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20 aprile 1985
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1 gennaio 2017
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21 maggio 2022
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Art. 9. Indennita' di mansione 1. A tutti i ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)) occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio e' corrisposta una indennita' di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
2. le prestazioni di lavoro dei ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)) , di cui all'articolo 2 della presente legge, sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianita' contributiva nonche' all'incremento dell'eta' anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall' articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
3. Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo annuo per ciascuno degli anni 1985, 1986, 1987, si provvede, per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilita' risultanti nella categoria VI (Interessi) del bilancio triennale 1985-87.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. le prestazioni di lavoro dei ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)) , di cui all'articolo 2 della presente legge, sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianita' contributiva nonche' all'incremento dell'eta' anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall' articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
3. Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo annuo per ciascuno degli anni 1985, 1986, 1987, si provvede, per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilita' risultanti nella categoria VI (Interessi) del bilancio triennale 1985-87.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Commentari • 7
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 13630 del 02https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. lav., 02/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 02/07/2020), n.13630 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio – Presidente – Dott. D'ANTONIO Enrica – Consigliere – Dott. GHINOY Paola – Consigliere – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 17594-2014 proposto da: S.P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELL'UMANESIMO 69, presso lo studio dell'avvocato CARMELA DEL PRETE, che lo rappresenta e difende; – ricorrente – contro I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale …
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Giurisprudenza • 139
- 1. Trib. Palermo, sentenza 30/11/2023, n. 4223Provvedimento: […] Premesso che con ricorso depositato il 23/09/2021 parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell CP_1 in seguito alla richiesta relativa ai benefici contributivi come previsto dall'art. 9, legge 113/1985 e dall'art. 2, Legge 120/1991.Leggi di più...
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- lavoratore parasubordinato·
- art. 2 Legge 120/1991·
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