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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 10905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10905 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
N.R.G. 40342/2024
Il Giudice Giovanna Palmieri, all'udienza del 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da rappresenta e difesa dall'Avv.to LUCCI FEDERICO per Parte_1
procura in atti ricorrente contro
, in p. del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to SCARLATO CP_1
PAOLA per procura generale alle liti resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
Motivi in fatto e diritto
1.Col ricorso depositato il 30 dicembre 2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata, sulla premessa di aver ricevuto in data 26 luglio
2024 comunicazione di indebito da parte dell per il periodo 1 gennaio-30 CP_1
dicembre 2023 Sull'assegno sociale in godimento per l'importo pari ad euro 8.695
,96, ha chiesto al Tribunale di accertare l'inesigibilità del credito prospettato dall' per essere esenti da tassazione i redditi percepiti da vendita di CP_1 immobile che avevano causato l'indebito.
2. Alla luce tuttavia delle richieste formulate dall costituitasi tardivamente di CP_1 rigetto della domanda e della giurisprudenza da detta parte prodotta, formatasi in fattispecie analoghe alla presente, la domanda non merita di essere accolta. Ed invero come desumibile dalla stessa certificazione prodotta da parte ricorrente in corso di causa la stessa non ha inserito nella dichiarazione dei redditi 2023 quelli percepiti nell'anno 2022 per la compravendita dell'immobile sito in CH ( doc. 2 fascicolo di parte ricorrente) pari ad euro 150.000, tanto che dalla dichiarazione prodotta dell'Agenzia delle Entrate gli stessi non risultano dichiarati. Né parte ricorrente ha dimostrato di aver inviato il modello Red all' CP_1
In conformità all'indirizzo già espresso in fattispecie analoga dalla Corte di
Appello di Roma, ( sentenza del 29 settembre 2023- 4 ottobre 2023) alle cui motivazioni per brevità si rinvia, in assenza di argomenti convincenti prospettati, la domanda non merita di essere accolta.
In ragione della dichiarazione prodotta dalla ricorrente ex art. 152 disp. att. cp.c. le spese di lite sono dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 30 dicembre 2024 ogni atra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede :
1 Respinge le domande e per l'effetto accerta e dichiara dovuto dalla ricorrente all' l'importo pari ad euro 8.695,96 e condanna la ricorrente a corrispondere CP_1 all' detto importo;
CP_1
2. Dichiara irrepetibili le spese di lite.
Roma, 29 ottobre 2025
Pag. 2 di 3 Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
N.R.G. 40342/2024
Il Giudice Giovanna Palmieri, all'udienza del 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da rappresenta e difesa dall'Avv.to LUCCI FEDERICO per Parte_1
procura in atti ricorrente contro
, in p. del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to SCARLATO CP_1
PAOLA per procura generale alle liti resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
Motivi in fatto e diritto
1.Col ricorso depositato il 30 dicembre 2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata, sulla premessa di aver ricevuto in data 26 luglio
2024 comunicazione di indebito da parte dell per il periodo 1 gennaio-30 CP_1
dicembre 2023 Sull'assegno sociale in godimento per l'importo pari ad euro 8.695
,96, ha chiesto al Tribunale di accertare l'inesigibilità del credito prospettato dall' per essere esenti da tassazione i redditi percepiti da vendita di CP_1 immobile che avevano causato l'indebito.
2. Alla luce tuttavia delle richieste formulate dall costituitasi tardivamente di CP_1 rigetto della domanda e della giurisprudenza da detta parte prodotta, formatasi in fattispecie analoghe alla presente, la domanda non merita di essere accolta. Ed invero come desumibile dalla stessa certificazione prodotta da parte ricorrente in corso di causa la stessa non ha inserito nella dichiarazione dei redditi 2023 quelli percepiti nell'anno 2022 per la compravendita dell'immobile sito in CH ( doc. 2 fascicolo di parte ricorrente) pari ad euro 150.000, tanto che dalla dichiarazione prodotta dell'Agenzia delle Entrate gli stessi non risultano dichiarati. Né parte ricorrente ha dimostrato di aver inviato il modello Red all' CP_1
In conformità all'indirizzo già espresso in fattispecie analoga dalla Corte di
Appello di Roma, ( sentenza del 29 settembre 2023- 4 ottobre 2023) alle cui motivazioni per brevità si rinvia, in assenza di argomenti convincenti prospettati, la domanda non merita di essere accolta.
In ragione della dichiarazione prodotta dalla ricorrente ex art. 152 disp. att. cp.c. le spese di lite sono dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 30 dicembre 2024 ogni atra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede :
1 Respinge le domande e per l'effetto accerta e dichiara dovuto dalla ricorrente all' l'importo pari ad euro 8.695,96 e condanna la ricorrente a corrispondere CP_1 all' detto importo;
CP_1
2. Dichiara irrepetibili le spese di lite.
Roma, 29 ottobre 2025
Pag. 2 di 3 Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
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