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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2595/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott. Iaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 5 agosto 2024 da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Alghero via F.lli Kennedy n. 22, presso e nello C.F._2 studio dell'avv. Greta Fiamma (C.F. ) che li rappresenta e difende in forza di C.F._3
procura in calce al ricorso,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 5 agosto 2024, contenente le condizioni patrimoniale e gli obblighi a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
a. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzando gli Parte_2 Parte_1
stessi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda, con
l'obbligo del reciproco rispetto. Per_ b. Disporre che i coniugi provvedano al mantenimento diretto dei due figli, e , Persona_2
entrambi maggiorenni ma non economicamente indipendenti, versando ciascuno la somma di 400,00
pagina 1 di 4 mensili (200,00€ a figlio), e ciò fino a che gli stessi raggiungeranno l'indipendenza economica, momento a partire dal quale l'obbligo di contribuire al loro mantenimento cesserà automaticamente.
c. Disporre che i coniugi provvedano a contribuire al pagamento delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli nella misura del 50% ciascuno, secondo quelle che sono le indicazioni contenute nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli del
29/11/2017.
d. Assegnare la casa coniugale al sig. , che la continuerà ad abitare unitamente ai figli, Parte_1
e ciò fino a che questi ultimi si renderanno economicamente indipendenti, momento a partire dal quale il sig. perderà automaticamente il diritto all'assegnazione e la casa potrà essere messa in Pt_1
vendita.
e. Ad esclusione di quelle relative alla e a maturate e maturande per l'anno 2024 che Pt_3 Per_3
saranno ripartite a metà tra i ricorrenti, a far data dal 1 settembre 2024, il pagamento delle utenze relative alla casa coniugale, saranno interamente a carico del sig. , il quale si impegna Parte_1
a provvedere senza ritardo a richiedere le relative volture.
f. Gli arredi e i corredi presenti nella casa familiare rimarranno nella disponibilità del sig. eccezion fatta per alcuni beni personali della sig.ra parzialmente già trasferiti nella Pt_1 Pt_2
abitazione nella quale la stessa si trasferirà.
g. I coniugi si impegnano a continuare a provvedere, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie relative alla casa coniugale nonchè di quello relativo alle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, pari ad €775,45 mensili, disponendo bonifici periodici mensili da versare nel conto corrente cointestato tra i coniugi, e ciò sino a che la casa familiare verrà venduta.
h. La sig.ra si obbliga a corrispondere al sig. la somma di € 135,98 mensili, pari Pt_2 Parte_1 al 50% dell'importo del prestito acceso dal sig. (cessione del V) che viene trattenuto Pt_1
mensilmente dalla sua busta paga e ciò fino a che la sig.ra non sia costretta ad accedere ad un Pt_2 finanziamento per l'acquisto di una nuova automobile.
i. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno compiutamente definito ogni loro rapporto patrimoniale e si impegnano al rispetto delle condizioni come sopra riportate”.
All'udienza del 4 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
pagina 2 di 4 I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in data 02/10/1999 Parte_1 Parte_2
a BI AN OM (MI), atto regolarmente trascritto nel predetto Comune al n. 19 parte II, serie A, Per_ anno 1999, dalla cui unione sono nati i figli: a Milano il 19/11/2000 e a Milano il Per_2
14/10/2003, entrambi residenti a[...], maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Non essendovi figli minori da tutelare nessuna statuizione accessoria deve essere adottata e con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) cittadino italiano nato a [...], il [...] e C.F._1
(C.F. ), cittadina italiana nata a [...] il Parte_2 C.F._2
21/02/1968, entrambi residenti in [...], che hanno contratto matrimonio concordatario in data 02/10/1999 a BI AN OM (MI) atto regolarmente trascritto nel predetto Comune (atto n. 19 parte II, serie A, anno 1999), alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BI AN OM (MI) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott. Iaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 5 agosto 2024 da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Alghero via F.lli Kennedy n. 22, presso e nello C.F._2 studio dell'avv. Greta Fiamma (C.F. ) che li rappresenta e difende in forza di C.F._3
procura in calce al ricorso,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 5 agosto 2024, contenente le condizioni patrimoniale e gli obblighi a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
a. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzando gli Parte_2 Parte_1
stessi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda, con
l'obbligo del reciproco rispetto. Per_ b. Disporre che i coniugi provvedano al mantenimento diretto dei due figli, e , Persona_2
entrambi maggiorenni ma non economicamente indipendenti, versando ciascuno la somma di 400,00
pagina 1 di 4 mensili (200,00€ a figlio), e ciò fino a che gli stessi raggiungeranno l'indipendenza economica, momento a partire dal quale l'obbligo di contribuire al loro mantenimento cesserà automaticamente.
c. Disporre che i coniugi provvedano a contribuire al pagamento delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli nella misura del 50% ciascuno, secondo quelle che sono le indicazioni contenute nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli del
29/11/2017.
d. Assegnare la casa coniugale al sig. , che la continuerà ad abitare unitamente ai figli, Parte_1
e ciò fino a che questi ultimi si renderanno economicamente indipendenti, momento a partire dal quale il sig. perderà automaticamente il diritto all'assegnazione e la casa potrà essere messa in Pt_1
vendita.
e. Ad esclusione di quelle relative alla e a maturate e maturande per l'anno 2024 che Pt_3 Per_3
saranno ripartite a metà tra i ricorrenti, a far data dal 1 settembre 2024, il pagamento delle utenze relative alla casa coniugale, saranno interamente a carico del sig. , il quale si impegna Parte_1
a provvedere senza ritardo a richiedere le relative volture.
f. Gli arredi e i corredi presenti nella casa familiare rimarranno nella disponibilità del sig. eccezion fatta per alcuni beni personali della sig.ra parzialmente già trasferiti nella Pt_1 Pt_2
abitazione nella quale la stessa si trasferirà.
g. I coniugi si impegnano a continuare a provvedere, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie relative alla casa coniugale nonchè di quello relativo alle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, pari ad €775,45 mensili, disponendo bonifici periodici mensili da versare nel conto corrente cointestato tra i coniugi, e ciò sino a che la casa familiare verrà venduta.
h. La sig.ra si obbliga a corrispondere al sig. la somma di € 135,98 mensili, pari Pt_2 Parte_1 al 50% dell'importo del prestito acceso dal sig. (cessione del V) che viene trattenuto Pt_1
mensilmente dalla sua busta paga e ciò fino a che la sig.ra non sia costretta ad accedere ad un Pt_2 finanziamento per l'acquisto di una nuova automobile.
i. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno compiutamente definito ogni loro rapporto patrimoniale e si impegnano al rispetto delle condizioni come sopra riportate”.
All'udienza del 4 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
pagina 2 di 4 I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in data 02/10/1999 Parte_1 Parte_2
a BI AN OM (MI), atto regolarmente trascritto nel predetto Comune al n. 19 parte II, serie A, Per_ anno 1999, dalla cui unione sono nati i figli: a Milano il 19/11/2000 e a Milano il Per_2
14/10/2003, entrambi residenti a[...], maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Non essendovi figli minori da tutelare nessuna statuizione accessoria deve essere adottata e con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) cittadino italiano nato a [...], il [...] e C.F._1
(C.F. ), cittadina italiana nata a [...] il Parte_2 C.F._2
21/02/1968, entrambi residenti in [...], che hanno contratto matrimonio concordatario in data 02/10/1999 a BI AN OM (MI) atto regolarmente trascritto nel predetto Comune (atto n. 19 parte II, serie A, anno 1999), alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BI AN OM (MI) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4