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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/03/2024, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
N. 2500/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott. Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 3 ottobre 2023 da
(C.F. elettivamente domiciliata in Sassari via Cavour n°48, Parte_1 C.F._1 presso e nello studio dell'Avv. Maria Rossana Fadda (C.F. ) che la rappresenta C.F._2
e difende per procura in calce al ricorso introduttivo,
E
(C. F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, via IV Parte_2 C.F._3
Novembre n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Anna Maria Santoru (C.F. ), che C.F._4
lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 3 ottobre 2023, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora e il signor Parte_1 Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
- disporre che il padre provveda al mantenimento diretto del figlio, con il quale convive;
- disporre che tutte le spese straordinarie concernenti il figlio saranno assunte in pari misura da entrambi i genitori, intendendo come spese extra, che non richiedono il previo accordo dei genitori, comunque suscettibili di rimborso in relazione alla loro obiettiva necessità, quelle analiticamente indicate nel decreto presidenziale del 5.11.2021 e comunque quelle di cui al protocollo del C.N.F. in materia ai quali atti si rimanda;
- disporre che il signor corrisponda alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo di mantenimento, la somma mensile di euro 250,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ”. c) Con compensazione delle spese e competenze legali.” Org_1
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 29 febbraio 2024 ex art 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari il 23 Parte_1 Parte_2
settembre 1989, atto regolarmente iscritto nell'apposito registro del predetto comune al n°448 - parte II
– serie A dell'anno 1989, dalla cui unione è nato in data [...] il figlio maggiorenne, Per_1
sebbene ancora non economicamente indipendente.
Le parti si sono in seguito separate con sentenza n.941/2022, emessa all'esito della camera di consiglio del 20.9.2022.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito concordatario.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
pagina 2 di 3 La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sassari in data 23 settembre 1989, tra (C.F. nata il [...] a [...] e ivi residente in [...] C.F._1
Mario Cordella n°25 e (C.F. ) nato il [...] a Parte_2 C.F._3
Sassari e ivi residente in [...], nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio atto iscritto nell'apposito registro del predetto comune al n°448 - parte II – serie A dell'anno 1989 alle condizioni sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 7 marzo 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Giuseppina Sanna
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott. Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 3 ottobre 2023 da
(C.F. elettivamente domiciliata in Sassari via Cavour n°48, Parte_1 C.F._1 presso e nello studio dell'Avv. Maria Rossana Fadda (C.F. ) che la rappresenta C.F._2
e difende per procura in calce al ricorso introduttivo,
E
(C. F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, via IV Parte_2 C.F._3
Novembre n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Anna Maria Santoru (C.F. ), che C.F._4
lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 3 ottobre 2023, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora e il signor Parte_1 Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
- disporre che il padre provveda al mantenimento diretto del figlio, con il quale convive;
- disporre che tutte le spese straordinarie concernenti il figlio saranno assunte in pari misura da entrambi i genitori, intendendo come spese extra, che non richiedono il previo accordo dei genitori, comunque suscettibili di rimborso in relazione alla loro obiettiva necessità, quelle analiticamente indicate nel decreto presidenziale del 5.11.2021 e comunque quelle di cui al protocollo del C.N.F. in materia ai quali atti si rimanda;
- disporre che il signor corrisponda alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo di mantenimento, la somma mensile di euro 250,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ”. c) Con compensazione delle spese e competenze legali.” Org_1
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 29 febbraio 2024 ex art 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari il 23 Parte_1 Parte_2
settembre 1989, atto regolarmente iscritto nell'apposito registro del predetto comune al n°448 - parte II
– serie A dell'anno 1989, dalla cui unione è nato in data [...] il figlio maggiorenne, Per_1
sebbene ancora non economicamente indipendente.
Le parti si sono in seguito separate con sentenza n.941/2022, emessa all'esito della camera di consiglio del 20.9.2022.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito concordatario.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
pagina 2 di 3 La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sassari in data 23 settembre 1989, tra (C.F. nata il [...] a [...] e ivi residente in [...] C.F._1
Mario Cordella n°25 e (C.F. ) nato il [...] a Parte_2 C.F._3
Sassari e ivi residente in [...], nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio atto iscritto nell'apposito registro del predetto comune al n°448 - parte II – serie A dell'anno 1989 alle condizioni sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 7 marzo 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Giuseppina Sanna
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3