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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/06/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 1710/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 1710/2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da:
ed rappresentati e difesi dall'Avv. CUOCO RAFFAELLA ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso il suo studio come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
parti ricorrenti
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 09/12/2024, ed hanno chiesto Parte_1 Parte_2 al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione, avendo contratto matrimonio in NOCERA INFERIORE il 22/05/1993 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1993, parte II, serie A, n. 378), deducendo che dal matrimonio erano nati i figli:
- nata il [...] a [...] (insegnante a tempo determinato) Persona_1
- il 24.09.1995 a PA (risiede con i genitori e lavora presso Persona_2 veterinario con contratto a tempo indeterminato);
- il 08.05.2003 in Nocera Inferiore che non ha ancora Persona_3 stabile occupazione ma lavora saltuariamente con contratti occasionali a tempo determinato;
dando, pertanto, atto della non autonomia dei figli e Persona_4
. Per_1
Pertanto, esponevano che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, dando atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 03.06.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito il mantenimento da parte del padre, per il tramite del trasferimento, ivi indicato, di cui le parti si impegnano ad effettuare i relativi rogiti notarili entro tre mesi dall'omologazione dell'accordo.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nato a [...] il [...] Parte_1
e
nata a [...] il [...] Parte_2
uniti in matrimonio in NOCERA INFERIORE il 22/05/1993 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1993, parte II, serie A, n. 378),
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2. L'abitazione coniugale così catastalmente identificata al foglio n. 10, particella n. 413, sub 4 cat. A/2 cl. 2 vani 6,5, - unitamente al locale pertinenziale lavanderia del piano terzo con annesso terrazzo Com. Scafati foglio 10 p.lla 413v sub 5 via Alcide De Gasperi a titolo di mantenimento “una tantum” verranno trasferiti entro tre mesi dall'omologazione alla sig.ra unitamente ai figli conviventi;
Pt_2
3. Il sig. sempre in luogo del mantenimento, anche tenendo conto delle esigenze dei Pt_1 figli e che, come detto, lavorano con contratti a tempo Per_1 Persona_3 determinato e non sono totalmente affrancati dai genitori, si impegna sempre entro tre mesi dall'omologazione a trasferire nella titolarità della coniuge anche i due locali commerciali sopra dedotti così come catastalmente identificati nel comune di Scafati al foglio 10 p.lla 413 sub 12 e foglio 10 p.lla 830 sub 6 con relativo subentro nei contratti di locazione in essere i cui canoni verranno riscossi, dunque, dalla sig.ra la quale li Pt_2 imputerà al proprio mantenimento, nonché al mantenimento di e Per_1 Per_3
fino a che questi ultimi non diventeranno definitivamente e completamente
[...] indipendenti. Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
1. Di conseguenza alcuna corresponsione mensile avverrà a titolo di mantenimento che, come detto, avverrà una tantum mediante il trasferimento dei succitati beni e tanto viene concepito anche a copertura di ogni spesa ordinaria e straordinaria che dovesse riguardare i figli non totalmente autosufficienti;
2. Trattandosi di prole maggiorenne non è previsto piano genitoriale
3. Nulla v'è da dividere.
4. Null'altro a provvedere”. Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 05.06.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 1710/2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da:
ed rappresentati e difesi dall'Avv. CUOCO RAFFAELLA ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso il suo studio come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
parti ricorrenti
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 09/12/2024, ed hanno chiesto Parte_1 Parte_2 al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione, avendo contratto matrimonio in NOCERA INFERIORE il 22/05/1993 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1993, parte II, serie A, n. 378), deducendo che dal matrimonio erano nati i figli:
- nata il [...] a [...] (insegnante a tempo determinato) Persona_1
- il 24.09.1995 a PA (risiede con i genitori e lavora presso Persona_2 veterinario con contratto a tempo indeterminato);
- il 08.05.2003 in Nocera Inferiore che non ha ancora Persona_3 stabile occupazione ma lavora saltuariamente con contratti occasionali a tempo determinato;
dando, pertanto, atto della non autonomia dei figli e Persona_4
. Per_1
Pertanto, esponevano che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, dando atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 03.06.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito il mantenimento da parte del padre, per il tramite del trasferimento, ivi indicato, di cui le parti si impegnano ad effettuare i relativi rogiti notarili entro tre mesi dall'omologazione dell'accordo.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nato a [...] il [...] Parte_1
e
nata a [...] il [...] Parte_2
uniti in matrimonio in NOCERA INFERIORE il 22/05/1993 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1993, parte II, serie A, n. 378),
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2. L'abitazione coniugale così catastalmente identificata al foglio n. 10, particella n. 413, sub 4 cat. A/2 cl. 2 vani 6,5, - unitamente al locale pertinenziale lavanderia del piano terzo con annesso terrazzo Com. Scafati foglio 10 p.lla 413v sub 5 via Alcide De Gasperi a titolo di mantenimento “una tantum” verranno trasferiti entro tre mesi dall'omologazione alla sig.ra unitamente ai figli conviventi;
Pt_2
3. Il sig. sempre in luogo del mantenimento, anche tenendo conto delle esigenze dei Pt_1 figli e che, come detto, lavorano con contratti a tempo Per_1 Persona_3 determinato e non sono totalmente affrancati dai genitori, si impegna sempre entro tre mesi dall'omologazione a trasferire nella titolarità della coniuge anche i due locali commerciali sopra dedotti così come catastalmente identificati nel comune di Scafati al foglio 10 p.lla 413 sub 12 e foglio 10 p.lla 830 sub 6 con relativo subentro nei contratti di locazione in essere i cui canoni verranno riscossi, dunque, dalla sig.ra la quale li Pt_2 imputerà al proprio mantenimento, nonché al mantenimento di e Per_1 Per_3
fino a che questi ultimi non diventeranno definitivamente e completamente
[...] indipendenti. Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
1. Di conseguenza alcuna corresponsione mensile avverrà a titolo di mantenimento che, come detto, avverrà una tantum mediante il trasferimento dei succitati beni e tanto viene concepito anche a copertura di ogni spesa ordinaria e straordinaria che dovesse riguardare i figli non totalmente autosufficienti;
2. Trattandosi di prole maggiorenne non è previsto piano genitoriale
3. Nulla v'è da dividere.
4. Null'altro a provvedere”. Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 05.06.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire