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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/08/2025, n. 3091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3091 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. 5920/2021 R.G.A.C.
REP UBBLI CA ITALI ANA
IN NOM E DEL PO P OL O ITALI ANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Luigi Aprea, ha pronunziato ai sensi degli artt. 127 ter e 190
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5920/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità
Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Sant'NT Parte_1 C.F._1
(NA) alla Via delle Azalee n. 2, presso lo studio dell'Avv. Anna Russo (C.F.
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata ai C.F._2 rispettivi atti di citazione
ATTORE
E
(C.F. - P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Aversa alla Via Michelangelo n.
66, presso lo studio dell'Avv. Federico Antignani (C.F. ) dal quale è CodiceFiscale_3 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. ) residente in [...] alla Controparte_2 C.F._4
Via Bachelet n.16-19
CONVENUTO-CONTUMACE
E
Controparte_3
(C.F. , in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliata in Napoli al P.IVA_3
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Vico Santa Maria della Neve 67, presso lo studio dell'avv. Matteo Morici (C.F.
) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla C.F._5 comparsa di intervento volontario
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e verbali di causa, che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
e la innanzi al Tribunale di Napoli Nord al
[...] ON fine di ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni subite in qualità di conducente del motoveicolo Piaggio Aprilia Scarabeo targato DD24104, di proprietà di , Controparte_5 in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 11 luglio 2019, alle ore 15:00 circa, in
Sant'NT (NA) al Corso Italia.
L'attore evidenziava che, mentre percorreva a velocità moderata il Corso Italia con direzione
Corso Europa, giunto in prossimità dell'incrocio con Via D. Colasanto, veniva colliso dall'autovettura Fiat 500 targata FN985EZ, di proprietà di (assicurata per la Controparte_2
r.c.a. presso , il quale, ripartendo da una sosta si ON immetteva sul Corso Italia, effettuava una manovra repentina di svolta a sinistra senza azionare l'indicatore di direzione e, non avvedendosi del motociclo Piaggio Aprilia Scarabeo, tagliava trasversalmente la carreggiata per immettersi nell'antistante Via Colasanto, invadeva la traiettoria di marcia del motoveicolo ed urtava con la parte antero-laterale sinistra dell'autovettura la parte laterale destra del motociclo, che rovinava al suolo.
A causa dell'urto e della conseguente caduta riportava lesioni personali per le Parte_1 quali si rendeva necessario l'intervento del 118 ed il trasporto al P.S. dell'Ospedale “San
Giuliano” di Giugliano in Campania ove gli veniva diagnosticata “frattura trimalleolare scomposta con lussazione della caviglia destra” e successivamente sottoposto a due interventi chirurgici.
A seguito del sinistro residuavano postumi permanenti a carico dell'attore quantificati con perizia medica di parte in 18% danno biologico, ITT di 70 giorni, ITP al 50% di 120 giorni.
Il si sottoponeva a visita medico legale, presso il CTP nominato dalla Pt_1 [...]
il quale riconosceva, quale danno biologico subito dall'attore, ON postumi definitivi di Invalidità Permanente nella misura del 15,5%, oltre a giorni 33 di
Inabilità Temporanea Totale, giorni 38 di Inabilità Temporanea Parziale al tasso del 75% ed ulteriori giorni 90 di Inabilità Temporanea Parziale al tasso del 50%.
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La predetta compagnia di assicurazione corrispondeva, pertanto, al un importo pari ad Pt_1
€.44.000,00 a titolo di risarcimento danni per le lesioni patite, accettato a titolo di acconto.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “A) accertare i fatti come dedotti in premessa e, per l'effetto, dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità del convenuto , quale proprietario e conducente della Fiat Controparte_2
500 targata FN985EZ, nella produzione del sinistro/evento dannoso oggetto di causa;
B) accertare tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (emergente, da lucro cessante, biologico, estetico, esistenziale, morale e dinamico relazionale) subiti dall'attore in conseguenza del sinistro de quo, come dedotti e provati in corso di causa, quantificare –sulla base della documentazione prodotta in giudizio, nonché applicando i criteri dettati dalle
Tabelle di Milano Anno 2018 e dalla Giurisprudenza- l'effettivo ed integrale importo dovuto all'attore a titolo di risarcimento di tutti i suddetti danni e, per l'effetto, condannare i convenuti , in persona del legale rappresentante p.t., e ON
, in solido tra loro e/o alternativamente, al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
(ed al netto della somma già corrisposta), del residuo importo comunque non Pt_1 inferiore ad €.51.934,00, ovvero della diversa somma ritenuta di Giustizia, oltre a rivalutazione monetaria dalla data del sinistro ed agli interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo, come per Legge;
C) condannare i convenuti ON
, in persona del legale rappresentante p.t., e , in solido tra
[...] Controparte_2 loro e/o alternativamente, al pagamento, in favore di , di spese e compensi per Parte_1 il presente giudizio, oltre a spese generali ed oneri di Legge, con distrazione in favore della sottoscritta procuratrice antistataria.”
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11 settembre 2021, si costituiva in giudizio la la quale in via preliminare eccepiva l'improponibilità ON della domanda attorea per violazione degli artt. 143, 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/2005, nel merito, in via principale, contestava la ricostruzione dell'evento, così come descritta nel libello introduttivo, in quanto sprovvista del necessario supporto probatorio, il cui onere ricade in capo alla parte attrice del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., in particolare contestava il valore probatorio del CID ed attribuiva, in via esclusiva e/o concorsuale ex artt. 1227 c.c., la responsabilità dell'evento per cui è causa a carico di parte attrice per violazione degli artt. 140 – 141 - 143 – 144 e 148 C.d.S..
La convenuta evidenziava di avere già versato in favore di la somma di Parte_1
€.44.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa, somma da ritenersi satisfattiva;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
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Concludeva: “acchè il Giudice adito accerti, dichiari e disponga la reiezione della pretesa attrice perché nulla, inammissibile, improponibile, improcedibile nonché infondata in fatto e diritto;
condannare l'attore alla restituzione in favore della concludente, totale e/o parziale, ex art. 2033 c.c. dell'importo di € 47.000,00 corrispostogli a titolo di offerta, oltre interessi ed rivalutazione monetaria dal pagamento all'effettivo soddisfo come per legge;
condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni in favore della comparente, in subordine, la riduzione del petitum al netto delle avverse pretese voci di danno in quanto inammissibili, infondate, inesigibili e/o duplicative il dovuto nel caso di specie ed all'equo e giusto, anche ex artt.1227 e segg. c.c., con integrale rigetto dell'avversa domanda di risarcimento del c.d. danno morale soggettivo (cfr. Cass. A Sez. Unite sent. n.26972/08, Trib.
Di Pavia sent. n.1107/08); vinte le spese e le competenze di causa.”.
In data 9 maggio 2023 spiegava intervento volontario la Controparte_3
al fine di esercitare il diritto di surroga. L'Ente previdenziale evidenziava,
[...] infatti, di aver erogato in favore di l'indennizzo previsto dall'art. 18 della legge Parte_1
141/92 per infortunio o malattia per un importo di €. 3.074,88.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) In via principale, Accertare e dichiarare che la ha diritto ad esercitare il diritto Controparte_3 di surroga e per l'effetto, condannare la in persona del ON legale rapp.te p.t., o chi e per quanto di ragione, al pagamento in Favore della
[...] dell'importo di €.3.074,88 lordi, oltre Controparte_3 interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di rimborso dell'indennizzo versato dalla all'avv. . 2) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso CP_3 Parte_1 forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Benchè ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva , che rimaneva Controparte_2 contumace.
All'udienza del 14.05.2025 la causa veniva riservata in decisione secondo i termini abbreviati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , non costituitosi nel Controparte_2 presente giudizio nonostante la notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti.
Sempre in via preliminare va dato atto della legittimazione attiva e passiva delle parti in causa che si desume dalla documentazione in atti e dall'assenza di specifiche contestazioni a riguardo. Va altresì dichiarata la validità dell'atto introduttivo atteso che il medesimo permette di individuare gli elementi costitutivi della domanda proposta dall'attore nei
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confronti delle parti convenute e che ha consentito a queste ultime di spiegare compiutamente tutte le loro difese.
