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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 14.4.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2581/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
, nata il [...] a [...] e residente a [...]Parte_1
Ducenta (CE) alla via Nuova Cottolengo, n. 17 CF: rapp.ta CodiceFiscale_1
e difesa, dall'avvocato Biagio Sagliocco - C.F. - presso il C.F._2 quale elett.te domicilia in Trentola Ducenta alla Via Dante Alighieri, 15 giusta procura in calce al ricorso di I grado avente n.r.g.12581/2022 Tribunale di NA NO “Giudice Giovanni Andrea Rippa” dall'Avv. Biagio Sagliocco –
– (del Foro degli Avvocati di NA NO), e con lui CodiceFiscale_3 elett.te dom.to presso lo Studio Legale Sagliocco &Partners - sito in Trentola- Ducenta (CE) alla Via Dante n. 13C (Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 cpc, dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e/o Email_1 presso il proprio recapito telefax 0818149512;
appellante- CONTRO
in persona del Presidente Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Itala De Benedictis (pec. per procura generale Email_2 alle liti a rogito Notaio di Roma in Repertorio al n. 37875 del Persona_1
22.03.2025
-appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 3470/2023, resa dal Tribunale di NA NO depositata/pubblicata in pari data, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di NA NO , in funzione di giudice del lavoro , rigettava il ricorso ex art 442 proposto da , Parte_1 volto ad accertare l'illegittimità delle richieste di restituzione di somme indebitamente percepite a titolo di disoccupazione agricola e di indennità di malattia, a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi, per l'importo complessivo di euro 6.070,50 per il periodo dall'anno/2003 fino all'anno/2007;
A fondamento del decisum il Tribunale riteneva non applicabile la disciplina di cui all'art. 52 legge 88/1989 e art. 13 legge 412/1991 siccome dettata con specifico riferimento all'erogazione dei ratei pensionistici mentre la fattispecie in esame riguardava il diritto dell' a ripetere l'indennità di disoccupazione e CP_1
l'indennità di malattia erogata alla ricorrente;
il Tribunale ,poi, riteneva non prescritto il diritto dell' alla ripetizione delle somme erogate ,essendo CP_1 applicabile la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., stante la sussistenza di idonei atti interruttivi . Più propriamente nel merito il giudice di prime cure rilevava come parte ricorrente non avesse allegato e chiesto di provare , stante l'onere probatorio a suo carico, la sussistenza dei requisiti legittimanti l'erogazione delle prestazioni riscosse ossia lo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento Avverso la suddetta pronuncia ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 26.10.2023 deducendo :
-che l' non aveva mai provveduto a notificarle il presunto indebito di cui CP_1 era venuta a conoscenza per la prima volta solo a seguito della trasmissione della missiva di pagamento del 28.3.2022 ( a distanza di oltre 15 anni) e che del tutto erroneamente il Tribunale aveva preso in considerazione la documentazione depositata dell' in copia, con delle ricevute con presunte firme su fogli CP_1 separati ed incomprensibili, che si impugnavano;
--l'erroneità della sentenza per non aver applicato la disciplina di cui all'art. 52 legge 88/1989 e art. 13 legge 412/1991;
-l'erroneità della decisione per non avere il primo giudice considerato che il provvedimento di restituzione era generico in quanto non consentiva in alcun modo di individuare gli estremi dell'obbligazione restitutoria;
--un mal governo delle spese processuali che ben potevano essere compensate in ragione dei vizi denunciati e della natura previdenziale della questione.
Chiedeva, pertanto ,in totale riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure , vinte le spese del doppio grado con attribuzione. Instaurato il contraddittorio si costituiva parte appellata che ,sulla base di plurime argomentazioni , resisteva all'impugnazione , chiedendone il rigetto , con vittoria di spese e competenze del grado. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione. La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
La questione dedotta in giudizio attiene a pagamenti di prestazioni a sostegno del reddito (disoccupazione maternità e malattia) effettuati dall' e CP_1 successivamente divenuti indebiti, per intervenuta cancellazione della ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni dedotti in ricorso , con conseguente venir meno dei presupposti di legge per il riconoscimento delle somme erogate.
