TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/11/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1658 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo N.5 C.F._1
98061 Brolo presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA PAPA GIOVANNI XXIII PATTI CP_1 presso lo studio dell'Avv. PULLI CLEMENTINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 03.05.2018, la sig.ra ha Parte_1 convenuto in giudizio l' al fine di ottenere l'annullamento della richiesta di CP_1 restituzione dell'importo pari a €3.591,12, asseritamente erogato in eccedenza sulla prestazione di invalidità ex L. 222/1984 per il periodo 2011-2012. La ricorrente ha eccepito la decadenza dell' dall'azione di recupero CP_1 dell'indebito, richiamando l'art. 13, comma 1, della L. 412/1991 e l'art. 52 della
L. 88/1989, oltre a contestare l'assenza di dolo nella percezione della prestazione.
L' si è costituito in giudizio, deducendo che l'indebito pensionistico CP_1 contestato non deriva da una variazione delle condizioni reddituali bensì dalla indebita percezione della disoccupazione agricola per gli anni 2011 e 2012, per i quali la ricorrente non aveva maturato il requisito contributivo richiesto.
Dall'istruttoria documentale emerge che la sig.ra ha Parte_1 percepito l'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2011 e 2012, dichiarando in sede di domanda il possesso di 102 contributi giornalieri. Tuttavia, dalla verifica dell'estratto contributivo e dalle comunicazioni dell' del 13 CP_1 aprile 2015 e 15 gennaio 2016, risulta che la ricorrente ha svolto attività lavorativa presso il Comune di Longi per 14 settimane nell'anno 2011 e che ha accumulato lunghi periodi di malattia negli anni 2009-2011, precludendo così il diritto alla prestazione assistenziale.
La normativa vigente in materia di indebiti previdenziali (art. 13, comma
2, L. 412/1991) prevede che le somme indebitamente percepite non siano ripetibili solo qualora l'indebita erogazione sia imputabile a un errore dell'ente erogatore e in assenza di dolo del percettore. Nel caso di specie, la ricorrente ha fornito dichiarazioni non veritiere in sede di richiesta dell'indennità, inducendo in errore l' . In tali circostanze, come sancito dalla Suprema Corte (Cass., Sez. Un., CP_2
n. 18046/2010), grava sul percettore l'onere di provare la sussistenza del diritto alla prestazione. Non avendo la ricorrente fornito elementi idonei a giustificare la regolarità dell'indennità percepita, deve ritenersi legittima la richiesta dell' CP_1 di ripetizione delle somme indebitamente erogate.
Per quanto concerne il termine per l'azione di recupero, la giurisprudenza consolidata (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 13436/2016) ha chiarito che il termine annuale previsto dall'art. 13 L. 412/1991 si applica ai soli indebiti pensionistici e non a quelli assistenziali o di sostegno al reddito. Trattandosi, nella fattispecie, di una indebita percezione di indennità di disoccupazione agricola, trova applicazione la disciplina generale sulla prescrizione quinquennale ex art. 2948
c.c., termine ampiamente rispettato dall' . CP_1
Ne consegue che la domanda proposta dalla sig.ra Parte_1 risulta infondata e deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
2. Dichiara legittima la richiesta dell' di restituzione dell'importo di CP_1
€3.591,12 a titolo di indebito assistenziale;
3. In presenza di dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite, tenuto conto della complessità e della natura delle questioni affrontate, nonché in ragione del continuo mutamento giurisprudenziale in termini più rigorosi e stringenti;
Così deciso in Patti 27/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo