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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/06/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 665/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di ES, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di appello iscritta al n 665\2021 r.g. vertente TRA
Sigg. , (C.F. ) nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
ES il 19 luglio 1958 ed (C.F. Parte_2 [...]
, nata a [...] il [...], entrambi C.F._2 ivi residenti in [...]. Sant'Agata, sal. , Parte_3 [...]
rappresentati e difesi giusta procura in calce al presente Parte_4 atto, dall'Avv. Santi Delia (C.F. ),e presso CodiceFiscale_3 lo stesso elettivamente domiciliati in ES, Via Sant'Agostino, 4 Pec: , Email_1
Appellanti E
corrente in Porcia (PN), via Roveredo Controparte_1
103, C.F. e P. IVA , in persona del rappresentante P.IVA_1 legale pro tempore rappresentata e difesa, come da Controparte_2 mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta del 08.10.2013, dall'avv. Alessia Crapis del Foro di Pordenone, C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._4 dell'avv. Carla Grillo, Via Santa Cecilia n.82 is.116, ES (ME) 9812 Pec: Email_2
Pec: Email_3
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di ES n.1322\2021 emessa il 24.06.2021 e pubblicata in data 30.06.2021. Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 20.05.2024 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 22.09.2021 e hanno Parte_1 Parte_5 impugnato davanti a questa Corte, nei confronti di Controparte_1
la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di ES
[...] ha rigettato la domanda degli attori di risoluzione del contratto di compravendita della caldaia con restituzione del prezzo versato o in subordine la sostituzione del prodotto difettoso con altro oltre al risarcimento dei danni e li ha condannati alla refusione delle spese processuali . Gli appellanti hanno contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed hanno chiesto la riforma della stessa nonché la condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Con comparsa depositata in data 21.12.2021 si costituiva CP_1 in persona del legale rappresentante il quale eccepiva
[...] preliminarmente la nullità dell'atto di citazione e la inammissibilità del gravame e nel merito contestava i motivi di gravame e ne chiedeva il rigetto con condanna degli appellanti alle spese di lite. Dopo alcuni differimenti disposti d'ufficio per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. giusta ordinanza di questa Corte del 04.02.2022 la causa veniva rinviata alla data del 20.05.2024 per la precisazione delle conclusioni. In tale data le parti costituite precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE Prima di esaminare nel merito i motivi di gravame vanno valutate le eccezioni preliminari dell'appellata la quale eccepisce la nullità della citazione per la mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 cpc, con riferimento all'art. 343 cpc ovvero l'avvertimento che la mancata o tardiva costituzione in giudizio implica anche la decadenza dal diritto di proporre appello incidentale. Da ciò deriverebbe la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 cpc per carenza nella vocatio in ius delle indicazioni prescritte dall'art. 163 cpc, richiamato espressamente dall'art. 342 cpc. L'eccezion è infondata Afferma la suprema Corte che “ L'art. 342 c.p.c. non richiede che
l'atto di appello da proporsi con citazione contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del comma 3 dell'art. 163 c.p.c., a tenore del quale la costituzione, oltre i termini di legge, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di una espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comportano la mancata tempestiva costituzione della parte appellata” ( Cass. n. 7772\2022)
Sempre in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del
2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto. Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame. Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348bis c. p. c. la Corte si è già pronunciata con ordinanza del 04.02.2022, come si è riportato sopra.
Venendo al merito dell'impugnazione, col primo motivo l'appellante si duole che il primo giudice ha rigettato la domanda di risoluzione affermando che “nelle vendite a catena il danneggiato può agire nei confronti del produttore in base a un rapporto tipicamente extracontrattuale cui consegue una particolare limitazione della tipologia dei danni risarcibili”.
Ad avviso dell'appellante, < corretto esso, nel caso di specie, non può trovare applicazione. Ed infatti il produttore non può essere considerato un soggetto estraneo rispetto all'acquirente finale quando ha assunto direttamente nei confronti di parte appellante, e non per tramite del venditore, l'obbligo di rendere funzionante la caldaia oggetto del contratto di vendita. E a fronte di tale circostanza l'appellante evidenzia che
<< la assumeva l'impegno a consegnare al tecnico di
CP_1 zona, chiaramente suo delegato, i pezzi da sostituire per, ovviamente, rendere funzionante la caldaia. Questa manifestazione di volontà della muta
CP_1 radicalmente il rapporto esistente con parte appellante atteso che con essa, cui poi sono seguiti gli interventi del tecnico delegato dalla si è concluso un nuovo accordo contrattuale
CP_1 secondo le modalità di cui all'art. 1327 c.c. Ed infatti l'esecuzione dell'intervento di riparazione, si ribadisce su esclusiva iniziativa della ha comportato l'insorgenza del
CP_1 vincolo contrattuale il quale onerava la stessa all'esecuzione di una prestazione che aveva come oggetto la “messa in funzionamento” della caldaia.
Né potrebbe essere altrimenti. Dopo il primo intervento sostitutivo di numerosi pezzi e componenti, nonché dopo i primi aggiustamenti e le prime manomissioni del bene concordate dalle tre parti (produttore, acquirente, venditore) si è dato vita ad un nuovo rapporto obbligatorio che difatti ha riguardato il bene manomesso. Si è definitivamente spezzato il sinallagma con lo stesso. Il rapporto contrattuale dunque, dopo tali interventi concordati dalle parti sopra indicate produttore, acquirente, venditore non può che intercorrere con il produttore >>
Ritiene quindi l'appellante che al caso in esame ai sensi dell'art. 1327 cc sia intervenuto un accordo contrattuale tra produttore e consumatore con la conseguenza che l'insorgenza del vincolo contrattuale ha come ovvia conseguenza che la mancata esecuzione della prestazione di cui la si era obbligata e consistente CP_1 nella sistemazione della caldaia rende quest'ultima inadempiente, tenuto conto che la stessa sentenza ha accertato “la sussistenza di un difetto di fabbricazione” non risolta dai numerosi interventi compiuti dalla CP_1
L'inadempimento commesso giustificherebbe, quindi ad avviso dell'appellante, la domanda risarcitoria parametrata al costo sostenuto da parte appellante per l'acquisto della caldaia nonché il ristoro di tutti gli ulteriori danni patiti. Eccepisce l'appallata che gli appellanti hanno sempre contestato la difettosità (intesa come malfunzionamento) del prodotto chiedendo in applicazione della normativa specifica del Codice del Consumo la restituzione della somma pagata e/o sostituzione del prodotto, rimedi classici della garanzia sui beni di consumo che andavano chiesti al Rivenditore, come correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado e non al Produttore. Eccepisce quindi l'appellata che parte appellante “solo e per la prima volta in appello, richiama l'art. 1327 cc, mai evocato prima “ contestando la inammissibilità .
Con il secondo motivo parte appellante censura la statuizione con cui il primo giudice, pur riconoscendo il difetto di fabbricazione della caldaia, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni extracontrattuali poiché non rientranti tra quelli elencati dall'articolo 123 del codice di consumo che prevedono il risarcimento solo dei danni cagionati a cose o persone per effetto del difetto di funzionamento del prodotto . Afferma l'appellante che non solo l'elencazione dei danni menzionati dall'articolo 123 del codice consumo non è tassativa e quindi il giudice avrebbe potuto disporre la restituzione del prezzo versato ma comunque la natura extracontrattuale della responsabilità avrebbe reso applicabile la norma di cui all'art. 2043 cc e condannare il produttore a risarcire i danni per difetto di fabbricazione della con il risarcimento del danno pari al CP_3 valore della caldaia e sostituendo il bene difettoso. Con il terzo ed il quarto dei motivi censura la statuizione con cui il primo giudice ha rigettato la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni per generica allegazione degli stessi . Lamenta l'appellante che il primo giudice, pur avendo riconosciuto la non tassatività dei danni risarcibili ex art. 123 cod. cons. da parte del produttore ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni da fermo tecnico e quello dei danni morali per mancata allegazione affermando replicando la mancata fruizione del bene acquistato ed il disagio per il mancato utilizzo della caldaia utile per il riscaldamento della villa bifamiliare in cui vivevano i coniugi costituiscono in re ipsa un danno risarcibile Chiede comunque che al fine di fornire prova dei danni la Corte ammetta le prove orali richieste e rigettate dal primo giudice . Con il quinto motivo l'appellante censura la statuizione del primo giudice con cui non ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del rivenditore rilevando che seppur nel caso in esame non si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario, il giudice per economia di giudizio avrebbe dovuto accogliere la richiesta e chiede alla Corte di accogliere la richiesta e di disporre in conseguenza. Con il sesto motivo l'appellante censura la statuizione sulle spese e chiede la riforma con condanna dell'appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio. Rileva la Corte come sia prioritario definire il thema decidendum della fattispecie rimessa per il riesame e valutare l'eccezione dell'appellata sulla inammissibilità della domanda di risarcimento formulata dagli appellanti ai sensi dell'art. 1327 cc.
