TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/09/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice della sezione civile del Tribunale di Palmi, dott.ssa Viviana Alessandra
Piccione, in funzione di giudice unico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Registro Generale Contenzioso al numero 695 per l'anno 2023
TRA
(P.I. ), in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
Giudiziario, Dott.ssa rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Parte_2
Giuseppe Mazzotta (C.F.: ), presso il cui studio, sito in Reggio C.F._1
Calabria, Via Crisafi n. 34, è elettivamente domiciliata;
- Parte opponente -
E
(C.F.: , rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'Avv. Maria Luppino (C.F.: ) presso il cui C.F._3 studio, sito in Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC) Cortile Garibaldi n. 1, è elettivamente domiciliata;
- Parte opposta –
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Palmi n. 96/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona Parte_1 dell'amministratore giudiziario, dott.ssa proponeva opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 96/2023, emesso dal Tribunale di Palmi il 16 febbraio
2023, in favore della dott.ssa , per l'importo complessivo di € CP_1
113.083,73, oltre interessi e spese di monitorio, per le prestazioni professionali rese in favore della società opponente in qualità di consulente del lavoro.
1.1. A sostegno della spiegata opposizione, eccepiva: Parte_1
- In via preliminare, l'inammissibilità/improcedibilità della domanda per essere la stessa attratta dalla competenza funzionale del Giudice penale, ai sensi del d.lgs.
159/2011 (Codice Antimafia), stante l'assoggettamento della società resistente alla misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto di reato, giusto provvedimento del Tribunale penale di Palmi del 21.01.2022 e successivo provvedimento del 7/4/2022, avente ad oggetto il sequestro delle quote della società, ai sensi dell'art. 322 ter c.p.p. e dell'art. 1, co. 143, L.n. 244/2007.
L'opponente deduceva che, in forza del provvedimento cautelare emesso dal Tribunale penale di Palmi – nella specie, sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta dei beni costituenti il profitto o il prezzo dei reati contestati ai sensi dell'art. 12 bis D.Lgs.
74/2000 (reati di natura tributaria), ovvero, in subordine, alla confisca per equivalente
- dovessero trovare applicazione ai beni attinti dal vincolo restrittivo le norme del
Codice Antimafia, ai sensi art. 104 disp. att. c.p.p. Rilevava, invero, che il comma sexies della citata disposizione di attuazione del codice di procedura penale prevedeva che il comma quater (e, quindi, l'applicabilità del codice antimafia) si riferisse anche alle ipotesi indicate dall'art 578 bis c.p.p., norma espressamente afferente alla confisca in casi particolari, ai sensi dell'art. 240 bis c.p. e di altre disposizioni di legge, oltre che dell'art. 322 ter c.p.p., avente ad oggetto il sequestro preordinato alla confisca. A sostegno dell'assunto, richiamava l'orientamento giurisprudenziale incline a ritenere che le disposizioni in materia di verifica dei crediti sorti ante sequestro, di cui agli artt. 52 s.s. del d. Lgs. 159/2011 (Codice antimafia), si applicassero anche alle confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale, dunque, anche a quella disposta ai sensi dell'art. 12 bis del d.lgs. 74 del 2000 (Cass. Pen. sentenza n. 39201 del 2021).
Nella prospettazione di parte opponente, l'applicazione del Codice antimafia a tutti i beni sociali avrebbe pertanto implicato l'avvio della procedura di accertamento dei crediti innanzi al Giudice delegato, ai sensi agli artt. 52 s.s. dello stesso Codice, con conseguente improcedibilità dell'azione intrapresa innanzi al Giudice civile.
- Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda monitoria, Parte_1 la genericità del decreto ingiuntivo e della sottesa richiesta di pagamento,
l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto non suffragata da elementi di prova.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito professionale nonché la scadenza delle cambiali versate in atti e la conseguente prescrizione della relativa azione. Contestava la scrittura privata prodotta in sede monitoria dalla dott.ssa (“scrittura CP_1 privata per il conferimento di cambiali a saldo del debito”) con cui la società opponente si sarebbe accollata il debito vantato dalla FINLIR s.r.l. nei confronti della
, impegnandosi ad estinguerlo mediante emissione di n. 10 cambiali. La CP_1 società opponente disconosceva la sottoscrizione di tale scrittura da parte della
[...]
e della Finlir s.r.l., ne confutava il contenuto, eccependone altresì la Parte_1 nullità per mancanza di causa e, comunque, la inopponibilità alla Parte_1
per non avere la dott.ssa aderito all'accollo asseritamente intercorso tra
[...] CP_1 la società opponente e la Finlir s.r.l., il quale avrebbe avuto pertanto efficacia meramente interna.
1.2. Sulla scorta di tali premesse, concludeva affinché l'adito Parte_1
Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, accertasse e dichiarasse: in via preliminare, l'inammissibilità/improcedibilità della domanda per incompetenza funzionale del giudice adito;
nel merito, l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria;
in subordine l'inesistenza e infondatezza del credito azionato ovvero, in via ulteriormente gradata, la sua riduzione.
2. In data 27.09.2023 si costituiva in giudizio la dott.ssa , la quale, CP_1 deduceva:
- di aver maturato un credito professionale nei confronti della società opponente di €
88.568,00, quale corrispettivo delle prestazioni professionali rese negli anni 2016,
2017 e 2018, in qualità di consulente del lavoro, giusto contratto di conferimento incarico professionale in atti;
- che il credito risultava altresì comprovato da un atto di riconoscimento a firma del legale rappresentante della di novembre 2019; Parte_1
- che l'ulteriore credito di € 24.238,08, oltre spese, scaturiva da cambiali sottoscritte in suo favore dalla emesse a seguito di una scrittura privata Parte_1 con cui detta società si impegnava a pagare l'importo indicato, in luogo del debitore principale Finlir Srl, sempre a titolo di corrispettivo per l'attività di consulenza svolta anche a beneficio di quest'ultima società;
- che il decreto ingiuntivo del Tribunale di Palmi n.96/2023 risultava suffragato da idonea documentazione comprovante l'esistenza ed entità della pretesa aziona, con conseguente infondatezza delle eccezioni e deduzioni ex adverso sollevate;
2.1. Parte opposta confutava l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità della domanda per incompetenza funzionale del giudice civile sollevata dalla
[...]
Deduceva, in particolare, la non applicabilità al caso di specie del Parte_1
Codice Antimafia (D. Lgs. 159/2011) sul presupposto che il provvedimento di sequestro richiamato in atti (Provvedimento del GIP del Tribunale di Palmi
07.04.2022) non riguardasse la società o il patrimonio aziendale ma fosse circoscritto ai beni immobili e alle quote sociali riconducibili al socio . Escludeva, in Parte_3 ogni caso, l'applicabilità al caso di specie degli artt. 52 s.s. del Codice Antimafia, esulando il sequestro penale in oggetto - disposto ai sensi dell'art. 321, co. 2, c.p.p. e dell'art. 12 bis del D. Lgs n. 74/2000) - dal campo di applicazione degli artt. 55 D.lgs.
159/2011 e art. 104 bis, comma 1 quater, c.p.p. A sostegno dell'assunto, richiamava l'orientamento giurisprudenziale incline a ritenere che la citata disposizione di attuazione del codice di procedura penale (art. 104 bis, comma quater) si riferisse solo ai soli sequestri in casi particolari, tra i quali non rientravano quelli disposti ex art. 12 bis D. Lgs n. 74/2000, e che le disposizioni in materia di tutela dei diritti dei terzi, riguardassero esclusivamente i casi di confisca ex art. 12 bis del citato Decreto
Legislativo, mentre, nella fattispecie, alcuna confisca era stata emessa a carico del
Parte opposta contestava inoltre l'eccezione di prescrizione del credito Pt_1 professionale, richiamava a sostegno della pretesa creditoria la documentazione versata in atti, insistendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
2.2. In esito ad istruttoria documentale, la causa veniva rinviata per discussione orale all'udienza del 25.03.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
3. L'opposizione è meritevole di accoglimento in ragione della improcedibilità domanda per incompetenza funzionale del giudice adito, ai sensi degli artt. 52 s.s. del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice Antimafia).
Dalla documentazione versata in atti emerge per tabulas che il procedimento di prevenzione nei confronti della sia iniziato dopo la data di Parte_1 entrata in vigore del Codice Antimafia (D. Lgs. 159/2011), con conseguente applicabilità ai crediti per cui è causa della procedura incidentale di verifica disciplinata dagli artt. 52 s.s. del citato decreto legislativo.
Ed invero, con provvedimento del 21 marzo 2024, il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Palmi -dopo aver esteso, con provvedimento del 15 febbraio 2023, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta dei beni costituenti il profitto o il prezzo dei reati contestati ai sensi dell'art. 12 bis D. Lgs. 74/2000 all'intero complesso aziendale, fino alla concorrenza dell'importo indicato nel provvedimento– ha accolto l'istanza dell'amministratore giudiziario, disponendo espressamente, su parere favorevole del PM, l'applicazione del D.lgs. 159/2011 al patrimonio e alle quote sociali
(vedi produzione documentale di parte opponente del 17.06.2024 – allegati 1 e 2).
