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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/05/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Rgac n. 80/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 80/2022
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 v. Stefan a via G. Nicotera n. 29, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
( , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
o ma via Federico Cesi n. 72, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
E
e per essa, quale mandataria , Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 divenuta per incorporazione Controparte_4 elettivamente domiciliata presso lo s via Federico Cesi n 72, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti; TERZA CHIAMATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio ditta Controparte_1 Pt_1
era proprietario di un immobile sito in Civitavecchia alla Via Maurizio
[...]
n. 4 piano T-1 cat. D/7 distinto al NCEU di Civitavecchia al Foglio 11 particella 488; -che con contratto preliminare di compravendita stipulato il 25.02.2016 la ditta CO TI aveva venduto alla tale il Parte_2 menzionato immobile;
-che il prezzo della compravendita era stato fissato in euro 937.000,00 da pagarsi nel seguente modo: “- Quanto ad € 327.000,00 a titolo di caparra confirmatoria alle seguenti scadenze: 1) 30.12.2016 € 34.000,00; 2) 30.12.2017 € 67.000,00; 3) 30.12.2018 € 67.000,00; 4) 30.12.2019 € 67.000,00; 5) 30.12.2020 € 67.000,00 6) 30.07.2021 € 25.000,00”; -che la restante somma di euro 600.000,00 doveva essere corrisposta alla data di stipula del contratto definitivo da stipulare entro il termine finale del 30.09.2021; -che aveva Parte_2 regolarmente provveduto al pagamento nei termini sopra indicati delle somme concordate a titolo di caparra confirmatoria;
-che non si era potuto procedere alla stipula del contratto definito in quanto il notaio incaricato si era accorto che in data 17.01.2020 sul già menzionato immobile era stata iscritta ipoteca giudiziale in favore della e successivamente in data Controparte_1 15.07.2021 is da parte della
[...] ; -che dall'esame della nota di trascrizione di ipoteca giudiziale Controparte_1 a ipoteca veniva iscritta sul bene sopra indicato sul presupposto che lo stesso fosse di proprietà della ed anche il successivo Parte_3 pignoramento immobiliare veniva fatto i -che a causa Parte_3 della suddetta ipoteca e del conseguente pignoramento preso atto della Parte_4 non commerciabilità del bene, con comunicazione del veva chiesto la risoluzione del contratto e la restituzione del doppio della caparra versata per un totale di euro 654.000,00; -che era quindi emerso in maniera assolutamente inconfutabile che la causa della mancata stipula dell'atto di compravendita sia da imputare all'illegittimo pignoramento del bene immobile sito in Civitavecchia alla Via Busnego n. 4; -che il Giudice dell'esecuzione dott.ssa Alessandra Dominici con provvedimento del 19.11.2021, preso atto dell'avvenuto fallimento della esecutata aveva dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione immobiliare n. Parte_3 157/2021. Deduceva, ancora, che essendo l'iscrizione ipotecaria illegittima aveva reso l'immobile ingiustamente incommerciabile con diritto al risarcimento ex art. 2043 c.c.. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, concludeva nel seguente modo: “- Accertare, per le motivazioni indicate in premessa, l'illegittimità dell'ipoteca giudiziale iscritta dalla in data 17.01.2020 registro particolare Controparte_1 43 registro o immobiliare notificato il 21.06.2021 iscritto nella conservatoria dei registri immobiliari in data 15.07.2021 registro particolare 5834 Registro Generale 7896; - Per l'effetto ordinare al Conservatore dei registri immobiliari la cancellazione delle iscrizioni sopra indicate;
- Condannare la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 ntificato in € 654.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi, relativamente al danno cagionato dalla mancata vendita del bene alla condannarla altresì al Parte_2 risarcimento del danno da compromissione della “commerciabilità” del bene da liquidarsi in via equitativa”.
2.Si costituiva in giudizio contestando che Controparte_1 era carente di legittimazione passiva, essendo l'iscrizione ipotecaria e il pignoramento svolto da , e che la domanda era in ogni caso Controparte_2 infondata in fatto ed in diritto. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, concludeva nel seguente modo:
“rigettare tutte le domande proposte da in quanto inammissibili, Parte_1 temerarie ed infondate in fatto ed in diritt provate”.
3.Integrato il contraddittorio nei confronti di , quest'ultima si Controparte_2 costituiva chiedendo rigettarsi la domanda in to ed in diritto.
