TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 17/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1771/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1771/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 P.IVA_1
Telematico presso i Difensori MARSEGLIA EDUARDO e Parte_2
ATTRICE
contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA RIVIERA CHIAIA, 53 NAPOLI presso il Difensore
VITIELLO PAOLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. L'attrice chiede il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi in data
17.01.2022 ad ore 14.25, quando l'autoarticolato attoreo, composto da trattore stradale tg. FB658ZC trainante semirimorchio Krone SD tg. XA646GL, trovavasi CP_2
incolonnato sulla prima corsia di marcia dell'autostrada A/1, all'altezza del km 78+100
Carr. Nord, quando veniva tamponato dal trattore stradale DAF tg. CT348NE
trainante semirimorchio Krone SD01 tg. XA864CX di proprietà di Controparte_3
a sua volta precedentemente tamponato dal trattore stradale Volvo FH42 tg. FX517LT
trainante semirimorchio Lamberet tg. XA610BL di proprietà di Parte_3
che sopraggiungeva da tergo senza mantenere le dovute distanze di sicurezza.
Evidenzia che in seguito al tamponamento subito, l'autoarticolato attoreo veniva sospinto contro l'autocarro Scania R530 tg. GE695RS trainante rimorchio
AV22R tg. AB77896 di proprietà di Controparte_4
, che lo precedeva in colonna.
[...] CP_5 CP_6
Cita pertanto in giudizio la e la , rispettivamente Parte_4 CP_1
proprietario e assicuratore per la RCA del mezzo investitore, per sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni materiali subiti, quantificati in complessivi Euro
50.456,99 di cui: Euro 22.500,00 per valore commerciale del trattore stradale Iveco
Stralis tg. FB658ZC al momento del sinistro (docc. 10-11); Euro 9.500,00 per valore commerciale del semirimorchio Krone SD tg. XA646GL al momento del sinistro (doc.
12); Euro 11.856,99 per spese di soccorso stradale (docc. 13-15); Euro 900,00 per il traino del trattore stradale dal deposito di alla sede della società attrice (doc. CP_7
16); Euro 350,00 per spese di demolizione del trattore stradale (doc. 17); Euro 1.600,00
per costo nuova immatricolazione dei veicoli in sostituzione di quelli demoliti;
ed pagina 2 di 8 Euro 3.750,00 per il fermo tecnico dei mezzi (Euro 150,00 x 15 giorni per il trattore stradale ed Euro 100,00 x 15 giorni per il semirimorchio).
Non si è costituita , contumace. Si è costituito resistendo Pt_3
l'Assicuratore per la che contesta la dinamica del sinistro affermando CP_8
che in realtà il complesso veicolare CT348NE (motrice)- XA864CX (semirimorchio) di proprietà di altro sinistrato ( e condotto in locazione dalla Franchin Controparte_3
Trasporti Srl: cfr. RG 1924/2022), aveva già, a sua volta, tamponato violentemente l'autoarticolato che lo precedeva. Richiama le dichiarazioni del conducente di detto autoarticolato, rese nell'immediatezza del sinistro: “Percorrevo Testimone_1
l'autostrada A1 con direzione di marcia da Bologna a Milano, quando giunto nei pressi del km
78 circa, mentre mi trovavo in coda per il traffico fermo, improvvisamente sentivo un forte
rumore proveniente dal retro del camion, guardavo lo specchietto e vedevo che un camion mi
stava per tamponare. Prontamente cercavo di sterzare verso sinistra per evitare l'impatto, ma
non ci riuscivo, così tamponavo il veicolo che mi precedeva. Viaggiavo in prima corsia di
marcia. Preciso che io ero l'ultimo veicolo in coda prima che venivo tamponato. Nell'occorso
viaggiavo da solo”. Quanto al conducente dell'autoarticolato assicurato con e cioè CP_1
tale , egli si è così espresso: “Il giorno 17.01.2022 alle ore 14:15 circa Persona_1
percorrevo a bordo del complesso veicolare targato FX517LT-XA610BL, l'autostrada A1 con
direzione di marcia BolognaMilano in prima corsia di marcia, ero all'incirca ad un chilometro
prima dell'area di servizio Arda Est, quando improvvisamente notavo un camion di colore
rosso e blu, fermo in piazzola di sosta sulla destra poco più avanti;
improvvisamente lo stesso
camion si spostava dalla piazzola di sosta verso sinistra, entrando in corsia di emergenza e poi
subito in prima corsia di marcia, tagliandomi la strada. Per evitare l'urto con il camion che mi
precedeva, frenavo improvvisamente tentando anche di sterzare verso destra per evitare
l'impatto, ma non vi riuscivo, ed andavo quindi a colpire con la parte anteriore del mio camion
la parte posteriore del mezzo che poco prima mi aveva tagliato la strada”. Richiama altresì le pagina 3 di 8 dichiarazioni del conducente di un autoarticolato tamponato da quello attoreo, tale
[...]
“Mi trovavo sulla prima corsia di marcia (quella più a destra) e Persona_2
viaggiavo lentamente perché avevo visto una segnalazione di incidente. Ho rallentato,
procedendo a circa 30-40 km/h avendo davanti a me un altro mezzo pesante che anch'esso
avanzava lentamente. Ad un certo punto, però, ho sentito un forte colpo da dietro, a seguito
del quale il mio autoarticolato è stato spinto in avanti e di conseguenza è andato addosso al
veicolo che mi precedeva. Poi subito un secondo colpo, sempre da dietro”.
Conclude la difesa evidenziando come “responsabile del sinistro per cui è causa è CP_1
il conducente del veicolo tg. CT348NE assicurato per la RCA con Controparte_9
Ciò emerge dal rapporto di Polizia Stradale intervenuta […] Dalle dichiarazioni rese dal sig.
conducente del veicolo tg. FX 517 LT si evince la responsabilità del veicolo tg. Persona_3
CT 348 NE. Il conducente del veicolo tg. FX 517 LT ha dichiarato di trovarsi nella prima corsia
di marcia all'incirca ad un chilometro prima dell'area di servizio ARDA est, quando
improvvisamente un camion di colore rosso e blu (tg. CT 348 NE) fermo in piazzola di sosta
sulla destra poco più avanti, ripartiva dalla sosta e si spostava dalla piazzola di sosta verso
sinistra , entrando nella corsia di emergenza e poi subito in prima corsia, tagliando la strada
al veicolo tg. FX 517 LT. Per evitare l'impatto con il camion che lo precedeva, il conducente
del veicolo tg. FX 517 LT frenava improvvisamente, tentando anche di sterzare verso destra
per evitare l'impatto, ma non riusciva e lo tamponava. Inoltre dalla dinamica ricostruita dagli
agenti intervenuti sul luogo del sinistro e dalle dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli
coinvolti si è verificato dapprima un tamponamento tra i veicoli tg. GE695RS, il quale veniva
tamponato dal veicolo tg. FB658ZC, che a sua volta era stato tamponato dal veicolo tg. CT 348
NE. Soltanto successivamente il conducente del veicolo tg. FX517LT assicurato urtava CP_1
il veicolo tg. CT348NE, e cioè dopo che gli urti tra i precedenti veicoli si erano già verificati”
(comparsa conclusionale).
2. La domanda attorea è fondata. I fatti sono già stati accertati nel procedimento
pagina 4 di 8 n. 1924/2022 RG, ove si è dato atto che la dinamica del sinistro è effettivamente quella esposta dall'odierna attrice, accertando che “l'autotreno composto dalla motrice tg
CT348NE e dal semirimorchio tg XA864CX, condotto da ed assicurato Testimone_1
con giusta polizza n. I006/028304579, che stava percorrendo Controparte_10
l'Autostrada A1 al km 78+100 carreggiata Nord, nel Comune di Fiorenzuola D'Arda, si
trovava fermo in coda per via del traffico intenso. Veniva quindi improvvisamente tamponato
dal trattore stradale tg FX517LT condotto da e di proprietà di Persona_3 Parte_3
(P.IVA ), assicurato con giusta polizza n. 201994592-263. P.IVA_3 Controparte_1
- A causa dell'urto il trattore stradale condotto dal Sig. andava a collidere con il Tes_1
veicolo che lo precedeva.” A tal riguardo è sufficiente richiamare il verbale redatto dalla
Polizia Stradale: il veicolo di parte convenuta “non avvedendosi del traffico
congestionato, tamponava il veicolo [CT348NE + XA864CX]sospingendolo in avanti
ed innescando una serie di ulteriori tamponamenti tra i veicoli industriali che lo
precedevano”. Nel verbale pertanto si dà atto – e non si comprende la ragione per cui gli Agenti avrebbero dovuto dichiarare circostanze non vere – che l'autoarticolato condotto da (quindi il veicolo di parte convenuta) ha tamponato per primo, Per_3
investendo il semirimorchio del veicolo attoreo e sospingendolo così contro gli altri mezzi che lo precedevano perché incolonnati. La diversa dinamica prospettata dalla difesa è inattendibile e intrinsecamente contraddittoria. Inattendibile è quanto CP_1
riferito dal – cioè che l'autotreno attoreo era fermo in piazzola di sosta e si Per_3
sarebbe immesso sulla carreggiata omettendo di dare precedenza – trattandosi di dichiarazione proveniente da persona interessata ad esonerarsi da ogni responsabilità. Intrinsecamente contraddittoria è nella parte in cui afferma che il proprio assicurato avrebbe tamponato il veicolo attoreo “perché quest'ultimo si è
spostato improvvisamente ed inopinatamente dalla piazzola di sosta alla corsia di emergenza e
poi alla prima corsia di marcia tagliandogli la strada e comunque solo dopo che tale
autoarticolato aveva già, a sua volta, tamponato violentemente quello che lo
pagina 5 di 8 precedeva”, non essendo dato comprendere come possa un veicolo in marcia che sta tagliando la strada aver già tamponato un veicolo antecedente. Se invece la dinamica dovesse correttamente intendersi – se ben si è compresa la linea difensiva di – CP_1
nel senso che il proprio automezzo non sia riuscito ad evitare l'ostacolo consistente nell'autoarticolato attoreo già fermo per aver tamponato chi lo precedeva, appare inefficace perché si risolve nella presa d'atto che il non si sia avveduto in tempo Per_3
utile di tale ostacolo, e dunque o non abbia osservato i limiti di velocità, o non abbia rispettato la distanza di sicurezza;
in entrambi i casi, tenendo condotta di guida non adeguata rispetto alle condizioni della strada e del traffico.
Ed invero sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità: “In tema di circolazione
stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di
un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo,
evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico
del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza,
occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al
quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum
di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e
tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante,
salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri
successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico
responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate,
tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa.“ (Cassazione civile sez. III, 09/05/2024, n.12663).
4. Posto pertanto che la responsabilità del sinistro per cui è causa è da ritenersi esclusiva del , conducente del mezzo di proprietà della convenuta e Per_3 Pt_3
assicurato per la RCA con la convenuta non essendo emerso alcun elemento di CP_1
pagina 6 di 8 prova in grado di scalfire tale ricostruzione e di prospettare un concorso di colpa di altri soggetti, i danni reclamati dalle attrici sono altresì da ritenersi pienamente provati perché documentati e non oggetto di efficace contestazione: alla cui valutazione concorre peraltro sia il grossolano errore di identificazione del conducente ( per il resto ignoto agli atti) sia l'oscuro Persona_4
disconoscimento di documenti non meglio specificato nella sua portata.
Sul punto va evidenziato che fonte di prova privilegiata è proprio il rapporto della
Polstrada, ove si dà atto dei danni estremamente ingenti subiti dal veicolo attoreo – e dettagliatamente descritti – e tali da determinare l'impossibilità di circolazione,
nonché la documentazione fotografica in atti. Quanto al valore dei mezzi, la stima di parte attrice, espressa in apposita perizia, è in linea con le quotazioni di mercato dell'epoca e merita conferma. Quanto alle altre voci di danno, come detto, la contestazione avversa appare soltanto generica, imprecisa, lacunosa ed inefficace perché inidonea a contrastare la rituale allegazione attorea.
Il danno da mancato utilizzo degli automezzi va qualificato e quantificato come danno da fermo tecnico, ed in tal senso la stima di Euro 3.750,00 (Euro 150,00 x 15
giorni per il trattore stradale ed Euro 100,00 x 15 giorni per il semirimorchio) appare conforme alla prassi.
Le convenute vanno dunque condannate, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dall'attrice, e liquidato in Euro 50.456,99 di cui: Euro 22.500,00 per valore commerciale del trattore stradale Iveco tg. FB658ZC al momento del sinistro CP_2
(docc. 10-11); Euro 9.500,00 per valore commerciale del semirimorchio Krone SD tg.
XA646GL al momento del sinistro (doc. 12); Euro 11.856,99 per spese di soccorso stradale (docc. 13-15); Euro 900,00 per il traino del trattore stradale dal deposito di alla sede della società attrice (doc. 16); Euro 350,00 per spese di demolizione CP_7
del trattore stradale (doc. 17); Euro 1.600,00 per costo nuova immatricolazione dei pagina 7 di 8 veicoli in sostituzione di quelli demoliti;
ed Euro 3.750,00 per il fermo tecnico dei mezzi (Euro 150,00 x 15 giorni per il trattore stradale ed Euro 100,00 x 15 giorni per il semirimorchio).
Ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, si liquidano le spese secondo la soccombenza e secondo i parametri di cui al DM 55/2014;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara la responsabilità delle convenute per il sinistro per cui è causa, nei modi e termini di cui in motivazione;
e per l'effetto
Condanna e , in solido tra loro, al risarcimento dei danni Parte_4 CP_1
subiti dall'attrice, liquidati in complessivi Euro 50.456,99 con interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo;
Condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di Parte_4 CP_1
lite che si liquidano, per le ragioni di cui in motivazione, in complessivi Euro 18.000,00
oltre IVA e accessori se dovuti
Piacenza, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1771/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 P.IVA_1
Telematico presso i Difensori MARSEGLIA EDUARDO e Parte_2
ATTRICE
contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA RIVIERA CHIAIA, 53 NAPOLI presso il Difensore
VITIELLO PAOLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. L'attrice chiede il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi in data
17.01.2022 ad ore 14.25, quando l'autoarticolato attoreo, composto da trattore stradale tg. FB658ZC trainante semirimorchio Krone SD tg. XA646GL, trovavasi CP_2
incolonnato sulla prima corsia di marcia dell'autostrada A/1, all'altezza del km 78+100
Carr. Nord, quando veniva tamponato dal trattore stradale DAF tg. CT348NE
trainante semirimorchio Krone SD01 tg. XA864CX di proprietà di Controparte_3
a sua volta precedentemente tamponato dal trattore stradale Volvo FH42 tg. FX517LT
trainante semirimorchio Lamberet tg. XA610BL di proprietà di Parte_3
che sopraggiungeva da tergo senza mantenere le dovute distanze di sicurezza.
Evidenzia che in seguito al tamponamento subito, l'autoarticolato attoreo veniva sospinto contro l'autocarro Scania R530 tg. GE695RS trainante rimorchio
AV22R tg. AB77896 di proprietà di Controparte_4
, che lo precedeva in colonna.
[...] CP_5 CP_6
Cita pertanto in giudizio la e la , rispettivamente Parte_4 CP_1
proprietario e assicuratore per la RCA del mezzo investitore, per sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni materiali subiti, quantificati in complessivi Euro
50.456,99 di cui: Euro 22.500,00 per valore commerciale del trattore stradale Iveco
Stralis tg. FB658ZC al momento del sinistro (docc. 10-11); Euro 9.500,00 per valore commerciale del semirimorchio Krone SD tg. XA646GL al momento del sinistro (doc.
12); Euro 11.856,99 per spese di soccorso stradale (docc. 13-15); Euro 900,00 per il traino del trattore stradale dal deposito di alla sede della società attrice (doc. CP_7
16); Euro 350,00 per spese di demolizione del trattore stradale (doc. 17); Euro 1.600,00
per costo nuova immatricolazione dei veicoli in sostituzione di quelli demoliti;
ed pagina 2 di 8 Euro 3.750,00 per il fermo tecnico dei mezzi (Euro 150,00 x 15 giorni per il trattore stradale ed Euro 100,00 x 15 giorni per il semirimorchio).
Non si è costituita , contumace. Si è costituito resistendo Pt_3
l'Assicuratore per la che contesta la dinamica del sinistro affermando CP_8
che in realtà il complesso veicolare CT348NE (motrice)- XA864CX (semirimorchio) di proprietà di altro sinistrato ( e condotto in locazione dalla Franchin Controparte_3
Trasporti Srl: cfr. RG 1924/2022), aveva già, a sua volta, tamponato violentemente l'autoarticolato che lo precedeva. Richiama le dichiarazioni del conducente di detto autoarticolato, rese nell'immediatezza del sinistro: “Percorrevo Testimone_1
l'autostrada A1 con direzione di marcia da Bologna a Milano, quando giunto nei pressi del km
78 circa, mentre mi trovavo in coda per il traffico fermo, improvvisamente sentivo un forte
rumore proveniente dal retro del camion, guardavo lo specchietto e vedevo che un camion mi
stava per tamponare. Prontamente cercavo di sterzare verso sinistra per evitare l'impatto, ma
non ci riuscivo, così tamponavo il veicolo che mi precedeva. Viaggiavo in prima corsia di
marcia. Preciso che io ero l'ultimo veicolo in coda prima che venivo tamponato. Nell'occorso
viaggiavo da solo”. Quanto al conducente dell'autoarticolato assicurato con e cioè CP_1
tale , egli si è così espresso: “Il giorno 17.01.2022 alle ore 14:15 circa Persona_1
percorrevo a bordo del complesso veicolare targato FX517LT-XA610BL, l'autostrada A1 con
direzione di marcia BolognaMilano in prima corsia di marcia, ero all'incirca ad un chilometro
prima dell'area di servizio Arda Est, quando improvvisamente notavo un camion di colore
rosso e blu, fermo in piazzola di sosta sulla destra poco più avanti;
improvvisamente lo stesso
camion si spostava dalla piazzola di sosta verso sinistra, entrando in corsia di emergenza e poi
subito in prima corsia di marcia, tagliandomi la strada. Per evitare l'urto con il camion che mi
precedeva, frenavo improvvisamente tentando anche di sterzare verso destra per evitare
l'impatto, ma non vi riuscivo, ed andavo quindi a colpire con la parte anteriore del mio camion
la parte posteriore del mezzo che poco prima mi aveva tagliato la strada”. Richiama altresì le pagina 3 di 8 dichiarazioni del conducente di un autoarticolato tamponato da quello attoreo, tale
[...]
“Mi trovavo sulla prima corsia di marcia (quella più a destra) e Persona_2
viaggiavo lentamente perché avevo visto una segnalazione di incidente. Ho rallentato,
procedendo a circa 30-40 km/h avendo davanti a me un altro mezzo pesante che anch'esso
avanzava lentamente. Ad un certo punto, però, ho sentito un forte colpo da dietro, a seguito
del quale il mio autoarticolato è stato spinto in avanti e di conseguenza è andato addosso al
veicolo che mi precedeva. Poi subito un secondo colpo, sempre da dietro”.
Conclude la difesa evidenziando come “responsabile del sinistro per cui è causa è CP_1
il conducente del veicolo tg. CT348NE assicurato per la RCA con Controparte_9
Ciò emerge dal rapporto di Polizia Stradale intervenuta […] Dalle dichiarazioni rese dal sig.
conducente del veicolo tg. FX 517 LT si evince la responsabilità del veicolo tg. Persona_3
CT 348 NE. Il conducente del veicolo tg. FX 517 LT ha dichiarato di trovarsi nella prima corsia
di marcia all'incirca ad un chilometro prima dell'area di servizio ARDA est, quando
improvvisamente un camion di colore rosso e blu (tg. CT 348 NE) fermo in piazzola di sosta
sulla destra poco più avanti, ripartiva dalla sosta e si spostava dalla piazzola di sosta verso
sinistra , entrando nella corsia di emergenza e poi subito in prima corsia, tagliando la strada
al veicolo tg. FX 517 LT. Per evitare l'impatto con il camion che lo precedeva, il conducente
del veicolo tg. FX 517 LT frenava improvvisamente, tentando anche di sterzare verso destra
per evitare l'impatto, ma non riusciva e lo tamponava. Inoltre dalla dinamica ricostruita dagli
agenti intervenuti sul luogo del sinistro e dalle dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli
coinvolti si è verificato dapprima un tamponamento tra i veicoli tg. GE695RS, il quale veniva
tamponato dal veicolo tg. FB658ZC, che a sua volta era stato tamponato dal veicolo tg. CT 348
NE. Soltanto successivamente il conducente del veicolo tg. FX517LT assicurato urtava CP_1
il veicolo tg. CT348NE, e cioè dopo che gli urti tra i precedenti veicoli si erano già verificati”
(comparsa conclusionale).
2. La domanda attorea è fondata. I fatti sono già stati accertati nel procedimento
pagina 4 di 8 n. 1924/2022 RG, ove si è dato atto che la dinamica del sinistro è effettivamente quella esposta dall'odierna attrice, accertando che “l'autotreno composto dalla motrice tg
CT348NE e dal semirimorchio tg XA864CX, condotto da ed assicurato Testimone_1
con giusta polizza n. I006/028304579, che stava percorrendo Controparte_10
l'Autostrada A1 al km 78+100 carreggiata Nord, nel Comune di Fiorenzuola D'Arda, si
trovava fermo in coda per via del traffico intenso. Veniva quindi improvvisamente tamponato
dal trattore stradale tg FX517LT condotto da e di proprietà di Persona_3 Parte_3
(P.IVA ), assicurato con giusta polizza n. 201994592-263. P.IVA_3 Controparte_1
- A causa dell'urto il trattore stradale condotto dal Sig. andava a collidere con il Tes_1
veicolo che lo precedeva.” A tal riguardo è sufficiente richiamare il verbale redatto dalla
Polizia Stradale: il veicolo di parte convenuta “non avvedendosi del traffico
congestionato, tamponava il veicolo [CT348NE + XA864CX]sospingendolo in avanti
ed innescando una serie di ulteriori tamponamenti tra i veicoli industriali che lo
precedevano”. Nel verbale pertanto si dà atto – e non si comprende la ragione per cui gli Agenti avrebbero dovuto dichiarare circostanze non vere – che l'autoarticolato condotto da (quindi il veicolo di parte convenuta) ha tamponato per primo, Per_3
investendo il semirimorchio del veicolo attoreo e sospingendolo così contro gli altri mezzi che lo precedevano perché incolonnati. La diversa dinamica prospettata dalla difesa è inattendibile e intrinsecamente contraddittoria. Inattendibile è quanto CP_1
riferito dal – cioè che l'autotreno attoreo era fermo in piazzola di sosta e si Per_3
sarebbe immesso sulla carreggiata omettendo di dare precedenza – trattandosi di dichiarazione proveniente da persona interessata ad esonerarsi da ogni responsabilità. Intrinsecamente contraddittoria è nella parte in cui afferma che il proprio assicurato avrebbe tamponato il veicolo attoreo “perché quest'ultimo si è
spostato improvvisamente ed inopinatamente dalla piazzola di sosta alla corsia di emergenza e
poi alla prima corsia di marcia tagliandogli la strada e comunque solo dopo che tale
autoarticolato aveva già, a sua volta, tamponato violentemente quello che lo
pagina 5 di 8 precedeva”, non essendo dato comprendere come possa un veicolo in marcia che sta tagliando la strada aver già tamponato un veicolo antecedente. Se invece la dinamica dovesse correttamente intendersi – se ben si è compresa la linea difensiva di – CP_1
nel senso che il proprio automezzo non sia riuscito ad evitare l'ostacolo consistente nell'autoarticolato attoreo già fermo per aver tamponato chi lo precedeva, appare inefficace perché si risolve nella presa d'atto che il non si sia avveduto in tempo Per_3
utile di tale ostacolo, e dunque o non abbia osservato i limiti di velocità, o non abbia rispettato la distanza di sicurezza;
in entrambi i casi, tenendo condotta di guida non adeguata rispetto alle condizioni della strada e del traffico.
Ed invero sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità: “In tema di circolazione
stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di
un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo,
evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico
del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza,
occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al
quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum
di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e
tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante,
salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri
successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico
responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate,
tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa.“ (Cassazione civile sez. III, 09/05/2024, n.12663).
4. Posto pertanto che la responsabilità del sinistro per cui è causa è da ritenersi esclusiva del , conducente del mezzo di proprietà della convenuta e Per_3 Pt_3
assicurato per la RCA con la convenuta non essendo emerso alcun elemento di CP_1
pagina 6 di 8 prova in grado di scalfire tale ricostruzione e di prospettare un concorso di colpa di altri soggetti, i danni reclamati dalle attrici sono altresì da ritenersi pienamente provati perché documentati e non oggetto di efficace contestazione: alla cui valutazione concorre peraltro sia il grossolano errore di identificazione del conducente ( per il resto ignoto agli atti) sia l'oscuro Persona_4
disconoscimento di documenti non meglio specificato nella sua portata.
Sul punto va evidenziato che fonte di prova privilegiata è proprio il rapporto della
Polstrada, ove si dà atto dei danni estremamente ingenti subiti dal veicolo attoreo – e dettagliatamente descritti – e tali da determinare l'impossibilità di circolazione,
nonché la documentazione fotografica in atti. Quanto al valore dei mezzi, la stima di parte attrice, espressa in apposita perizia, è in linea con le quotazioni di mercato dell'epoca e merita conferma. Quanto alle altre voci di danno, come detto, la contestazione avversa appare soltanto generica, imprecisa, lacunosa ed inefficace perché inidonea a contrastare la rituale allegazione attorea.
Il danno da mancato utilizzo degli automezzi va qualificato e quantificato come danno da fermo tecnico, ed in tal senso la stima di Euro 3.750,00 (Euro 150,00 x 15
giorni per il trattore stradale ed Euro 100,00 x 15 giorni per il semirimorchio) appare conforme alla prassi.
Le convenute vanno dunque condannate, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dall'attrice, e liquidato in Euro 50.456,99 di cui: Euro 22.500,00 per valore commerciale del trattore stradale Iveco tg. FB658ZC al momento del sinistro CP_2
(docc. 10-11); Euro 9.500,00 per valore commerciale del semirimorchio Krone SD tg.
XA646GL al momento del sinistro (doc. 12); Euro 11.856,99 per spese di soccorso stradale (docc. 13-15); Euro 900,00 per il traino del trattore stradale dal deposito di alla sede della società attrice (doc. 16); Euro 350,00 per spese di demolizione CP_7
del trattore stradale (doc. 17); Euro 1.600,00 per costo nuova immatricolazione dei pagina 7 di 8 veicoli in sostituzione di quelli demoliti;
ed Euro 3.750,00 per il fermo tecnico dei mezzi (Euro 150,00 x 15 giorni per il trattore stradale ed Euro 100,00 x 15 giorni per il semirimorchio).
Ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, si liquidano le spese secondo la soccombenza e secondo i parametri di cui al DM 55/2014;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara la responsabilità delle convenute per il sinistro per cui è causa, nei modi e termini di cui in motivazione;
e per l'effetto
Condanna e , in solido tra loro, al risarcimento dei danni Parte_4 CP_1
subiti dall'attrice, liquidati in complessivi Euro 50.456,99 con interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo;
Condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di Parte_4 CP_1
lite che si liquidano, per le ragioni di cui in motivazione, in complessivi Euro 18.000,00
oltre IVA e accessori se dovuti
Piacenza, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 8 di 8