Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 05/06/2025, n. 11071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11071 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 11071/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10540/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10540 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vespri Siciliani 38;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno notificato il 19.08.2021, con cui veniva respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 9 co. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, presentata in data 17.09.2016
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’Interno -OMISSIS- del 19 agosto 2021 di diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), l. 5 febbraio 1992, n. 91, relativo all’istanza presentata in data 17 settembre 2016.
In particolare, il Ministero resistente con il provvedimento gravato ha respinto la domanda “ VISTA la documentazione acquisita agli atti dalla quale non vi è prova che il richiedente e il proprio nucleo famigliare abbia percepito e dichiarato ai fini fiscali redditi uguali o superiori ai parametri in vigore e adottati negli anni fiscali 2018 e 2019;
VISTA, inoltre, la documentazione acquisita agli atti dalla quale è emerso che nei confronti dell'interessato risulta la seguente situazione penale:
- p.p. n.-OMISSIS-, iscritto per i reati di cui agli arti. 582 c.p. (lesione personale) e 588 c.p. (rissa), definito in data 15/02/2019. con sentenza n. -OMISSIS- della Corte di Appello di -OMISSIS-;
VISTI gli elementi istruttori contrari forniti dalla Questura di -OMISSIS-in data 07/09/2020, nonché dalla Questura e dalla Prefettura di -OMISSIS-, rispettivamente in data 11/05/2020 e 03/06/2020;
VISTA la nota ministeriale, datata 18/11/2020, inserita nel sistema informatico utilizzato per l'accettazione dell'istanza, con la quale è stato comunicato al richiedente il preavviso di diniego dell'istanza, ai sensi dell'articolo IO bis legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. e integr.:
ESAMINATE le osservazioni pervenute mediante legale in data 01/12/2020 in cui si sostiene che:
- la Corte d'Appello di -OMISSIS- ha pronunciato, con Sentenza n. -OMISSIS-, non luogo a procedersi;
- che il richiedente ha instaurato a dicembre 2020 nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato che comporterà un aumento considerevole dei redditi e che è ben inserito nel tessuto sociale;
… RITENUTO che la stipula di un nuovo contratto di lavoro a dicembre 2020 non colma l'incapienza reddituale contestata;
CONSIDERATO che il Tribunale di -OMISSIS- condannava in data 19/02/2016 il richiedente per i reati di rissa e lesioni personali e che la Corte d'Appello di -OMISSIS- ha pronunciato sentenza di non luogo a procedersi per intervenuta prescrizione e conseguente estinzione del reato, dunque non per assoluzione;
CONSIDERATO che, infatti, il comportamento dell'istante rimane valutabile come fatto storico e quindi può essere sempre ragionevolmente considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza;
RITENUTO che le valutazioni finalizzate all'accertamento di una responsabilità peritile si pongono, invero, su di un piano del tutto diverso ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo; da ciò deriva la possibilità che le risultanze €attuali oggetto della vicenda penale possono valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I ter, sent. n. del 22.01.2020; idem, sez. Il quater, n. 7723 del 2012) (Tar Lazio, sez. I Ter, sent. 14.01.2021 n. 508);
CONSIDERATO che la vicenda penale sopraindicata è indice di inaffidabilità del richiedente e del mancato raggiungimento di uno stabile e proficuo inserimento nell'ambito della comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla rigorosa e sicura osservanza della legge penale vigente nell'ordinamento giuridico italiano;
VALUTATO, altresì, che la vicenda penale sopraindicata è stata assunta a elemento di una valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui la Repubblica italiana sí fonda e che, quindi, l'Amministrazione non solo deve tenere conto dei fatti penalmente rilevanti esplicitamente indicati dal legislatore, ma deve valutare anche l'area della loro prevenzione e, più in generale, della prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale;
VALUTATO inoltre che il richiedente all'atto della presentazione dell'istanza non ha autocertificato la propria effettiva situazione penale, dichiarando di "non aver riportato condanne penali in Italia" e che tale condotta potrebbe andare a configurare un'ulteriore ipotesi di reato e a prescindere dall'accertamento sulla volontà o meno di tale omissione, costituisce il segnale dì una carenza del sentimento di leale collaborazione che deve confermare i rapporti con l'amministrazione e che impone all'interessato di fornire tutte le informazioni utili per poter far assumere la decisione più ponderata possibile..”.
2. Parte ricorrente ha dedotto un unico motivo: “V iolazione di legge – eccesso di potere – abnormità/irragionevolezza del provvedimento – violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – difetto/carenza di motivazione – difetto/carenza di istruttoria”.