4.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa di natura documentale, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5.La domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte. Risulta, infatti, incontestato, oltre che documentalmente provato, che ha ottenuto CP_5 l'8.03.2017 il decreto ingiuntivo n. 319/2017 (R.G. 943/2017) sia nei confronti di quale debitrice principale, sia nei confronti di , Parte_3 Parte_1 costituitosi fideiussore della società con lettera del 26.10.2010 sino all'importo di euro 570.000,00. Nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo avente Rg n. 2523/2017 presso il Tribunale di Civitavecchia, il decreto ingiuntivo è stato dichiarato il 10.04.2018, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., provvisoriamente esecutivo.
, divenuta per cessione titolare del credito, ha iscritto ipoteca Controparte_2
.2020 al n. 43 di formalità presso Ufficio Provinciale di Roma – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Civitavecchia, sugli immobili di proprietà di siti in Civitavecchia, rispettivamente in Via Maurizio Parte_1 Busnengo n. 4, ed in Piazza Aurelio Saffi n. 17. Mentre per il bene di Piazza Aurelio Saffi l'iscrizione veniva svolta nei confronti di
, per il bene di Busnengo n. 4 ha riconosciuto Parte_1 Controparte_2 re materiale per l'ipoteca su d a erroneamente indicata quale proprietario del bene, anziché . Parte_3 Parte_1 Con not eg. gen. 3556, reg. particolare 631 ha Controparte_2 provveduto ad integrare l'iscrizione del 17.1.2020 indicando o”
, effettivo titolare del bene immobile. Infine, risulta che Parte_1 ata dichiarata fallita in data 4.10.2021. Parte_3
6.Ciò premesso, se ne deve evincere che, avendo il titolo Controparte_2 esecutivo giudiziale anche nei confronti di ossia il decreto Parte_1 ingiuntivo esecutivo, l'iscrizione ipotecaria sentita sui beni immobili di sua proprietà, ossia di Piazza Saffi e di via Busnengo. L'errore commesso nella nota di iscrizione ipotecaria del 17.1.2020 e poi con il pignoramento riguarda la sola identificazione nominativa del soggetto contro il quale viene iscritta o trascritta la formalità, nel caso di specie anziché . Parte_3 Parte_1 Ciò, però, non toglie che vi era titolo per procedere all'iscrizione (e al pignoramento) anche nei confronti di , effettivo titolare e proprietario dei beni Parte_1 gravati dalla ipoteca e dal pignoramento, tanto è vero che l'iscrizione e il pignoramento sono stati svolti contro per l'immobile di Piazza Parte_1 Aurelio Saffi n. 17. Del resto, con nota del 5.4.2022 reg. gen. 3556, reg. particolare 631 Controparte_2
[... ha provveduto ad integrare l'iscrizione del 17.1.2020 indicand
“contro” , effettivo titolare del bene immobile. Parte_1 Quindi, nativo non ha alcuna correlazione causale con il danno costituito dalla risoluzione del preliminare di vendita e dall'obbligo di restituzione del doppio della caparra, in quanto anzi l'iscrizione ed il pignoramento riportante l'indicazione corretta a carico di (come stato fatto per l'altro bene Parte_1 di Piazza Aurelio Saffi n. 17) avre uzione del preliminare di vendita non trascritto in Conservatoria, consentendo pure la vendita forzata del bene. Non vi è nemmeno luogo alla cancellazione della iscrizione ipotecaria, in quanto risulta corretta con l'annotazione del nominativo di , effettivo Parte_1 proprietario del bene immobile ed attinto dal titolo gi costituito dal decreto ingiuntivo sopra richiamato. Si deve anche aggiungere poi l'ulteriore considerazione e motivo di infondatezza che proprio perché l'iscrizione ipotecaria e il pignoramento erano stati effettuati nei confronti di soggetto non titolare del bene di via Busnengo n. 4, si trattava di per sé di vincoli inefficaci e rimuovibili e, quindi, inidonei a impedire la conclusione del definitivo. Tentativo di rimozione dei vincoli riferiti ad tuttavia, che Parte_3 nel caso di specie non avrebbe, comunque, portato clusione del definitivo, posto che il proprietario del bene era appunto attinto, Parte_1 come da titolo esecutivo giudiziale nella banca Parte_3 procedente ed atto a consentire l'iscrizione ipotecaria in suo danno, al pari dell'immobile di Piazza Aurelio Saffi.