Con principi giurisprudenziali che le parti hanno dimostrato di ben conoscere la Suprema Corte ( sent. N. 18610\2017) ha chiarito che
<< Nella vendita a catena di beni di consumo, all'acquirente
spettano, ai sensi dell'art. 131 del d.lgs. n. 206 del 2005, l'azione contrattuale, esperibile esclusivamente nei confronti del diretto venditore, per l'ipotesi di difetto di conformità del bene, nonché quella extracontrattuale contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa;
né l'eventuale prestazione volontaria, da parte del produttore, di una garanzia convenzionale, ai sensi dell'art. 133 del citato d.lgs., determina una deroga a tali principi, sicché il cliente finale
(consumatore) non può agire direttamente verso uno qualsiasi dei soggetti della catena distributiva, ma deve necessariamente rivolgersi al suo immediato venditore (venditore finale), ultimo anello della detta catena e suo dante causa >> L'intervento delle società di assistenza ( Controparte_4
) diversamente dalla ricostruzione formulata dagli
[...] appellanti non modifica la struttura della fattispecie né i rapporti del consumatore con il produttore ed il rivenditore e gli obblighi che ne derivano. La Cassazione peraltro ha precisato che “ In tema di vendita di beni di consumo, in caso di difetto di conformità del bene la legge riconosce al consumatore due classi di rimedi subordinate ma non alternative, con la conseguenza che il consumatore che abbia dapprima richiesto al venditore la riparazione o sostituzione del bene può successivamente richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ove il tentativo di riparazione compiuto non si sia rivelato idoneo a porre rimedio al difetto ( Cass. Civ. N. 25417\2022 ). Nel caso in esame, l'assistenza tecnica risulta essere stata prestata da società terza e il produttore ha solo fornito alla società di assistenza il pezzo da sostituire, senza assumere alcun obbligo contrattuale nei confronti del consumatore. Pertanto la domanda di risoluzione del contratto per mal funzionamento della caldaia con restituzione del prezzo e sostituzione del bene malfunzionante, proposta ex art 130 cod. consumo e rivolta al produttore non può essere accolta né può trovare ingresso quella oggi formulata ai sensi dell'art. 1327 cc perché domanda nuova e comunque sarebbe infondata, posto che gli interventi effettuati dalla società di assistenza non mutano il rapporto tra consumatore ed il produttore instaurando, come deduce l'appellante, un rapporto contrattuale. Tale domanda doveva essere rivolta nei confronti del rivenditore ed il rigetto del primo giudice della istanza di integrazione del contraddittorio formulata sulla eccezione del convenuto, non avrebbe impedito agli attori di incardinare autonomo giudizio contro il rivenditore. Quanto alla posizione del produttore e agli obblighi che possono essere fatti valere dal consumatore direttamente nei suoi confronti la normativa richiamata dagli appellanti a tutela del consumatore prevede all'art. 114 la responsabilità del produttore per difetto del prodotto . In questa sede la responsabilità del produttore per difetto del prodotto deve ritenersi accertata dal primo giudice con statuizione che non è stata censurata con appello incidentale in cui il primo giudice afferma che << è possibile affermare la sussistenza un difetto di fabbricazione riconducibile alla convenuta>> . Va quindi indagato se e quali danni possano essere risarciti in tali ipotesi di responsabilità. Come ha correttamente affermato il primo giudice deve escludersi che i danni lamentati dagli odierni appellanti - danno patrimoniale determinato dal costo della caldaia, da fermo della macchina e i danni morali - rientrino tra quelli individuati dall'art. 123 d. lgs. n. 206/2005. Se come ha riportato il primo giudice è noto che l'elencazione di cui al menzionato art. 123 non è tassativa, è però espressamente escluso dalla risarcibilità il danno subito dal medesimo prodotto difettoso (verosimilmente per l'operatività della garanzia di buon funzionamento del prodotto). Quindi non può essere risarcito il valore della caldaia. Anche la richiesta di ulteriori danni deve essere rigettata, perché condividendo le motivazioni del primo giudice, essa era priva di allegazioni specifiche ed i danni morali, per orientamento