Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/06/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 762/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 762/2022 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il il 24.6.1971 e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
7.11.1974 (Avv. DI MICELI SALVATORE)
Parte attrice
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., C.F. (Avv. VALENZA IGNAZIO) P.IVA_1
Parte convenuta
Oggetto: mutuo
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 22.4.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio Controparte_1 chiedendo di accertare la nullità del contratto di mutuo del 16.12.2008, perché affetto da usura soggettiva e, conseguentemente, di dichiarare che, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., non era dovuto alcun interesse;
in subordine, chiedeva di ritenere e dichiarare l'indeterminatezza del tasso di interesse, con conseguente applicazione del tasso di interesse legale.
1
Così brevemente delineata la res litigiosa, la domanda è infondata.
L'attore assume che:
- con atto in notar di Canicattì del 16.12.2008 (rep. 69803, racc. 20947), Persona_1 registrato in Canicattì il 18.12.2008 al n. 4003, la aveva Controparte_1 concesso ad essi attori un mutuo fondiario di € 180.000,00 (centottantamila) ai sensi dell'art. 38
TUB (all. 1);
- con atto di pari data in notar di Canicattì (rep. 69802, racc. 20946), registrato Persona_1 in Canicattì il 18.12.2008 al n. 4002, aveva acquistato un appartamento al prezzo Parte_1 di € 187.500,00, pagato quanto a € 20.000,00 con assegno bancario tratto sul conto corrente intestato a in essere presso la , mentre quanto al residuo Parte_1 Controparte_1 prezzo pari ad Euro 167.500,00 mediante le somme ottenute dal predetto mutuo;
-l'art. 4 del contratto, quanto ai termini e alle modalità di rimborso, prevedeva “ il pagamento di numero centosettantanove (179) rate mensili fisse, costanti e posticipate di ammortamento, di euro mille (E. 1.000,00) e di un ratone finale comprensive di capitale ed interessi, al tasso indicato al successivo articolo 5, scadenti il giorno sedici di ogni mese, di cui la prima scadente il
16 gennaio 2009, come da piano di ammortamento che si allega a questo atto sotto la lettera <> per farne parte integrante e sostanziale”;
- il tasso di interesse era stato stabilito nella misura fissa del 6,50%, “che resterà invariato, fino alla scadenza del mutuo”;
- il piano di ammortamento allegato al mutuo contiene l'indicazione di n. 179 rate dell'importo fisso di € 1.000,00, comprensive di quota interessi e quota capitale che non seguono i criteri di determinazione tipici del c.d. “ammortamento alla francese” e nemmeno di quelli del c.d.
“ammortamento all'italiana”, nonché l'indicazione di un “ratone” finale di € 173.559,76, di cui €
922,31 per quota interessi ed € 172.637,45 per quota capitale;
su queste premesse, eccepiva che il mutuo era affetto da usura soggettiva in quanto il totale degli interessi da corrispondere nei quindici anni di ammortamento era pari a € 172.559,76, ossia un importo quasi pari al capitale mutuato (€ 180.000,00); ciò infatti determinava una
2 sproporzione tra la prestazione in denaro garantita dalla Banca e gli interessi pretesi dalla stessa;
in altri termini, si determinava un rilevante squilibrio tra le due prestazioni contrattuali, tale da incidere sul sinallagma contrattuale, generando un vantaggio in capo alla che era ben CP consapevole della difficoltà economica del mutuatario;
in particolare, la banca era a conoscenza del fatto che nella prospettiva del loro matrimonio (poi contratto in data 30.7.2009), Parte_3 avevano programmato l'acquisto di un appartamento da adibire a casa coniugale, ma si erano ritrovati senza adeguate risorse;
che titolare della ditta individuale, riusciva a mandare Pt_1 avanti la sua piccola azienda con difficoltà utilizzando gli affidamenti della CP
; che , all'epoca della stipula del mutuo, non lavorava.
[...] Pt_2
L'assunto attoreo è infondato.
Come detto, l'art 4 del contratto di mutuo prevedeva che la parte finanziata si obbligava a rimborsare il mutuo in 15 anni mediante il pagamento di n. 179 rate mensili di importo fisso pari a 1000 euro e un ratone finale comprensivo di capitale e interessi al tasso indicato nell'art 5, come da piano di ammortamento allegato al contratto.
L'art 5 del contratto prevedeva un tasso annuo fisso pari a 6,50%.
Al contratto di mutuo è poi allegato un piano di ammortamento che indica l'importo (euro
1000) relativo alle 179 rate e una rata finale pari a euro 173.559,76.
L'assunto dell'attore secondo cui il contratto, per come è stato strutturato, darebbe luogo a una ipotesi di usura soggettiva non può essere condiviso.
È noto che all'interno della fattispecie dell'usura occorre distinguere tra c.d. "usura oggettiva" che si verifica automaticamente quando gli interessi dati o promessi superano la soglia prevista dalla legge, dalla c.d. "usura soggettiva" che si verifica quando gli interessi, seppur inferiori al limite imposto dalla legge, con riguardo alle concrete modalità del fatto a al tasso medio per operazioni similari, risultano in ogni caso sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità nel caso in cui chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Nel caso in esame, non si ravvisa la condizione di difficoltà del mutuatario, delle quale la banca avrebbe approfittato richiedendo un tasso di interesse sproporzionato.
Dalla lettura della citazione emerge che il contratto di mutuo è stato stipulato per consentire agli attori di acquistare un immobile da destinare a residenza familiare.
3 Emerge inoltre che le parti hanno convenuto con la banca un piano di rientro di euro 1.000,00 mensili, prevedendo una maxi rata finale.
Ciò in quanto gli attori, sulla base di quanto sostenuto dagli stessi, a quell'epoca non avrebbero potuto sostenere una rata di importo superiore ha dichiarato che la sua attività era portata Pt_1 avanti con difficoltà mentre RL era disoccupata).
Ora, la circostanza che gli attori abbiano deciso di stipulare un mutuo di euro 180.000,00 per l'acquisto di una casa che gli stessi non avrebbero potuto permettersi in base alle loro situazione economica, non può non ritenersi che un atto frutto della loro libera autonomia, e non certo una situazione di difficoltà di cui la banca si è approfittata. Gli attori, che hanno scientemente deciso di fare quell'acquisto, avrebbero potuto evitare di trovarsi in quella difficoltà acquistando un diverso immobile e chiedendo alla banca un mutuo di importo inferiore – che ovviamente avrebbe maturato un importo minore a titolo di interesse.
La domanda di nullità per usurarietà soggettiva è quindi infondata.
Parimenti infondato è l'assunto secondo cui il contratto, per come strutturato, prevederebbe interessi indeterminati.
In primo luogo, va messo in luce che la mancata previsione di un piano di ammortamento
“all'italiana” o “alla francese” non possa ritenersi una anomalia comportante una qualche invalidità poiché rientra nel potere negoziale delle parti scegliere il piano di ammortamento che meglio si presta alle rispettive esigenze.
Nel caso in esame, il piano di ammortamento (contenente la dettagliata misura degli interessi e capitale per ogni singola rata) è stato allegato e sottoscritto dagli attori, che quindi erano ben a conoscenza- contrariamente a quanto dagli stessi sostenuto – di quanto avrebbero pagato a titolo di interessi e a titolo di capitale.
Gli attori pertanto, non possono lamentarsi della indeterminatezza del tasso applicato.
La domanda deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite sono liquidate in un importo ricompreso tra i minimi e medi tabellare avuto riguardo al tenore delle difese e alla non complessità delle questioni trattate
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
rigetta la domanda attorea;
condanna parte attrice al rimborso in favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 6.500,00 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge.
Agrigento, 5.6.2025
Il Giudice
Vincenza Bennici
5