7.In conclusione, sulla scorta delle precedenti considerazioni, la domanda va respinta. Rimane assorbita ogni ulteriore questione in virtù del principio della ragione più liquida.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del DM vigente, del valore della causa, dell'assenza di istruttoria, del grado di complessità della causa e dell'attività processuale concretamente svolta.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA la domanda attorea;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 da liquidarsi nella somm
[...] compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-CONDANNA al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_2 per essa, qu , divenuta per i CP_3 CP_4
, delle spese di lite da liquidarsi nella somma di euro Controparte_4 iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 8.05.2025 Il giudice
Daniele Sodani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 80/2022
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 v. Stefan a via G. Nicotera n. 29, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
( , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
o ma via Federico Cesi n. 72, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
E
e per essa, quale mandataria , Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 divenuta per incorporazione Controparte_4 elettivamente domiciliata presso lo s via Federico Cesi n 72, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti; TERZA CHIAMATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio ditta Controparte_1 Pt_1
era proprietario di un immobile sito in Civitavecchia alla Via Maurizio
[...]
n. 4 piano T-1 cat. D/7 distinto al NCEU di Civitavecchia al Foglio 11 particella 488; -che con contratto preliminare di compravendita stipulato il 25.02.2016 la ditta CO TI aveva venduto alla tale il Parte_2 menzionato immobile;
-che il prezzo della compravendita era stato fissato in euro 937.000,00 da pagarsi nel seguente modo: “- Quanto ad € 327.000,00 a titolo di caparra confirmatoria alle seguenti scadenze: 1) 30.12.2016 € 34.000,00; 2) 30.12.2017 € 67.000,00; 3) 30.12.2018 € 67.000,00; 4) 30.12.2019 € 67.000,00; 5) 30.12.2020 € 67.000,00 6) 30.07.2021 € 25.000,00”; -che la restante somma di euro 600.000,00 doveva essere corrisposta alla data di stipula del contratto definitivo da stipulare entro il termine finale del 30.09.2021; -che aveva Parte_2 regolarmente provveduto al pagamento nei termini sopra indicati delle somme concordate a titolo di caparra confirmatoria;
-che non si era potuto procedere alla stipula del contratto definito in quanto il notaio incaricato si era accorto che in data 17.01.2020 sul già menzionato immobile era stata iscritta ipoteca giudiziale in favore della e successivamente in data Controparte_1 15.07.2021 is da parte della
[...] ; -che dall'esame della nota di trascrizione di ipoteca giudiziale Controparte_1 a ipoteca veniva iscritta sul bene sopra indicato sul presupposto che lo stesso fosse di proprietà della ed anche il successivo Parte_3 pignoramento immobiliare veniva fatto i -che a causa Parte_3 della suddetta ipoteca e del conseguente pignoramento preso atto della Parte_4 non commerciabilità del bene, con comunicazione del veva chiesto la risoluzione del contratto e la restituzione del doppio della caparra versata per un totale di euro 654.000,00; -che era quindi emerso in maniera assolutamente inconfutabile che la causa della mancata stipula dell'atto di compravendita sia da imputare all'illegittimo pignoramento del bene immobile sito in Civitavecchia alla Via Busnego n. 4; -che il Giudice dell'esecuzione dott.ssa Alessandra Dominici con provvedimento del 19.11.2021, preso atto dell'avvenuto fallimento della esecutata aveva dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione immobiliare n. Parte_3 157/2021. Deduceva, ancora, che essendo l'iscrizione ipotecaria illegittima aveva reso l'immobile ingiustamente incommerciabile con diritto al risarcimento ex art. 2043 c.c.. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, concludeva nel seguente modo: “- Accertare, per le motivazioni indicate in premessa, l'illegittimità dell'ipoteca giudiziale iscritta dalla in data 17.01.2020 registro particolare Controparte_1 43 registro o immobiliare notificato il 21.06.2021 iscritto nella conservatoria dei registri immobiliari in data 15.07.2021 registro particolare 5834 Registro Generale 7896; - Per l'effetto ordinare al Conservatore dei registri immobiliari la cancellazione delle iscrizioni sopra indicate;
- Condannare la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 ntificato in € 654.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi, relativamente al danno cagionato dalla mancata vendita del bene alla condannarla altresì al Parte_2 risarcimento del danno da compromissione della “commerciabilità” del bene da liquidarsi in via equitativa”.
2.Si costituiva in giudizio contestando che Controparte_1 era carente di legittimazione passiva, essendo l'iscrizione ipotecaria e il pignoramento svolto da , e che la domanda era in ogni caso Controparte_2 infondata in fatto ed in diritto. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, concludeva nel seguente modo:
“rigettare tutte le domande proposte da in quanto inammissibili, Parte_1 temerarie ed infondate in fatto ed in diritt provate”.
3.Integrato il contraddittorio nei confronti di , quest'ultima si Controparte_2 costituiva chiedendo rigettarsi la domanda in to ed in diritto.
4.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa di natura documentale, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5.La domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte. Risulta, infatti, incontestato, oltre che documentalmente provato, che ha ottenuto CP_5 l'8.03.2017 il decreto ingiuntivo n. 319/2017 (R.G. 943/2017) sia nei confronti di quale debitrice principale, sia nei confronti di , Parte_3 Parte_1 costituitosi fideiussore della società con lettera del 26.10.2010 sino all'importo di euro 570.000,00. Nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo avente Rg n. 2523/2017 presso il Tribunale di Civitavecchia, il decreto ingiuntivo è stato dichiarato il 10.04.2018, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., provvisoriamente esecutivo.
, divenuta per cessione titolare del credito, ha iscritto ipoteca Controparte_2
.2020 al n. 43 di formalità presso Ufficio Provinciale di Roma – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Civitavecchia, sugli immobili di proprietà di siti in Civitavecchia, rispettivamente in Via Maurizio Parte_1 Busnengo n. 4, ed in Piazza Aurelio Saffi n. 17. Mentre per il bene di Piazza Aurelio Saffi l'iscrizione veniva svolta nei confronti di
, per il bene di Busnengo n. 4 ha riconosciuto Parte_1 Controparte_2 re materiale per l'ipoteca su d a erroneamente indicata quale proprietario del bene, anziché . Parte_3 Parte_1 Con not eg. gen. 3556, reg. particolare 631 ha Controparte_2 provveduto ad integrare l'iscrizione del 17.1.2020 indicando o”
, effettivo titolare del bene immobile. Infine, risulta che Parte_1 ata dichiarata fallita in data 4.10.2021. Parte_3
6.Ciò premesso, se ne deve evincere che, avendo il titolo Controparte_2 esecutivo giudiziale anche nei confronti di ossia il decreto Parte_1 ingiuntivo esecutivo, l'iscrizione ipotecaria sentita sui beni immobili di sua proprietà, ossia di Piazza Saffi e di via Busnengo. L'errore commesso nella nota di iscrizione ipotecaria del 17.1.2020 e poi con il pignoramento riguarda la sola identificazione nominativa del soggetto contro il quale viene iscritta o trascritta la formalità, nel caso di specie anziché . Parte_3 Parte_1 Ciò, però, non toglie che vi era titolo per procedere all'iscrizione (e al pignoramento) anche nei confronti di , effettivo titolare e proprietario dei beni Parte_1 gravati dalla ipoteca e dal pignoramento, tanto è vero che l'iscrizione e il pignoramento sono stati svolti contro per l'immobile di Piazza Parte_1 Aurelio Saffi n. 17. Del resto, con nota del 5.4.2022 reg. gen. 3556, reg. particolare 631 Controparte_2
[... ha provveduto ad integrare l'iscrizione del 17.1.2020 indicand
“contro” , effettivo titolare del bene immobile. Parte_1 Quindi, nativo non ha alcuna correlazione causale con il danno costituito dalla risoluzione del preliminare di vendita e dall'obbligo di restituzione del doppio della caparra, in quanto anzi l'iscrizione ed il pignoramento riportante l'indicazione corretta a carico di (come stato fatto per l'altro bene Parte_1 di Piazza Aurelio Saffi n. 17) avre uzione del preliminare di vendita non trascritto in Conservatoria, consentendo pure la vendita forzata del bene. Non vi è nemmeno luogo alla cancellazione della iscrizione ipotecaria, in quanto risulta corretta con l'annotazione del nominativo di , effettivo Parte_1 proprietario del bene immobile ed attinto dal titolo gi costituito dal decreto ingiuntivo sopra richiamato. Si deve anche aggiungere poi l'ulteriore considerazione e motivo di infondatezza che proprio perché l'iscrizione ipotecaria e il pignoramento erano stati effettuati nei confronti di soggetto non titolare del bene di via Busnengo n. 4, si trattava di per sé di vincoli inefficaci e rimuovibili e, quindi, inidonei a impedire la conclusione del definitivo. Tentativo di rimozione dei vincoli riferiti ad tuttavia, che Parte_3 nel caso di specie non avrebbe, comunque, portato clusione del definitivo, posto che il proprietario del bene era appunto attinto, Parte_1 come da titolo esecutivo giudiziale nella banca Parte_3 procedente ed atto a consentire l'iscrizione ipotecaria in suo danno, al pari dell'immobile di Piazza Aurelio Saffi.
7.In conclusione, sulla scorta delle precedenti considerazioni, la domanda va respinta. Rimane assorbita ogni ulteriore questione in virtù del principio della ragione più liquida.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del DM vigente, del valore della causa, dell'assenza di istruttoria, del grado di complessità della causa e dell'attività processuale concretamente svolta.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA la domanda attorea;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 da liquidarsi nella somm
[...] compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-CONDANNA al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_2 per essa, qu , divenuta per i CP_3 CP_4
, delle spese di lite da liquidarsi nella somma di euro Controparte_4 iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 8.05.2025 Il giudice
Daniele Sodani