costante della Suprema Corte, risultano risarcibili laddove non si risolvano in meri disagi o fastidi. In tal senso precisa la Cassazione che “ Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa. (Cass. Civ. n. 33276\2023; cfr anche 29206/2019). Il disagio sopportato dagli attori per aver dovuto rinunciare alla caldaia non risulta risarcibile difettando specifica allegazione e prova sul punto. Né in questa sede possono essere ammesse le prove richieste rilevato che in mancanza di richiesta di revoca dell'ordinanza di rigetto da formulare entro l'udienza di precisazione delle conclusioni ( vds note trattazione scritta depositate in data 14.12.2020) le stesse non possono essere riproposte in questa sede. Deduce l'appellante che il produttore risponde comunque per responsabilità extracontrattuale anche ai sensi dell'art. 2043 cc. Tale estensione della responsabilità è consentita e riconosciuta dalla Cassazione a quale afferma che << La disciplina sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, di cui agli artt. 114 e ss. del d.lgs. n.
206 del 2005, non esclude, né limita, secondo quanto previsto dall'art. 127 del citato d.lgs. (e già dall'art. 13 della dir. 85/374/CEE, ulteriormente confermato dall'art. 4 della dir. 2024/2853/UE), la possibilità per il danneggiato di usufruire della tutela somministrata da un regime di responsabilità differente da quello stabilito dalle anzidette disposizioni del codice del consumo (come, ad es., dalle fattispecie di responsabilità di cui agli artt. 2043 e 2050 c.c.), il quale, una volta individuato sulla scorta dei fatti allegati e provati, deve, però, trovare applicazione in coerenza con la disciplina per esso specificamente dettata dal legislatore, senza potersi operare commistioni tra regimi di responsabilità diversamente regolati >>
(Cass. civ. 8224\25). Ciò detto i fatti allegati e le prove fornite non ci consentono di ritenere provati gli elementi costitutivi della fattispecie, non risultando provato l'elemento della colpa in capo al produttore.
Parte appellante ha allegato il malfunzionamento della caldaia ma nessuna prova è stata fornita sulla colpa del produttore. La Cassazione chiarisce infatti che “ In materia di responsabilità civile, il consumatore che, lamentando di aver subito un danno per effetto di una pubblicità ingannevole (nella specie, relativa ad una marca di sigarette con la dicitura "Light" ed "Extra Light"), agisca per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., non assolve in modo adeguato all'onere della prova esistente a suo carico limitandosi a dimostrare il solo carattere ingannevole della pubblicità, ma è tenuto a provare l'esistenza del danno, il nesso di causalità, nonché (almeno) la colpa di chi ha diffuso la pubblicità, la quale si concreta nella prevedibilità che dalla diffusione di quel messaggio sarebbero derivate le lamentate conseguenze dannose. ( Cass. civ.
26516\2009)
Pertanto neanche applicando la norma di cui all'art 2043 cc la domanda di risarcimento non può essere accolta.
L'appello è pertanto infondato e deve essere rigettato
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico di parte appellante e liquidate come da dispositivo applicando i parametri medi (DM 147\22) del valore compreso tra E.1101,00 e E. 5200,00
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ES, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_5
avverso la sentenza n.1322\2021 emessa dal Tribunale di
[...]
ES nel giudizio rg 3178\2013 e resa anche nei confronti di
così decide: Controparte_1
- Rigetta l'appello
- condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali in favore di parte appellata che si liquidano in complessive E. 2915,00 di cui €. 536,00 per compensi per fase studio, €. 536,00 per fase introduttiva €. 992,00 per trattazione ed €. 851,00 per fase decisionale, oltre spese generali CPA e iva se dovuta
- Da atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002;
Così deciso nella Camera di Consiglio da remoto della prima sezione in data 04.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di ES, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di appello iscritta al n 665\2021 r.g. vertente TRA
Sigg. , (C.F. ) nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
ES il 19 luglio 1958 ed (C.F. Parte_2 [...]