Il provvedimento di diniego sarebbe illegittimo perché trascura di considerare che, nel periodo dal 2013 al 2021 compresi, considerando i tre anni antecedenti la domanda sino all’anno di notifica del rigetto, per sette anni (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020 e 2021) il ricorrente ha sempre avuto redditi superiori alla soglia di legge e per soli due anni (intermedi nel periodo) appena inferiori.
Il provvedimento impugnato sarebbe altresì viziato sotto il profilo del difetto di istruttoria, non avendo tenuto conto dei redditi della moglie del richiedente, la quale nel 2019 ha percepito un reddito imponibile di € 15.050,00, di gran lunga superiore ai limiti di reddito richiesti per l’acquisto della cittadinanza italiana.
Inoltre astratta e generica sarebbe la motivazione con riferimento al fatto storico costituito dalla sentenza della Corte d’Appello di -OMISSIS-, trattandosi secondo la prospettazione del ricorrente di una mera notizia di reato ormai risalente nel tempo a oltre undici anni fa.
3. Si è costituito il Ministero per resistere al ricorso chiedendo il rigetto con atto di stile e depositando documenti sui fatti di causa.
4.All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato dell’11 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
5.1 Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L’utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “ una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale ” (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall’Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l’ampiezza e la profondità dell’obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell’amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori, di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
5.2 Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel caso concreto, il Ministero abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone, assolvendo all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi.
5.3 Il provvedimento risulta plurimotivato, cosicché sarebbe sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per condurre al rigetto dell’intero ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 6470 del 2021).
5.4 Con riferimento ai redditi del 2018 e 2019 (ossia successivamente alla presentazione dell’istanza) la carenza del requisito in capo al ricorrente è incontestato; quanto invece all’elemento relativo al possesso di un reddito sufficiente in capo alla moglie del ricorrente occorre osservare preliminarmente che lo stesso non è stato comunicato in sede di istruttoria neppure con le osservazioni formulate dal ricorrente dopo aver ricevuto il preavviso di diniego ex art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 e pertanto si tratta di un elemento che l’Amministrazione non ha potuto valutare, inoltre si tratterebbe di reddito riferito solo all’anno 2019 e che pertanto non farebbe venir meno la carenza del requisito.
Difatti il requisito in esame impone al richiedente lo status civitatis di dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento, nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale (cfr., da ultimo, TAR Lazio, Sez I ter, n. 13690/2021; id., n. 1902/2018; Cons. Stato Sez. I, parere n. 240/2021; id., n. 2152/2020; Sez. III, n. 1726/2019: cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 766/2011 e 974/2011).
La valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto sia di quello già maturato al momento della presentazione della domanda (cfr., TAR Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690) – che deve essere corredata dalla dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, come prescritto dal DM 22.11.1994, adottato in attuazione dell’art. 1 co. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362 – sia di quello successivo, dovendo essere mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4, co. 7, DPR 12.10. 1993, n. 572 (cfr. Consiglio di Stato sez. I, parere n. 240/2021; TAR Lazio, sez. V bis, n. 1724/2022; sez. I ter, n. 507/2021 e n. 13690/2021, cit.; sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; id., 13 maggio 2014, n. 4959; id., 3 marzo 2014, n. 2450; id., 18 febbraio 2014, n. 1956; id., 10 dicembre 2013, n. 10647 nel senso che lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito; questo non viene meno in caso di flessioni meramente transitorie e suscettibili di recupero in breve tempo cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2015, n. 60; idem, sez. I, n. 1791/2021 e 1959/20; TAR Lazio, sez. I ter, n. 6979/2021).
L’accertamento del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974) – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato; in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., ex multis, Tar Lazio, I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., 19 febbraio 2018, n. 1902; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
Il legislatore, tuttavia, non ha fissato una soglia di reddito minima, rimettendone l’individuazione all’Amministrazione sulla base di parametri indefettibili di garanzia dell’autosufficienza economica del richiedente e della sua reale capacità di partecipare alla spesa pubblica necessaria ad assicurare i servizi pubblici essenziali in Italia.
A tal fine, l’Amministrazione ha attinto alla legislazione vigente in materia di esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria in favore del cittadino italiano titolare di pensione di vecchiaia, secondo quanto specificato nella Circolare del Ministero dell'Interno DLCI K.60.1 del 5 gennaio 2007. In particolare, l'art. 3 del decreto-legge n. 382/1989 stabilisce che sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico.
Del parametro cui si conforma l’Amministrazione si è compiutamente occupata la Sezione con le sentenze nn. 14163 e 14172 del 25 settembre 2023, sottolineando che esso individua una soglia ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia, in quanto “ indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale ” (cfr. ex multis: Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958; T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 2.2.2015, n. 1833).
