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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/05/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
N. 845/2024 R.G.
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Palermo nella persona del Giudice dott.ssa Sara Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 845/2024 R.G. promosso da
, rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato in Parte_1 Palermo, alla via Cavour n. 70, presso lo studio dell'Avv. Paolo Rugolo;
ricorrente
CONTRO
, in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, alla via Dante n. 166, presso lo studio dell'Avv. Maria Giulia Bonaccorso e dell'Avv. Adriana D'Agostino, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
convenuto
******
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
in Palermo, chiedendo condannarsi quest'ultimo a consegnare copia dei Controparte_1 rendiconti di gestione degli anni 2020 e 2021 con i relativi piani di riparto della gestione ordinaria e straordinaria.
L'attore – premettendo di essere proprietario di una unità abitativa del complesso condominiale sito in Palermo alla – ha dedotto che i predetti rendiconti erano stati approvati Controparte_1 dall'assemblea condominiale nella seduta del 28.11.2023, alla quale egli aveva ritenuto di non partecipare in quanto con l'avviso di convocazione non aveva ricevuto la copia dei bilanci da approvare e non avrebbe pertanto potuto partecipare consapevolmente alla votazione. Egli ha inoltre esposto di avere chiesto all'amministratore copia dei predetti bilanci con i relativi piani di riparto anche successivamente all'approvazione degli stessi e di non avere ancora ricevuto esaudiente e completa documentazione, lamentando in particolare che i rendiconti redatti e trasmessi dall'amministratore fossero privi dei piani di riparto della gestione ordinaria. Con comparsa del 10.4.2024 si è costituito in giudizio il convenuto, il quale, CP_1 contestando la fondatezza delle domande avversarie, ha in particolare dedotto che i rendiconti consuntivi degli anni 2020 e 2021 non erano stati allegati all'avviso di convocazione dell'assemblea del 28.11.2023 per la semplice ragione che gli stessi erano stati già trasmessi ai condòmini unitamente all'avviso di convocazione della precedente seduta del 13.10.2022, nel corso della quale poi non si era invece addivenuti alla votazione rinviando pertanto la relativa approvazione. L'ente convenuto ha inoltre esposto di avere comunque provveduto ad inviare all'odierno ricorrente prima della notifica del ricorso (con pec del 19.12.2023) copia dei rendiconti in questione, per errore allegando al posto del bilancio 2020 quello del 2022 (che non era stato richiesto), ma provvedendo subito dopo l'instaurazione del giudizio (con pec del 14.2.2024) a trasmettere anche il predetto rendiconto e di avere ad ogni buon conto prodotto in giudizio - in allegato alla comparsa di costituzione - i bilanci degli anni 2020 e 2021 con i relativi piani di riparto. Alla luce di quanto dedotto il resistente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e CP_1 comunque rigettarsi la domanda attorea. Ritenuta sufficiente l'istruzione documentale ed assegnato alle parti il termine per note conclusionali, all'udienza del 3 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Giova osservare preliminarmente che, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, il convenuto ha prodotto copia dei rendiconti consuntivi degli anni 2020 e 2021, e che CP_1 mentre il primo appare completo dei relativi piani di riparto della gestione ordinaria e straordinaria, quello del 2021 risulta invece mancante del piano di riparto della gestione ordinaria.
Ciò premesso, il ricorso in ogni caso non merita accoglimento, in quanto la relativa azione appare non sorretta da apprezzabile e concreto interesse.
Come si è detto, il ricorrente sostanzialmente lamenta, da un lato, di non avere ricevuto la copia dei due rendiconti prima della seduta assembleare convocata per la loro approvazione - e di non avere dunque potuto partecipare alla votazione - e, dall'altro lato, che la sua richiesta aveva continuato a restare inevasa anche successivamente e che, comunque, i bilanci allo stesso trasmessi nell'imminenza della notifica del ricorso (successivamente prodotti anche in giudizio dal condominio) risultano incompleti non presentando il piano di riparto della gestione ordinaria.
Sennonché, la doglianza di parte ricorrente, sostanziandosi nella dedotta mancata corretta informazione prodromica alla consapevole approvazione dei bilanci, integrerebbe in ogni caso - se mai ne fosse accertata la fondatezza - un vizio della delibera di approvazione del 28.11.2023, che del resto risulta che il ricorrente abbia tempestivamente impugnato.
È pertanto quella la sede in cui fare valere il lamentato vizio di carenza di informazione funzionale al consapevole voto assembleare. Con la presente azione il ricorrente non deduce alcun altro interesse se non quello ad una completa conoscenza dei bilanci, funzionale alla consapevole partecipazione alla votazione del 28.11.2023. Allo stesso modo l'azione non risulta sorretta da concreto ed apprezzabile interesse neppure sotto l'altro profilo, relativo alla inevasa richiesta di copia dei predetti verbali anche successivamente alla seduta del 28 novembre. Invero, una volta proposti il giudizio di impugnazione della delibera assembleare del 28.11.2023 con cui i bilanci del 2020 e del 2021 sono stati approvati - all'esito della quale se le doglianze risulteranno fondate i bilanci cesseranno di esistere - nessun interesse appare sorreggere la domanda del ricorrente di condanna alla consegna delle copie dei rendiconti in parola, apparendo tautologica e strumentale la tesi di quest'ultimo, secondo cui la conoscenza dei bilanci nella loro completezza sarebbe funzionale alla puntuale formulazione dei motivi di impugnativa nel pendente giudizio di impugnazione della delibera del 28.11.2023.
È sufficiente al riguardo osservare che il ha già trasmesso al ricorrente e CP_1 successivamente anche prodotto in giudizio i due bilanci in questione, ed evidentemente li ha forniti nella condizione e confezione in cui essi sono stati redatti e, quindi, anche con eventuali lacune o irregolarità (quale ad esempio la mancanza del piano di riparto della gestione ordinaria), che la condanna alla consegna oggetto della domanda attorea non varrebbe in alcun modo ad eliminare o correggere.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55/2014 e successive modiche (applicando i medi tariffari per cause di valore indeterminabile)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite che si liquidano in € CP_1
7.616,00 oltre Iva, C.P.A. e spese generali pari al 15%, come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratosi antistatari.
Così deciso in Palermo, 3 maggio 2025
Il Giudice
Sara Monteleone
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Palermo nella persona del Giudice dott.ssa Sara Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 845/2024 R.G. promosso da
, rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato in Parte_1 Palermo, alla via Cavour n. 70, presso lo studio dell'Avv. Paolo Rugolo;
ricorrente
CONTRO
, in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, alla via Dante n. 166, presso lo studio dell'Avv. Maria Giulia Bonaccorso e dell'Avv. Adriana D'Agostino, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
convenuto
******
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
in Palermo, chiedendo condannarsi quest'ultimo a consegnare copia dei Controparte_1 rendiconti di gestione degli anni 2020 e 2021 con i relativi piani di riparto della gestione ordinaria e straordinaria.
L'attore – premettendo di essere proprietario di una unità abitativa del complesso condominiale sito in Palermo alla – ha dedotto che i predetti rendiconti erano stati approvati Controparte_1 dall'assemblea condominiale nella seduta del 28.11.2023, alla quale egli aveva ritenuto di non partecipare in quanto con l'avviso di convocazione non aveva ricevuto la copia dei bilanci da approvare e non avrebbe pertanto potuto partecipare consapevolmente alla votazione. Egli ha inoltre esposto di avere chiesto all'amministratore copia dei predetti bilanci con i relativi piani di riparto anche successivamente all'approvazione degli stessi e di non avere ancora ricevuto esaudiente e completa documentazione, lamentando in particolare che i rendiconti redatti e trasmessi dall'amministratore fossero privi dei piani di riparto della gestione ordinaria. Con comparsa del 10.4.2024 si è costituito in giudizio il convenuto, il quale, CP_1 contestando la fondatezza delle domande avversarie, ha in particolare dedotto che i rendiconti consuntivi degli anni 2020 e 2021 non erano stati allegati all'avviso di convocazione dell'assemblea del 28.11.2023 per la semplice ragione che gli stessi erano stati già trasmessi ai condòmini unitamente all'avviso di convocazione della precedente seduta del 13.10.2022, nel corso della quale poi non si era invece addivenuti alla votazione rinviando pertanto la relativa approvazione. L'ente convenuto ha inoltre esposto di avere comunque provveduto ad inviare all'odierno ricorrente prima della notifica del ricorso (con pec del 19.12.2023) copia dei rendiconti in questione, per errore allegando al posto del bilancio 2020 quello del 2022 (che non era stato richiesto), ma provvedendo subito dopo l'instaurazione del giudizio (con pec del 14.2.2024) a trasmettere anche il predetto rendiconto e di avere ad ogni buon conto prodotto in giudizio - in allegato alla comparsa di costituzione - i bilanci degli anni 2020 e 2021 con i relativi piani di riparto. Alla luce di quanto dedotto il resistente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e CP_1 comunque rigettarsi la domanda attorea. Ritenuta sufficiente l'istruzione documentale ed assegnato alle parti il termine per note conclusionali, all'udienza del 3 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Giova osservare preliminarmente che, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, il convenuto ha prodotto copia dei rendiconti consuntivi degli anni 2020 e 2021, e che CP_1 mentre il primo appare completo dei relativi piani di riparto della gestione ordinaria e straordinaria, quello del 2021 risulta invece mancante del piano di riparto della gestione ordinaria.
Ciò premesso, il ricorso in ogni caso non merita accoglimento, in quanto la relativa azione appare non sorretta da apprezzabile e concreto interesse.
Come si è detto, il ricorrente sostanzialmente lamenta, da un lato, di non avere ricevuto la copia dei due rendiconti prima della seduta assembleare convocata per la loro approvazione - e di non avere dunque potuto partecipare alla votazione - e, dall'altro lato, che la sua richiesta aveva continuato a restare inevasa anche successivamente e che, comunque, i bilanci allo stesso trasmessi nell'imminenza della notifica del ricorso (successivamente prodotti anche in giudizio dal condominio) risultano incompleti non presentando il piano di riparto della gestione ordinaria.
Sennonché, la doglianza di parte ricorrente, sostanziandosi nella dedotta mancata corretta informazione prodromica alla consapevole approvazione dei bilanci, integrerebbe in ogni caso - se mai ne fosse accertata la fondatezza - un vizio della delibera di approvazione del 28.11.2023, che del resto risulta che il ricorrente abbia tempestivamente impugnato.
È pertanto quella la sede in cui fare valere il lamentato vizio di carenza di informazione funzionale al consapevole voto assembleare. Con la presente azione il ricorrente non deduce alcun altro interesse se non quello ad una completa conoscenza dei bilanci, funzionale alla consapevole partecipazione alla votazione del 28.11.2023. Allo stesso modo l'azione non risulta sorretta da concreto ed apprezzabile interesse neppure sotto l'altro profilo, relativo alla inevasa richiesta di copia dei predetti verbali anche successivamente alla seduta del 28 novembre. Invero, una volta proposti il giudizio di impugnazione della delibera assembleare del 28.11.2023 con cui i bilanci del 2020 e del 2021 sono stati approvati - all'esito della quale se le doglianze risulteranno fondate i bilanci cesseranno di esistere - nessun interesse appare sorreggere la domanda del ricorrente di condanna alla consegna delle copie dei rendiconti in parola, apparendo tautologica e strumentale la tesi di quest'ultimo, secondo cui la conoscenza dei bilanci nella loro completezza sarebbe funzionale alla puntuale formulazione dei motivi di impugnativa nel pendente giudizio di impugnazione della delibera del 28.11.2023.
È sufficiente al riguardo osservare che il ha già trasmesso al ricorrente e CP_1 successivamente anche prodotto in giudizio i due bilanci in questione, ed evidentemente li ha forniti nella condizione e confezione in cui essi sono stati redatti e, quindi, anche con eventuali lacune o irregolarità (quale ad esempio la mancanza del piano di riparto della gestione ordinaria), che la condanna alla consegna oggetto della domanda attorea non varrebbe in alcun modo ad eliminare o correggere.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55/2014 e successive modiche (applicando i medi tariffari per cause di valore indeterminabile)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite che si liquidano in € CP_1
7.616,00 oltre Iva, C.P.A. e spese generali pari al 15%, come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratosi antistatari.
Così deciso in Palermo, 3 maggio 2025
Il Giudice
Sara Monteleone