Non vi sono dubbi, pertanto, che debbano trovare applicazioni al caso di specie le norme del Codice Antimafia e, in particolare, l'art. 52 co.2, il quale, letto in combinato disposto con il comma1, dispone testualmente che i crediti dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro devono essere accertati ai sensi degli articoli 57, 58 e 59 del D.lgs. 159/2011. Le disposizioni da ultimo citate disciplinano un procedimento concorsuale davanti il giudice penale, finalizzato ad assicurare un sistema unitario di accertamento e soddisfazione dei crediti e dei diritti vantati nei confronti di soggetti sottoposti a misura di prevenzione, attraverso una sequenza di fasi articolate (individuazione e informazione degli aventi diritto, presentazione, verifica e ammissione delle domande, formazione, discussione e approvazione dello stato passivo, impugnazioni, presentazione ed esame delle domanda tardive), su impulso di un organo nominato dal tribunale procedente e sotto il controllo di giudice delegato alla procedura.
Scopo precipuo di tale procedura è evitare che sui beni del proposto possano soddisfarsi soggetti che vantino crediti derivanti dall'attività delittuosa. Ed invero, come precisato dalle Sezioni Unite della Cassazione e dalla Corte Costituzionale, nel caso delle misure di prevenzione patrimoniale l'accertamento concorsuale dei crediti persegue l'interesse di evitare simulazioni fraudolente di crediti, mediante accordi tra il creditore e il proposto che vadano a vanificare gli effetti di tali misure (ex multis,
Corte cost., sent. n. 12 del 2024; n. 26 del 2019; Corte cost., sent. n. 94 del 2015; e
Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018).
Il giudizio di verifica dei crediti ex art. 59 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, costituisce, dunque, l'esito di un bilanciamento di diversi interessi: l'esigenza di tutela dei diritti di credito dei terzi e la finalità pubblicistica di sottrazione dei proventi di attività illecite al destinatario della confisca, che si realizza mediante la verifica dei presupposti dimostrativi dell'estraneità dei diritti di credito all'attività illecita.
Se questa è la ratio dell'istituto, la disposizione di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che esclude che la confisca pregiudichi i diritti di credito dei terzi risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro, deve intendersi nel senso che il relativo diritto sia sorto antecedentemente all'applicazione della misura cautelare non rilevando che esso sia divenuto certo, liquido ed esigibile in un momento successivo. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità la quale, sul presupposto che l'art. 52 cit. non richieda che i diritti di credito dei terzi possano essere tutelati nel procedimento di prevenzione promosso nei riguardi del debitore solo se essi siano divenuti “liquidi e certi” in epoca anteriore alla data di adozione del provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione, bensì che quei diritti debbano “risultare da atti aventi data certa anteriore al sequestro”, ha addirittura affermato che, nel caso di diritto di credito derivante dalla commissione di un fatto illecito l'insorgenza del diritto al risarcimento del danno o alla restituzione è riferibile al momento della commissione dell'illecito, avendo la successiva sentenza di condanna, ancorché non definitiva, una funzione di mero accertamento .
Tenendo conto della ratio della normativa speciale sopra richiamata e della preminente esigenza di evitare che sui beni sequestrati vengano fatti valere crediti strumentali all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, la giurisprudenza di legittimità ha di recente affermato che, ove l'azione di accertamento del credito nei confronti di soggetto assoggettato al procedimento di cui agli art. 57 e ss. d.lgs. 159/2011 sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, “…deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, l'improcedibilità, allorché la misura di prevenzione sia applicata nel corso del giudizio, trattandosi di una questione litis ingressus impedientes preclusa soltanto dal giudicato interno anche implicito” (Cass.
Civ. Sez. 2, sentenza n. 731/2024).
Sulla scorta delle argomentazioni sopra enunciate deve dunque essere dichiarata l'improcedibilità della domanda per incompetenza funzionale di questo giudice a decidere sul credito oggetto di causa, rientrando lo stesso nel campo di applicazione degli artt. 52 s.s. D.Lgs. 159/2011.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite avendo la materia formato oggetto di vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite
Manda la cancelleria per la pubblicazione della sentenza.
Palmi, 16/09/2025
IL GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice della sezione civile del Tribunale di Palmi, dott.ssa Viviana Alessandra
Piccione, in funzione di giudice unico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Registro Generale Contenzioso al numero 695 per l'anno 2023
TRA
(P.I. ), in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
Giudiziario, Dott.ssa rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Parte_2
Giuseppe Mazzotta (C.F.: ), presso il cui studio, sito in Reggio C.F._1
Calabria, Via Crisafi n. 34, è elettivamente domiciliata;
- Parte opponente -
E
(C.F.: , rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'Avv. Maria Luppino (C.F.: ) presso il cui C.F._3 studio, sito in Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC) Cortile Garibaldi n. 1, è elettivamente domiciliata;
- Parte opposta –
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Palmi n. 96/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona Parte_1 dell'amministratore giudiziario, dott.ssa proponeva opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 96/2023, emesso dal Tribunale di Palmi il 16 febbraio
2023, in favore della dott.ssa , per l'importo complessivo di € CP_1
113.083,73, oltre interessi e spese di monitorio, per le prestazioni professionali rese in favore della società opponente in qualità di consulente del lavoro.
1.1. A sostegno della spiegata opposizione, eccepiva: Parte_1
- In via preliminare, l'inammissibilità/improcedibilità della domanda per essere la stessa attratta dalla competenza funzionale del Giudice penale, ai sensi del d.lgs.
159/2011 (Codice Antimafia), stante l'assoggettamento della società resistente alla misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto di reato, giusto provvedimento del Tribunale penale di Palmi del 21.01.2022 e successivo provvedimento del 7/4/2022, avente ad oggetto il sequestro delle quote della società, ai sensi dell'art. 322 ter c.p.p. e dell'art. 1, co. 143, L.n. 244/2007.
L'opponente deduceva che, in forza del provvedimento cautelare emesso dal Tribunale penale di Palmi – nella specie, sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta dei beni costituenti il profitto o il prezzo dei reati contestati ai sensi dell'art. 12 bis D.Lgs.
74/2000 (reati di natura tributaria), ovvero, in subordine, alla confisca per equivalente
- dovessero trovare applicazione ai beni attinti dal vincolo restrittivo le norme del
Codice Antimafia, ai sensi art. 104 disp. att. c.p.p. Rilevava, invero, che il comma sexies della citata disposizione di attuazione del codice di procedura penale prevedeva che il comma quater (e, quindi, l'applicabilità del codice antimafia) si riferisse anche alle ipotesi indicate dall'art 578 bis c.p.p., norma espressamente afferente alla confisca in casi particolari, ai sensi dell'art. 240 bis c.p. e di altre disposizioni di legge, oltre che dell'art. 322 ter c.p.p., avente ad oggetto il sequestro preordinato alla confisca. A sostegno dell'assunto, richiamava l'orientamento giurisprudenziale incline a ritenere che le disposizioni in materia di verifica dei crediti sorti ante sequestro, di cui agli artt. 52 s.s. del d. Lgs. 159/2011 (Codice antimafia), si applicassero anche alle confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale, dunque, anche a quella disposta ai sensi dell'art. 12 bis del d.lgs. 74 del 2000 (Cass. Pen. sentenza n. 39201 del 2021).
Nella prospettazione di parte opponente, l'applicazione del Codice antimafia a tutti i beni sociali avrebbe pertanto implicato l'avvio della procedura di accertamento dei crediti innanzi al Giudice delegato, ai sensi agli artt. 52 s.s. dello stesso Codice, con conseguente improcedibilità dell'azione intrapresa innanzi al Giudice civile.
- Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda monitoria, Parte_1 la genericità del decreto ingiuntivo e della sottesa richiesta di pagamento,
l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto non suffragata da elementi di prova.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito professionale nonché la scadenza delle cambiali versate in atti e la conseguente prescrizione della relativa azione. Contestava la scrittura privata prodotta in sede monitoria dalla dott.ssa (“scrittura CP_1 privata per il conferimento di cambiali a saldo del debito”) con cui la società opponente si sarebbe accollata il debito vantato dalla FINLIR s.r.l. nei confronti della
, impegnandosi ad estinguerlo mediante emissione di n. 10 cambiali. La CP_1 società opponente disconosceva la sottoscrizione di tale scrittura da parte della
[...]
e della Finlir s.r.l., ne confutava il contenuto, eccependone altresì la Parte_1 nullità per mancanza di causa e, comunque, la inopponibilità alla Parte_1
per non avere la dott.ssa aderito all'accollo asseritamente intercorso tra
[...] CP_1 la società opponente e la Finlir s.r.l., il quale avrebbe avuto pertanto efficacia meramente interna.