Va, infine, dichiarata la procedibilità della domanda, avendo parte attrice dimostrato di aver ottemperato all'invio di messe in mora ed invito a negoziazione assistita (depositate in atti), in conformità al combinato disposto degli artt. 145 e 148 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nei confronti della in persona del legale rappresentante pro ON tempore.
Tanto premesso, venendo al merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Dall'attività istruttoria svolta emerge un quadro probatorio che, complessivamente considerato, consente di ritenere dimostrata la sussistenza del fatto storico per cui è causa.
Quanto alle modalità di verificazione dell'incidente stradale, se è vero, che le dichiarazioni rese nel modulo di constatazione amichevole, pur firmato congiuntamente dai conducenti coinvolti (cfr. fascicolo di parte attrice) non ha valore di piena prova, dovendo essere liberamente apprezzato dal giudice ai sensi dell'art. 2733, co. 3, c.c. (v. Cass., SS.UU.,
10311/06, Cass. 18592/2018, Cass. 13951/2018, Cass. 29146/2017, Cass. 3875/2014, Cass.
3567/2013, Cass. 7781/2010, Cass. 12257/07 e Cass. 10304/07), è pur vero che la dinamica del sinistro dedotta in citazione ed indicata nel modulo CAI, risulta confermata dall'escussione testimoniale oltre che nella documentazione processuale allegata, ed in particolare, nel referto ospedaliero di pronto soccorso.
Sul piano dei rilievi probatori, la ricostruzione dell'accadimento dannoso effettuata nella domanda viene confermata dalle dichiarazioni rese da uno dei testi di parte attrice, il quale descrive con precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito delle quali avveniva l'incidente stradale de quo.
In particolare, quanto alla dinamica dell'evento dannoso, il teste escusso, Testimone_1 da ritenersi attendibile, per avere reso dichiarazioni sufficientemente circostanziate e coerenti,
e per assistito visivamente ai fatti di causa, confermava il verificarsi del sinistro secondo le modalità allegate da parte attrice nell'atto di citazione.
A riguardo, il teste ha dichiarato, per averlo visto personalmente, che il Testimone_1 sinistro si verificò intorno alle ore 15, intorno alla prima decade di luglio 2019, il 10 o l'11, di giovedì, e un'autovettura Fiat 500 immettendosi senza segnalazione sulla carreggiata percorsa dal motoveicolo condotto dall'attore e toccò con la sua parte anteriore sinistra la parte laterale destra dello scooter;
in particolare, il teste riferiva che l'attore, a causa Tes_1 dell'impatto con l'autovettura, era rovinato al suolo, risultando poi dolorante alla gamba destra (“il sinistro si verificò intorno alle ore 15, intorno alla prima decade di luglio 2019, il
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10 o l'11, era un giovedì perché all'epoca collaboravamo su diverse vicende professionali ed eravamo soliti vederci il martedì ed il giovedì una volta al mio studio ed un'altra al suo. In quella occasione stavamo andando presso il suo studio a Napoli con due mezzi diversi. Lui mi precedeva con lo scooter Scarabeo nero di cui non ricordo la targa ed io lo seguivo con la mia vettura una Fiat 600 in Sant'NT (NA) al Corso Italia mentre ci dirigevamo per
l'imbocco dell'Asse Mediano. Il sinistro si verificò all'intersezione con via Colasanto, Corso
Italia ha un unico senso di marcia verso Corso Europa che poi sbocca sull'Asse Mediano.
L'impatto si verificò con una Fiat 500 di colore grigio scuro;
ADR: la Fiat 500 era ferma sul lato destro e la vidi immettersi senza segnalazione sulla carreggiata percorsa da con Pt_1 il motorino e toccò con la sua parte anteriore sinistra la parte laterale destra dello scooter che non andava ad alta velocità e non poteva farlo perché dovevo seguirlo altrimenti lo avrei perso, in quel momento la strada non era trafficata;
ADR: la macchina svoltò a sinistra come se avesse voluto immettersi in via Colasanti impattando lo scooter nella parte laterale quasi posteriore destra, all'altezza della pedana per appoggiare i piedi. La manovra della Fiat 500 fu repentina. Io mi trovavo a circa una ventina di metri da sullo scooter, a distanza di Pt_1 sicurezza in modo tale da assicurare lo spazio di una eventuale frenata. Non vi erano altri veicoli tra di noi;
ADR: cercò di recuperare lo scooter che sbandava ma non vi riuscì Pt_1
e cadde sul fianco destro e lo scooter gli cadde addosso, la gamba destra finì sotto lo scooter
e quando riuscimmo ad alzare il motoveicolo era in posizione contraria a quella del corpo, era tutta storta ed in posizione innaturale. … omissis….” – cfr. verbale udienza del
23.5.2023).
Il teste escusso, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha dunque confermato, con dichiarazioni univoche e concordanti, la ricostruzione dell'incidente dedotto in citazione ed il verificarsi del trauma subito dall'attore all'arto inferiore destro a causa della colpevole condotta di guida tenuta dall'autovettura Fiat 500 condotta da . Controparte_2
Le dichiarazioni testimoniali relative alla riconducibilità eziologica delle lesioni personali riportate da alla caduta al suolo determinata dall'impatto con l'autoveicolo Parte_1 investitore risultano poi corroborate dalla documentazione medica depositata nel fascicolo attoreo.
Sul piano degli elementi probatori relativi alla dinamica del sinistro ed alle sue conseguenze pregiudizievoli oggetto di valutazione giudiziale nel caso di specie occorre precisare che dalla documentazione medica depositata da parte attrice, nonché dalla perizia di parte versata in atti dalla convenuta compagnia di assicurazione, svoltasi in contraddittorio con la parte attrice, le lesioni subite dal risultano sufficientemente provate. Pt_1
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Con riguardo ai profili causali ed all'esatta stima del pregiudizio subito dall'attore, non vi sono motivi per disattendere le risultanze peritali svolte in contraddittorio, le quali hanno confermato la sussistenza delle lesioni ed il nesso con l'evento di cui è causa, e che sono state espressamente condivise dall'attore anche in corso di causa;
lo stesso ha infatti dichiarato di ritenere congrua la richiamata valutazione operata dal dott. e chiesto di liquidare il Per_1 danno utilizzando detti parametri affermando nella memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2
c.p.c., depositata telematicamente in data 31 maggio 2022, che: “con riferimento al
questa difesa richiama espressamente la pacifica, accettata ed Controparte_6 incontestata stima del danno biologico relazionata in fase pregiudiziale dal Medico Legale
Prof. Dott. (doc.15 prod.ne attorea), all'uopo incaricato, quale proprio Persona_2 fiduciario, dalla convenuta , stima questa - Controparte_7 in sostanza analoga e coincidente con quella relazionata dal Dott. , Persona_3 quale Medico Legale fiduciario dell'attore (doc.14 prod.ne attorea)- che prova pacificamente il danno biologico (Invalidità Permanente ed Inabilità Temporanea Totale e Parziale) patito dall'attore in conseguenza del sinistro de quo;
si chiede, pertanto, di voler utilizzare la predetta pacifica valutazione tecnica ai fini dell'accertamento e della quantificazione del danno biologico patito dall'attore.” ed all'udienza del 26.03.2025 che: "per l'attore e per delega del procuratore costituito Avv. Anna Russo, l'Avv. Domenico Di Donato, il quale, preso e dato atto della documentazione medica fatta pervenire dal testimone e Tes_2 depositata in giudizio, comprovante la patologia di demenza senile dallo stesso sofferta, e considerate le testimonianze già raccolte e tutte le restanti risultanze istruttorie, chiede, a questo punto, di rinviare la causa per precisazione delle conclusioni, essendo la stessa matura per la decisione. Invero, con riferimento al quantum debeatur, si ribadisce che nel presente giudizio è risultata pacifica e non controversa la valutazione del danno biologico subito dall'attore ed operata dal fiduciario dell'Assicurazione Prof. Dott. Persona_2 valutazione del danno biologico a cui è stata data esplicita adesione da parte del danneggiato
e che dovrà essere utilizzata dal Giudicante al fine di determinare l'effettivo risarcimento monetario a quest'ultimo spettante, senza la necessità di procedere a C.T.U.; difatti, si ribadisce che agli atti di causa è stata depositata Relazione medico-legale redatta dal suddetto perito dell'Assicurazione in occasione della visita medica eseguita dalla Compagnia assicurativa, ove veniva riconosciuta l'invalidità permanente del 15,5% e l'inabilità temporanea di 33 giorni di I.T.T., 38 giorni di I.T.P. al 75% e 90 giorni di I.T.P. al 50%; con la prima memoria istruttoria, il danneggiato ha esplicitamente espresso la propria adesione alla suddetta valutazione tecnica e NON è mai stata sollevata alcuna contestazione e/o
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eccezione in merito. Pertanto, ai fini della quantificazione del danno e dei relativi conteggi, in forza del principio di non contestazione ed in ossequio al principio di economia processuale,
l'On. Giudicante dovrà utilizzare la predetta pacifica valutazione tecnica, senza necessità di procedere ad un'inutile rinnovazione e/o duplicazione della stessa." (cfr. verbale udienza del
26.03.2025).
Pertanto, la consulenza tecnica medico-legale espletata in contraddittorio tra le parti dal fiduciario della convenuta compagnia, unitamente alle risultanze probatorie precedentemente analizzate, consente di ritenere dimostrata l'ammissibilità del nesso di causalità materiale tra l'evento traumatico (la caduta al suolo a seguito dello scontro tra veicoli) e le lesioni iniziali riportate dal , ovvero “frattura di parte non specificata chiusa perone e tibia”, Pt_1 essendosi accertato il “nesso causale fra evento e lesioni compatibile, nesso causale fra lesioni accertate e menomazione compatibile”.
Dall'istruttoria emerge, quindi, che le conseguenze pregiudizievoli derivate dall'evento dannoso risultano per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica, evoluzione riparativa e documentazione esibita compatibili con la modalità di svolgimento dell'incidente stradale descritto nell'atto di citazione, consentendo di ritenere provato il nesso di causalità giuridica intercorrente tra il danno-evento e gli esiti stabilizzati del processo patologico concernenti sintomi dolorosi in corrispondenza delle pregresse fratture ossee e deficit funzionale della spalla e del gomito sinistro.
Per quanto concerne l'individuazione dei profili di responsabilità nella causazione dell'incidente, occorre richiamare l'art. 2054 c.c., quale diposizione in grado di fornire una regola per il riparto della responsabilità civile in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro, per quanto riguarda la colpa dei conducenti e l'apporto causale delle rispettive condotte rispetto al fatto dannoso prodotto: si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni cagionati dallo scontro.
Tuttavia, tale presunzione può trovare applicazione soltanto ove le risultanze probatorie non consentano di accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia causato l'evento dannoso;
essa svolge infatti una funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui non possano attribuirsi le effettive responsabilità dell'incidente stradale e “non sia possibile stabilire concretamente né il grado di colpa dei due conducenti, né le cause o le modalità del sinistro” (Cassazione civile n.23300/2022).
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Sulla scorta di tale considerazione può quindi osservarsi che la pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., integri una c.d. presunzione relativa: essa, infatti, opera fino a prova contraria.
Alla luce del consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità il criterio presuntivo di cui all'art. 2054 c.c. 2° comma, può dirsi superato quando all'esito della valutazione delle prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti, e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza, fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando, non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. civ. n. 12524/2000; Cass. civ. n. 4130 /2017).
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche “indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente” (Cass. civ. 19115/2020; Cass. civ. n. 13672/2019; Cass. civ. n. 18340/2013).
In altri termini, il concorso di colpa del soggetto danneggiato può essere escluso, non solo quando il conducente abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando dalle modalità di verificazione del sinistro risulta con certezza che non vi era per la vittima alcuna concreta possibilità di poter prevenire o evitare l'incidente stradale;
una tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'altro conducente abbia compiuto una imprudente manovra di marcia eseguita invadendo l'altrui corsia di marcia in modo così repentino ed imprevisto da costituire un ostacolo improvviso e inevitabile, al punto tale da non consentire al soggetto danneggiato, anche usando la dovuta diligenza, di evitare l'impatto.
Nella fattispecie in esame, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, può ritenersi dimostrata, in termini certi ed univoci, l'incidenza causale esclusiva del comportamento del conducente dell'autoveicolo Fiat 500 nella determinazione del sinistro da cui sono scaturite le sopra indicate conseguenze pregiudizievoli in danno di . Parte_1
In primo luogo, dalle dichiarazioni rese dal della cui attendibilità non vi Testimone_1
è motivo di dubitare in ragione della precisione e logicità delle stesse, emerge il comportamento imprudente dell'autovettura coinvolta, si immetteva nella corsia di marcia tagliando la strada allo scooter condotto dall'attore che non aveva alcuna possibilità di evitare
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lo scontro (“la Fiat 500 era ferma sul lato destro e la vidi immettersi senza segnalazione sulla carreggiata percorsa da con il motorino e toccò con la sua parte anteriore sinistra la Pt_1 parte laterale destra dello scooter che non andava ad alta velocità” – deposizione teste
. Testimone_1
Ai sensi dell'art. 154 del Codice della Strada: “
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare.
3. I conducenti devono, altresì: a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata;
b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto
a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;
c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale…”.
Era pertanto dovere del convenuto, in quanto conducente del mezzo che si stava immettendo nella corsia di transito, assicurarsi che non vi fossero altri mezzi in percorrenza, essendo il medesimo tenuto in ogni caso a dare precedenza al motoveicolo in transito, oltre che a segnalare la propria manovra mediante l'indicatore di direzione.
In secondo luogo, considerate le coordinate spazio-temporali di verificazione del sinistro
(orario diurno, alle ore 15:00 circa, su strada avente andamento rettilineo) l'eventuale situazione di rischio rappresentata dal sopraggiungere di un motoveicolo rappresentava una
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situazione oggettivamente visibile da parte di un soggetto mediamente diligente in ragione delle buone condizioni di illuminazione dei luoghi.
Può, quindi, ritenersi razionalmente credibile che laddove il conducente della Fiat 500 avesse tenuto una condotta di guida maggiormente prudente ed una velocità moderata ben avrebbe potuto avvistare lo scooter proveniente da tergo e arrestare la marcia dell'autovettura.
In terzo luogo, la compagnia assicurativa non ha fornito alcuna prova contraria o dimostrato circostanze idonee a dimostrare, sia pur presuntivamente, la sussistenza del comportamento colposo del danneggiato ed in che modo lo stesso possa aver influito sulla dinamica del sinistro al punto tale da poter ritenere individuare in capo allo stesso una quota di responsabilità nella causazione del sinistro.
Alla luce del quadro probatorio così esaminato possono dunque individuarsi elementi idonei a ritenere superata la presunzione posta dall'art. 2054, comma 2, c.c., con attribuzione esclusiva di responsabilità per la verificazione del sinistro in capo al veicolo Fiat 500 e conseguente impossibilità di configurare un concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'incidente stradale per cui è causa.
Ne deriva che la domanda risarcitoria va accolta e, pertanto, devono ritenersi tenuti al risarcimento del danno, in solido tra loro, il convenuto , quale proprietario Controparte_2 del veicolo Fiat 500 targata FN985EZ, e la compagnia ON assicuratrice del medesimo veicolo.
Con riferimento al quantum del risarcimento dovuto risulta opportuno ancorare la liquidazione alla stima effettuata nella perizia redatta in contraddittorio tra le parti dal fiduciario dell'assicurazione dott. condivise, come argomentato supra, dalle parti e Per_1 da questo giudicante in considerazione della completezza ed adeguatezza degli accertamenti ed esami da esso svolti, della coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni espresse e congruenza delle stesse con la documentazione e certificazione medico - ospedaliera versata in atti - secondo cui, a seguito dell'evento dannoso dedotto in lite, l'attore ebbe a riportare lesioni personali compatibili con le menomazioni oggetto di danno biologico.
Nella specie, il consulente ha riconosciuto il nesso causale tra l'evento e le lesioni ed ha quantificato le stesse nei termini che seguono: 15,5% di danno biologico, 33 giorni di I.T.T.,
38 giorni di I.T.P. al 75% e 90 giorni di I.T.P. al 50%.
Ciò posto, trattandosi di lesioni non suscettibili di rientrare nel novero delle cosiddette
“micropermanenti”, trattandosi di lesioni cd. “macropermanenti” ai sensi dell'art. 138 cod. ass.ni, questo giudicante ritiene applicabili, in via equitativa, i parametri di liquidazione mutuati dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano nella loro più recente
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formulazione del 2024. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente avuto modo di chiarire che “La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base
a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408). E ciò in quanto “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c. c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale — e al quale la S. C., in applicazione dell'art. 3 cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c. c. — salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.” (cfr., in tal senso, sempre Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n.
12408). Va detto che le Tabelle di Milano, a partire dalla loro versione 2021, seguendo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, hanno modificato il nome tradizionale del danno non patrimoniale: il danno biologico, ossia il danno alla salute (la lesione al fisico), è diventato
“danno dinamico-relazionale” e il danno morale (ossia il patimento) è diventato “danno da sofferenza soggettiva interiore”. Inoltre, il danno biologico e danno morale sono stati indicati in valori separati in quanto le tabelle contengono gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25164/2020) che ha espressamente affermato la necessità di un'indicazione distinta dei due valori. Ciò rileva nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione (ossia ricorrano circostanze eccezionali e specifiche), dovendo procedere all'aumento percentuale del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale. Le nuove tabelle, quindi, hanno recepito il recente orientamento della Cassazione che ha affermato l'erroneità dell'indicazione di un valore monetario complessivo, dato dalla sommatoria delle due poste di danno. Non si trascuri che, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose: art. 590 c.p.), compete, potenzialmente ed ai sensi dell'art. 2059 c. c. in relazione all'art. 185
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c.p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, come visto, risultava in un recente passato già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle (quelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano) che, sulla scorta di quanto affermato dal Supremo Organo di nomofilachia (cfr., in tal senso, Cass., SS.
UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., SS.
UU. 11 novembre 2008, n. 26074; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26975), sono state elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medicolegale", nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi liquidati a titolo di cosiddetto danno biologico “standard” e di cosiddetto danno morale.
Orbene, premesso quanto precede, valutati i postumi permanenti nella misura del 15,5%, questo giudicante, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (34 anni), ritiene di determinare il “quantum debeatur”, nella somma di €. 42.362,00 per la suddetta voce.
A tale somma devono aggiungersi €. 12.247,50 a titolo di danno biologico temporaneo di cui:
€.3.795,00 per Invalidità Temporanea totale, per Invalidità temporanea parziale al 75% €.
3.277,50, per Invalidità temporanea parziale al 50% €. 5.175,00.
Va, inoltre, riconosciuto il cd. danno morale ossia la componente relativa alla sofferenza soggettiva interiore sopra menzionata: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico” (Sez. 3 , Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022).
Invero la natura del pregiudizio e della accertata lesione integrano, ad avviso dello scrivente, tale voce di danno appare comprovata dalle dichiarazioni dei testi Testimone_1 [...]
e che devono considerarsi pienamente attendibili, avendo fornito Tes_3 Testimone_4 chiarimenti privi di contraddizione riguardo alla tipologia di attività condotta dall'attore e le conseguenti ripercussioni personali e professionali derivatigli dal sinistro, illustrandone le condizioni di sofferenza.
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Tale voce di danno può esser quantificata (considerato il calcolo differenziale sopra indicato) in euro 13.355,00, all'attualità.
La sommatoria delle voci di danno che precedono, determina l'importo complessivo di €.
67.964,50, a titolo di danno non patrimoniale, all'attualità.
Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, anche nella recente formulazione, lasciano salva la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione
- laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali. Il suddetto criterio di liquidazione del cosiddetto danno non patrimoniale, utilizzato dalle tabelle di liquidazione applicate nella presente sede, in quanto valevole a prendere in considerazione le sofferenze che, in senso stretto, risultano suscettibili di essere, anche in via presuntiva, correlate con le lesioni patite dall'attore, risulta, del resto, perfettamente in linea con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale. Giova, infatti, rammentare come le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, nelle ampiamente note sentenze dell'11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974
e 26975 abbiano affermato, al riguardo, principi che non possono essere elusi in questa sede.
In particolare, per quanto qui interessa, si legge nella motivazione delle suddette decisioni:
“Viene in primo luogo in considerazione nell'ipotesi in cui illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nel danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico
e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa l'applicabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
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Riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica peculiarità risulta essere stata concretamente dedotta, né, a fortiori comprovata, della difesa dell'attore allo scopo di giustificare – con finalità di “personalizzazione” della liquidazione risarcitoria effettuata - un aumento dei valori medi suddetti, per cui essa non va riconosciuta.
Non si ritiene che i postumi riportati incidano significativamente sulla capacità di lavoro specifica. Infatti, il profilo professionale di avvocato prevede competenze culturali, relazionali, riflessive, di conoscenza della legislazione, di gestione dei rapporti con i clienti;
è chiaro, quindi, che i postumi della frattura alla gamba non possano interferire in maniera significative sulle competenze specifiche dell'avvocato, né è stato dimostrato che la frattura alla gamba abbia, ed eventualmente per quanto tempo, costituito un ostacolo alla sua esplicazione.
Risultano poi da parte attrice sostenute e documentate spese sanitarie per €.2.934,00 il cui importo deve essere ritenuto congruo in quanto connesse alle lesioni per cui è causa.
Va rigettata la domanda di rimborso delle spese di CTP sostenute dall'attore non essendone provato l'esborso.
A tal proposito, giova rammentare che, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 1135/2023 del
16.01.2023, ha ribadito che “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (e cioè le uniche spese delle quali, stando alla sentenza impugnata rimasta sul punto incensurata,
l'appellata aveva invocato l'integrale rimborso con la proposizione dell'appello incidentale:
v. la sentenza impugnata, p. 8) la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano, invero, tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che (ma non
è stato questo il caso) il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1°, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84 del
2013; Cass. n. 3380 del 2015), ferma restando, naturalmente, la necessità che di tali spese la parte vittoriosa dimostri l'esborso effettivamente sopportato dovendosi, per contro, escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (Cass. n. 21402 del 2022; Cass. n. 2605 del 2006)”.
Nella fattispecie in esame, siffatte spese non possono essere riconosciute all'attore non essendo stato provato il relativo esborso delle somme richieste, essendo necessario il deposito della relativa quietanza di pagamento (Suprema Corte con l'ordinanza 27 settembre 2017 - 12 febbraio 2018, n. 3293).
In conclusione, considerato l'acconto pari ad euro 44.000,00 versato in epoca precedente al giudizio in favore di dalla compagnia Parte_1 ON che va detratto dal complessivo importo riconosciuto a titolo di danno patrimoniale e non
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patrimoniale di euro 70.898,50, va liquidato in favore dell'attore il complessivo importo di euro 26.898,50.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché
Cass. 10 marzo 2000, n. 2796). Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo
Giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore degli interessi al tasso legale, previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data dell'evento dannoso (11 luglio 2019 data del sinistro) sull'importo devalutato - in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice, alla data suddetta del 11 luglio 2019, quale momento in cui l'illecito si è prodotto - dell'ammontare sopra riconosciuto a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo. Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Va infine esaminata la domanda proposta da Controparte_3
[...]
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L'Ente previdenziale evidenziava, infatti, di aver erogato in favore di Parte_1
l'indennizzo previsto dall'art. 18 della legge 141/92 per infortunio o malattia per un importi di
€. 3.074,88.
Ed invero l'ente interviene in giudizio al fine di ottenere il rimborso da parte della convenuta compagnia di assicurazione di quanto versato al proprio iscritto , tuttavia nulla Parte_1 prova in tal senso.
In atti non risulta depositata documentazione attestante l'avvenuto pagamento in favore dell'attore, bensì esclusivamente la delibera di riconoscimento dell'indennizzo.
La domanda va pertanto rigettata.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e dell'interventore e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese di parte, considerato il valore della domanda nello scaglione tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, secondo i criteri di cui al D.M. 10.03.2014
n.55, recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_2
2) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, CO e la Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra ON loro, al pagamento in favore di della somma complessiva di €. 26.898,50 per le Parte_1 causali di cui in motivazione, già decurtata dell'acconto ricevuto, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
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3) CO e la in persona del Controparte_2 ON legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in €. 545,00 per esborsi ed €. 5.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Anna Russo dichiaratasi antistataria;
4) CO , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1 giudizio che si liquidano in €. 1.311,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Anna Russo dichiaratasi antistataria;
5) CO , in persona del legale CP_3 Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ON
in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese del presente
[...] giudizio che si liquidano in €. 1.311,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c
Aversa, 07.08.2025
IL GIUDICE
dott. Luigi Aprea
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