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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2889 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4298/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4298/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. FERRATI PAOLO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. TRAVERSO Controparte_1 P.IVA_1
SILVIA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attrice:
“piaccia al Tribunale Illustrissimo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare: - accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del , ai sensi dell'art. 2051 e/o Controparte_1 dell'art. 2043 cod. civile, nella causazione del sinistro occorso in data 31 dicembre 2020, a , a CP_1
, condannare il predetto al pagamento, a favore dell'attrice, a Parte_1 CP_1 titolo di risarcimento di ogni danno subito, dell'importo di euro 40.083,05, ovvero della diversa somma – maggiore o minore – ritenuta di giustizia ad esito dell'espletata istruttoria, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo;
- con rifusione delle spese di causa”
Per il convenuto:
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, e previe le declaratorie del caso: IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE a) in via preliminare in rito: accertare e dichiarare la carenza di pagina 1 di 11 legittimazione passiva in capo al e di conseguenza l'estromissione dal giudizio, per Controparte_1
i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, con ogni conseguente provvedimento;
NEL MERITO b) in via principale, assolvere il convenuto dalle domande avanzate dalla parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
c) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze dell'attrice, accertare per lo meno il concorso di colpa della danneggiata stessa nell'aggravamento del preteso sinistro, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1227 c.c.; d) in ogni caso, sempre nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità del convenuto , ridurre l'importo del danno risarcibile secondo Controparte_1 quanto risulterà equo e dovuto in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. L'esponente si riporta al contenuto delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. insistendo per l'ammissione delle prove ivi articolate, opponendosi alle richieste avversare”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, il al fine di accertarne la responsabilità ex art. 2051 Controparte_1
c.c. o 2043 c.c. e ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti, a causa della caduta occorsa il 31.12.2020 a , in via Petrocchi mentre CP_1
ella si recava dalla propria abitazione, sita al civico 48, alla farmacia sita al civico 35 per la presenza di neve e ghiaccio.
L'attrice a fondamento della pretesa ha dedotto che, nonostante si fosse avveduta della presenza di neve, che rendeva difficoltoso camminare, nonché attraversare in sicurezza la strada, dovendo per forza recarsi presso la farmacia sita al civico 35 della via Pedrocchi per acquistare farmaci a lei prescritti, anche tenuto conto che l'indomani l'esercizio sarebbe stato chiuso per la giornata festiva, è caduta mentre cercava di accedere all'attraversamento pedonale sito in prossimità dell'intersezione con la via
Carli. Ella ha chiesto il risarcimento di danni alla persona e patrimoniali derivanti dalla caduta per la frattura del polso sinistro cagionata dall'evento dannoso, nonché la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite sostenute.
pagina 2 di 11 Con deposito di comparsa di costituzione e riposta si è costituito in giudizio il , Controparte_1 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo affidato l'attività di pulizia e manutenzione delle strade ad nonché chiedendo il rigetto delle domande ex adverso CP_2
formulate per avere deciso la danneggiata di percorrere la strada nonostante si fosse avveduta della pericolosità della stessa e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di ridurre il quantum della pretesa in relazione al concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, mediante l'interpello della parte attrice e l'escussione di un testimone, nonché tramite consulenza medico legale sulla persona di parte attrice con incarico conferito al Dott. . Persona_1
Il Giudice ha fissato l'udienza del 18.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 19.12.2024 il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda di parte attrice è fondata e dev'essere accolta esclusivamente nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Parte attrice fa valere nel presente giudizio una responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., o una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. in capo alla parte convenuta, asserendo che la sua caduta è stata causata dalla presenza di neve e ghiaccio sul manto stradale, che ella stava percorrendo per recarsi presso la Farmacia di Via Pedrocchi n. 35 a , di cui l'ente convenuto è custode. CP_1
Preliminarmente, riqualificata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dall'ente convenuto in difetto di titolarità passiva della situazione soggettiva fatta valere in giudizio (in adesione ai principi chiariti da Cass. SU n. 2951/2016), essa deve essere disattesa poiché quanto all'azione ex art. 2051 c.c. l'ente convenuto è titolare della custodia del tratto di strada interessato dal sinistro, in specie gravato dalla presenza di neve e ghiaccio, e quanto alla responsabilità ex art. 2043 c.c. potrebbero sussistere obblighi di vigilanza e controllo da parte dell'ente comunale rispetto all'attività di pulizia e manutenzione affidata ad un'impresa appaltatrice di servizi.
pagina 3 di 11 Nel caso di specie si reputa integrata una responsabilità ex art. 2051 c.c. del , sì che Controparte_1
solo detta fattispecie sarà oggetto della presente analisi.
Tanto premesso si osserva che la norma in parola integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode per la cosa che ha cagionato il danno. Ai fini della dimostrazione della responsabilità in esame, l'onere della prova del fatto storico e dell'evento dannoso, del rapporto di custodia tra convenuto e la res, nonché del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, è posto a carico di parte attrice ex art. 2697 c.c. Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un fatto del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
ai fini della sua sussistenza, è sufficiente riscontrare l'esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e l'evento dannoso, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nell'eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto all'incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 20943 del
30/06/2022: Cass. n.15383 del 6 luglio 2006).
Il custode si libera, infatti, solo dimostrando la ricorrenza di una fattispecie riconducibile al caso fortuito, vale a dire un "fatto naturale o del terzo, (…) connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"; inoltre "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
pagina 4 di 11 l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (cfr. Cass. Cass. 2018, nn. 2480 e
2481). Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa in questi casi si impone la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi"
(Cass., sent. n. 2660/2013).
Nel caso di specie la custodia dell'ente comunale del tratto di strada su cui si è verificata la caduta è incontestata, né la circostanza che fosse presente neve ed uno strato di ghiaccio sotto di essa può consentire di addivenire a soluzioni diverse, integrando in definitiva i residui delle precipitazioni nevose o piovose depositati sul manto stradale elementi immanenti ad esso.
Il fatto risulta dimostrato nella sua materialità dalla prova testimoniale assunta all'udienza del
23.10.2023: il teste ha infatti confermato la caduta dell'attrice nelle circostanze di Testimone_1
tempo e di luogo da lei indicate a causa della neve e del ghiaccio presente sulla rampa di discesa dal marciapiede per intraprendere il transito sull'attraversamento pedonale di via Pedrocchi in prossimità di via Carli. Il teste ha precisato che pur essendo visibile la neve, il ghiaccio non lo era affatto e che la parte attrice è proprio scivolata: “appena ha iniziato a camminare sulla discesa dei disabili, sulla parte in pendenza che c'è all'inizio delle strisce pedonali e che consente alle sedie a rotelle di passare dal marciapiedi rialzato alle strisce pedonali stesse, mia moglie è caduta, è scivolata” (cfr. verbale di udienza).
pagina 5 di 11 Il teste ha aggiunto che lui e la moglie camminavano affiancati e che sono “passati su quelle strisce pedonali perché erano le uniche un po' più pulite. C'era neve anche lì, ma meno. Quello è il passaggio obbligato per attraversare la via Petrocchi in quella zona” (cfr. verbale di udienza).
Il teste ha reso una deposizione chiara e priva di contraddizioni, tale da renderlo del tutto attendibile, soprattutto per essersi trovato in una posizione del tutto analoga a quella dell'attrice, che gli consentiva una visuale privilegiata dei luoghi e dell'occorso. Egli va ritenuto attendibile, anche perché il mero vincolo di parentela non può essere ritenuto per ciò solo elemento per avallare una valutazione di inattendibilità, o incapacità a testimoniare. Sotto il primo profilo non sono emersi nel corso dell'istruttoria elementi di contraddizione nella sua deposizione o rispetto ad altri riscontri in atti, sotto il secondo profilo non si ravvisa alcun interesse attuale e concreto del teste rispetto all'esito della presente vertenza;
l'accoglimento della domanda risarcitoria integra un credito personale, che non rientra nella comunione patrimoniale legale tra i coniugi e per l'effetto non determina un accrescimento del patrimonio comune.
Si reputa peraltro sussistente anche il nesso di causa tra res in custodia ed evento lesivo poiché
l'anomalia presente sul manto è stata causa e non mera occasione dello stesso.
Si reputa provato che l'attrice sia caduta a causa di una patina ghiacciata di cui non poteva ragionevolmente facilmente avvedersi prima di appoggiare il piede su di essa. Il fatto che la pavimentazione stradale fosse ricoperta di neve in molti punti e che di essa l'attrice si fosse pacificamente avveduta (cfr. sua dichiarazione confessoria in sede del disposto interpello: “La neve si vedeva”) non consentono di ritenere integrata un'ipotesi di caso fortuito, dovendosi ritenere la condotta anche maldestra del pedone in prossimità di attraversamento pedonale, e pertanto in un luogo specificamente e per sua natura preposto al transito a piedi, contegno del tutto prevedibile dal custode.
Essendosi prodotto il danno quale naturale conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa in custodia, risulta pertanto provato il nesso di causalità materiale tra la cosa in custodia e la caduta per cui è causa.
Ciò nonostante, non si può prescindere dall'analisi in concreto della condotta tenuta dell'attrice. La caduta si reputa verificata anche per l'effetto del concorso causale della condotta colposa tenuta da
, che, se fosse stata più attenta e prudente, avrebbe potuto evitare la Parte_1
pagina 6 di 11 causazione del sinistro. Infatti, dalle risultanze dell'istruttoria si desume una concorrente responsabilità della danneggiata nella causazione dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Nel caso in esame, l'incidente è avvenuto in una fascia oraria della giornata che garantisce buona visibilità (vale a dire le ore 11,00 della mattina del 31 dicembre) e comunque in presenza di condizioni meteorologiche ben note all'attrice, che ha scelto di affrontare il transito della via Pedrocchi e l'accesso all'attraversamento pedonale caratterizzato dalla lieve discesa. Non può invece condividersi la prospettazione della parte convenuta secondo cui, atteso che “la figlia della sig.ra abita nei Pt_1 pressi della farmacia dove si stava recando l'attrice e quest'ultima avrebbe potuto chiederle di recarsi al suo posto, vista la situazione impervia in cui si trovavano le strade” (cfr. comparsa conclusionale), poiché è diritto dei cittadini, in quanto utenti della strada, poter fruire in piena sicurezza di essa per attendere a tutte le incombenze quotidiane.
Come anticipato, a fronte di una cosa in custodia connotata da pericolosità manifesta e visibile – seppur contenuta – come nel caso in esame, l'utente deve rispettare il generale obbligo di prudenza e diligenza, che consiste nel guardare attentamente dove posa i piedi, così da evitare eventuali pericoli derivanti da accumuli di neve o ghiaccio sulla sede stradale. L'apparente prevedibilità ed evitabilità dell'insidia sulla base dell'ordinaria diligenza consentono pertanto di concludere per il carattere colposo della condotta tenuta dal danneggiato. Tale condotta non è idonea da sola ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, e l'evento dannoso, ma si configura quale concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno ai fini dell'art. 1227 c.c., comma 1.
Infatti, tale concorso colposo, integrante il caso fortuito, è rilevante nella fattispecie anche se non raggiunge un grado tale da costituire causa esclusiva del danno stesso. In conclusione, si reputa che, in considerazione delle modalità della fattispecie concreta, possa ravvisarsi un concorso di colpa dell'attrice nella produzione dell'evento di cui è causa nella misura del 50%.
Da ultimo, poiché trattasi di responsabilità oggettiva, alla luce di quanto esposto, non hanno pregio le allegazioni di parte convenuta sulle circostanze di fatto che comproverebbero la mancanza di colpa della stessa.