Sulla legittimità del parametro in questione, in assenza di base normativa, la giurisprudenza ha ancora affermato che “ non può convenirsi con le affermazioni di cui al ricorso, secondo le quali l’amministrazione non potrebbe considerare “indefettibile” la soglia reddituale, in quanto essa non è precisata da atti aventi rango primario. Quello che conta, invero, è che il requisito reddituale minimo integri una delle condizioni che devono risultare soddisfatte ai fini dell’acquisizione dello status di cittadino italiano, come pacificamente imposto dalle previsioni del d.m. 22 novembre 1994, prima richiamato. Va da sé che, a tal fine, una soglia minima deve essere individuata a fini di certezza, allo scopo di evitare arbitrarie e divergenti valutazioni da parte dell’amministrazione, e tale soglia è, allo stato, quella già più sopra ricostruita, considerata valido parametro anche dalla costante giurisprudenza ” (TAR Lazio, sez. V bis, n. 9582/2023).
Peraltro, come già ricordato sopra, la soglia in contestazione, recepita dalla Circolare del Ministero dell'Interno DLCI K.60.1 del 5 gennaio 2007, è stata costantemente ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia (cfr. ex multis: Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958; T.A.R. Lazio, sez. II quater, n. 1833/2015) “ in quanto con un reddito inferiore si potrebbe usufruire di eventuali provvidenze previste per i cittadini in stato di indigenza, che graverebbero ulteriormente sul bilancio dello Stato ” (TAR Lazio, Sez. I ter, n. 2650/2002; TAR Liguria, sez. II, n. 4/2005).
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato, non può assumere rilevanza, al fine della dimostrazione della richiesta stabilità economica, l’osservazione di un limitato periodo di tempo, anche se più recente.
5.6 Quanto poi alla sentenza di non luogo a procedersi della Corte di Appello di -OMISSIS-, non appare illogica la valutazione dell’Amministrazione che ne ha tenuto conto quale fatto indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, alla luce della presupposta sentenza di condanna del Tribunale di -OMISSIS- del 19 febbraio 2016 nei confronti del ricorrente per i reati di rissa e lesioni personali e dell’assoluzione in appello per prescrizione.
Parte ricorrente sostiene che si tratterebbe di fatti ormai risalenti nel tempo a più di undici anni fa e che pertanto il provvedimento gravato sarebbe illegittimo poiché non tiene conto della condotta irreprensibile poi tenuta dallo stesso.
Ritiene il Collegio che osta all’accoglimento di tale censura la considerazione che il provvedimento gravato interviene sull’istanza presentata dal ricorrente in data 17 settembre 2016, allorchè era da poco intervenuta la sentenza di condanna del Tribunale di -OMISSIS- (del 19 febbraio 2016), e pertanto rispetto a tale epoca non solo i fatti di reato non poteva considerarsi risalenti, ma non era neppure intervenuta la successiva sentenza di secondo grado che ha dichiarato estinto il reato per prescrizione.
5.7 Inoltre il provvedimento impugnato è motivato anche con riferimento all’omessa dichiarazione nell’istanza presentata dal ricorrente della condanna penale riportata.
“Sul punto, in disparte la punibilità in sede penale di tale falsa autodichiarazione, la giurisprudenza è costante nell’affermare che la dichiarazione non veritiera è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000: nei procedimenti ad istanza di parte la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo, indipendentemente da ogni indagine dell'Amministrazione sull'elemento soggettivo del dichiarante, giacché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in gioco. Ne consegue, ulteriormente, che la disposizione non lascia margini di discrezionalità alle amministrazioni in quanto il diniego della cittadinanza si pone come inevitabile conseguenza dell’accertata dichiarazione mendace, circostanza confermata dalle risultanze in atti (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 05.07.2021, n. 7395). Peraltro, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, l’omessa dichiarazione è comunque indicativa di una non compiuta integrazione, in quanto può essere considerata sintomatica della mancata conoscenza dei principi che informano i rapporti con l’Amministrazione, il che avvalora ulteriormente il giudizio di insufficiente adesione da parte della straniera ai valori dell'ordinamento del Paese di cui chiede lo status civitatis “ (cfr. da ultimo, ex pluris, Cons. Stato, sez. III, 185 del 2025; T.A.R. Lazio, sez. I ter, 31 agosto 2020 n. 9289; n.10317 del 2020; n. 7919 del 2021 e n. 6541 del 2021).
6. Per tutto quanto sopra esposto e considerato, il provvedimento risulta adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, con conseguente reiezione del ricorso.
Rimane comunque ferma la facoltà, per la ricorrente, di reiterare l’istanza di cittadinanza (già a distanza di un anno dal primo rifiuto) una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
7. La peculiarità della fattispecie controversa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Silvia Piemonte, Primo Referendario, Estensore
Marianna Scali, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Piemonte | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.