, nata a [...] il [...], entrambi C.F._2 ivi residenti in [...]. Sant'Agata, sal. , Parte_3 [...]
rappresentati e difesi giusta procura in calce al presente Parte_4 atto, dall'Avv. Santi Delia (C.F. ),e presso CodiceFiscale_3 lo stesso elettivamente domiciliati in ES, Via Sant'Agostino, 4 Pec: , Email_1
Appellanti E
corrente in Porcia (PN), via Roveredo Controparte_1
103, C.F. e P. IVA , in persona del rappresentante P.IVA_1 legale pro tempore rappresentata e difesa, come da Controparte_2 mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta del 08.10.2013, dall'avv. Alessia Crapis del Foro di Pordenone, C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._4 dell'avv. Carla Grillo, Via Santa Cecilia n.82 is.116, ES (ME) 9812 Pec: Email_2
Pec: Email_3
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di ES n.1322\2021 emessa il 24.06.2021 e pubblicata in data 30.06.2021. Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 20.05.2024 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 22.09.2021 e hanno Parte_1 Parte_5 impugnato davanti a questa Corte, nei confronti di Controparte_1
la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di ES
[...] ha rigettato la domanda degli attori di risoluzione del contratto di compravendita della caldaia con restituzione del prezzo versato o in subordine la sostituzione del prodotto difettoso con altro oltre al risarcimento dei danni e li ha condannati alla refusione delle spese processuali . Gli appellanti hanno contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed hanno chiesto la riforma della stessa nonché la condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Con comparsa depositata in data 21.12.2021 si costituiva CP_1 in persona del legale rappresentante il quale eccepiva
[...] preliminarmente la nullità dell'atto di citazione e la inammissibilità del gravame e nel merito contestava i motivi di gravame e ne chiedeva il rigetto con condanna degli appellanti alle spese di lite. Dopo alcuni differimenti disposti d'ufficio per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. giusta ordinanza di questa Corte del 04.02.2022 la causa veniva rinviata alla data del 20.05.2024 per la precisazione delle conclusioni. In tale data le parti costituite precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE Prima di esaminare nel merito i motivi di gravame vanno valutate le eccezioni preliminari dell'appellata la quale eccepisce la nullità della citazione per la mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 cpc, con riferimento all'art. 343 cpc ovvero l'avvertimento che la mancata o tardiva costituzione in giudizio implica anche la decadenza dal diritto di proporre appello incidentale. Da ciò deriverebbe la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 cpc per carenza nella vocatio in ius delle indicazioni prescritte dall'art. 163 cpc, richiamato espressamente dall'art. 342 cpc. L'eccezion è infondata Afferma la suprema Corte che “ L'art. 342 c.p.c. non richiede che
l'atto di appello da proporsi con citazione contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del comma 3 dell'art. 163 c.p.c., a tenore del quale la costituzione, oltre i termini di legge, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di una espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comportano la mancata tempestiva costituzione della parte appellata” ( Cass. n. 7772\2022)
Sempre in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del
2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto. Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame. Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348bis c. p. c. la Corte si è già pronunciata con ordinanza del 04.02.2022, come si è riportato sopra.
Venendo al merito dell'impugnazione, col primo motivo l'appellante si duole che il primo giudice ha rigettato la domanda di risoluzione affermando che “nelle vendite a catena il danneggiato può agire nei confronti del produttore in base a un rapporto tipicamente extracontrattuale cui consegue una particolare limitazione della tipologia dei danni risarcibili”.
Ad avviso dell'appellante, < corretto esso, nel caso di specie, non può trovare applicazione. Ed infatti il produttore non può essere considerato un soggetto estraneo rispetto all'acquirente finale quando ha assunto direttamente nei confronti di parte appellante, e non per tramite del venditore, l'obbligo di rendere funzionante la caldaia oggetto del contratto di vendita. E a fronte di tale circostanza l'appellante evidenzia che
<< la assumeva l'impegno a consegnare al tecnico di
CP_1 zona, chiaramente suo delegato, i pezzi da sostituire per, ovviamente, rendere funzionante la caldaia. Questa manifestazione di volontà della muta
CP_1 radicalmente il rapporto esistente con parte appellante atteso che con essa, cui poi sono seguiti gli interventi del tecnico delegato dalla si è concluso un nuovo accordo contrattuale
CP_1 secondo le modalità di cui all'art. 1327 c.c. Ed infatti l'esecuzione dell'intervento di riparazione, si ribadisce su esclusiva iniziativa della ha comportato l'insorgenza del
CP_1 vincolo contrattuale il quale onerava la stessa all'esecuzione di una prestazione che aveva come oggetto la “messa in funzionamento” della caldaia.
Né potrebbe essere altrimenti. Dopo il primo intervento sostitutivo di numerosi pezzi e componenti, nonché dopo i primi aggiustamenti e le prime manomissioni del bene concordate dalle tre parti (produttore, acquirente, venditore) si è dato vita ad un nuovo rapporto obbligatorio che difatti ha riguardato il bene manomesso. Si è definitivamente spezzato il sinallagma con lo stesso. Il rapporto contrattuale dunque, dopo tali interventi concordati dalle parti sopra indicate produttore, acquirente, venditore non può che intercorrere con il produttore >>
Ritiene quindi l'appellante che al caso in esame ai sensi dell'art. 1327 cc sia intervenuto un accordo contrattuale tra produttore e consumatore con la conseguenza che l'insorgenza del vincolo contrattuale ha come ovvia conseguenza che la mancata esecuzione della prestazione di cui la si era obbligata e consistente CP_1 nella sistemazione della caldaia rende quest'ultima inadempiente, tenuto conto che la stessa sentenza ha accertato “la sussistenza di un difetto di fabbricazione” non risolta dai numerosi interventi compiuti dalla CP_1
L'inadempimento commesso giustificherebbe, quindi ad avviso dell'appellante, la domanda risarcitoria parametrata al costo sostenuto da parte appellante per l'acquisto della caldaia nonché il ristoro di tutti gli ulteriori danni patiti. Eccepisce l'appallata che gli appellanti hanno sempre contestato la difettosità (intesa come malfunzionamento) del prodotto chiedendo in applicazione della normativa specifica del Codice del Consumo la restituzione della somma pagata e/o sostituzione del prodotto, rimedi classici della garanzia sui beni di consumo che andavano chiesti al Rivenditore, come correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado e non al Produttore. Eccepisce quindi l'appellata che parte appellante “solo e per la prima volta in appello, richiama l'art. 1327 cc, mai evocato prima “ contestando la inammissibilità .
Con il secondo motivo parte appellante censura la statuizione con cui il primo giudice, pur riconoscendo il difetto di fabbricazione della caldaia, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni extracontrattuali poiché non rientranti tra quelli elencati dall'articolo 123 del codice di consumo che prevedono il risarcimento solo dei danni cagionati a cose o persone per effetto del difetto di funzionamento del prodotto . Afferma l'appellante che non solo l'elencazione dei danni menzionati dall'articolo 123 del codice consumo non è tassativa e quindi il giudice avrebbe potuto disporre la restituzione del prezzo versato ma comunque la natura extracontrattuale della responsabilità avrebbe reso applicabile la norma di cui all'art. 2043 cc e condannare il produttore a risarcire i danni per difetto di fabbricazione della con il risarcimento del danno pari al CP_3 valore della caldaia e sostituendo il bene difettoso. Con il terzo ed il quarto dei motivi censura la statuizione con cui il primo giudice ha rigettato la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni per generica allegazione degli stessi . Lamenta l'appellante che il primo giudice, pur avendo riconosciuto la non tassatività dei danni risarcibili ex art. 123 cod. cons. da parte del produttore ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni da fermo tecnico e quello dei danni morali per mancata allegazione affermando replicando la mancata fruizione del bene acquistato ed il disagio per il mancato utilizzo della caldaia utile per il riscaldamento della villa bifamiliare in cui vivevano i coniugi costituiscono in re ipsa un danno risarcibile Chiede comunque che al fine di fornire prova dei danni la Corte ammetta le prove orali richieste e rigettate dal primo giudice . Con il quinto motivo l'appellante censura la statuizione del primo giudice con cui non ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del rivenditore rilevando che seppur nel caso in esame non si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario, il giudice per economia di giudizio avrebbe dovuto accogliere la richiesta e chiede alla Corte di accogliere la richiesta e di disporre in conseguenza. Con il sesto motivo l'appellante censura la statuizione sulle spese e chiede la riforma con condanna dell'appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio. Rileva la Corte come sia prioritario definire il thema decidendum della fattispecie rimessa per il riesame e valutare l'eccezione dell'appellata sulla inammissibilità della domanda di risarcimento formulata dagli appellanti ai sensi dell'art. 1327 cc.