Il va pertanto condannato a risarcire alla parte attrice i danni che di seguito si Controparte_1
procede a liquidare, previa decurtazione del 50% in ragione dell'accertato concorso colposo della danneggiata nella determinazione dell'evento lesivo.
pagina 7 di 11 Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent.
n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non
pagina 8 di 11 giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
Nel caso di specie, occorre fare riferimento alle conclusioni della esperita consulenza tecnica medico- legale e dei chiarimenti depositati dal dott. che vanno integralmente condivise per Persona_1
congruità e logicità della stessa. Il ctu ha verificato:
- che l'attrice in conseguenza del sinistro ha riportato frattura del radio sinistro al suo terzo distale, in rapporto di causalità con il sinistro;
- che da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 40 giorni, di giorni
20 al 50% e di ulteriori 30 giorni al 25%;
- che sono residuati postumi permanenti qualificabili come danno biologico nella misura del 6%;
- spese mediche in nesso di causalità con il sinistro per complessivi euro 149,90 (di cui euro 17,90 per ortopedico ed euro 132,00 per fisiatra).
Alla luce delle conclusioni della relazione tecnica depositata, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della pagina 9 di 11 stabilizzazione dei postumi permanenti (75 anni) e dell'entità di questi ultimi (6%), in via equitativa è possibile liquidare per il danno dinamico relazionale la somma complessiva di euro 11.232,00, di cui euro 7.242,00 per postumi permanenti e di cui euro 3.990,00 per inabilità temporanea (presa a parametro la somma giornaliera di in media euro 84,00, tenuto conto della completa assenza di allegazioni della parte in punto di sofferenza, dolore o patimento).
La completa assenza di allegazioni della parte in punto di dolore o patimento sin dalla citazione, oppure di una sofferenza derivante dalla difficoltà di attendere a mansioni o attività in precedenza espletate giustifica il riconoscimento, sia per quanto attiene al danno da postumi permanenti, sia all'inabilità temporanea, del solo danno dinamico relazionale.
Ne deriva che il danno complessivamente patito da è pari ad euro 11.232,00, Parte_2 da ridursi ad euro 5.616,00 in ragione dell'accertato concorso di colpa della parte attrice nella determinazione dell'evento dannoso.
Alle somme, come sopra determinate, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (in specie 31.12.2020), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio
1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data dell'evento dannoso (31.12.2020) sull'importo devalutato a tale data e sino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità, inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Vanno riconosciute altresì poiché documentate ed eziologicamente riferibili al sinistro per cui è causa sia le spese mediche come sopra indicate, sia l'importo di euro 366,00 per visita e relazione medico legale. Ne consegue che, a titolo di danno patrimoniale, previa decurtazione del 50% in ragione dell'accertato concorso colposo della parte attrice, deve pertanto essere riconosciuta la somma di euro
257,95, oltre agli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n.
pagina 10 di 11 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione) dalla data delle singole fatture - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che, previa compensazione delle stesse tra le parti nella misura del 50%, il deve essere condannato a rifondere Controparte_1
il restante 50% di quelle sostenute da parte attrice. La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 del D.M. 55/2014, come successivamente modificato dal
D.M 147/2022, tenuto conto del valore dell'accolto (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del DM), della natura delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento. Si reputa di porre le spese delle CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della parte convenuta, essendo in ogni caso stata accolta la domanda attorea, pur per un importo inferiore al domandato, ed essendo state disattese sia l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sia di interruzione del nesso di causa tra res in custodia ed evento dannoso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accerta la responsabilità paritaria di e del nella Parte_1 Controparte_1
determinazione della caduta per cui è causa, occorsa a in data 31.12.2020; Parte_1
2. condanna il a risarcire all'attrice il 50% dei danni Controparte_1 Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultima patiti, che si liquidano rispettivamente in euro 257,95 ed in euro 5.616,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
3. compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà e condanna il a Controparte_1
rifondere in favore di la restante metà delle spese di lite da quest'ultima Parte_1
sostenute, che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi e in euro 272,50 per le spese, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
4. pone definitivamente a carico del le spese di c.t.u. Controparte_1
Milano, 4.4.2025 Il giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4298/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. FERRATI PAOLO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. TRAVERSO Controparte_1 P.IVA_1
