente pericolo, di eseguire quanto necessario per la rimozione della causa di quest'ultimo (cfr.
Cass. Civ., Sez. II, 25 marzo 1987, n. 2897; Cass. Civ., Sez. II, 9 marzo 1989, n. 1237).
Secondo la pacifica e consolidata giurisprudenza di legittimità, la denuncia di danno temuto presuppone il danneggiamento - grave, prossimo, attuale e futuro – anche solo minacciato ad una cosa immobile (o anche mobile) da una cosa immobile o mobile altrui, tale da comportare il deterioramento della res del denunciante e la menomazione dell'interesse tutelato, ovvero il rischio per le cose ivi collocate, o, ancora, seppure in via mediata e indiretta per le persone che nell'ambito dell'immobile, oggetto di pregiudizio, agiscono ed operano, per la loro incolumità e salute.
La condizione dell'azione di danno temuto, quindi, non deve individuarsi in un danno certo o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo che il danno si verifichi (cfr., Cass. Civ., 28 maggio 2004 n. 10282; Cass. Civ., Sez. II, 14 aprile 1992, n.
4531).
I presupposti di operatività dell'art. 1172 c.c., sopra richiamati, non hanno trovato rispondenza nel caso in esame.
Sul punto, è sufficiente richiamare quanto accertato dal C.T.U., le cui conclusioni, esaustive e tecnicamente valide, possono essere recepite ai fini della decisione in quanto rassegnate dopo aver ispezionato i luoghi ed effettuato un accurato rilievo fotografico, pure avvalersi dell'ausilio di un collaboratore specializzato in agronomia.
I luoghi oggetto di causa si trovano nel Comune di Milazzo, in una zona denominata “Ciantro” e consistono in due terreni limitrofi, coltivati prettamente a giardino, della superficie rispettivamente di mq 231 (particella 1258) e mq 431 (particella n.1259).
All'interno del terreno di sono collocati, al confine con il terreno di CP_1 parte ricorrente su cui insiste una rete metallica collocata su un conglomerato in cemento,
n.24 esemplari di cipresso di e un esemplare di fico. CP_2
Alla luce del sopralluogo effettuato il 24.06.2025 il C.T.U. ha rappresentato testualmente che “Sono presenti, solo in alcune porzioni della recinzione metallica del confine, delle “smagliature” della stessa rete formatesi dalla pregressa (Fig. 17 e 18), ed oggi non più in essere, pressione esercitata dalla siepe, come anche definito dalla relazione del C.T.P. di parte attrice. Come da foto allegata si possono evidenziare i
“rinforzi” effettuati sui paletti di sostegno della rete (Fig.15 - 16 – 19 – 20 – 21). Il muretto di confine in conglomerato cementizio non riporta danni visibili, ne fessurazioni
o cedimenti dovuti alla pregressa pressione dei PR di ”, per poi concludere CP_3 nel senso che non sussiste alcun pregiudizio grave ed imminente in danno di parte attrice derivante dalla pressione esercitata dalla siepe alla recinzione e sul muretto di confine.
Pertanto, va escluso il riconoscimento della tutela cautelare invocata.
2.1 Venendo al merito della controversia, quanto alla dedotta violazione della distanza dal confine attoreo degli alberi piantati sul terreno della , va richiamato CP_1 l'art. 892, comma 1, lett. a) c.c., che prevede che: “Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine: 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i PR, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;”. Inoltre, il comma quarto prevede che “le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.”.
Lo scopo della norma è quello di limitare il diritto del proprietario a piantare alberi a meno di una certa distanza dal confine, per evitare al fondo vicino i possibili danni derivanti dal propagarsi delle radici, dalla caduta delle foglie ovvero dall'immissione di ombra e umidità.
In argomento, la Suprema Corte ha affermato che “[…] secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 892, 893 e 894 c.c., (Cost. n.
54/94), la disciplina delle distanze degli alberi dettata dal codice civile, attenendo alla definizione del diritto di proprietà, è improntata a criteri obiettivi e rigidi che non consentono al giudice di merito di valutare l'effettivo nocumento arrecato al fondo confinante dalle altrui piantagioni. Pertanto, indipendentemente da altre forme di tutela eventualmente previste dal legislatore a protezione di interessi diversi da quelli specifici dei proprietari di fondi contigui, riconoscibili anche in capo ad altre persone o ad intere collettività (quali, ad esempio, in materia di paesaggio e protezione del territorio), il proprietario del fondo può chiedere l'estirpazione degli alberi posti nel fondo del vicino
a distanza minore di quella di legge, senza che il giudice di merito possa valutare
l'effettiva turbativa arrecata al fondo del richiedente. La finalità perseguita dalle norme in esame è, infatti, quella di salvaguardare il fondo in se, indipendentemente dalle sue particolari caratteristiche o esigenze, proteggendolo dal danno, anche solo potenziale, derivante dall'invasione delle radici e dei rami altrui sotto, sicché il compito rimesso al giudice di merito deve limitarsi alla verifica del rispetto della distanza prescritta, senza estendersi a indagini sulla concreta sussistenza del danno.” (Cass. Civ., sez. II,
09/06/2008, n.15236; cfr., nello stesso senso, Cass. Civ., sez. II, 19/06/2014, n.14008)
Pertanto, la verifica oggettiva della violazione della distanza legale prevista dall'art. 892 c.c. comporta la condanna del proprietario confinante all'estirpazione degli alberi piantati sul proprio fondo secondo quanto previsto dall'art. 894 c.c., salvo che ricorra l'esenzione di cui al quarto comma dell'art. 892 c.c., a norma del quale le prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine non devono essere osservate quando sul confine esista un muro divisorio e le dette piante non lo superino in altezza, poiché – secondo l'interpretazione della Suprema Corte - in questo caso, il vicino non subisce diminuzione di aria, luce e veduta (cfr. Cass. Civ., sez. VI,
12/07/2018, n.18439).
Nel caso di specie, ove alcuna contestazione è sorta sulla linea di confine, al tempo del sopralluogo del C.T.U. del 24.06.2025, all'interno del terreno di proprietà di CP_1
, al confine con il terreno di parte ricorrente, si è potuto rilevare la presenza di n.24
[...] esemplari di cipresso di e di n.1 esemplari di Fico. CP_2
Dei 24 esemplari di cipresso , ventuno sono risultano tagliati, ad CP_2 un'altezza variabile che non supera i m 2,00 e sono presenti esclusivamente i fusti recisi, che non sovrastano la rete di confine.
Solamente tre PR di , posizionati all'inizio del fondo di parte CP_2 resistente, risultano intatti e con altezza di m 8,00 circa (figura 8 va pagina 7 della relazione di c.t.u.).
Inoltre, il C.T.U. ha rappresentato che tutti gli esemplari di cipresso sono posti ad una distanza media dal confine con il terreno di parte ricorrente, di circa in media m 0,55
(dist. max m 0,75 – dist. min. m 0,42).
Pertanto, la piantumazione di tutti i PR viola la distanza dei tre metri dal confine attoreo.
Tuttavia, per le ventuno piante i cui fusti sono stati recisi ad un'altezza che non sovrasta la rete di confine opera il dettato normativo del comma 4 dell'art. 892 c.c., secondo il quale non vi è l'obbligo di osservare le distanze in presenza di un muro divisorio, proprio o comune, nel caso in cui le piante – come accertato sui luoghi di causa
– le piante non eccedano in altezza la sommità del muro medesimo.
Quanto alla nozione di muro divisorio e tenuto conto della ratio sopra richiamata della normativa in materia di distanze per gli alberi, è indubbio che va considerata, ai fini dell'esenzione di cui all'art. 892, comma 4, c.c., l'altezza della rete metallica sovrastante la parte sottostante in cemento, in quanto essa costituisce parte del manufatto posto a confine tra i terreni ed impedisce la visione al confinante.
Sul punto, va opportunamente richiamato l'assunto della Suprema Corte la quale ha affermato che la nozione di muro divisorio, ai sensi dell'art. 892, comma 4, c.c. coincide con quella di muro divisorio risultante dall'art. 881 c.c., ovvero con quella di manufatto che impedisce al vicino di vedere le piante altrui, essendo la ratio della norma quella di nascondere le piante stesse alla vista del vicino (cfr., in parte motiva, Cass. Civ., sez. VI, 12/07/2018, n.18439; Cass., Civ., Sez. 2, n. 968 del 14/03/1975).
Invece, deve ritenersi operante l'obbligo di rispetto della distanza legale per i tre esemplari di cipresso la cui altezza, di circa m. 8,00, supera la divisione posta tra i terreni confinanti, specificamente individuati dal C.T.U. ai nn. 1, 2 e 3 della foto n. 8 e della planimetria descrittiva (allegato n. 9).
Con riguardo ad essi, stante la presenza di un manufatto divisorio, è sufficiente ordinare a di ridurre e mantenere nel tempo l'altezza di detti PR CP_1 secondo la sommità della rete divisoria ai sensi del quarto comma dell'art. 892 c.c., anziché condannarla allo sradicamento delle piante, come richiesto dagli attori.
Viene in evidenza, infatti, una diversa articolazione di minor contenuto della medesima ed unica pretesa all'osservanza della disciplina in materia di distanze, la cui applicazione nel caso di specie non può non tener conto della presenza della rete divisoria, così non potendosi ordinare lo sradicamento di alberi, non rilevando sul punto la mancanza di domanda attorea.
A tale ultimo proposito, va opportunamente precisato che, secondo costante principio della giurisprudenza di legittimità, in tema di distanze degli alberi dal confine, ai sensi dell'art. 892 c.c., “non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accoglie la domanda sulla base di una prospettazione che, seppur non espressamente formulata, possa ritenersi tacitamente proposta e virtualmente contenuta nella domanda introduttiva del giudizio e, con particolare riguardo al petitum ed alla causa petendi, si trovi in rapporto di necessaria connessione con l'oggetto della lite, senza estendere il diritto che
l'attore ha inteso tutelare con l'azione proposta (Cass. n. 5278/2007, n. 5134/2004, n.
572/2002, n. 2262/1998).” (Cass. Civ., sez. II, 09/04/2008, n.9280; cfr., nello stesso senso,
(cfr. Cass. Civ., sez. VI, 17/09/2015, n.18284).
Quanto all'albero di fico, rinvenuto sui luoghi di causa, va osservato che lo stesso si trova ad una distanza di circa m 2,40 dal confine, secondo quanto rilevato dal C.T.U.
Sul punto, è sufficiente richiamare il pronunciamento della Suprema Corte secondo la quale gli alberi di fico non possono considerarsi di alto fusto e rientrano, agli effetti delle distanze da osservarsi dal confine, nella categoria di cui all'art. 892, primo comma, n. 2, c.c., la quale comprende gli alberi il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami e che vanno piantati alla distanza di un metro e mezzo dal confine stesso (cfr. Cass. Civ., sez. II, 23/06/2015, n.12949).
Non si ravvisa, pertanto, alcuna violazione in materia di distanze, con assorbimento di ogni altro profilo.
Venendo alla lamentata invasione di rami sul fondo attoreo, essa è stata esclusa al tempo del sopralluogo del 24.06.2025 eseguito dal C.T.U., il quale ha concluso nel senso che “Dall'accertamento effettuato, allo stato attuale, dato che tutti gli alberi di cipresso
sono stati potati ad un'altezza che non supera i m 2,00, non vi sono rami che CP_2 sconfinano nel terreno di parte ricorrente […] Gli unici rami che sconfinano, sono esclusivamente quelli dei primi tre esemplari di cipresso di , limitrofi al CP_2 fabbricato di parte ricorrente situati (vedi planimetria allegata) con rispettivamente i n.1-
2-3.”.
Ai sensi dell'art. 896, comma 1, c.c. “Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.”, norma la cui applicazione presuppone che gli alberi siano posti a distanza legale.
L'ordine di riduzione dell'altezza dei tre PR, oltre a ripristinare una situazione di legalità in materia di distanze degli alberi dal confine, elimina in nuce la necessità – e quindi l'utilità della decisione in parte qua – della recisione dei rami dei PR n. 1, 2 e
3, in quanto la potatura è già ex se compresa nella riduzione dell'altezza di dette piante secondo l'altezza della rete divisoria, riduzione che peraltro implica l'impossibilità di invasione del fondo altrui.
2.2 Priva di fondamento è la domanda di risarcimento del danno, già priva di idonea allegazione, e in ogni caso rimasta priva di prova.
Premesso che - come è noto – nel nostro ordinamento non è ristorabile ex se il fatto illecito per il solo suo verificarsi, bensì esclusivamente il c.d. danno conseguenza, parte istante non ha dedotto né dimostrato alcuna conseguenza pregiudizievole derivata dell'illecito civile contestato alla nei limiti ed effettivamente accertato in corso di CP_1 giudizio.
In ogni caso, va richiamato quanto già sopra riportato dal Consulente in seno alla propria relazione, ovvero l'insussistenza di danno al muretto divisorio in cemento e l'irrilevanza delle modeste fessurazioni alla rete metallica, non suscettibili di ristoro in termini monetari in quanto, se del caso, sussumibili in un danno di carattere meramente bagatellare.
3. Ai fini della regolamentazione delle spese processuali, sebbene la domanda attorea si stata accolta solo parzialmente, va tenuto conto del contegno processuale di
, la quale non ha contestato la rappresentazione dei luoghi come descritta CP_1 dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio e nella perizia di parte depositata in atti, ma si è limitata a dedurre l'insussistenza dei profili di danno e di pregiudizio lamentati ex adverso.
Detta circostanza implica necessariamente che i PR, rinvenuti recisi dal
C.T.U. nel giugno 2025, siano stati parzialmente potati successivamente all'instaurazione del presente giudizio, dovendosi concludere nel senso che la ha comunque dato CP_1 causa alla controversia, fermo restando che, alla luce delle risultanze in atti, non era sussistente il paventato pericolo di pregiudizio ex art. 1172 c.c. al tempo della notifica della citazione.
L'esito della lite e le superiori considerazioni portano a ritenere che ricorrano i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Va rigettata la domanda articolata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nei confronti di CP_1
, essendo sul punto sufficiente ed assorbente evidenziare il difetto della
[...] configurabilità della soccombenza integrale della convenuta, quale presupposto richiesto ai fini dell'applicazione dell'istituto invocato.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 915/2023 R.G., così provvede:
- ordina a di ridurre e mantenere l'altezza di PR di cui ai nn. CP_1
1,2 e 3 della planimetria illustrativa (all.9 c.t.u.) secondo la sommità della rete divisoria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 892 c.c.;
- rigetta nel resto le domande, anche di natura cautelare, di Parte_1
e ;
[...] Parte_2
- compensa interamente le spese processuali tra le parti;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. nei confronti di;
CP_1
- pone le spese di c.t.u. a carico delle parti, in ragione di metà ciascuna.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 1 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile