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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/11/2025, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all'odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7770/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, come in atti, Parte_1
dall'Avv.to Fiorillo Luigi, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Oliva Anna CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.12.2024, parte istante ha introdotto giudizio di merito volto alla formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel giudizio recante R.G. n. 5724/2023 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere
(indennità di accompagnamento/ condizione di disabilità ex art 3 comma 3 L.104/92).
Costituitosi l ha contestato le conclusioni di parte avversa in ordine alla specificità dei CP_1 motivi di contestazione, alla fondatezza della domanda nonché in riferimento al merito della pretesa.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad A.T.P., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale - emerge in tutta evidenza che, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetta (patologie che nella valutazione globale non impongono la necessità di continua assistenza e di opportuna sorveglianza), lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, formulando considerazioni medico-legali precise ed esaustive. In effetti le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
In particolare, il consulente tecnico nominato in fase di atp, sulla scorta dell'esame obiettivo, della storia clinica e della documentazione sanitaria in atti, ha formulato la seguente diagnosi:
“[…] l'esaminando signor è affetto dalle seguenti infermità: Parte_1
• Miopatia dei cingoli scapolari e pelvici
• Sindrome depressiva endoreattiva media
• Lomboartrosi e gonartrosi bil.
• Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico”.
Così descritto il quadro diagnostico, il ctu ha ritenuto che:” […] tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate, della loro incidenza sulla capacità di lavoro e sulla scorta della Tabella indicativa delle percentuali di invalidità di cui al D.M. Sanità 5 febbraio 1992, proponiamo di riconoscere il periziato invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% (cento per cento), dalla domanda amministrativa (31.3.2022). Sempre da tale data, si propone di riconoscere il p.: Persona con minorazione prevista dalla definizione di Handicap (di cui al comma 1, ART.3 L.
104/92)2.” riconoscendo, pertanto, un complesso morboso che, per quanto grave, non integra i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 L.104/92.
Nello specifico, rispetto alla possibilità di deambulare in autonomia, il ctu, all'esito dell'esame obiettivo dell'apparato osteoarticolare, ha rilevato: “Limitazione dolorosa del rachide lombosacrale ai massimi gradi da spondilodiscoartrosi e discopatie multiple.
Dolore alla mobilizzazione delle ginochia bil .ai massimi gradi, da iniziali segni di artrosi.
Passaggio posturale da supino a seduto eseguito con difficoltà con manovre di arrampicamento. Meglio eseguito il passaggio dalla posizione seduta alla stazione eretta. Il
p. si accovaccia ma si alza con difficoltà. Non dolore alla palpazione delle masse muscolari. ROT presenti e simmetrici ai 4 arti. Deambulazione anserina”.
Dunque, non è assolutamente esclusa l'autonomia nella deambulazione. Per quanto riguarda, invece, l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, il ctu, attraverso un accurato esame obiettivo, finalizzato alla valutazione dei molteplici aspetti della funzione cognitiva e degli altri indici di disabilità, ha rilevato: “ROT normoelicitabili e simmetrici, assenza di riflessi patologici della serie piramidale ed extrapiramidale. Nervi cranici nei limiti. Manovra di RO negativa. Al libero colloquio esaminando orientato nel tempo e nello spazio, non deficit della memoria di fissazione e rievocazione. Conservati i poteri di logica e critica. Stenia al volto conservata. Umore deflesso”.
Neppure appare dirimente il certificato medico del 12.09.2024 rilasciato da Parte_2
, depositato in allegato al ricorso in opposizione, atteso che lo stesso, oltre a riportare
[...]
una mera formulazione diagnostica di “Distrofia muscolare” non suffragata da alcuna indagine strumentale che possa giustificare una diversa valutazione medico-legale, si limiterebbe a certificare una compromissione motoria e funzionale ai 4 arti e non l'impossibilità di deambulare, requisito necessario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Orbene, non appaiono fondate le censure mosse dal ricorrente il quale si è limitato a prospettare, sulla scorta del quadro patologico, una mera difficoltà nella deambulazione, dovendosi, pertanto, condividere le conclusioni del ctu secondo cui il ricorrente è in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti ordinari della vita quotidiana.
Sul punto, infatti, è ormai pacificamente condiviso l'orientamento della Cassazione, in tema di requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, secondo cui: “l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell' indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n.
26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n.18 del 1990, art.1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità
(cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)” (Cass. n.
8557/2018).
Orbene, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita peritale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dal consulente, rispetto alle affermazioni di parte in cui si esprime una diversa valutazione.
Da quanto esposto, alla luce della completezza dell'elaborato redatto in sede di atp, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio.
Giova rammentare, per completezza, che il ricorrente, nel corso del giudizio di opposizione,
(in particolare in data 22.05.2025) formulava istanza di autorizzazione al deposito di nuova documentazione medica senza tuttavia dedurne la rilevanza, sotto il profilo medico-legale, e l'incidenza sulla valutazione globale dello stato invalidante.
Per tale ragione, reputa la scrivente che non ricorrano nella fattispecie de qua i presupposti per autorizzare l'acquisizione del nuovo certificato, tenuto altresì conto che peraltro lo stesso, riportando diagnosi sostanzialmente sovrapponibili a quelle già formulate in sede di atp, prospetta un quadro patologico ( deficit articolare con deambulazione di tipo anserina) già debitamente valutato dal perito nominato nella precedente fase di atp e ritenuto dallo stesso non idoneo al riconoscimento dei benefici richiesti.
Pertanto, allo stato, non risulta documentato alcun aggravamento significativo del quadro clinico generale incidente sull'autonomia del periziato e sulla sua capacità di deambulare e tale da rendere necessaria un'ulteriore valutazione medico-legale.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto
ATP, e condivisibilmente con essa, l'opposizione va respinta. Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nuova formulazione;
le spese di C.T.U. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, vanno invece poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite;
3) le spese di c.t.u. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, si pongono a carico dell' . CP_1
Nola, 18.11.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Fabrizia Di Palma