SILVIA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attrice:
“piaccia al Tribunale Illustrissimo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare: - accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del , ai sensi dell'art. 2051 e/o Controparte_1 dell'art. 2043 cod. civile, nella causazione del sinistro occorso in data 31 dicembre 2020, a , a CP_1
, condannare il predetto al pagamento, a favore dell'attrice, a Parte_1 CP_1 titolo di risarcimento di ogni danno subito, dell'importo di euro 40.083,05, ovvero della diversa somma – maggiore o minore – ritenuta di giustizia ad esito dell'espletata istruttoria, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo;
- con rifusione delle spese di causa”
Per il convenuto:
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, e previe le declaratorie del caso: IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE a) in via preliminare in rito: accertare e dichiarare la carenza di pagina 1 di 11 legittimazione passiva in capo al e di conseguenza l'estromissione dal giudizio, per Controparte_1
i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, con ogni conseguente provvedimento;
NEL MERITO b) in via principale, assolvere il convenuto dalle domande avanzate dalla parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
c) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze dell'attrice, accertare per lo meno il concorso di colpa della danneggiata stessa nell'aggravamento del preteso sinistro, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1227 c.c.; d) in ogni caso, sempre nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità del convenuto , ridurre l'importo del danno risarcibile secondo Controparte_1 quanto risulterà equo e dovuto in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. L'esponente si riporta al contenuto delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. insistendo per l'ammissione delle prove ivi articolate, opponendosi alle richieste avversare”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, il al fine di accertarne la responsabilità ex art. 2051 Controparte_1
c.c. o 2043 c.c. e ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti, a causa della caduta occorsa il 31.12.2020 a , in via Petrocchi mentre CP_1
ella si recava dalla propria abitazione, sita al civico 48, alla farmacia sita al civico 35 per la presenza di neve e ghiaccio.
L'attrice a fondamento della pretesa ha dedotto che, nonostante si fosse avveduta della presenza di neve, che rendeva difficoltoso camminare, nonché attraversare in sicurezza la strada, dovendo per forza recarsi presso la farmacia sita al civico 35 della via Pedrocchi per acquistare farmaci a lei prescritti, anche tenuto conto che l'indomani l'esercizio sarebbe stato chiuso per la giornata festiva, è caduta mentre cercava di accedere all'attraversamento pedonale sito in prossimità dell'intersezione con la via
Carli. Ella ha chiesto il risarcimento di danni alla persona e patrimoniali derivanti dalla caduta per la frattura del polso sinistro cagionata dall'evento dannoso, nonché la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite sostenute.
pagina 2 di 11 Con deposito di comparsa di costituzione e riposta si è costituito in giudizio il , Controparte_1 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo affidato l'attività di pulizia e manutenzione delle strade ad nonché chiedendo il rigetto delle domande ex adverso CP_2
formulate per avere deciso la danneggiata di percorrere la strada nonostante si fosse avveduta della pericolosità della stessa e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di ridurre il quantum della pretesa in relazione al concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, mediante l'interpello della parte attrice e l'escussione di un testimone, nonché tramite consulenza medico legale sulla persona di parte attrice con incarico conferito al Dott. . Persona_1
Il Giudice ha fissato l'udienza del 18.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 19.12.2024 il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda di parte attrice è fondata e dev'essere accolta esclusivamente nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Parte attrice fa valere nel presente giudizio una responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., o una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. in capo alla parte convenuta, asserendo che la sua caduta è stata causata dalla presenza di neve e ghiaccio sul manto stradale, che ella stava percorrendo per recarsi presso la Farmacia di Via Pedrocchi n. 35 a , di cui l'ente convenuto è custode. CP_1
Preliminarmente, riqualificata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dall'ente convenuto in difetto di titolarità passiva della situazione soggettiva fatta valere in giudizio (in adesione ai principi chiariti da Cass. SU n. 2951/2016), essa deve essere disattesa poiché quanto all'azione ex art. 2051 c.c. l'ente convenuto è titolare della custodia del tratto di strada interessato dal sinistro, in specie gravato dalla presenza di neve e ghiaccio, e quanto alla responsabilità ex art. 2043 c.c. potrebbero sussistere obblighi di vigilanza e controllo da parte dell'ente comunale rispetto all'attività di pulizia e manutenzione affidata ad un'impresa appaltatrice di servizi.