1.2. Sulla scorta di tali premesse, concludeva affinché l'adito Parte_1
Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, accertasse e dichiarasse: in via preliminare, l'inammissibilità/improcedibilità della domanda per incompetenza funzionale del giudice adito;
nel merito, l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria;
in subordine l'inesistenza e infondatezza del credito azionato ovvero, in via ulteriormente gradata, la sua riduzione.
2. In data 27.09.2023 si costituiva in giudizio la dott.ssa , la quale, CP_1 deduceva:
- di aver maturato un credito professionale nei confronti della società opponente di €
88.568,00, quale corrispettivo delle prestazioni professionali rese negli anni 2016,
2017 e 2018, in qualità di consulente del lavoro, giusto contratto di conferimento incarico professionale in atti;
- che il credito risultava altresì comprovato da un atto di riconoscimento a firma del legale rappresentante della di novembre 2019; Parte_1
- che l'ulteriore credito di € 24.238,08, oltre spese, scaturiva da cambiali sottoscritte in suo favore dalla emesse a seguito di una scrittura privata Parte_1 con cui detta società si impegnava a pagare l'importo indicato, in luogo del debitore principale Finlir Srl, sempre a titolo di corrispettivo per l'attività di consulenza svolta anche a beneficio di quest'ultima società;
- che il decreto ingiuntivo del Tribunale di Palmi n.96/2023 risultava suffragato da idonea documentazione comprovante l'esistenza ed entità della pretesa aziona, con conseguente infondatezza delle eccezioni e deduzioni ex adverso sollevate;
2.1. Parte opposta confutava l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità della domanda per incompetenza funzionale del giudice civile sollevata dalla
[...]
Deduceva, in particolare, la non applicabilità al caso di specie del Parte_1
Codice Antimafia (D. Lgs. 159/2011) sul presupposto che il provvedimento di sequestro richiamato in atti (Provvedimento del GIP del Tribunale di Palmi
07.04.2022) non riguardasse la società o il patrimonio aziendale ma fosse circoscritto ai beni immobili e alle quote sociali riconducibili al socio . Escludeva, in Parte_3 ogni caso, l'applicabilità al caso di specie degli artt. 52 s.s. del Codice Antimafia, esulando il sequestro penale in oggetto - disposto ai sensi dell'art. 321, co. 2, c.p.p. e dell'art. 12 bis del D. Lgs n. 74/2000) - dal campo di applicazione degli artt. 55 D.lgs.
159/2011 e art. 104 bis, comma 1 quater, c.p.p. A sostegno dell'assunto, richiamava l'orientamento giurisprudenziale incline a ritenere che la citata disposizione di attuazione del codice di procedura penale (art. 104 bis, comma quater) si riferisse solo ai soli sequestri in casi particolari, tra i quali non rientravano quelli disposti ex art. 12 bis D. Lgs n. 74/2000, e che le disposizioni in materia di tutela dei diritti dei terzi, riguardassero esclusivamente i casi di confisca ex art. 12 bis del citato Decreto
Legislativo, mentre, nella fattispecie, alcuna confisca era stata emessa a carico del
Parte opposta contestava inoltre l'eccezione di prescrizione del credito Pt_1 professionale, richiamava a sostegno della pretesa creditoria la documentazione versata in atti, insistendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
2.2. In esito ad istruttoria documentale, la causa veniva rinviata per discussione orale all'udienza del 25.03.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
3. L'opposizione è meritevole di accoglimento in ragione della improcedibilità domanda per incompetenza funzionale del giudice adito, ai sensi degli artt. 52 s.s. del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice Antimafia).
Dalla documentazione versata in atti emerge per tabulas che il procedimento di prevenzione nei confronti della sia iniziato dopo la data di Parte_1 entrata in vigore del Codice Antimafia (D. Lgs. 159/2011), con conseguente applicabilità ai crediti per cui è causa della procedura incidentale di verifica disciplinata dagli artt. 52 s.s. del citato decreto legislativo.
Ed invero, con provvedimento del 21 marzo 2024, il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Palmi -dopo aver esteso, con provvedimento del 15 febbraio 2023, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta dei beni costituenti il profitto o il prezzo dei reati contestati ai sensi dell'art. 12 bis D. Lgs. 74/2000 all'intero complesso aziendale, fino alla concorrenza dell'importo indicato nel provvedimento– ha accolto l'istanza dell'amministratore giudiziario, disponendo espressamente, su parere favorevole del PM, l'applicazione del D.lgs. 159/2011 al patrimonio e alle quote sociali
(vedi produzione documentale di parte opponente del 17.06.2024 – allegati 1 e 2).
Non vi sono dubbi, pertanto, che debbano trovare applicazioni al caso di specie le norme del Codice Antimafia e, in particolare, l'art. 52 co.2, il quale, letto in combinato disposto con il comma1, dispone testualmente che i crediti dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro devono essere accertati ai sensi degli articoli 57, 58 e 59 del D.lgs. 159/2011. Le disposizioni da ultimo citate disciplinano un procedimento concorsuale davanti il giudice penale, finalizzato ad assicurare un sistema unitario di accertamento e soddisfazione dei crediti e dei diritti vantati nei confronti di soggetti sottoposti a misura di prevenzione, attraverso una sequenza di fasi articolate (individuazione e informazione degli aventi diritto, presentazione, verifica e ammissione delle domande, formazione, discussione e approvazione dello stato passivo, impugnazioni, presentazione ed esame delle domanda tardive), su impulso di un organo nominato dal tribunale procedente e sotto il controllo di giudice delegato alla procedura.
Scopo precipuo di tale procedura è evitare che sui beni del proposto possano soddisfarsi soggetti che vantino crediti derivanti dall'attività delittuosa. Ed invero, come precisato dalle Sezioni Unite della Cassazione e dalla Corte Costituzionale, nel caso delle misure di prevenzione patrimoniale l'accertamento concorsuale dei crediti persegue l'interesse di evitare simulazioni fraudolente di crediti, mediante accordi tra il creditore e il proposto che vadano a vanificare gli effetti di tali misure (ex multis,
Corte cost., sent. n. 12 del 2024; n. 26 del 2019; Corte cost., sent. n. 94 del 2015; e
Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018).
Il giudizio di verifica dei crediti ex art. 59 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, costituisce, dunque, l'esito di un bilanciamento di diversi interessi: l'esigenza di tutela dei diritti di credito dei terzi e la finalità pubblicistica di sottrazione dei proventi di attività illecite al destinatario della confisca, che si realizza mediante la verifica dei presupposti dimostrativi dell'estraneità dei diritti di credito all'attività illecita.
Se questa è la ratio dell'istituto, la disposizione di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che esclude che la confisca pregiudichi i diritti di credito dei terzi risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro, deve intendersi nel senso che il relativo diritto sia sorto antecedentemente all'applicazione della misura cautelare non rilevando che esso sia divenuto certo, liquido ed esigibile in un momento successivo. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità la quale, sul presupposto che l'art. 52 cit. non richieda che i diritti di credito dei terzi possano essere tutelati nel procedimento di prevenzione promosso nei riguardi del debitore solo se essi siano divenuti “liquidi e certi” in epoca anteriore alla data di adozione del provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione, bensì che quei diritti debbano “risultare da atti aventi data certa anteriore al sequestro”, ha addirittura affermato che, nel caso di diritto di credito derivante dalla commissione di un fatto illecito l'insorgenza del diritto al risarcimento del danno o alla restituzione è riferibile al momento della commissione dell'illecito, avendo la successiva sentenza di condanna, ancorché non definitiva, una funzione di mero accertamento .
Tenendo conto della ratio della normativa speciale sopra richiamata e della preminente esigenza di evitare che sui beni sequestrati vengano fatti valere crediti strumentali all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, la giurisprudenza di legittimità ha di recente affermato che, ove l'azione di accertamento del credito nei confronti di soggetto assoggettato al procedimento di cui agli art. 57 e ss. d.lgs. 159/2011 sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, “…deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, l'improcedibilità, allorché la misura di prevenzione sia applicata nel corso del giudizio, trattandosi di una questione litis ingressus impedientes preclusa soltanto dal giudicato interno anche implicito” (Cass.
Civ. Sez. 2, sentenza n. 731/2024).
Sulla scorta delle argomentazioni sopra enunciate deve dunque essere dichiarata l'improcedibilità della domanda per incompetenza funzionale di questo giudice a decidere sul credito oggetto di causa, rientrando lo stesso nel campo di applicazione degli artt. 52 s.s. D.Lgs. 159/2011.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite avendo la materia formato oggetto di vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite
Manda la cancelleria per la pubblicazione della sentenza.
Palmi, 16/09/2025
IL GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione