TRIB
Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 28/06/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2176/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del giudice dott. Giulio Bovicelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
, assistito e difeso dall'Avv. VALENTE LUCA P.IVA_1
appellante
(C.F. ), assistita e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2
Avv.ti TAURINI STEFANO, MAURIZIO HAZAN e FRANCESCO AMERINI
appellata
Controparte_2
appellato contumace
CONCLUSIONI
per parte appellante: “come da atto introduttivo e chiede che l'Ecc.mo Tribunale di
Grosseto, in accoglimento dei motivi del su esteso appello riformi la Sentenza n.
34/2020 del 22/1/2020 del Giudice di Pace di Grosseto, Avv. Colantuoni Romagnoli,
qui impugnata con la quale ha rigettato la domanda di 1° cure promossa da Parte_1 in via principale, in riforma della sentenza impugnata, accerti e dichiari che
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede a Milano, CP_3
Via Ignazio Gardella n.2, e residente a residente a [...]di Controparte_2
Castro (VT) Via Della Marzola, 70, in solido tra loro ognuno per il proprio titolo, sono
tenuti al pagamento nei confronti dell'attrice della somma di € 366,00 a titolo di
rimborso danni per auto sostitutiva e/o in quella maggiore o minore ritenuta di
giustizia, oltre € 200,00 oltre accessori di legge a titolo di spese legali afferenti la fase
stragiudiziale. Il tutto, oltre interessi dal dì del sinistro al saldo.
rigetti l'appello incidentale che eventualmente sarà proposto dall'appellante.
Con condanna alle spese e onorari professionali del 1° grado nonché quelle del presente
giudizio di impugnazione, oltre spese generali e accessori come di legge”.
per parte appellata: “come da foglio di p.c. già depositato”, ossia
“PRELIMINARMENTE
• dichiarare inammissibile l'appello per i motivi di cui in narrativa;
NEL MERITO
• rigettare l'appello e rigettare le domande di formulate nei Parte_1
confronti di siccome infondate in fatto e diritto Controparte_1
per tutti i motivi esposti in atti.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Firmato”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'odierna appellante ha introdotto il giudizio di primo grado dinanzi al Giudice
di pace di Grosseto per sentire pag. 2/6 Il giudizio, nel quale s'è costituita la si è concluso Controparte_1
con la sentenza oggi impugnata, di rigetto della domanda attorea.
Avverso tale provvedimento il ha Parte_1
promosso il gravame che oggi ci occupa, censurando:
1) la nullità per difetto di motivazione della sentenza (per essersi il giudice di primo grado “limitato a richiamare una pronuncia emessa dalla Corte di
Cassazione (ordinanza n.9348/2019) omettendo “totalmente” il ragionamento
logico-giuridico seguito ai fini decisionali al fine di permettere alle parti in causa
di comprendere l'iter argomentativo che ha portato il Giudice ad emettere quel
determinato provvedimento”;
2) l'erroneità della valutazione svolta dal Giudice di Pace in punto di prova del danno da fermo tecnico e sulle spese legali afferenti la fase pre-
contenziosa.
Costituitasi in giudizio, la si è opposta all'accoglimento Controparte_1
del gravame, sostenendone l'inammissibilità ex art 399 c.p.c. e, comunque,
l'infondatezza.
In questo quadro processuale il giudizio è stato trattenuto in decisione all'udienza del 14.12.2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pag. 3/6 *** ***
L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato e deve pertanto essere respinto.
Deve osservarsi, infatti, che la domanda attorea ha un valore complessivo di €
566,00 .
Non v'è dubbio, pertanto, che la causa sia stata definita dal Giudice di pace con decisione pronunciata secondo equità c.d. necessaria ex art. 113 c.p.c.
In tal senso, non può che ricordarsi che “le sentenze rese dal giudice di pace in cause
di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici
relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ.,
sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo
comma, cod. proc. civ. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza
del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è
tenuto a verificare, in base all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito
dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza dei principi superiori
di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità” (cfr.
Cassazione civile, Sez. VI-2, sentenza n. 5287 del 3 aprile 2012).
Su questa scorta, dunque, l'appello (avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale, in alcun modo relativa a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod.
civ., la cui esistenza neppure viene allegata o dedotta dall'attore/appellante)
deve considerarsi ammissibile soltanto nella parte in cui censura l'assenza di motivazione, in termini di motivazione meramente apparente, della sentenza impugnata e non anche in relazione agli ulteriori motivi di appello volti a far valere l'erroneità della valutazione probatoria compiuta dal giudice di pace.
Tale censura, per quanto ammissibile, non è comunque fondata.
La sentenza di primo grado, infatti, dà compiutamente conto dell'iter logico seguito dal giudicante nel ritenere non provata la pretesa risarcitoria azionata,
in tal senso espressamente valutando il compendio probatorio offerto pag. 4/6 dall'attore e altrettanto espressamente ritenendolo inidoneo a fondare la domanda e chiarendo, in particolare, che
Differentemente da quanto sostenuto dall'attore, dunque, le argomentazioni presenti nel provvedimento impugnato ben disvelano il percorso logico-
giuridico seguito dal decidente per risolvere la questione posta nel giudizio,
non limitandosi ad un generico riferimento ad una precedente statuizione della
Corte di Cassazione.
Come detto, poi, l'appello risulta inammissibile nella parte in cui è volto a censuare la correttezza della regola decisoria individuata dal giudice di pace nel caso concreto, posto che tale giudice, “nel giudizio di equità necessaria … non ha
ne' obbligo di individuare la norma giuridica astrattamente applicabile ne' di applicarla
in concreto” (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 16945 del 11/11/2003).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55 del 2014,
tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente espletata.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ex art. art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
di così provvede: Controparte_1 Controparte_2
RIGETTA l'appello;
pag. 5/6 CONDANNA la parte appellante, Parte_1
al pagamento, in favore della
[...] Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 462,00, oltre
[...]
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Grosseto, in data 27/06/2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
pag. 6/6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del giudice dott. Giulio Bovicelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
, assistito e difeso dall'Avv. VALENTE LUCA P.IVA_1
appellante
(C.F. ), assistita e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2
Avv.ti TAURINI STEFANO, MAURIZIO HAZAN e FRANCESCO AMERINI
appellata
Controparte_2
appellato contumace
CONCLUSIONI
per parte appellante: “come da atto introduttivo e chiede che l'Ecc.mo Tribunale di
Grosseto, in accoglimento dei motivi del su esteso appello riformi la Sentenza n.
34/2020 del 22/1/2020 del Giudice di Pace di Grosseto, Avv. Colantuoni Romagnoli,
qui impugnata con la quale ha rigettato la domanda di 1° cure promossa da Parte_1 in via principale, in riforma della sentenza impugnata, accerti e dichiari che
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede a Milano, CP_3
Via Ignazio Gardella n.2, e residente a residente a [...]di Controparte_2
Castro (VT) Via Della Marzola, 70, in solido tra loro ognuno per il proprio titolo, sono
tenuti al pagamento nei confronti dell'attrice della somma di € 366,00 a titolo di
rimborso danni per auto sostitutiva e/o in quella maggiore o minore ritenuta di
giustizia, oltre € 200,00 oltre accessori di legge a titolo di spese legali afferenti la fase
stragiudiziale. Il tutto, oltre interessi dal dì del sinistro al saldo.
rigetti l'appello incidentale che eventualmente sarà proposto dall'appellante.
Con condanna alle spese e onorari professionali del 1° grado nonché quelle del presente
giudizio di impugnazione, oltre spese generali e accessori come di legge”.
per parte appellata: “come da foglio di p.c. già depositato”, ossia
“PRELIMINARMENTE
• dichiarare inammissibile l'appello per i motivi di cui in narrativa;
NEL MERITO
• rigettare l'appello e rigettare le domande di formulate nei Parte_1
confronti di siccome infondate in fatto e diritto Controparte_1
per tutti i motivi esposti in atti.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Firmato”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'odierna appellante ha introdotto il giudizio di primo grado dinanzi al Giudice
di pace di Grosseto per sentire pag. 2/6 Il giudizio, nel quale s'è costituita la si è concluso Controparte_1
con la sentenza oggi impugnata, di rigetto della domanda attorea.
Avverso tale provvedimento il ha Parte_1
promosso il gravame che oggi ci occupa, censurando:
1) la nullità per difetto di motivazione della sentenza (per essersi il giudice di primo grado “limitato a richiamare una pronuncia emessa dalla Corte di
Cassazione (ordinanza n.9348/2019) omettendo “totalmente” il ragionamento
logico-giuridico seguito ai fini decisionali al fine di permettere alle parti in causa
di comprendere l'iter argomentativo che ha portato il Giudice ad emettere quel
determinato provvedimento”;
2) l'erroneità della valutazione svolta dal Giudice di Pace in punto di prova del danno da fermo tecnico e sulle spese legali afferenti la fase pre-
contenziosa.
Costituitasi in giudizio, la si è opposta all'accoglimento Controparte_1
del gravame, sostenendone l'inammissibilità ex art 399 c.p.c. e, comunque,
l'infondatezza.
In questo quadro processuale il giudizio è stato trattenuto in decisione all'udienza del 14.12.2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pag. 3/6 *** ***
L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato e deve pertanto essere respinto.
Deve osservarsi, infatti, che la domanda attorea ha un valore complessivo di €
566,00 .
Non v'è dubbio, pertanto, che la causa sia stata definita dal Giudice di pace con decisione pronunciata secondo equità c.d. necessaria ex art. 113 c.p.c.
In tal senso, non può che ricordarsi che “le sentenze rese dal giudice di pace in cause
di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici
relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ.,
sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo
comma, cod. proc. civ. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza
del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è
tenuto a verificare, in base all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito
dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza dei principi superiori
di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità” (cfr.
Cassazione civile, Sez. VI-2, sentenza n. 5287 del 3 aprile 2012).
Su questa scorta, dunque, l'appello (avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale, in alcun modo relativa a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod.
civ., la cui esistenza neppure viene allegata o dedotta dall'attore/appellante)
deve considerarsi ammissibile soltanto nella parte in cui censura l'assenza di motivazione, in termini di motivazione meramente apparente, della sentenza impugnata e non anche in relazione agli ulteriori motivi di appello volti a far valere l'erroneità della valutazione probatoria compiuta dal giudice di pace.
Tale censura, per quanto ammissibile, non è comunque fondata.
La sentenza di primo grado, infatti, dà compiutamente conto dell'iter logico seguito dal giudicante nel ritenere non provata la pretesa risarcitoria azionata,
in tal senso espressamente valutando il compendio probatorio offerto pag. 4/6 dall'attore e altrettanto espressamente ritenendolo inidoneo a fondare la domanda e chiarendo, in particolare, che
Differentemente da quanto sostenuto dall'attore, dunque, le argomentazioni presenti nel provvedimento impugnato ben disvelano il percorso logico-
giuridico seguito dal decidente per risolvere la questione posta nel giudizio,
non limitandosi ad un generico riferimento ad una precedente statuizione della
Corte di Cassazione.
Come detto, poi, l'appello risulta inammissibile nella parte in cui è volto a censuare la correttezza della regola decisoria individuata dal giudice di pace nel caso concreto, posto che tale giudice, “nel giudizio di equità necessaria … non ha
ne' obbligo di individuare la norma giuridica astrattamente applicabile ne' di applicarla
in concreto” (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 16945 del 11/11/2003).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55 del 2014,
tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente espletata.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ex art. art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
di così provvede: Controparte_1 Controparte_2
RIGETTA l'appello;
pag. 5/6 CONDANNA la parte appellante, Parte_1
al pagamento, in favore della
[...] Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 462,00, oltre
[...]
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Grosseto, in data 27/06/2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
pag. 6/6