pagina 3 di 11 Nel caso di specie si reputa integrata una responsabilità ex art. 2051 c.c. del , sì che Controparte_1
solo detta fattispecie sarà oggetto della presente analisi.
Tanto premesso si osserva che la norma in parola integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode per la cosa che ha cagionato il danno. Ai fini della dimostrazione della responsabilità in esame, l'onere della prova del fatto storico e dell'evento dannoso, del rapporto di custodia tra convenuto e la res, nonché del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, è posto a carico di parte attrice ex art. 2697 c.c. Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un fatto del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
ai fini della sua sussistenza, è sufficiente riscontrare l'esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e l'evento dannoso, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nell'eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto all'incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 20943 del
30/06/2022: Cass. n.15383 del 6 luglio 2006).
Il custode si libera, infatti, solo dimostrando la ricorrenza di una fattispecie riconducibile al caso fortuito, vale a dire un "fatto naturale o del terzo, (…) connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"; inoltre "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
pagina 4 di 11 l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (cfr. Cass. Cass. 2018, nn. 2480 e
2481). Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa in questi casi si impone la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi"
(Cass., sent. n. 2660/2013).
Nel caso di specie la custodia dell'ente comunale del tratto di strada su cui si è verificata la caduta è incontestata, né la circostanza che fosse presente neve ed uno strato di ghiaccio sotto di essa può consentire di addivenire a soluzioni diverse, integrando in definitiva i residui delle precipitazioni nevose o piovose depositati sul manto stradale elementi immanenti ad esso.
Il fatto risulta dimostrato nella sua materialità dalla prova testimoniale assunta all'udienza del
23.10.2023: il teste ha infatti confermato la caduta dell'attrice nelle circostanze di Testimone_1
tempo e di luogo da lei indicate a causa della neve e del ghiaccio presente sulla rampa di discesa dal marciapiede per intraprendere il transito sull'attraversamento pedonale di via Pedrocchi in prossimità di via Carli. Il teste ha precisato che pur essendo visibile la neve, il ghiaccio non lo era affatto e che la parte attrice è proprio scivolata: “appena ha iniziato a camminare sulla discesa dei disabili, sulla parte in pendenza che c'è all'inizio delle strisce pedonali e che consente alle sedie a rotelle di passare dal marciapiedi rialzato alle strisce pedonali stesse, mia moglie è caduta, è scivolata” (cfr. verbale di udienza).
pagina 5 di 11 Il teste ha aggiunto che lui e la moglie camminavano affiancati e che sono “passati su quelle strisce pedonali perché erano le uniche un po' più pulite. C'era neve anche lì, ma meno. Quello è il passaggio obbligato per attraversare la via Petrocchi in quella zona” (cfr. verbale di udienza).
Il teste ha reso una deposizione chiara e priva di contraddizioni, tale da renderlo del tutto attendibile, soprattutto per essersi trovato in una posizione del tutto analoga a quella dell'attrice, che gli consentiva una visuale privilegiata dei luoghi e dell'occorso. Egli va ritenuto attendibile, anche perché il mero vincolo di parentela non può essere ritenuto per ciò solo elemento per avallare una valutazione di inattendibilità, o incapacità a testimoniare. Sotto il primo profilo non sono emersi nel corso dell'istruttoria elementi di contraddizione nella sua deposizione o rispetto ad altri riscontri in atti, sotto il secondo profilo non si ravvisa alcun interesse attuale e concreto del teste rispetto all'esito della presente vertenza;
l'accoglimento della domanda risarcitoria integra un credito personale, che non rientra nella comunione patrimoniale legale tra i coniugi e per l'effetto non determina un accrescimento del patrimonio comune.
Si reputa peraltro sussistente anche il nesso di causa tra res in custodia ed evento lesivo poiché
l'anomalia presente sul manto è stata causa e non mera occasione dello stesso.
Si reputa provato che l'attrice sia caduta a causa di una patina ghiacciata di cui non poteva ragionevolmente facilmente avvedersi prima di appoggiare il piede su di essa. Il fatto che la pavimentazione stradale fosse ricoperta di neve in molti punti e che di essa l'attrice si fosse pacificamente avveduta (cfr. sua dichiarazione confessoria in sede del disposto interpello: “La neve si vedeva”) non consentono di ritenere integrata un'ipotesi di caso fortuito, dovendosi ritenere la condotta anche maldestra del pedone in prossimità di attraversamento pedonale, e pertanto in un luogo specificamente e per sua natura preposto al transito a piedi, contegno del tutto prevedibile dal custode.
Essendosi prodotto il danno quale naturale conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa in custodia, risulta pertanto provato il nesso di causalità materiale tra la cosa in custodia e la caduta per cui è causa.
Ciò nonostante, non si può prescindere dall'analisi in concreto della condotta tenuta dell'attrice. La caduta si reputa verificata anche per l'effetto del concorso causale della condotta colposa tenuta da
, che, se fosse stata più attenta e prudente, avrebbe potuto evitare la Parte_1
pagina 6 di 11 causazione del sinistro. Infatti, dalle risultanze dell'istruttoria si desume una concorrente responsabilità della danneggiata nella causazione dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Nel caso in esame, l'incidente è avvenuto in una fascia oraria della giornata che garantisce buona visibilità (vale a dire le ore 11,00 della mattina del 31 dicembre) e comunque in presenza di condizioni meteorologiche ben note all'attrice, che ha scelto di affrontare il transito della via Pedrocchi e l'accesso all'attraversamento pedonale caratterizzato dalla lieve discesa. Non può invece condividersi la prospettazione della parte convenuta secondo cui, atteso che “la figlia della sig.ra abita nei Pt_1 pressi della farmacia dove si stava recando l'attrice e quest'ultima avrebbe potuto chiederle di recarsi al suo posto, vista la situazione impervia in cui si trovavano le strade” (cfr. comparsa conclusionale), poiché è diritto dei cittadini, in quanto utenti della strada, poter fruire in piena sicurezza di essa per attendere a tutte le incombenze quotidiane.
Come anticipato, a fronte di una cosa in custodia connotata da pericolosità manifesta e visibile – seppur contenuta – come nel caso in esame, l'utente deve rispettare il generale obbligo di prudenza e diligenza, che consiste nel guardare attentamente dove posa i piedi, così da evitare eventuali pericoli derivanti da accumuli di neve o ghiaccio sulla sede stradale. L'apparente prevedibilità ed evitabilità dell'insidia sulla base dell'ordinaria diligenza consentono pertanto di concludere per il carattere colposo della condotta tenuta dal danneggiato. Tale condotta non è idonea da sola ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, e l'evento dannoso, ma si configura quale concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno ai fini dell'art. 1227 c.c., comma 1.
Infatti, tale concorso colposo, integrante il caso fortuito, è rilevante nella fattispecie anche se non raggiunge un grado tale da costituire causa esclusiva del danno stesso. In conclusione, si reputa che, in considerazione delle modalità della fattispecie concreta, possa ravvisarsi un concorso di colpa dell'attrice nella produzione dell'evento di cui è causa nella misura del 50%.
Da ultimo, poiché trattasi di responsabilità oggettiva, alla luce di quanto esposto, non hanno pregio le allegazioni di parte convenuta sulle circostanze di fatto che comproverebbero la mancanza di colpa della stessa.
Il va pertanto condannato a risarcire alla parte attrice i danni che di seguito si Controparte_1
procede a liquidare, previa decurtazione del 50% in ragione dell'accertato concorso colposo della danneggiata nella determinazione dell'evento lesivo.
pagina 7 di 11 Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent.
n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non
pagina 8 di 11 giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
Nel caso di specie, occorre fare riferimento alle conclusioni della esperita consulenza tecnica medico- legale e dei chiarimenti depositati dal dott. che vanno integralmente condivise per Persona_1
congruità e logicità della stessa. Il ctu ha verificato:
- che l'attrice in conseguenza del sinistro ha riportato frattura del radio sinistro al suo terzo distale, in rapporto di causalità con il sinistro;
- che da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 40 giorni, di giorni
20 al 50% e di ulteriori 30 giorni al 25%;
- che sono residuati postumi permanenti qualificabili come danno biologico nella misura del 6%;
- spese mediche in nesso di causalità con il sinistro per complessivi euro 149,90 (di cui euro 17,90 per ortopedico ed euro 132,00 per fisiatra).
Alla luce delle conclusioni della relazione tecnica depositata, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della pagina 9 di 11 stabilizzazione dei postumi permanenti (75 anni) e dell'entità di questi ultimi (6%), in via equitativa è possibile liquidare per il danno dinamico relazionale la somma complessiva di euro 11.232,00, di cui euro 7.242,00 per postumi permanenti e di cui euro 3.990,00 per inabilità temporanea (presa a parametro la somma giornaliera di in media euro 84,00, tenuto conto della completa assenza di allegazioni della parte in punto di sofferenza, dolore o patimento).
La completa assenza di allegazioni della parte in punto di dolore o patimento sin dalla citazione, oppure di una sofferenza derivante dalla difficoltà di attendere a mansioni o attività in precedenza espletate giustifica il riconoscimento, sia per quanto attiene al danno da postumi permanenti, sia all'inabilità temporanea, del solo danno dinamico relazionale.
Ne deriva che il danno complessivamente patito da è pari ad euro 11.232,00, Parte_2 da ridursi ad euro 5.616,00 in ragione dell'accertato concorso di colpa della parte attrice nella determinazione dell'evento dannoso.
Alle somme, come sopra determinate, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (in specie 31.12.2020), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio
1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data dell'evento dannoso (31.12.2020) sull'importo devalutato a tale data e sino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità, inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Vanno riconosciute altresì poiché documentate ed eziologicamente riferibili al sinistro per cui è causa sia le spese mediche come sopra indicate, sia l'importo di euro 366,00 per visita e relazione medico legale. Ne consegue che, a titolo di danno patrimoniale, previa decurtazione del 50% in ragione dell'accertato concorso colposo della parte attrice, deve pertanto essere riconosciuta la somma di euro
257,95, oltre agli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n.
pagina 10 di 11 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione) dalla data delle singole fatture - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che, previa compensazione delle stesse tra le parti nella misura del 50%, il deve essere condannato a rifondere Controparte_1
il restante 50% di quelle sostenute da parte attrice. La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 del D.M. 55/2014, come successivamente modificato dal
D.M 147/2022, tenuto conto del valore dell'accolto (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del DM), della natura delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento. Si reputa di porre le spese delle CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della parte convenuta, essendo in ogni caso stata accolta la domanda attorea, pur per un importo inferiore al domandato, ed essendo state disattese sia l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sia di interruzione del nesso di causa tra res in custodia ed evento dannoso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accerta la responsabilità paritaria di e del nella Parte_1 Controparte_1
determinazione della caduta per cui è causa, occorsa a in data 31.12.2020; Parte_1
2. condanna il a risarcire all'attrice il 50% dei danni Controparte_1 Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultima patiti, che si liquidano rispettivamente in euro 257,95 ed in euro 5.616,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
3. compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà e condanna il a Controparte_1
rifondere in favore di la restante metà delle spese di lite da quest'ultima Parte_1
sostenute, che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi e in euro 272,50 per le spese, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
4. pone definitivamente a carico del le spese di c.t.u. Controparte_1
Milano, 4.4.2025 Il giudice
Lucia Francesca Iori
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