Ciò posto va da subito detto che il capo della sentenza con il quale il primo giudice , in tema di distribuzione dell'onere probatorio e di riscontrata carenza di prova dei requisiti costitutivi della fattispecie , ha ritenuto che :… in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. ……Nel caso che ci occupa vi era dunque l'onere probatorio incombente sul ricorrente di provare lo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate lavorative in ciascun anno di riferimento. La Corte di Cassazione ha affermato infatti che "L' iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca CP_1 l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all' iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (cfr. Cass. n. 7845 del 19/05/2003). Invero come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Sez. U, Sentenza n. 1133 del 26/10/2000) con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, ma le stesse affermazioni sono state fatte anche in relazione ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9536 del 14/06/2003), il diritto dei lavoratori alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni previdenziali, a fronte del provvedimento dell' di cancellazione dagli elenchi, con cui si attua un CP_1 disconoscimento dei requisiti che fondano l'iscrizione, ha l'onere di provare i requisiti costitutivi della fattispecie legislativamente prevista. Nel caso che ci occupa l'istante non ha allegato e chiesto di provare la sussistenza dei requisiti legittimanti l'erogazione delle prestazioni riscosse” , non è stato attinto da alcuna censura per cui esso risulta incontrovertibilmente passato in giudicato.
Quanto ai motivi di appello relativi alla non applicazione della disciplina di cui all'art. 52 legge 88/1989 e art. 13 legge 412/1991, gli stessi sono infondati e , prima ancora ,inammissibili in quanto del tutto generici ed in violazione degli artt. 342 e 434 del codice di rito. Ed infatti, a fronte una puntuale disamina da parte del Tribunale di tutte le questioni dedotte ed in particolare della non applicabilità della disciplina di cui all'art. 52 legge 88/1989 e art. 13 legge 412/1991, e delle ragioni di applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale ex art 2946 c.c, parte appellante non ha per nulla confutato con argomentazioni puntuali e specifiche tali statuizioni . Ed infatti si è limitato sic et sempliciter a denunciare l'ingiustizia della sentenza nella parte in cui richiama l'art. 52 legge 88/1989 e art 13 legge 412/1991 che , a suo dire, non riguarderebbe la fattispecie de qua, senza assumere alcuna posizione critica rispetto alla motivazione/ricostruzione in diritto del Tribunale, né verso il percorso logico-argomentativo del Giudice. Ma i motivi sono anche infondati;
sul punto va ribadito che l'indebito oggetto del presente giudizio trova la sua origine nell'erroneo pagamento di ratei di indennità di disoccupazione o di indennità di malattia/ maternità. Quindi esso è sottratto sia alla sanatoria dell'art. 38, comma 7, della legge n. 448/2001, sia alla disciplina dell'art.52 della legge n. 88/89, nonché all'art. 13 della legge n. 412/1991. Tali discipline, infatti, costituiscono disciplina peculiare dell'indebito pensionistico e derogatoria rispetto alla disciplina generale civilistica dettata dagli art. 2033 c.c. e segg. Passando all'esame degli altri motivi di gravame gli stessi parimenti risultano del tutto privi di fondamento . Quanto all'omessa notifica del presunto indebito di cui l'appellante sarebbe venuto a conoscenza solo con comunicazione del 28.3.2022 e della inidoneità della documentazione prodotta dall' si osserva gli indebiti oggetto di CP_1 impugnativa sono stati comunicati, prima dei solleciti del 2022 impugnati dalla ricorrente, con diffide notificate nelle date che seguono: 1) Disoccupazione anno 2005: la diffida di restituzione delle somme indebite risulta notificata a mani della ricorrente in data 17.07.2012;
2) Malattia anno 2006: la diffida di restituzione delle somme indebite risulta notificata sempre a mani della ricorrente in data 09.07.2012, nonché in data 17.07.2012;
3) Disoccupazione 2006: la diffida risulta notificata a mani della ricorrente in data 17.07.2012;
4) Disoccupazione 2003: la diffida risulta notificata a mani della ricorrente in data 17.07.2012;
5) Disoccupazione 2007: la diffida risulta notificata a mani della ricorrente in data 17.07.2012.
Pertanto, i vari solleciti di pagamento impugnati dall'appellante , notificati in data 28.03.2022 e 30.03.2022, sono intervenuti prima della scadenza del termine di prescrizione decennale, che inizia a decorrere dalla notifica delle prime diffide, depositate in atti ( cfr. produzione I grado ( ) CP_1
A riguardo è privo di ogni fondamento il rilievo dell'appellante per cui le raccomandate depositate in atti non consentano la sicura riferibilità della missiva alla cartolina attestante il ricevimento. Sul punto è sufficiente osservare che in ogni diffida risulta stampigliato il numero della raccomandata che risulta trascritto sulla ricevuta. Nelle missive sono indicate le date di formazione dell'atto, che risultano assolutamente coerenti con quelle di ricevuta dello stesso. Mette conto osservare che nel caso trova applicazione la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, secondo cui , per il relativo perfezionamento, è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass. n. 4567 del 2015). Si è inoltre osservato che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla «firma del destinatario o di persona delegata», e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., n. 9962 del 2010; in senso conforme, Cass. n. 24283 del 2015).
Infine, nessun rilievo specifico è stato fatto in I grado relativamente alla produzione delle copie delle diffide chiare e leggibili. Si ricorda comunque che per il disconoscimento delle copie fotografiche di scritture ( art. 2719 c.c.) occorre che la dichiarazione abbia chiaro e specifico contenuto , tale cioè che possa evincersi da essa in modo inequivoco la negazione della genuinità della copia (cass. 13.8.2004 n. 15856). Non è pertanto sufficiente la mera contestazione generica della documentazione prodotta in fotocopia In effetti occorre che la contestazione contenga almeno lo specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (cfr. Cass. 19.8.2004 n. 16232) nè può avanzarsi richiesta a fini meramente esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento ( cfr ancora Cass 16232/04). Parimenti infondata è la censura relativa alla genericità della richiesta di restituzione in quanto dall'esame della stessa si evince chiaramente l'importo richiesto , le ragioni della restituzione , il periodo di riferimento.
Infine deve essere disattesa la doglianza relativa alla diversa regolamentazione delle spese processuali che , a dir dell'appellante ,il primo giudice avrebbe dovuto compensare in ragione dei vizi denunciati e della natura previdenziale della questione. Ebbene il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza in base al quale chi ha dato causa al processo deve subire la condanna alle spese.
I cd. principi di causalità e di soccombenza esprimono infatti una regola destinata ad operare per l'attribuzione del carico delle spese di lite: la regola per cui alla parte soccombente, e cioè alla parte le cui richieste siano state disattese dal giudice, si imputano gli oneri processuali necessari ai fini della relativa decisione, per avervi dato causa. Il principio della soccombenza è previsto dall'art. 91 c.p.c., come criterio di regolazione delle spese di lite per il caso in cui vi sia una parte integralmente soccombente ed una integralmente vincitrice. In tal caso soccombenza e imputazione degli oneri processuali coincidono integralmente: all'unico soccombente vanno imputati tutti gli oneri del processo, in quanto di esso egli ha la totale responsabilità.
Nel caso di specie l'odierno appellante si è visto rigettare la domanda dallo stesso promossa nei confronti dell' con conseguente sua integrale CP_1 soccombenza. Non ricorrono ,poi, quelle particolari situazioni—peraltro neppure esplicitate - solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c. - nuova formulazione applicabile ratione temporis e della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 - è possibile disporre la compensazione delle spese medesime, non essendo le stesse ravvisabile nella prospettata natura previdenziale della controversia. Per tutto quanto sin qui esposto la sentenza impugnata si sottrae alle censure che le vengono rivolte e resiste al gravame,. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello e , per l'effetto , conferma la sentenza impugnata;
-condanna parte appellante alla refusione , in favore dell' , delle spese del CP_1 grado che liquida in complessivi euro 1.700,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa se dovuti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in NA lì 14.4.2025 Il Presidente est.rel.
Dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 14.4.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2581/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
, nata il [...] a [...] e residente a [...]Parte_1
Ducenta (CE) alla via Nuova Cottolengo, n. 17 CF: rapp.ta CodiceFiscale_1
e difesa, dall'avvocato Biagio Sagliocco - C.F. - presso il C.F._2 quale elett.te domicilia in Trentola Ducenta alla Via Dante Alighieri, 15 giusta procura in calce al ricorso di I grado avente n.r.g.12581/2022 Tribunale di NA NO “Giudice Giovanni Andrea Rippa” dall'Avv. Biagio Sagliocco –
– (del Foro degli Avvocati di NA NO), e con lui CodiceFiscale_3 elett.te dom.to presso lo Studio Legale Sagliocco &Partners - sito in Trentola- Ducenta (CE) alla Via Dante n. 13C (Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 cpc, dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e/o Email_1 presso il proprio recapito telefax 0818149512;
appellante- CONTRO
in persona del Presidente Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Itala De Benedictis (pec. per procura generale Email_2 alle liti a rogito Notaio di Roma in Repertorio al n. 37875 del Persona_1
22.03.2025
-appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 3470/2023, resa dal Tribunale di NA NO depositata/pubblicata in pari data, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di NA NO , in funzione di giudice del lavoro , rigettava il ricorso ex art 442 proposto da , Parte_1 volto ad accertare l'illegittimità delle richieste di restituzione di somme indebitamente percepite a titolo di disoccupazione agricola e di indennità di malattia, a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi, per l'importo complessivo di euro 6.070,50 per il periodo dall'anno/2003 fino all'anno/2007;
A fondamento del decisum il Tribunale riteneva non applicabile la disciplina di cui all'art. 52 legge 88/1989 e art. 13 legge 412/1991 siccome dettata con specifico riferimento all'erogazione dei ratei pensionistici mentre la fattispecie in esame riguardava il diritto dell' a ripetere l'indennità di disoccupazione e CP_1
l'indennità di malattia erogata alla ricorrente;
il Tribunale ,poi, riteneva non prescritto il diritto dell' alla ripetizione delle somme erogate ,essendo CP_1 applicabile la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., stante la sussistenza di idonei atti interruttivi . Più propriamente nel merito il giudice di prime cure rilevava come parte ricorrente non avesse allegato e chiesto di provare , stante l'onere probatorio a suo carico, la sussistenza dei requisiti legittimanti l'erogazione delle prestazioni riscosse ossia lo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento Avverso la suddetta pronuncia ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 26.10.2023 deducendo :
-che l' non aveva mai provveduto a notificarle il presunto indebito di cui CP_1 era venuta a conoscenza per la prima volta solo a seguito della trasmissione della missiva di pagamento del 28.3.2022 ( a distanza di oltre 15 anni) e che del tutto erroneamente il Tribunale aveva preso in considerazione la documentazione depositata dell' in copia, con delle ricevute con presunte firme su fogli CP_1 separati ed incomprensibili, che si impugnavano;
--l'erroneità della sentenza per non aver applicato la disciplina di cui all'art. 52 legge 88/1989 e art. 13 legge 412/1991;
-l'erroneità della decisione per non avere il primo giudice considerato che il provvedimento di restituzione era generico in quanto non consentiva in alcun modo di individuare gli estremi dell'obbligazione restitutoria;
--un mal governo delle spese processuali che ben potevano essere compensate in ragione dei vizi denunciati e della natura previdenziale della questione.
Chiedeva, pertanto ,in totale riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure , vinte le spese del doppio grado con attribuzione. Instaurato il contraddittorio si costituiva parte appellata che ,sulla base di plurime argomentazioni , resisteva all'impugnazione , chiedendone il rigetto , con vittoria di spese e competenze del grado. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione. La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
La questione dedotta in giudizio attiene a pagamenti di prestazioni a sostegno del reddito (disoccupazione maternità e malattia) effettuati dall' e CP_1 successivamente divenuti indebiti, per intervenuta cancellazione della ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni dedotti in ricorso , con conseguente venir meno dei presupposti di legge per il riconoscimento delle somme erogate.
Ciò posto va da subito detto che il capo della sentenza con il quale il primo giudice , in tema di distribuzione dell'onere probatorio e di riscontrata carenza di prova dei requisiti costitutivi della fattispecie , ha ritenuto che :… in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. ……Nel caso che ci occupa vi era dunque l'onere probatorio incombente sul ricorrente di provare lo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate lavorative in ciascun anno di riferimento. La Corte di Cassazione ha affermato infatti che "L' iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca CP_1 l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all' iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (cfr. Cass. n. 7845 del 19/05/2003). Invero come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Sez. U, Sentenza n. 1133 del 26/10/2000) con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, ma le stesse affermazioni sono state fatte anche in relazione ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9536 del 14/06/2003), il diritto dei lavoratori alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni previdenziali, a fronte del provvedimento dell' di cancellazione dagli elenchi, con cui si attua un CP_1 disconoscimento dei requisiti che fondano l'iscrizione, ha l'onere di provare i requisiti costitutivi della fattispecie legislativamente prevista. Nel caso che ci occupa l'istante non ha allegato e chiesto di provare la sussistenza dei requisiti legittimanti l'erogazione delle prestazioni riscosse” , non è stato attinto da alcuna censura per cui esso risulta incontrovertibilmente passato in giudicato.
Quanto ai motivi di appello relativi alla non applicazione della disciplina di cui all'art. 52 legge 88/1989 e art. 13 legge 412/1991, gli stessi sono infondati e , prima ancora ,inammissibili in quanto del tutto generici ed in violazione degli artt. 342 e 434 del codice di rito. Ed infatti, a fronte una puntuale disamina da parte del Tribunale di tutte le questioni dedotte ed in particolare della non applicabilità della disciplina di cui all'art. 52 legge 88/1989 e art. 13 legge 412/1991, e delle ragioni di applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale ex art 2946 c.c, parte appellante non ha per nulla confutato con argomentazioni puntuali e specifiche tali statuizioni . Ed infatti si è limitato sic et sempliciter a denunciare l'ingiustizia della sentenza nella parte in cui richiama l'art. 52 legge 88/1989 e art 13 legge 412/1991 che , a suo dire, non riguarderebbe la fattispecie de qua, senza assumere alcuna posizione critica rispetto alla motivazione/ricostruzione in diritto del Tribunale, né verso il percorso logico-argomentativo del Giudice. Ma i motivi sono anche infondati;
sul punto va ribadito che l'indebito oggetto del presente giudizio trova la sua origine nell'erroneo pagamento di ratei di indennità di disoccupazione o di indennità di malattia/ maternità. Quindi esso è sottratto sia alla sanatoria dell'art. 38, comma 7, della legge n. 448/2001, sia alla disciplina dell'art.52 della legge n. 88/89, nonché all'art. 13 della legge n. 412/1991. Tali discipline, infatti, costituiscono disciplina peculiare dell'indebito pensionistico e derogatoria rispetto alla disciplina generale civilistica dettata dagli art. 2033 c.c. e segg. Passando all'esame degli altri motivi di gravame gli stessi parimenti risultano del tutto privi di fondamento . Quanto all'omessa notifica del presunto indebito di cui l'appellante sarebbe venuto a conoscenza solo con comunicazione del 28.3.2022 e della inidoneità della documentazione prodotta dall' si osserva gli indebiti oggetto di CP_1 impugnativa sono stati comunicati, prima dei solleciti del 2022 impugnati dalla ricorrente, con diffide notificate nelle date che seguono: 1) Disoccupazione anno 2005: la diffida di restituzione delle somme indebite risulta notificata a mani della ricorrente in data 17.07.2012;
2) Malattia anno 2006: la diffida di restituzione delle somme indebite risulta notificata sempre a mani della ricorrente in data 09.07.2012, nonché in data 17.07.2012;
3) Disoccupazione 2006: la diffida risulta notificata a mani della ricorrente in data 17.07.2012;
4) Disoccupazione 2003: la diffida risulta notificata a mani della ricorrente in data 17.07.2012;
5) Disoccupazione 2007: la diffida risulta notificata a mani della ricorrente in data 17.07.2012.
Pertanto, i vari solleciti di pagamento impugnati dall'appellante , notificati in data 28.03.2022 e 30.03.2022, sono intervenuti prima della scadenza del termine di prescrizione decennale, che inizia a decorrere dalla notifica delle prime diffide, depositate in atti ( cfr. produzione I grado ( ) CP_1
A riguardo è privo di ogni fondamento il rilievo dell'appellante per cui le raccomandate depositate in atti non consentano la sicura riferibilità della missiva alla cartolina attestante il ricevimento. Sul punto è sufficiente osservare che in ogni diffida risulta stampigliato il numero della raccomandata che risulta trascritto sulla ricevuta. Nelle missive sono indicate le date di formazione dell'atto, che risultano assolutamente coerenti con quelle di ricevuta dello stesso. Mette conto osservare che nel caso trova applicazione la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, secondo cui , per il relativo perfezionamento, è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass. n. 4567 del 2015). Si è inoltre osservato che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla «firma del destinatario o di persona delegata», e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., n. 9962 del 2010; in senso conforme, Cass. n. 24283 del 2015).
Infine, nessun rilievo specifico è stato fatto in I grado relativamente alla produzione delle copie delle diffide chiare e leggibili. Si ricorda comunque che per il disconoscimento delle copie fotografiche di scritture ( art. 2719 c.c.) occorre che la dichiarazione abbia chiaro e specifico contenuto , tale cioè che possa evincersi da essa in modo inequivoco la negazione della genuinità della copia (cass. 13.8.2004 n. 15856). Non è pertanto sufficiente la mera contestazione generica della documentazione prodotta in fotocopia In effetti occorre che la contestazione contenga almeno lo specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (cfr. Cass. 19.8.2004 n. 16232) nè può avanzarsi richiesta a fini meramente esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento ( cfr ancora Cass 16232/04). Parimenti infondata è la censura relativa alla genericità della richiesta di restituzione in quanto dall'esame della stessa si evince chiaramente l'importo richiesto , le ragioni della restituzione , il periodo di riferimento.
Infine deve essere disattesa la doglianza relativa alla diversa regolamentazione delle spese processuali che , a dir dell'appellante ,il primo giudice avrebbe dovuto compensare in ragione dei vizi denunciati e della natura previdenziale della questione. Ebbene il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza in base al quale chi ha dato causa al processo deve subire la condanna alle spese.
I cd. principi di causalità e di soccombenza esprimono infatti una regola destinata ad operare per l'attribuzione del carico delle spese di lite: la regola per cui alla parte soccombente, e cioè alla parte le cui richieste siano state disattese dal giudice, si imputano gli oneri processuali necessari ai fini della relativa decisione, per avervi dato causa. Il principio della soccombenza è previsto dall'art. 91 c.p.c., come criterio di regolazione delle spese di lite per il caso in cui vi sia una parte integralmente soccombente ed una integralmente vincitrice. In tal caso soccombenza e imputazione degli oneri processuali coincidono integralmente: all'unico soccombente vanno imputati tutti gli oneri del processo, in quanto di esso egli ha la totale responsabilità.
Nel caso di specie l'odierno appellante si è visto rigettare la domanda dallo stesso promossa nei confronti dell' con conseguente sua integrale CP_1 soccombenza. Non ricorrono ,poi, quelle particolari situazioni—peraltro neppure esplicitate - solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c. - nuova formulazione applicabile ratione temporis e della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 - è possibile disporre la compensazione delle spese medesime, non essendo le stesse ravvisabile nella prospettata natura previdenziale della controversia. Per tutto quanto sin qui esposto la sentenza impugnata si sottrae alle censure che le vengono rivolte e resiste al gravame,. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello e , per l'effetto , conferma la sentenza impugnata;
-condanna parte appellante alla refusione , in favore dell' , delle spese del CP_1 grado che liquida in complessivi euro 1.700,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa se dovuti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in NA lì 14.4.2025 Il Presidente est.rel.
Dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche