CA
Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 11/08/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati: dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 188/2024
tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. FEDRIZZI MARCO elett. Parte_1 C.F._1
Dom CORSO MAZZINI, 1/3 38017 MEZZOLOMBARDO appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. ROMA MICHELE elett Controparte_1 P.IVA_1 dom. presso il suo studio in Roma Piazza Cavour 19 appellato
Avente ad oggetto: assicurazione sulla vita
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento 770/2024 n.
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 8.7.24 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,in via principale:- previa eventuale rimessione della causa in istruttoria relativamente alle istanze non ammesse ed in questa sede riproposte, accogliere integralmente le conclusioni rassegnate da in primo grado così come precisate all'udienza Parte_1 pagina 1 di 15 di precisazione delle conclusioni dd. 13.3.2024 e di seguito riportate:«nel merito: - accertati i fatti dedotti in giudizio dall'attrice e previa acquisizione, in accoglimento della corrispondente Parte_1 istanza dalla medesima avanzata ai sensi dell'art. 210 c.p.c., dell'originale della polizza assicurativa
n. 50006035552 denominata “posta futuro certo” sottoscritta dal de cuius Controparte_1 Per_1
, delle eventuali appendici e più in generale di tutta la documentazione afferente al rapporto
[...] assicurativo di cui è lite, accertata la dedotta qualità di unica erede testamentaria in capo a Pt_1
e, alla luce delle disposizioni di volontà espresse dal de cuius nei due testamenti olografi
[...] pubblicati in data 14.9.2018, l'intervenuta designazione per testamento della medesima quale beneficiaria della predetta polizza ai sensi dell'art. 1920 c.c., previo eventuale accertamento, ove occorresse, dell'intervenuta revoca, ai sensi dell'art. 1921 c.c. e sempre in forza delle disposizioni testamentarie retrolasciate da , di ogni altra precedente incompatibile designazione Persona_1 contrattuale, condannare per le motivazioni tutte dedotte nell'atto introduttivo dd. Controparte_1
19.11.2020 ed in virtù degli obblighi derivanti dalla cenna polizza vita, a pagare a la Parte_1 somma corrispondente al capitale assicurato debitamente rivalutato in base alle disposizioni contrattuali esistenti ovvero, in ogni caso, le somme dovute al beneficiario in base alle condizioni di assicurazione di cui al contratto oggetto di lite, ovvero, subordinatamente, l'importo di Euro 115.493,45 ovvero quel diverso importo -maggiore o minore- che risulterà di giustizia anche in esito all'istruttoria di causa», con vittoria di spese;
- con reiezione di ogni domanda formulata in giudizio da revocando e annullando, per Controparte_1
l'effetto, ogni statuizione di condanna emessa dal Tribunale di Trento, per il tramite della sentenza n.
770/2024 del Tribunale di Trento oggetto di impugnazione, nei confronti di;
Parte_1
in via istruttoria:- previa rimessione in istruttoria, atteso il documentato diniego sistematicamente opposto dalla società convenuta, odierna appellata, a fronte dei reiterati tentativi di di Parte_1 acquisire copia della documentazione relativa alla polizza di cui è lite e considerato come l'ordine di esibizione disposto dal Tribunale di Trento con provvedimento assunto a verbale d'udienza dd.
8.3.2023 abbia accolto soltanto parzialmente le istanze formulate sul punto dall'attrice, odierna appellante, si insta nuovamente affinchè venga ordinato a (i) ai sensi dell'art. 210 Controparte_1
c.p.c., l'esibizione ed il deposito in giudizio di tutta la documentazione contrattuale e non contrattuale - originale di polizza, eventuali appendici, condizioni contrattuali, dettaglio delle somme investite nel tempo con evidenza di eventuali riscatti/rimborsi parziali anticipati, designazioni a beneficiario compiute in vita dal de cuius, eventuali disposizioni di pagamento effettuate da in Controparte_1 favore di pretesi beneficiari, corrispondenza inerente, etc. - inerente al contratto assicurativo di cui alla polizza n. 50006035552 relativa al prodotto denominato “posta futuro certo” sottoscritto da Per_1
con data effetto polizza 26.5.2010 e data scadenza polizza 26.5.2020;(ii) ai sensi dell'art. 210
[...]
c.p.c., l'indicazione documentale, relativamente alla polizza di cui è lite, del preciso ammontare del capitale assicurato liquidabile, all'attualità, in favore del beneficiario, unitamente all'esibizione dei documenti recanti i dati, i parametri ed i tassi necessari ai fini della determinazione del capitale assicurato liquidabile in base alle disposizioni contrattuali esistenti;
- in via subordinata rispetto alle pagina 2 di 15 istanze dianzi formulate sub (ii), si chiede l'ammissione di C.T.U. contabile volta alla determinazione, in base alle disposizioni contrattuali esistenti con riferimento al rapporto assicurativo di cui è lite, del capitale assicurato liquidabile, all'attualità, in favore del beneficiario;
- si chiede l'ammissione alla prova per interpello e testi sulle seguenti capitolate circostanze:
1) vero che pubblicizza il prodotto “posta futuro certo” alla stregua di una soluzione Controparte_1 assicurativa volta a “gestire i risparmi”, come risulta dal prospetto pubblicitario dimesso sub doc. 11 primo grado che si rammostra;
2) vero che aveva conseguito la licenza elementare, senza proseguire oltre negli studi;
Persona_1
3) vero che , prima della pensione, svolgeva il lavoro di operaio, per svariati anni Persona_1 all'estero;
4) vero che era celibe e, sino alla propria morte, è vissuto da solo all'interno Persona_1 dell'appartamento sito in Cles alla via Marconi n. 48;
5) vero che la copertina e le pagine di cui ai docc. 15, 15a, 15b, 15c, 15d e 15e primo grado, che si rammostrano, appartengono al quaderno/diario di , sul quale lo stesso annotava di Persona_1 proprio pugno ricette culinarie e rimedi per disturbi di vario genere.
Si indicano come testimoni, da escutersi anche a prova contraria sulle capitolate avversarie eventualmente ammesse: di Cles;
dott. di Ville d'Anaunia; Tes_1 Testimone_2 [...]
CP_2
in ogni caso: spese di lite, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, integralmente rifuse per entrambi i gradi di giudizio e con condanna dell'appellata alla restituzione in Controparte_1 favore dell'odierna appellante della somma di Euro 18.096,00 da quest'ultima Parte_1 corrispostagli, con espressa riserva d'appello e di integrale ripetizione all'esito del giudizio di impugnazione, a titolo di rifusione delle spese di lite liquidate nella sentenza di primo grado in ragione dell'esecutività della stessa;
- in via subordinata:- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello (cfr. § A), accertata la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni desumibili dalla peculiarità del caso concreto, disporsi ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c. la compensazione totale - ovvero, subordinatamente, quantomeno parziale - delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, ferma restando la condanna dell'appellata alla restituzione Controparte_1 in favore dell'odierna appellante della somma di Euro 18.096,00 da quest'ultima Parte_1 corrispostagli, con espressa riserva d'appello e di integrale ripetizione all'esito del giudizio di impugnazione, a titolo di rifusione delle spese di lite liquidate nella sentenza di primo grado in ragione dell'esecutività della stessa.
pagina 3 di 15 PARTE APPELLATA :
IN VIA PRELIMINARE:
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per i motivi in fatto e in diritto articolati in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
2) Rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 770/2024 pubblicata il 31/07/2024
(RG n. 3028/2020) del Tribunale di Trento.
3) Con espressa riproposizione delle domande ed eccezioni formulate in primo grado agli effetti dell'art. 346 cpc. Con condanna di controparte al pagamento delle spese vive, spese generali, compensi professionali, oltre Iva e Cpa come dovuti.Con rigetto delle richieste istruttorie formulate da parte appellante, in quanto inammissibili e irrilevanti ai fini del decidere.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.702 bis cpc dd.19.11.20 UC RI adiva il Tribunale di Trento, esponendo che:
in data 23.7.18 era deceduto il quale aveva disposto delle proprie sostanze con due Persona_1
testamenti olografi, pubblicati a cura della ricorrente, mediante i quali lo stesso aveva nominato quale unica erede universale la ricorrente, disponendo in particolare, con il primo testamento: “testamento del
signor dichiaro che dopo la mia morte i miei risparmi che sono nella banca di Trento Persona_1
e Bolzano di Cles e alla Posta di Cles più il mio appartamento lascio tutto alla signorina Parte_1
data 28.120.16” e con il secondo testamento” testamento del IG . Dichiaro che Persona_1
dopo la mia morte ai miei parenti non deve andare nemmeno un centesimo.. data 28.1.16”;
la ricorrente quale erede provvedeva alla dichiarazione di successione e con certificato ereditario dd.
27.6.19 veniva certificato che erede universale per testamento di era;
Persona_1 Parte_1
la ricorrente, sapendo dell'esistenza di un contratto di assicurazione sulla vita sottoscritto da Per_1
presso l'ufficio postale di Cles, chiedeva a tutte le informazioni relative ai
[...] CP_1
contratti posti in essere presso la stessa a nome del de cuius;
pagina 4 di 15 Co
la confermava l'esistenza del contratto assicurativo sottoscritto da , CP_1 Persona_1
indicandone gli estremi, ed esponendo anche che in vita lo stesso si era avvalso anche della facoltà di riscatto parziale in data 4/9/15; aggiungeva tuttavia di non poter comunicare il nominativo del beneficiario designato in caso di morte, sostenendo che la polizza di assicurazione sulla vita non rientrava nell'asse ereditario, richiamando il disposto dell'art 1920 comma 3 cc e che unico beneficiario poteva essere il soggetto designato non rilevando la qualifica di erede;
sosteneva la ricorrente l'infondatezza della posizione di ipotizzando che se nella CP_1
polizza il beneficiario era individuato nell'erede testamentario ciò determinava che il beneficiario della polizza dovesse essere essa ricorrente, mentre se il beneficiario indicato in polizza era individuato mediante altra locuzione ovvero mediante nominativo, tale designazione doveva ritenersi revocata sensi dell'articolo 1921 c.c. in forza delle disposizioni testamentarie di che costituivano Persona_1
chiara e inequivoca volontà dello stesso di designare la ricorrente quale nuova beneficiaria;
la ricorrente aveva nuovamente richiesto a la indicazione del nominativo del Controparte_1
beneficiario indicato in polizza e la società comunicava che il nominativo della ricorrente non figurava tra i nominativi dei beneficiari indicati dal contraente;
nel contratto di assicurazione stipulato dal de cuius era previso all'articolo 14 delle condizioni generali di contratto rinvenute sul sito istituzionale della società resistente che ”la designazione di benefici e le sue eventuali revoche o modifiche dovevano essere comunicate per iscritto a CP_1
o disposte per testamento”;
[...]
il prodotto inerente il contratto stipulato da veniva pubblicizzato dalla spa Persona_1 CP_3
come soluzione assicurativa volta principalmente alla gestione dei risparmi e dal rendiconto inviato in data 10.7.19 risultava l'esistenza della polizza ”posta futura certo” con un controvalore pari ad euro
115.493,45;
pagina 5 di 15 era privo di titoli di studio ad eccezione della licenza elementare ed aveva sempre Persona_1
lavorato come operaio;
per effetto del combinato disposto degli articoli 1921 e 1920 c.c. la ricorrente doveva ritenersi beneficiaria della polizza in forza delle due schede testamentarie di , che dovevano Persona_1
essere interpretate con i criteri di cui agli articoli 1367 seguenti c.c.; in particolare era rilevante il riferimento nel testamento ai propri risparmi, inclusi quelli esistenti alla Posta di Cles e la volontà di lasciare tutta la signorina;
Parte_1
pertanto doveva essere riconosciuta in favore della ricorrente la somma versata dal de cuius rivalutata secondo le previsioni di contratto.
Chiedeva pertanto che, accertata la sua qualità di unica erede testamentario di , preso Persona_1
atto dell'intervenuta designazione per testamento nella stessa quale beneficiario della polizza ai sensi dell' articolo 1920 cc ovvero dell'intervenuta revoca sensi dell'articolo 1921 cc di altri beneficiari, la spa fosse condannata a pagare in suo favore il capitale assicurato debitamente rivalutato in CP_1
base alle previsioni contrattuali ovvero, in via subordinata, dell'importo di euro 115.493,45 ovvero altro importo da accertare all'esito del giudizio.
La spa si costituiva in giudizio, chiedendo la trasformazione del rito in quanto la causa non CP_1
poteva essere trattata con il procedimento di cui all'articolo 702 bis c.p.c. e sostenendo che il contraente-assicurato aveva designato, per il caso di morte, un terzo beneficiario diverso dalla ricorrente;
che la polizza prevedeva che in caso di decesso dell'assicurato la convenuta avrebbe dovuto pagare ai beneficiari designati il capitale iniziale assicurato, rivalutato fino a data del decesso e, quanto alla facoltà di revoca, prevedeva che la designazione dei beneficiario e la eventuale revoca o modifica dovevano essere comunicate per iscritto a o disposte per testamento;
che in effetti Controparte_1
in corso di rapporto aveva esercitato il diritto di revoca, comunicando per iscritto il Persona_1
nuovo beneficiario prescelto;
che la polizza non entrava nell'asse ereditario ai sensi dell'articolo 1920 pagina 6 di 15 c.c. e che il beneficiario acquistava per effetto della designazione un diritto proprio nei confronti dell'assicurazione; che nel testamento di mancava l'individuazione specifica di nuovi Persona_1
beneficiari della prestazione assicurativa, posto che la variazione doveva avvenire in modo esplicito;
che nel testamento non veniva fatta menzione della polizza vita che non poteva essere assimilata alla categoria dei risparmi .
Chiedeva pertanto il mutamento del rito da sommario in ordinario e di essere autorizzata alla chiamata causa del terzo beneficiato designato in polizza, con riserva di fornirne l'identità al momento della autorizzazione eventualmente concessa dal giudice. Chiedeva nel merito il rigetto del ricorso e, in via subordinata, che fosse accertato l'effettivo beneficiario della polizza dedotta in giudizio.
Il tribunale rigettava l' istanza di chiamata in causa del terzo e disponeva la conversione del rito.
A seguito di istanza ex articolo 210 c.p.c., veniva ordinata alla società convenuta l'esibizione della documentazione relativa alla designazione del beneficiario della polizza, documentazione depositata dalla convenuta con nota di data 20.3.23.
Con sentenza n. 770/24, oggetto di impugnazione, il tribunale di Trento rigettava la domanda proposta da che condannava al rimborso delle spese di lite favore della spa . Parte_1 CP_1
Riteneva il tribunale che il riferimento ai risparmi contenuto nelle schede testamentarie non poteva essere interpretato nel senso di ricomprendervi anche la polizza vita per cui è causa, tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui nell'interpretazione del testamento il ricorso ad elementi estrinseci è possibile solo qualora dal testo non emerga con certezza l' effettiva intenzione del testatore e la portata della disposizione;
che nella scheda testamentaria non vi era alcuna disposizione che riguardava la polizza vita posto che vi era esplicito riferimento solo ai risparmi che erano presso la
Banca di Trento Bolzano di Cles e presso la Posta di Cles;
che tale conclusione derivava anche dalla considerazione che la polizza non era stata contratta con le ma con la spa con CP_4 CP_1
sede in Roma, circostanza di cui era consapevole posto che lo stesso aveva inviato alla Persona_1
pagina 7 di 15 sede di Roma di due comunicazioni riguardanti la designazione e la modifica del CP_1
beneficiario della polizza. Esponeva il tribunale che sicuramente aveva piena Persona_1
consapevolezza di aver stipulato un contratto di assicurazione sulla vita posto che nel prospetto informativo veniva chiaramente richiamata l'ipotesi di decesso e il de cuius aveva proceduto in vita al riscatto parziale, dimostrando così la sua piena consapevolezza circa i meccanismi sottesi alla polizza stipulata. Del resto il contenuto della promozione della polizza da parte di riportava CP_1
espressa descrizione del rapporto come assicurazione sulla vita e comunque il contenuto delle forme pubblicitarie interessavano terzi soggetti che non avevano ancora concluso il contratto quindi soggetti diversi dal contraente. aveva dimostrato di conoscere non solo la finalità assicurativa Persona_1
del contratto concluso, ma anche le precise modalità per effettuare la designazione del beneficiario.
Infatti al momento della stipula della polizza i beneficiari erano genericamente individuati sulla base prospetto informativo ma nel corso rapporto in due occasioni aveva modificato il Persona_1
beneficiario, con identificazione nominativa, a mezzo di invio di comunicazioni scritte alla sede di
Roma della convenuta, nominando nel 2011 “ ” e poi in data 2/4/12 l' Persona_2 [...]
. Doveva pertanto ritenersi infondata la tesi di parte attrice di un'erronea conoscenza Parte_2
o mancata comprensione del contratto da parte del de cuius. Il Tribunale riteneva che con i testamenti redatti da egli non aveva inteso disporre della polizza vita e ancor meno procedere alla Persona_1
revoca della designazione del beneficiario già individuato nell' . Parte_2
Riteneva il tribunale che, in difetto di espressa nomina quale beneficiaria dell'attrice, la stessa non poteva ritenersi destinataria di alcun diritto, posto che il beneficiario acquista un diritto proprio che non entra far parte del patrimonio ereditario.
Avverso tale sentenza ha proposto appello articolando i motivi di impugnazione di Parte_1
seguito esaminati.
pagina 8 di 15 Co La si è costituita in giudizio chiedendo che l'appello sia dichiarato inammissibile e CP_1
comunque rigettato.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189
cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27.5.24 e decisa nella camera di consiglio del
8.7.24
* * * *
Con il primo motivo di impugnazione lamenta la violazione dell'articolo 1920 comma 2 Parte_1
c.c. e degli articoli 1362 seguenti c.c., l'erronea e/o omessa valutazione delle risultanze probatorie dalle quali risultava la reale intenzione del testatore che avrebbe dovuto condurre all'accoglimento delle domande da lei formulate;
la violazione degli artt. 115 e 116 cpc e l'errata ricostruzione e travisamento dei fatti e delle prove.
Richiamando il disposto dell'art. 1920 comma 2 cc, l'appellante sostiene che con le disposizioni testamentarie con le quali viene attribuita la somma assicurata in favore di un nuovo soggetto è
possibile revocare la precedente designazione, indicando un il nuovo beneficiario, come avvenuto nel caso di specie, posto che nella prima scheda testamentaria del 2016 il de cuius chiaramente disponeva nel seguente modo: “i miei risparmi che sono nella Banca di Trento e Bolzano di Cles e alla Posta di
Cles più il mio appartamento lascio tutto alla signorina . Era possibile pertanto ritenere Parte_1
che la reale intenzione del testatore fosse quella di beneficiare l'appellante anche delle somme investite nella polizza vita, avendo egli utilizzato la locuzione generica e omnicomprensiva “miei risparmi depositati presso la Banca di Trento Bolzano di Cles e la Posta di Cles”, risultando la chiara volontà del testatore di lasciare tutto all'appellante.
Sostiene l'appellante che questione rilevante ai fini della decisione non sia quella di verificare la consapevolezza in capo a della natura della polizza da lui sottoscritta, questione Persona_1
pagina 9 di 15 nemmeno sottoposta all'esame del tribunale, bensì accertare se la volontà del de cuius fosse quella di attribuire all'appellante la somma confluita nella polizza.
Erroneamente il giudice di primo grado non avrebbe colto la corretta accezione del termine
“risparmi”, sia nel suo significato oggettivo sia nel significato che esso poteva avere per il testatore. Il
termine “risparmio” notoriamente nel linguaggio comune si riferisce genericamente alle proprie sostanze e più precisamente al denaro accumulato nel corso della vita grazie al lavoro svolto. Inoltre
anche sotto il profilo soggettivo, nell'interpretazione della volontà del testatore, doveva tenersi conto degli elementi estrinseci rappresentati dal fatto che il testatore era privo di titoli di studio, ad eccezione della licenza elementare, ed aveva lavorato come operaio per tutta la vita, potendo contare solo su entrate modeste, due assegni pensionistici, di cui una riferito al lavoro svolto all'estero, che egli aveva inteso far confluire nella polizza futuro certo” una somma superiore ad euro 125.000, ed aveva CP_1
in essere presso solo un libretto di risparmio con un saldo di euro 398.042, che i depositi CP_5
presso la Banca erano investiti in titoli e obbligazioni pluriennali e solo in minima parte erano giacenti sul conto corrente, il fatto che il testatore fosse una persona estremamente semplice priva di scolarizzazione come risultava anche dal quaderno che egli custodiva presso la sua abitazione, le cui annotazione erano sintomatiche del livello culturale e della mentalità del testatore. Espone l'appellante che il prodotto ”poste futuro certo” è pubblicizzato della convenuta come volto alla gestione dei risparmi .
Alla luce di tali considerazioni, sostiene l'appellante che si debba concludere nel senso che dove nel testamento si fa riferimento ai “miei risparmi”, tenuto conto della volontà del testatore di lasciare tutto all'appellante, anche le somme investite nella polizza in questione dovevano ritenersi parte dei risparmi del de cuius, spettanti all'appellante secondo le previsioni del testamento. Anche la volontà
del testatore di voler lasciare tutto all'appellante consentiva di ritenere che delle somme versate nella polizza dovesse ritenersi beneficiaria la stessa, posto che tali somme costituivano una parte rilevante pagina 10 di 15 del patrimonio retrolasciato dal de cuius ( che oltre a tale polizza avevate lasciato l'importo di euro
398,42 depositato su libretto postale, circa 55.000 investiti in titoli obbligazioni presso Intesa San
Paolo). Doveva ritenersi contraddittoria rispetto alla volontà del de cuius di beneficiare l'appellante di tutti i propri risparmi ritenere che lo stesso avesse voluto lasciare solo le somme versate nel libretto postale, riferendosi ai risparmi presso le di Cles, e non alla somma ben più cospicua versata nella CP_1
polizza. L'appellante richiama il disposto dell'articolo 1920 comma 2 cc in forza del quale la attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona equivale a designazione, con conseguente revoca di precedente designazione e sostiene che la volontà
testamentaria espressa nel senso di lasciare tutti i suoi risparmi all'appellante costituisce designazione del beneficiario e al contempo toglie efficacia alla designazione precedentemente effettuata.
Espone l'appellante che nessuna rilevanza può assumere la circostanza che abbia Controparte_1
sede a Roma in quanto in realtà era stato l'ufficio territoriale di Cles che aveva sempre rappresentato per il solo ed unico punto di riferimento non solo per la fase promozionale e Persona_1
successiva alla stipula della polizza, ma anche per tutte le successive operazioni. Tenuto conto dell'età
avanzata e del livello culturale del de cuius non sarebbe possibile ravvisare nel riferimento alla Posta
di Cles la volontà del testatore di escludere le somme di cui alla polizza in esame dai risparmi attribuiti all'appellante, sulla base della considerazione che la sede legale della convenuta sia a Roma e non a
Cles.
L'appellante chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado ed in particolare che sia ordinato ai sensi articolo 210 c.p.c. alla società appellata l'esibizione di tutta la documentazione contrattuale e non contrattuale relativa alla polizza, unitamente a tutti i dati documentali necessari al fine di determinare il capitale assicurato liquidabile. In via subordinata l'appellante chiede c.t.u. contabile volta alla determinazione del capitale assicurato liquidabile;
chiede pagina 11 di 15 infine l'ammissione della prova orale di cui alla seconda memoria ex articolo 183 comma 6 c.p.c. sui capitoli da 1 a 5 a mezzo dei testi indicati.
Con secondo motivo di impugnazione l'appellante chiede il riconoscimento delle spese di lite di primo e di secondo grado in forza della fondatezza dei motivi di impugnazione e, in via subordinata,
che le spese di lite siano compensate con riferimento di entrambi i gradi di giudizio, posto che la decisione ha natura prettamente interpretativa delle questioni sottoposte sicché sussistono gravi ed eccezionali ragioni desumibili dalla peculiarità del caso concreto per disporre la compensazione delle stesse.
L'appello in esame deve essere rigettato.
Proprio il combinato disposto dell'articolo 1920 c.c. e dell'articolo 1921 c.c. a norma del quale la designazione del beneficiario dell'assicurazione può essere fatta anche per testamento e la revoca può
avvenire con le stesse forme nelle quali può essere fatta la designazione e quindi anche per testamento,
consente di ritenere l'infondatezza della domanda dell'appellante, posto che nel testamento di Per_1
nessun riferimento viene fatto alla volontà di revocare il beneficiario della polizza
[...]
precedentemente designato.
La circostanza che il beneficiario della polizza in questione fosse stato espressamente designato da
, nelle forme previste in polizza, vale a dire con comunicazione scritta inviata alla Persona_1
società appellante in data 2.4.12, porta ad escludere che la designazione dell'appellante quale erede fatta da possa determinare la revoca della designazione fatta antecedentemente, in Persona_1
assenza di alcuna manifestazione inequivoca della volontà di individuare un nuovo beneficiario della polizza da parte del titolare.
Tale conclusione si impone se si considera che la designazione del beneficiario della polizza era stata esplicitamente effettuata da , individuando in modo specifico il beneficiario Persona_1
nell' , e, nel silenzio della scheda testamentaria, nessun elemento Parte_2
pagina 12 di 15 consente di concludere che la volontà del testatore fosse quella di revocare tale designazione con un testamento che non faceva alcun riferimento alla polizza in questione.
Il testamento di specificatamente indica i beni che lo stesso voleva retrolasciare Persona_1
all'appellante, vale a dire i suoi risparmi ed il suo appartamento.
A conclusioni diverse non può condurre la seconda scheda testamentaria di , con la Persona_1
quale egli non ha voluto specificare che era sua intenzione lasciare tutti suoi beni, di qualunque natura,
all'appellante, ma bensì specificare di non voler lasciare alcunchè ai propri parenti.
Del resto va considerato che ha anche lasciato alla sua morte dei risparmi d'importo Persona_1
non trascurabile (almeno 55.000 euro solo in depositi bancari), sicché deve escludersi che il riferimento nel testamento ai risparmi fosse stato inutilmente fatto, mancando l'oggetto della disposizione testamentaria.
La tesi di parte appellante, secondo cui il termine “risparmio” viene utilizzato dalla generalità dei soggetti, e soprattutto da soggetti privi di una istruzione accurata, per individuare qualunque forma di investimento di propri introiti, con la conseguenza che in tale termine utilizzato dal testatore deve ricomprendersi anche la revoca della precedente designazione del beneficiario della polizza, non può
essere accolta, considerato che era consapevole della necessità di individuare uno Persona_1
specifico beneficiario della polizza, tanto che aveva preceduta tale adempimento in due occasioni.
Proprio considerando tale consapevolezza, deve ritenersi particolarmente significativa la mancanza di qualunque previsione in testamento circa una nuova destinazione delle somme di cui alla polizza vita,
con revoca della designazione del precedente beneficiario.
Del resto nemmeno parte appellante pone in dubbio che le somme di cui alla polizza in questione non entrino a far parte della massa ereditaria, in conseguenza della previsione normativa di cui all' articolo morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., un diritto proprio che pagina 13 di 15 trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante non potendo, di conseguenza, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie,
né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima;
sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari,
non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che, qualora i beneficiari siano individuati negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all'eredità”)
Deve essere rigettato anche il secondo motivo di impugnazione con il quale si lamenta l'errata regolamentazione delle spese di lite, avendo la causa per oggetto questioni interpretative.
La circostanza che il testamento di nulla prevedesse in ordine alla revoca il precedente Persona_1
beneficiario della polizza rendeva scarsamente ipotizzabile un'interpretazione della scheda testamentaria in tal senso.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel
Regolamento n.147/22, ad eccezione della fase di trattazione che si è limitata al deposito delle note d'udienza e viene quindi liquidata nell'importo minimo.
Segue altresì al rigetto dell'impugnazione proposta l'accertamento nei confronti dell'appellante ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge numero 228/12 che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del testo unico di cui al DPR numero 115/02, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte della stessa dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata. pagina 14 di 15
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da verso la sentenza n. 770/2024 del tribunale di Trento;
Parte_1
2) condanna al rimborso in favore della in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante, delle spese di giudizio di appello, liquidate in € 2.977,00 per la fase di studio,
€ 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P.
nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
3) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per l'appello.
Cosi deciso in Trento, lì 8.7.25
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1920 ultimo comma c.c. (cfr tra le altre Cass. n. 25635/18: “Nel contratto di assicurazione per il caso di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati: dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 188/2024
tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. FEDRIZZI MARCO elett. Parte_1 C.F._1
Dom CORSO MAZZINI, 1/3 38017 MEZZOLOMBARDO appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. ROMA MICHELE elett Controparte_1 P.IVA_1 dom. presso il suo studio in Roma Piazza Cavour 19 appellato
Avente ad oggetto: assicurazione sulla vita
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento 770/2024 n.
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 8.7.24 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,in via principale:- previa eventuale rimessione della causa in istruttoria relativamente alle istanze non ammesse ed in questa sede riproposte, accogliere integralmente le conclusioni rassegnate da in primo grado così come precisate all'udienza Parte_1 pagina 1 di 15 di precisazione delle conclusioni dd. 13.3.2024 e di seguito riportate:«nel merito: - accertati i fatti dedotti in giudizio dall'attrice e previa acquisizione, in accoglimento della corrispondente Parte_1 istanza dalla medesima avanzata ai sensi dell'art. 210 c.p.c., dell'originale della polizza assicurativa
n. 50006035552 denominata “posta futuro certo” sottoscritta dal de cuius Controparte_1 Per_1
, delle eventuali appendici e più in generale di tutta la documentazione afferente al rapporto
[...] assicurativo di cui è lite, accertata la dedotta qualità di unica erede testamentaria in capo a Pt_1
e, alla luce delle disposizioni di volontà espresse dal de cuius nei due testamenti olografi
[...] pubblicati in data 14.9.2018, l'intervenuta designazione per testamento della medesima quale beneficiaria della predetta polizza ai sensi dell'art. 1920 c.c., previo eventuale accertamento, ove occorresse, dell'intervenuta revoca, ai sensi dell'art. 1921 c.c. e sempre in forza delle disposizioni testamentarie retrolasciate da , di ogni altra precedente incompatibile designazione Persona_1 contrattuale, condannare per le motivazioni tutte dedotte nell'atto introduttivo dd. Controparte_1
19.11.2020 ed in virtù degli obblighi derivanti dalla cenna polizza vita, a pagare a la Parte_1 somma corrispondente al capitale assicurato debitamente rivalutato in base alle disposizioni contrattuali esistenti ovvero, in ogni caso, le somme dovute al beneficiario in base alle condizioni di assicurazione di cui al contratto oggetto di lite, ovvero, subordinatamente, l'importo di Euro 115.493,45 ovvero quel diverso importo -maggiore o minore- che risulterà di giustizia anche in esito all'istruttoria di causa», con vittoria di spese;
- con reiezione di ogni domanda formulata in giudizio da revocando e annullando, per Controparte_1
l'effetto, ogni statuizione di condanna emessa dal Tribunale di Trento, per il tramite della sentenza n.
770/2024 del Tribunale di Trento oggetto di impugnazione, nei confronti di;
Parte_1
in via istruttoria:- previa rimessione in istruttoria, atteso il documentato diniego sistematicamente opposto dalla società convenuta, odierna appellata, a fronte dei reiterati tentativi di di Parte_1 acquisire copia della documentazione relativa alla polizza di cui è lite e considerato come l'ordine di esibizione disposto dal Tribunale di Trento con provvedimento assunto a verbale d'udienza dd.
8.3.2023 abbia accolto soltanto parzialmente le istanze formulate sul punto dall'attrice, odierna appellante, si insta nuovamente affinchè venga ordinato a (i) ai sensi dell'art. 210 Controparte_1
c.p.c., l'esibizione ed il deposito in giudizio di tutta la documentazione contrattuale e non contrattuale - originale di polizza, eventuali appendici, condizioni contrattuali, dettaglio delle somme investite nel tempo con evidenza di eventuali riscatti/rimborsi parziali anticipati, designazioni a beneficiario compiute in vita dal de cuius, eventuali disposizioni di pagamento effettuate da in Controparte_1 favore di pretesi beneficiari, corrispondenza inerente, etc. - inerente al contratto assicurativo di cui alla polizza n. 50006035552 relativa al prodotto denominato “posta futuro certo” sottoscritto da Per_1
con data effetto polizza 26.5.2010 e data scadenza polizza 26.5.2020;(ii) ai sensi dell'art. 210
[...]
c.p.c., l'indicazione documentale, relativamente alla polizza di cui è lite, del preciso ammontare del capitale assicurato liquidabile, all'attualità, in favore del beneficiario, unitamente all'esibizione dei documenti recanti i dati, i parametri ed i tassi necessari ai fini della determinazione del capitale assicurato liquidabile in base alle disposizioni contrattuali esistenti;
- in via subordinata rispetto alle pagina 2 di 15 istanze dianzi formulate sub (ii), si chiede l'ammissione di C.T.U. contabile volta alla determinazione, in base alle disposizioni contrattuali esistenti con riferimento al rapporto assicurativo di cui è lite, del capitale assicurato liquidabile, all'attualità, in favore del beneficiario;
- si chiede l'ammissione alla prova per interpello e testi sulle seguenti capitolate circostanze:
1) vero che pubblicizza il prodotto “posta futuro certo” alla stregua di una soluzione Controparte_1 assicurativa volta a “gestire i risparmi”, come risulta dal prospetto pubblicitario dimesso sub doc. 11 primo grado che si rammostra;
2) vero che aveva conseguito la licenza elementare, senza proseguire oltre negli studi;
Persona_1
3) vero che , prima della pensione, svolgeva il lavoro di operaio, per svariati anni Persona_1 all'estero;
4) vero che era celibe e, sino alla propria morte, è vissuto da solo all'interno Persona_1 dell'appartamento sito in Cles alla via Marconi n. 48;
5) vero che la copertina e le pagine di cui ai docc. 15, 15a, 15b, 15c, 15d e 15e primo grado, che si rammostrano, appartengono al quaderno/diario di , sul quale lo stesso annotava di Persona_1 proprio pugno ricette culinarie e rimedi per disturbi di vario genere.
Si indicano come testimoni, da escutersi anche a prova contraria sulle capitolate avversarie eventualmente ammesse: di Cles;
dott. di Ville d'Anaunia; Tes_1 Testimone_2 [...]
CP_2
in ogni caso: spese di lite, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, integralmente rifuse per entrambi i gradi di giudizio e con condanna dell'appellata alla restituzione in Controparte_1 favore dell'odierna appellante della somma di Euro 18.096,00 da quest'ultima Parte_1 corrispostagli, con espressa riserva d'appello e di integrale ripetizione all'esito del giudizio di impugnazione, a titolo di rifusione delle spese di lite liquidate nella sentenza di primo grado in ragione dell'esecutività della stessa;
- in via subordinata:- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello (cfr. § A), accertata la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni desumibili dalla peculiarità del caso concreto, disporsi ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c. la compensazione totale - ovvero, subordinatamente, quantomeno parziale - delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, ferma restando la condanna dell'appellata alla restituzione Controparte_1 in favore dell'odierna appellante della somma di Euro 18.096,00 da quest'ultima Parte_1 corrispostagli, con espressa riserva d'appello e di integrale ripetizione all'esito del giudizio di impugnazione, a titolo di rifusione delle spese di lite liquidate nella sentenza di primo grado in ragione dell'esecutività della stessa.
pagina 3 di 15 PARTE APPELLATA :
IN VIA PRELIMINARE:
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per i motivi in fatto e in diritto articolati in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
2) Rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 770/2024 pubblicata il 31/07/2024
(RG n. 3028/2020) del Tribunale di Trento.
3) Con espressa riproposizione delle domande ed eccezioni formulate in primo grado agli effetti dell'art. 346 cpc. Con condanna di controparte al pagamento delle spese vive, spese generali, compensi professionali, oltre Iva e Cpa come dovuti.Con rigetto delle richieste istruttorie formulate da parte appellante, in quanto inammissibili e irrilevanti ai fini del decidere.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.702 bis cpc dd.19.11.20 UC RI adiva il Tribunale di Trento, esponendo che:
in data 23.7.18 era deceduto il quale aveva disposto delle proprie sostanze con due Persona_1
testamenti olografi, pubblicati a cura della ricorrente, mediante i quali lo stesso aveva nominato quale unica erede universale la ricorrente, disponendo in particolare, con il primo testamento: “testamento del
signor dichiaro che dopo la mia morte i miei risparmi che sono nella banca di Trento Persona_1
e Bolzano di Cles e alla Posta di Cles più il mio appartamento lascio tutto alla signorina Parte_1
data 28.120.16” e con il secondo testamento” testamento del IG . Dichiaro che Persona_1
dopo la mia morte ai miei parenti non deve andare nemmeno un centesimo.. data 28.1.16”;
la ricorrente quale erede provvedeva alla dichiarazione di successione e con certificato ereditario dd.
27.6.19 veniva certificato che erede universale per testamento di era;
Persona_1 Parte_1
la ricorrente, sapendo dell'esistenza di un contratto di assicurazione sulla vita sottoscritto da Per_1
presso l'ufficio postale di Cles, chiedeva a tutte le informazioni relative ai
[...] CP_1
contratti posti in essere presso la stessa a nome del de cuius;
pagina 4 di 15 Co
la confermava l'esistenza del contratto assicurativo sottoscritto da , CP_1 Persona_1
indicandone gli estremi, ed esponendo anche che in vita lo stesso si era avvalso anche della facoltà di riscatto parziale in data 4/9/15; aggiungeva tuttavia di non poter comunicare il nominativo del beneficiario designato in caso di morte, sostenendo che la polizza di assicurazione sulla vita non rientrava nell'asse ereditario, richiamando il disposto dell'art 1920 comma 3 cc e che unico beneficiario poteva essere il soggetto designato non rilevando la qualifica di erede;
sosteneva la ricorrente l'infondatezza della posizione di ipotizzando che se nella CP_1
polizza il beneficiario era individuato nell'erede testamentario ciò determinava che il beneficiario della polizza dovesse essere essa ricorrente, mentre se il beneficiario indicato in polizza era individuato mediante altra locuzione ovvero mediante nominativo, tale designazione doveva ritenersi revocata sensi dell'articolo 1921 c.c. in forza delle disposizioni testamentarie di che costituivano Persona_1
chiara e inequivoca volontà dello stesso di designare la ricorrente quale nuova beneficiaria;
la ricorrente aveva nuovamente richiesto a la indicazione del nominativo del Controparte_1
beneficiario indicato in polizza e la società comunicava che il nominativo della ricorrente non figurava tra i nominativi dei beneficiari indicati dal contraente;
nel contratto di assicurazione stipulato dal de cuius era previso all'articolo 14 delle condizioni generali di contratto rinvenute sul sito istituzionale della società resistente che ”la designazione di benefici e le sue eventuali revoche o modifiche dovevano essere comunicate per iscritto a CP_1
o disposte per testamento”;
[...]
il prodotto inerente il contratto stipulato da veniva pubblicizzato dalla spa Persona_1 CP_3
come soluzione assicurativa volta principalmente alla gestione dei risparmi e dal rendiconto inviato in data 10.7.19 risultava l'esistenza della polizza ”posta futura certo” con un controvalore pari ad euro
115.493,45;
pagina 5 di 15 era privo di titoli di studio ad eccezione della licenza elementare ed aveva sempre Persona_1
lavorato come operaio;
per effetto del combinato disposto degli articoli 1921 e 1920 c.c. la ricorrente doveva ritenersi beneficiaria della polizza in forza delle due schede testamentarie di , che dovevano Persona_1
essere interpretate con i criteri di cui agli articoli 1367 seguenti c.c.; in particolare era rilevante il riferimento nel testamento ai propri risparmi, inclusi quelli esistenti alla Posta di Cles e la volontà di lasciare tutta la signorina;
Parte_1
pertanto doveva essere riconosciuta in favore della ricorrente la somma versata dal de cuius rivalutata secondo le previsioni di contratto.
Chiedeva pertanto che, accertata la sua qualità di unica erede testamentario di , preso Persona_1
atto dell'intervenuta designazione per testamento nella stessa quale beneficiario della polizza ai sensi dell' articolo 1920 cc ovvero dell'intervenuta revoca sensi dell'articolo 1921 cc di altri beneficiari, la spa fosse condannata a pagare in suo favore il capitale assicurato debitamente rivalutato in CP_1
base alle previsioni contrattuali ovvero, in via subordinata, dell'importo di euro 115.493,45 ovvero altro importo da accertare all'esito del giudizio.
La spa si costituiva in giudizio, chiedendo la trasformazione del rito in quanto la causa non CP_1
poteva essere trattata con il procedimento di cui all'articolo 702 bis c.p.c. e sostenendo che il contraente-assicurato aveva designato, per il caso di morte, un terzo beneficiario diverso dalla ricorrente;
che la polizza prevedeva che in caso di decesso dell'assicurato la convenuta avrebbe dovuto pagare ai beneficiari designati il capitale iniziale assicurato, rivalutato fino a data del decesso e, quanto alla facoltà di revoca, prevedeva che la designazione dei beneficiario e la eventuale revoca o modifica dovevano essere comunicate per iscritto a o disposte per testamento;
che in effetti Controparte_1
in corso di rapporto aveva esercitato il diritto di revoca, comunicando per iscritto il Persona_1
nuovo beneficiario prescelto;
che la polizza non entrava nell'asse ereditario ai sensi dell'articolo 1920 pagina 6 di 15 c.c. e che il beneficiario acquistava per effetto della designazione un diritto proprio nei confronti dell'assicurazione; che nel testamento di mancava l'individuazione specifica di nuovi Persona_1
beneficiari della prestazione assicurativa, posto che la variazione doveva avvenire in modo esplicito;
che nel testamento non veniva fatta menzione della polizza vita che non poteva essere assimilata alla categoria dei risparmi .
Chiedeva pertanto il mutamento del rito da sommario in ordinario e di essere autorizzata alla chiamata causa del terzo beneficiato designato in polizza, con riserva di fornirne l'identità al momento della autorizzazione eventualmente concessa dal giudice. Chiedeva nel merito il rigetto del ricorso e, in via subordinata, che fosse accertato l'effettivo beneficiario della polizza dedotta in giudizio.
Il tribunale rigettava l' istanza di chiamata in causa del terzo e disponeva la conversione del rito.
A seguito di istanza ex articolo 210 c.p.c., veniva ordinata alla società convenuta l'esibizione della documentazione relativa alla designazione del beneficiario della polizza, documentazione depositata dalla convenuta con nota di data 20.3.23.
Con sentenza n. 770/24, oggetto di impugnazione, il tribunale di Trento rigettava la domanda proposta da che condannava al rimborso delle spese di lite favore della spa . Parte_1 CP_1
Riteneva il tribunale che il riferimento ai risparmi contenuto nelle schede testamentarie non poteva essere interpretato nel senso di ricomprendervi anche la polizza vita per cui è causa, tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui nell'interpretazione del testamento il ricorso ad elementi estrinseci è possibile solo qualora dal testo non emerga con certezza l' effettiva intenzione del testatore e la portata della disposizione;
che nella scheda testamentaria non vi era alcuna disposizione che riguardava la polizza vita posto che vi era esplicito riferimento solo ai risparmi che erano presso la
Banca di Trento Bolzano di Cles e presso la Posta di Cles;
che tale conclusione derivava anche dalla considerazione che la polizza non era stata contratta con le ma con la spa con CP_4 CP_1
sede in Roma, circostanza di cui era consapevole posto che lo stesso aveva inviato alla Persona_1
pagina 7 di 15 sede di Roma di due comunicazioni riguardanti la designazione e la modifica del CP_1
beneficiario della polizza. Esponeva il tribunale che sicuramente aveva piena Persona_1
consapevolezza di aver stipulato un contratto di assicurazione sulla vita posto che nel prospetto informativo veniva chiaramente richiamata l'ipotesi di decesso e il de cuius aveva proceduto in vita al riscatto parziale, dimostrando così la sua piena consapevolezza circa i meccanismi sottesi alla polizza stipulata. Del resto il contenuto della promozione della polizza da parte di riportava CP_1
espressa descrizione del rapporto come assicurazione sulla vita e comunque il contenuto delle forme pubblicitarie interessavano terzi soggetti che non avevano ancora concluso il contratto quindi soggetti diversi dal contraente. aveva dimostrato di conoscere non solo la finalità assicurativa Persona_1
del contratto concluso, ma anche le precise modalità per effettuare la designazione del beneficiario.
Infatti al momento della stipula della polizza i beneficiari erano genericamente individuati sulla base prospetto informativo ma nel corso rapporto in due occasioni aveva modificato il Persona_1
beneficiario, con identificazione nominativa, a mezzo di invio di comunicazioni scritte alla sede di
Roma della convenuta, nominando nel 2011 “ ” e poi in data 2/4/12 l' Persona_2 [...]
. Doveva pertanto ritenersi infondata la tesi di parte attrice di un'erronea conoscenza Parte_2
o mancata comprensione del contratto da parte del de cuius. Il Tribunale riteneva che con i testamenti redatti da egli non aveva inteso disporre della polizza vita e ancor meno procedere alla Persona_1
revoca della designazione del beneficiario già individuato nell' . Parte_2
Riteneva il tribunale che, in difetto di espressa nomina quale beneficiaria dell'attrice, la stessa non poteva ritenersi destinataria di alcun diritto, posto che il beneficiario acquista un diritto proprio che non entra far parte del patrimonio ereditario.
Avverso tale sentenza ha proposto appello articolando i motivi di impugnazione di Parte_1
seguito esaminati.
pagina 8 di 15 Co La si è costituita in giudizio chiedendo che l'appello sia dichiarato inammissibile e CP_1
comunque rigettato.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189
cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27.5.24 e decisa nella camera di consiglio del
8.7.24
* * * *
Con il primo motivo di impugnazione lamenta la violazione dell'articolo 1920 comma 2 Parte_1
c.c. e degli articoli 1362 seguenti c.c., l'erronea e/o omessa valutazione delle risultanze probatorie dalle quali risultava la reale intenzione del testatore che avrebbe dovuto condurre all'accoglimento delle domande da lei formulate;
la violazione degli artt. 115 e 116 cpc e l'errata ricostruzione e travisamento dei fatti e delle prove.
Richiamando il disposto dell'art. 1920 comma 2 cc, l'appellante sostiene che con le disposizioni testamentarie con le quali viene attribuita la somma assicurata in favore di un nuovo soggetto è
possibile revocare la precedente designazione, indicando un il nuovo beneficiario, come avvenuto nel caso di specie, posto che nella prima scheda testamentaria del 2016 il de cuius chiaramente disponeva nel seguente modo: “i miei risparmi che sono nella Banca di Trento e Bolzano di Cles e alla Posta di
Cles più il mio appartamento lascio tutto alla signorina . Era possibile pertanto ritenere Parte_1
che la reale intenzione del testatore fosse quella di beneficiare l'appellante anche delle somme investite nella polizza vita, avendo egli utilizzato la locuzione generica e omnicomprensiva “miei risparmi depositati presso la Banca di Trento Bolzano di Cles e la Posta di Cles”, risultando la chiara volontà del testatore di lasciare tutto all'appellante.
Sostiene l'appellante che questione rilevante ai fini della decisione non sia quella di verificare la consapevolezza in capo a della natura della polizza da lui sottoscritta, questione Persona_1
pagina 9 di 15 nemmeno sottoposta all'esame del tribunale, bensì accertare se la volontà del de cuius fosse quella di attribuire all'appellante la somma confluita nella polizza.
Erroneamente il giudice di primo grado non avrebbe colto la corretta accezione del termine
“risparmi”, sia nel suo significato oggettivo sia nel significato che esso poteva avere per il testatore. Il
termine “risparmio” notoriamente nel linguaggio comune si riferisce genericamente alle proprie sostanze e più precisamente al denaro accumulato nel corso della vita grazie al lavoro svolto. Inoltre
anche sotto il profilo soggettivo, nell'interpretazione della volontà del testatore, doveva tenersi conto degli elementi estrinseci rappresentati dal fatto che il testatore era privo di titoli di studio, ad eccezione della licenza elementare, ed aveva lavorato come operaio per tutta la vita, potendo contare solo su entrate modeste, due assegni pensionistici, di cui una riferito al lavoro svolto all'estero, che egli aveva inteso far confluire nella polizza futuro certo” una somma superiore ad euro 125.000, ed aveva CP_1
in essere presso solo un libretto di risparmio con un saldo di euro 398.042, che i depositi CP_5
presso la Banca erano investiti in titoli e obbligazioni pluriennali e solo in minima parte erano giacenti sul conto corrente, il fatto che il testatore fosse una persona estremamente semplice priva di scolarizzazione come risultava anche dal quaderno che egli custodiva presso la sua abitazione, le cui annotazione erano sintomatiche del livello culturale e della mentalità del testatore. Espone l'appellante che il prodotto ”poste futuro certo” è pubblicizzato della convenuta come volto alla gestione dei risparmi .
Alla luce di tali considerazioni, sostiene l'appellante che si debba concludere nel senso che dove nel testamento si fa riferimento ai “miei risparmi”, tenuto conto della volontà del testatore di lasciare tutto all'appellante, anche le somme investite nella polizza in questione dovevano ritenersi parte dei risparmi del de cuius, spettanti all'appellante secondo le previsioni del testamento. Anche la volontà
del testatore di voler lasciare tutto all'appellante consentiva di ritenere che delle somme versate nella polizza dovesse ritenersi beneficiaria la stessa, posto che tali somme costituivano una parte rilevante pagina 10 di 15 del patrimonio retrolasciato dal de cuius ( che oltre a tale polizza avevate lasciato l'importo di euro
398,42 depositato su libretto postale, circa 55.000 investiti in titoli obbligazioni presso Intesa San
Paolo). Doveva ritenersi contraddittoria rispetto alla volontà del de cuius di beneficiare l'appellante di tutti i propri risparmi ritenere che lo stesso avesse voluto lasciare solo le somme versate nel libretto postale, riferendosi ai risparmi presso le di Cles, e non alla somma ben più cospicua versata nella CP_1
polizza. L'appellante richiama il disposto dell'articolo 1920 comma 2 cc in forza del quale la attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona equivale a designazione, con conseguente revoca di precedente designazione e sostiene che la volontà
testamentaria espressa nel senso di lasciare tutti i suoi risparmi all'appellante costituisce designazione del beneficiario e al contempo toglie efficacia alla designazione precedentemente effettuata.
Espone l'appellante che nessuna rilevanza può assumere la circostanza che abbia Controparte_1
sede a Roma in quanto in realtà era stato l'ufficio territoriale di Cles che aveva sempre rappresentato per il solo ed unico punto di riferimento non solo per la fase promozionale e Persona_1
successiva alla stipula della polizza, ma anche per tutte le successive operazioni. Tenuto conto dell'età
avanzata e del livello culturale del de cuius non sarebbe possibile ravvisare nel riferimento alla Posta
di Cles la volontà del testatore di escludere le somme di cui alla polizza in esame dai risparmi attribuiti all'appellante, sulla base della considerazione che la sede legale della convenuta sia a Roma e non a
Cles.
L'appellante chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado ed in particolare che sia ordinato ai sensi articolo 210 c.p.c. alla società appellata l'esibizione di tutta la documentazione contrattuale e non contrattuale relativa alla polizza, unitamente a tutti i dati documentali necessari al fine di determinare il capitale assicurato liquidabile. In via subordinata l'appellante chiede c.t.u. contabile volta alla determinazione del capitale assicurato liquidabile;
chiede pagina 11 di 15 infine l'ammissione della prova orale di cui alla seconda memoria ex articolo 183 comma 6 c.p.c. sui capitoli da 1 a 5 a mezzo dei testi indicati.
Con secondo motivo di impugnazione l'appellante chiede il riconoscimento delle spese di lite di primo e di secondo grado in forza della fondatezza dei motivi di impugnazione e, in via subordinata,
che le spese di lite siano compensate con riferimento di entrambi i gradi di giudizio, posto che la decisione ha natura prettamente interpretativa delle questioni sottoposte sicché sussistono gravi ed eccezionali ragioni desumibili dalla peculiarità del caso concreto per disporre la compensazione delle stesse.
L'appello in esame deve essere rigettato.
Proprio il combinato disposto dell'articolo 1920 c.c. e dell'articolo 1921 c.c. a norma del quale la designazione del beneficiario dell'assicurazione può essere fatta anche per testamento e la revoca può
avvenire con le stesse forme nelle quali può essere fatta la designazione e quindi anche per testamento,
consente di ritenere l'infondatezza della domanda dell'appellante, posto che nel testamento di Per_1
nessun riferimento viene fatto alla volontà di revocare il beneficiario della polizza
[...]
precedentemente designato.
La circostanza che il beneficiario della polizza in questione fosse stato espressamente designato da
, nelle forme previste in polizza, vale a dire con comunicazione scritta inviata alla Persona_1
società appellante in data 2.4.12, porta ad escludere che la designazione dell'appellante quale erede fatta da possa determinare la revoca della designazione fatta antecedentemente, in Persona_1
assenza di alcuna manifestazione inequivoca della volontà di individuare un nuovo beneficiario della polizza da parte del titolare.
Tale conclusione si impone se si considera che la designazione del beneficiario della polizza era stata esplicitamente effettuata da , individuando in modo specifico il beneficiario Persona_1
nell' , e, nel silenzio della scheda testamentaria, nessun elemento Parte_2
pagina 12 di 15 consente di concludere che la volontà del testatore fosse quella di revocare tale designazione con un testamento che non faceva alcun riferimento alla polizza in questione.
Il testamento di specificatamente indica i beni che lo stesso voleva retrolasciare Persona_1
all'appellante, vale a dire i suoi risparmi ed il suo appartamento.
A conclusioni diverse non può condurre la seconda scheda testamentaria di , con la Persona_1
quale egli non ha voluto specificare che era sua intenzione lasciare tutti suoi beni, di qualunque natura,
all'appellante, ma bensì specificare di non voler lasciare alcunchè ai propri parenti.
Del resto va considerato che ha anche lasciato alla sua morte dei risparmi d'importo Persona_1
non trascurabile (almeno 55.000 euro solo in depositi bancari), sicché deve escludersi che il riferimento nel testamento ai risparmi fosse stato inutilmente fatto, mancando l'oggetto della disposizione testamentaria.
La tesi di parte appellante, secondo cui il termine “risparmio” viene utilizzato dalla generalità dei soggetti, e soprattutto da soggetti privi di una istruzione accurata, per individuare qualunque forma di investimento di propri introiti, con la conseguenza che in tale termine utilizzato dal testatore deve ricomprendersi anche la revoca della precedente designazione del beneficiario della polizza, non può
essere accolta, considerato che era consapevole della necessità di individuare uno Persona_1
specifico beneficiario della polizza, tanto che aveva preceduta tale adempimento in due occasioni.
Proprio considerando tale consapevolezza, deve ritenersi particolarmente significativa la mancanza di qualunque previsione in testamento circa una nuova destinazione delle somme di cui alla polizza vita,
con revoca della designazione del precedente beneficiario.
Del resto nemmeno parte appellante pone in dubbio che le somme di cui alla polizza in questione non entrino a far parte della massa ereditaria, in conseguenza della previsione normativa di cui all' articolo morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., un diritto proprio che pagina 13 di 15 trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante non potendo, di conseguenza, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie,
né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima;
sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari,
non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che, qualora i beneficiari siano individuati negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all'eredità”)
Deve essere rigettato anche il secondo motivo di impugnazione con il quale si lamenta l'errata regolamentazione delle spese di lite, avendo la causa per oggetto questioni interpretative.
La circostanza che il testamento di nulla prevedesse in ordine alla revoca il precedente Persona_1
beneficiario della polizza rendeva scarsamente ipotizzabile un'interpretazione della scheda testamentaria in tal senso.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel
Regolamento n.147/22, ad eccezione della fase di trattazione che si è limitata al deposito delle note d'udienza e viene quindi liquidata nell'importo minimo.
Segue altresì al rigetto dell'impugnazione proposta l'accertamento nei confronti dell'appellante ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge numero 228/12 che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del testo unico di cui al DPR numero 115/02, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte della stessa dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata. pagina 14 di 15
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da verso la sentenza n. 770/2024 del tribunale di Trento;
Parte_1
2) condanna al rimborso in favore della in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante, delle spese di giudizio di appello, liquidate in € 2.977,00 per la fase di studio,
€ 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P.
nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
3) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per l'appello.
Cosi deciso in Trento, lì 8.7.25
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1920 ultimo comma c.c. (cfr tra le altre Cass. n. 25635/18: “Nel contratto di assicurazione per il caso di