Con principi giurisprudenziali che le parti hanno dimostrato di ben conoscere la Suprema Corte ( sent. N. 18610\2017) ha chiarito che
<< Nella vendita a catena di beni di consumo, all'acquirente
spettano, ai sensi dell'art. 131 del d.lgs. n. 206 del 2005, l'azione contrattuale, esperibile esclusivamente nei confronti del diretto venditore, per l'ipotesi di difetto di conformità del bene, nonché quella extracontrattuale contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa;
né l'eventuale prestazione volontaria, da parte del produttore, di una garanzia convenzionale, ai sensi dell'art. 133 del citato d.lgs., determina una deroga a tali principi, sicché il cliente finale
(consumatore) non può agire direttamente verso uno qualsiasi dei soggetti della catena distributiva, ma deve necessariamente rivolgersi al suo immediato venditore (venditore finale), ultimo anello della detta catena e suo dante causa >> L'intervento delle società di assistenza ( Controparte_4
) diversamente dalla ricostruzione formulata dagli
[...] appellanti non modifica la struttura della fattispecie né i rapporti del consumatore con il produttore ed il rivenditore e gli obblighi che ne derivano. La Cassazione peraltro ha precisato che “ In tema di vendita di beni di consumo, in caso di difetto di conformità del bene la legge riconosce al consumatore due classi di rimedi subordinate ma non alternative, con la conseguenza che il consumatore che abbia dapprima richiesto al venditore la riparazione o sostituzione del bene può successivamente richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ove il tentativo di riparazione compiuto non si sia rivelato idoneo a porre rimedio al difetto ( Cass. Civ. N. 25417\2022 ). Nel caso in esame, l'assistenza tecnica risulta essere stata prestata da società terza e il produttore ha solo fornito alla società di assistenza il pezzo da sostituire, senza assumere alcun obbligo contrattuale nei confronti del consumatore. Pertanto la domanda di risoluzione del contratto per mal funzionamento della caldaia con restituzione del prezzo e sostituzione del bene malfunzionante, proposta ex art 130 cod. consumo e rivolta al produttore non può essere accolta né può trovare ingresso quella oggi formulata ai sensi dell'art. 1327 cc perché domanda nuova e comunque sarebbe infondata, posto che gli interventi effettuati dalla società di assistenza non mutano il rapporto tra consumatore ed il produttore instaurando, come deduce l'appellante, un rapporto contrattuale. Tale domanda doveva essere rivolta nei confronti del rivenditore ed il rigetto del primo giudice della istanza di integrazione del contraddittorio formulata sulla eccezione del convenuto, non avrebbe impedito agli attori di incardinare autonomo giudizio contro il rivenditore. Quanto alla posizione del produttore e agli obblighi che possono essere fatti valere dal consumatore direttamente nei suoi confronti la normativa richiamata dagli appellanti a tutela del consumatore prevede all'art. 114 la responsabilità del produttore per difetto del prodotto . In questa sede la responsabilità del produttore per difetto del prodotto deve ritenersi accertata dal primo giudice con statuizione che non è stata censurata con appello incidentale in cui il primo giudice afferma che << è possibile affermare la sussistenza un difetto di fabbricazione riconducibile alla convenuta>> . Va quindi indagato se e quali danni possano essere risarciti in tali ipotesi di responsabilità. Come ha correttamente affermato il primo giudice deve escludersi che i danni lamentati dagli odierni appellanti - danno patrimoniale determinato dal costo della caldaia, da fermo della macchina e i danni morali - rientrino tra quelli individuati dall'art. 123 d. lgs. n. 206/2005. Se come ha riportato il primo giudice è noto che l'elencazione di cui al menzionato art. 123 non è tassativa, è però espressamente escluso dalla risarcibilità il danno subito dal medesimo prodotto difettoso (verosimilmente per l'operatività della garanzia di buon funzionamento del prodotto). Quindi non può essere risarcito il valore della caldaia. Anche la richiesta di ulteriori danni deve essere rigettata, perché condividendo le motivazioni del primo giudice, essa era priva di allegazioni specifiche ed i danni morali, per orientamento costante della Suprema Corte, risultano risarcibili laddove non si risolvano in meri disagi o fastidi. In tal senso precisa la Cassazione che “ Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa. (Cass. Civ. n. 33276\2023; cfr anche 29206/2019). Il disagio sopportato dagli attori per aver dovuto rinunciare alla caldaia non risulta risarcibile difettando specifica allegazione e prova sul punto. Né in questa sede possono essere ammesse le prove richieste rilevato che in mancanza di richiesta di revoca dell'ordinanza di rigetto da formulare entro l'udienza di precisazione delle conclusioni ( vds note trattazione scritta depositate in data 14.12.2020) le stesse non possono essere riproposte in questa sede. Deduce l'appellante che il produttore risponde comunque per responsabilità extracontrattuale anche ai sensi dell'art. 2043 cc. Tale estensione della responsabilità è consentita e riconosciuta dalla Cassazione a quale afferma che << La disciplina sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, di cui agli artt. 114 e ss. del d.lgs. n.
206 del 2005, non esclude, né limita, secondo quanto previsto dall'art. 127 del citato d.lgs. (e già dall'art. 13 della dir. 85/374/CEE, ulteriormente confermato dall'art. 4 della dir. 2024/2853/UE), la possibilità per il danneggiato di usufruire della tutela somministrata da un regime di responsabilità differente da quello stabilito dalle anzidette disposizioni del codice del consumo (come, ad es., dalle fattispecie di responsabilità di cui agli artt. 2043 e 2050 c.c.), il quale, una volta individuato sulla scorta dei fatti allegati e provati, deve, però, trovare applicazione in coerenza con la disciplina per esso specificamente dettata dal legislatore, senza potersi operare commistioni tra regimi di responsabilità diversamente regolati >>
(Cass. civ. 8224\25). Ciò detto i fatti allegati e le prove fornite non ci consentono di ritenere provati gli elementi costitutivi della fattispecie, non risultando provato l'elemento della colpa in capo al produttore.
Parte appellante ha allegato il malfunzionamento della caldaia ma nessuna prova è stata fornita sulla colpa del produttore. La Cassazione chiarisce infatti che “ In materia di responsabilità civile, il consumatore che, lamentando di aver subito un danno per effetto di una pubblicità ingannevole (nella specie, relativa ad una marca di sigarette con la dicitura "Light" ed "Extra Light"), agisca per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., non assolve in modo adeguato all'onere della prova esistente a suo carico limitandosi a dimostrare il solo carattere ingannevole della pubblicità, ma è tenuto a provare l'esistenza del danno, il nesso di causalità, nonché (almeno) la colpa di chi ha diffuso la pubblicità, la quale si concreta nella prevedibilità che dalla diffusione di quel messaggio sarebbero derivate le lamentate conseguenze dannose. ( Cass. civ.
26516\2009)
Pertanto neanche applicando la norma di cui all'art 2043 cc la domanda di risarcimento non può essere accolta.
L'appello è pertanto infondato e deve essere rigettato
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico di parte appellante e liquidate come da dispositivo applicando i parametri medi (DM 147\22) del valore compreso tra E.1101,00 e E. 5200,00
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ES, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_5
avverso la sentenza n.1322\2021 emessa dal Tribunale di
[...]
ES nel giudizio rg 3178\2013 e resa anche nei confronti di
così decide: Controparte_1
- Rigetta l'appello
- condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali in favore di parte appellata che si liquidano in complessive E. 2915,00 di cui €. 536,00 per compensi per fase studio, €. 536,00 per fase introduttiva €. 992,00 per trattazione ed €. 851,00 per fase decisionale, oltre spese generali CPA e iva se dovuta
- Da atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002;
Così deciso nella Camera di Consiglio da remoto della prima sezione in data 04.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini