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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 12/06/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 56/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della Dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 56 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2016 vertente
TRA nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Centuripe (EN), Via Platani n. 6, presso lo C.F._1 studio professionale dell'Avv. Francesco Bauso ( che lo rappresenta e Email_1
difende, giusta procura in atti.
-OPPONENTE-
C O N T R O
Parte_2
C.F.: , in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in Caltagirone (CT), via Cesare Beccaria
n. 2, presso lo studio professionale dell'avv. Giuseppa Privitera
( , rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Pinelli Email_2
), giusta procura in atti;
Email_3
- OPPOSTA –
E
, con sede legale in Roma, via Controparte_1
G. Grezar n. 14, P. IVA , subentrata a titolo universale a ex P.IVA_2 Controparte_2
art. 76 D.lgs. n. 73/2021, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Catania, via Filocomo n. 14 presso lo studio professionale dell'Avv. Alessandro Segreto
( , che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_4
- OPPOSTA – Oggetto: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'11.07.2024, sostituita con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i convenuti hanno precisato le loro rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 04.01.2016, ha proposto opposizione avverso la Parte_1 comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29280201500001954000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 2932140026339000, di importo pari ad € 31.989,81, avente ad oggetto il debito dallo stesso contratto nei confronti dell' Parte_3
.
[...]
A fondamento dell'opposizione proposta, l'attore ha eccepito: -) l'inesistenza del debito, sostenendo di non aver mai intrattenuto rapporti con la predetta agenzia;
-) la mancata notifica della cartella esattoriale n. 2932140026339000, sottesa alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29280201500001954000; -) la prescrizione del presunto credito, deducendo di non aver mai ricevuto nessun atto interruttivo relativo allo stesso nel corso degli ultimi dieci anni.
Ha, pertanto, chiesto previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'annullamento della comunicazione di fermo amministrativo limitatamente alla cartella di pagamento oggetto di impugnazione, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa depositata il 28.07.2016, si è costituita l' Controparte_3
la quale, rilevando la correttezza del proprio operato quale ente esattore, ha
[...] preliminarmente dedotto l'inammissibilità della spiegata opposizione in quanto esperita oltre i termini ex lege previsti, avendo l'opponente regolarmente ricevuto la cartella di pagamento n.
2932140026339000, presupposta alla comunicazione di fermo amministrativo. Ha eccepito inoltre, il difetto di legittimazione passiva per i motivi di opposizione sia “inerenti a fatti anteriori alla trasmissione del ruolo, che in ordine alle domande ed eccezioni formulate dall'odierno ricorrente, attinenti al merito delle somme iscritte a ruolo ed alla loro formazione, opponibili unicamente nei confronti dell'ente impositore, quale soggetto preposto alla formazione del ruolo”. Pertanto, ha chiesto dichiararsi inammissibile, e comunque rigettare, l'opposizione proposta.
In data 18.11.2016, si è costituita in giudizio
[...]
contestando tutto quanto ex adverso Controparte_4 dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione. L'opposta ha, in particolare, allegato di aver erogato il finanziamento richiesto da Parte_1
e, a fronte del mancato pagamento delle rate previste per la restituzione del prestito agevolato,
[...] di aver disposto la revoca dello stesso con nota n. 12415 del 04.04.2007, e di aver successivamente intimato la restituzione di quanto in precedenza erogato, con ingiunzione del 15.02.2013.
La causa è stata istruita tramite la sola produzione documentale e, all'udienza indicata in epigrafe, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti convenute, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190
c.p.c.
*********
La presente opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Giova, in primo luogo, rammentare che nei giudizi di opposizione all'esecuzione, il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, secondo cui l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (cfr., tra le tante,
Cass. civ., n. 438020 del 2012).
È l'opponente dunque che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione.
L'opposto assume, invece, la posizione del convenuto e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
Ebbene, nel caso in esame, parte opponente si è limitata a dedurre la mancata erogazione del finanziamento de quo, allegando l'assenza di qualsivoglia rapporto con l'ente erogatore, nonché la mancata notificazione della cartella di pagamento sottesa alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo e la conseguente prescrizione del credito azionato.
Per contro, ha dedotto e documentato l'avvenuta concessione ed erogazione Controparte_4 del finanziamento richiesto, producendo la seguente documentazione, non contestata dall'opponente:
1) domanda di ammissione alle agevolazioni lavoro autonomo D.lgs. n. 185/2008 Titolo II del
07.12.2004 prot. 1014802, sottoscritta dall'odierno opponente (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione); 2) richiesta di erogazione dell'anticipo relativo alle agevolazioni in conto investimento del 02.06.2005, pure sottoscritta dall'opponente (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione);
3) copia dei bonifici effettuati in favore di , per l'importo complessivo di € Parte_1 26.672,20, con le causali “pagamento anticipo conto gestione” e “pagamento saldo conto investimenti” (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione).
Alla luce della documentazione prodotta in atti dalla convenuta , deve dunque CP_4 rilevarsi l'assoluta infondatezza del primo motivo di impugnazione, relativo alla dedotta assenza di qualsivoglia rapporto con l'ente creditore.
È parimenti infondato, alla luce della documentazione prodotta dall'
[...]
il motivo di opposizione relativo alla dedotta mancata notificazione della Controparte_3 cartella di pagamento sottesa alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Quest'ultima ha infatti documentato l'avvenuta notifica nei confronti della opponente, in data
22.10.2014, della cartella di pagamento n. 2932930140026337339000, sottesa all'intimazione di pagamento oggetto della controversia (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione).
Di conseguenza, essendo stata la provata la notifica della cartella di pagamento di cui si tratta in data 22.10.2014, deve essere rigettata anche l'ulteriore doglianza relativa alla eccepita prescrizione della pretesa creditoria.
La regolamentazione delle spese di lite si accorda al canone della soccombenza e dunque deve essere condannato al pagamento, in favore di ciascuna delle parti opposte, Parte_1 delle spese del presente giudizio, liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 55/2014, per come aggiornato dal D.M. n. 147/22, facendo applicazione dei parametri minimi delle tabelle allegate, in ragione della non complessità delle questioni trattate, tenuto conto della natura e del valore della causa, oltre che dell'attività concretamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione proposta;
Parte_1
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
che si liquidano Controparte_4 nella somma di € 1.650,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
che si liquidano nella somma di € 1.650,00 per compensi, oltre Controparte_3 rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Caltagirone, 12.6.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della Dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 56 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2016 vertente
TRA nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Centuripe (EN), Via Platani n. 6, presso lo C.F._1 studio professionale dell'Avv. Francesco Bauso ( che lo rappresenta e Email_1
difende, giusta procura in atti.
-OPPONENTE-
C O N T R O
Parte_2
C.F.: , in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in Caltagirone (CT), via Cesare Beccaria
n. 2, presso lo studio professionale dell'avv. Giuseppa Privitera
( , rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Pinelli Email_2
), giusta procura in atti;
Email_3
- OPPOSTA –
E
, con sede legale in Roma, via Controparte_1
G. Grezar n. 14, P. IVA , subentrata a titolo universale a ex P.IVA_2 Controparte_2
art. 76 D.lgs. n. 73/2021, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Catania, via Filocomo n. 14 presso lo studio professionale dell'Avv. Alessandro Segreto
( , che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_4
- OPPOSTA – Oggetto: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'11.07.2024, sostituita con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i convenuti hanno precisato le loro rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 04.01.2016, ha proposto opposizione avverso la Parte_1 comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29280201500001954000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 2932140026339000, di importo pari ad € 31.989,81, avente ad oggetto il debito dallo stesso contratto nei confronti dell' Parte_3
.
[...]
A fondamento dell'opposizione proposta, l'attore ha eccepito: -) l'inesistenza del debito, sostenendo di non aver mai intrattenuto rapporti con la predetta agenzia;
-) la mancata notifica della cartella esattoriale n. 2932140026339000, sottesa alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29280201500001954000; -) la prescrizione del presunto credito, deducendo di non aver mai ricevuto nessun atto interruttivo relativo allo stesso nel corso degli ultimi dieci anni.
Ha, pertanto, chiesto previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'annullamento della comunicazione di fermo amministrativo limitatamente alla cartella di pagamento oggetto di impugnazione, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa depositata il 28.07.2016, si è costituita l' Controparte_3
la quale, rilevando la correttezza del proprio operato quale ente esattore, ha
[...] preliminarmente dedotto l'inammissibilità della spiegata opposizione in quanto esperita oltre i termini ex lege previsti, avendo l'opponente regolarmente ricevuto la cartella di pagamento n.
2932140026339000, presupposta alla comunicazione di fermo amministrativo. Ha eccepito inoltre, il difetto di legittimazione passiva per i motivi di opposizione sia “inerenti a fatti anteriori alla trasmissione del ruolo, che in ordine alle domande ed eccezioni formulate dall'odierno ricorrente, attinenti al merito delle somme iscritte a ruolo ed alla loro formazione, opponibili unicamente nei confronti dell'ente impositore, quale soggetto preposto alla formazione del ruolo”. Pertanto, ha chiesto dichiararsi inammissibile, e comunque rigettare, l'opposizione proposta.
In data 18.11.2016, si è costituita in giudizio
[...]
contestando tutto quanto ex adverso Controparte_4 dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione. L'opposta ha, in particolare, allegato di aver erogato il finanziamento richiesto da Parte_1
e, a fronte del mancato pagamento delle rate previste per la restituzione del prestito agevolato,
[...] di aver disposto la revoca dello stesso con nota n. 12415 del 04.04.2007, e di aver successivamente intimato la restituzione di quanto in precedenza erogato, con ingiunzione del 15.02.2013.
La causa è stata istruita tramite la sola produzione documentale e, all'udienza indicata in epigrafe, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti convenute, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190
c.p.c.
*********
La presente opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Giova, in primo luogo, rammentare che nei giudizi di opposizione all'esecuzione, il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, secondo cui l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (cfr., tra le tante,
Cass. civ., n. 438020 del 2012).
È l'opponente dunque che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione.
L'opposto assume, invece, la posizione del convenuto e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
Ebbene, nel caso in esame, parte opponente si è limitata a dedurre la mancata erogazione del finanziamento de quo, allegando l'assenza di qualsivoglia rapporto con l'ente erogatore, nonché la mancata notificazione della cartella di pagamento sottesa alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo e la conseguente prescrizione del credito azionato.
Per contro, ha dedotto e documentato l'avvenuta concessione ed erogazione Controparte_4 del finanziamento richiesto, producendo la seguente documentazione, non contestata dall'opponente:
1) domanda di ammissione alle agevolazioni lavoro autonomo D.lgs. n. 185/2008 Titolo II del
07.12.2004 prot. 1014802, sottoscritta dall'odierno opponente (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione); 2) richiesta di erogazione dell'anticipo relativo alle agevolazioni in conto investimento del 02.06.2005, pure sottoscritta dall'opponente (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione);
3) copia dei bonifici effettuati in favore di , per l'importo complessivo di € Parte_1 26.672,20, con le causali “pagamento anticipo conto gestione” e “pagamento saldo conto investimenti” (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione).
Alla luce della documentazione prodotta in atti dalla convenuta , deve dunque CP_4 rilevarsi l'assoluta infondatezza del primo motivo di impugnazione, relativo alla dedotta assenza di qualsivoglia rapporto con l'ente creditore.
È parimenti infondato, alla luce della documentazione prodotta dall'
[...]
il motivo di opposizione relativo alla dedotta mancata notificazione della Controparte_3 cartella di pagamento sottesa alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Quest'ultima ha infatti documentato l'avvenuta notifica nei confronti della opponente, in data
22.10.2014, della cartella di pagamento n. 2932930140026337339000, sottesa all'intimazione di pagamento oggetto della controversia (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione).
Di conseguenza, essendo stata la provata la notifica della cartella di pagamento di cui si tratta in data 22.10.2014, deve essere rigettata anche l'ulteriore doglianza relativa alla eccepita prescrizione della pretesa creditoria.
La regolamentazione delle spese di lite si accorda al canone della soccombenza e dunque deve essere condannato al pagamento, in favore di ciascuna delle parti opposte, Parte_1 delle spese del presente giudizio, liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 55/2014, per come aggiornato dal D.M. n. 147/22, facendo applicazione dei parametri minimi delle tabelle allegate, in ragione della non complessità delle questioni trattate, tenuto conto della natura e del valore della causa, oltre che dell'attività concretamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione proposta;
Parte_1
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
che si liquidano Controparte_4 nella somma di € 1.650,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
che si liquidano nella somma di € 1.650,00 per compensi, oltre Controparte_3 rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Caltagirone, 12.6.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore