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Ordinanza 17 marzo 2025
Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 124/2025
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
Il Consigliere della Corte d'Appello di Trieste, dott. Sergio Carnimeo, all'esito dell'udienza relativa alla convalida della proroga del trattenimento di Pt_1
nato in [...] il [...], CUI , difeso dall'avv. di fiducia Luca
[...] C.F._1
Motta, sostituito d'ufficio all'udienza dall'avv. Andrea Guadagnini immediatamente reperibile;
sentito l'interessato all'udienza del 17.3.2025;
a scioglimento della riserva assunta a verbale;
visto il decreto di trattenimento del Questore di Padova dd, 21.1.2025, ai sensi dell'asrt.
6 co.2 lettere b), c) e d) d.l.vo 142/2015; visto il provvedimento di convalida del trattenimento per giorni 60 già adottato dal
Tribunale di Venezia in data 23.1.2025, notificato all'interessato in pari data ad ore
17.36; vista la richiesta della Questura di Gorizia, del 14.3.2025, di proroga del trattenimento presso il C.P.R. di Gorizia – Gradisca d'Isonzo del predetto cittadino extracomunitario
(ivi dal 21.1.2025), notificata all'interessato in pari data, alle ore 19,35 e pervenuta a questa Corte d'Appello il 16.3.2025, alle ore 12.54; rilevato che, a carico del trattenuto risultano:
- tre sentenze di condanna passate in giudicato per reati in materia di stupefacenti: sentenza di patteggiamento del GIP di Padova del 21.9.2018, sentenza del Tribunale di
Padova del 21.1.2019 e sentenza di patteggiamento del Tribunale di Padova del
6.7.2024 per fatto commesso il 7.7.2024;
- un periodo di pena detentiva espiata dal 30.10.2019 al 22.2.2021 in forza dei primi due titoli sopra riportati;
- segnalazione di polizia per porto di arma e resistenza a pubblico ufficiale in data
1.7.2024;
- ulteriore condanna, a seguito di arresto, in primo grado del Tribunale di Padova in data
21.1.2025, sempre per il medesimo genere di reati, alla pena di mesi 4 e giorni 20 di reclusione e €.
5.400 di multa;
Rilevato inoltre che il richiedente:
- è entrato illegalmente in Italia il 26.10.2016 dalla frontiera di Catania;
1 - ha già presentato domanda di protezione internazionale in Italia, respinta nel 2017 dalla Commissione Territoriale competente, con decisione confermata dal Tribunale di
Venezia con decreto dd. 3.12.2020- 10.2.2021;
- risulta, come da lui dichiarato, il 26.6.2024, avere presentato domande di protezione anche in Germania il 12.2.2019 e in Francia il 25.3.2021;
- ha presentato, il 26.6.2024, presso la Questura di Padova, domanda reiterata che – in mancanza di elementi nuovi – è stata dichiarata inammissibile dalla Commissione territoriale di Padova con provvedimento dd. 17.9.2024 comunicato all'interessato il
24.9.2024;
- ha impugnato il decreto di inammissibilità con ricorso che ha determinato il Tribunale di Venezia, con provvedimento dd. 21.10.2024, a dichiarare sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
Rilevato che la proroga del trattenimento disposta dal Questore di Gorizia è fondata sulla base del disposto dell'art. 6 co.2 lettere b), c) e d) d.l.vo 142/2015 e delle medesime considerazioni anche in ordine al pericolo di fuga che avevano in precedenza determinato la convalida, disposta con provvedimento del 23.1.2025 con motivazione che va integralmente condivisa;
ritenuta tempestiva la richiesta di proroga;
ritenuto che le 4 condanne sopra riportate, tutte per reati in tema di stupefacenti,
l'ultima delle quali appena il 21.1.2025, nonostante un periodo di detenzione pregresso di circa 1 anno e 4 mesi, fanno ritenere il trattenuto soggetto attualmente e altamente pericoloso, dedito a traffici illeciti anche quale fonte, in tutto o in parte, di personale sostentamento;
ritenuto confermato il pericolo di fuga, data l'assenza di passaporto, i pregressi soggiorni - dichiarati dallo stesso interessato, anche in Francia e Germania – nel verbale del 26.6.2024 e l'assenza di recapiti affidabili documentati o anche solo dichiarati;
considerato che permangono invariate le condizioni di cui al comma 7 dell'art. 6 del d.lgs. n. 142/2015, secondo il quale “il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e
3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto”, in quanto è allo stato ancora pendente, innanzi al Tribunale di Venezia il procedimento giurisdizionale sulla domanda di protezione internazionale reiterata;
rilevato inoltre che il Supremo Collegio con ordinanza n. 18567 del 2023 ha evidenziato che “il trattenimento non dipende dall'efficacia esecutiva del provvedimento della commissione: l'art.35 bis, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 25/2008
2 dispone che il trattenimento osta alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della nominata commissione e la decisione assunta dal tribunale a norma del successivo comma 4 spiega appunto effetto su detta efficacia esecutiva, non sul trattenimento. D'altro canto, a norma dell'art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142/2015 il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3 bis, secondo periodo, dello stesso art.
6, il quale presenti ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della commissione territoriale, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva di cui al comma 4 dell'art. 35 bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso proposto. Nel disciplinare il detto trattenimento, l'art. 6, comma 8, d.lgs. n.
142/2015 investe poi il tribunale della verifica delle «condizioni di cui al comma 7», e cioè del solo accertamento circa la pendenza del procedimento giurisdizionale. In conclusione, la delibazione operata a norma del cit. comma 4 dell'art. 35 bis spiega incidenza sul piano dell'efficacia esecutiva del provvedimento della commissione, e dunque preclude, semplicemente, che lo straniero sia costretto ad abbandonare l'Italia nella pendenza del giudizio: non implica che il richiedente asilo cessi di essere trattenuto in quel periodo di tempo, visto che l'art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142/2015 stabilisce esattamente il contrario”;
ritenuto che non siano sopravvenuti mutamenti delle condizioni di fatto alla cui stregua possa desumersi il venir meno delle ragioni che hanno determinato la convalida del trattenimento;
ritenuti pertanto sussistenti i presupposti di cui all'art. 6 c. 2 lett. b), c) e d) d. lgs.
142/2015 che giustificano la proroga del trattenimento per un periodo di ulteriori 60 giorni, non essendo possibili, in mancanza di documenti di identità, altre misure alternative al trattenimento;
P.Q.M.
CONVALIDA il provvedimento del Questore di Gorizia di data 14.3.2025 di proroga del trattenimento presso il C.P.R. di Gorizia – Gradisca d'Isonzo di Pt_1
nato in [...] il [...], , per ulteriori 60 giorni.
[...] C.F._2
Il consigliere istruttore dott. Sergio Carnimeo
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CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
Il Consigliere della Corte d'Appello di Trieste, dott. Sergio Carnimeo, all'esito dell'udienza relativa alla convalida della proroga del trattenimento di Pt_1
nato in [...] il [...], CUI , difeso dall'avv. di fiducia Luca
[...] C.F._1
Motta, sostituito d'ufficio all'udienza dall'avv. Andrea Guadagnini immediatamente reperibile;
sentito l'interessato all'udienza del 17.3.2025;
a scioglimento della riserva assunta a verbale;
visto il decreto di trattenimento del Questore di Padova dd, 21.1.2025, ai sensi dell'asrt.
6 co.2 lettere b), c) e d) d.l.vo 142/2015; visto il provvedimento di convalida del trattenimento per giorni 60 già adottato dal
Tribunale di Venezia in data 23.1.2025, notificato all'interessato in pari data ad ore
17.36; vista la richiesta della Questura di Gorizia, del 14.3.2025, di proroga del trattenimento presso il C.P.R. di Gorizia – Gradisca d'Isonzo del predetto cittadino extracomunitario
(ivi dal 21.1.2025), notificata all'interessato in pari data, alle ore 19,35 e pervenuta a questa Corte d'Appello il 16.3.2025, alle ore 12.54; rilevato che, a carico del trattenuto risultano:
- tre sentenze di condanna passate in giudicato per reati in materia di stupefacenti: sentenza di patteggiamento del GIP di Padova del 21.9.2018, sentenza del Tribunale di
Padova del 21.1.2019 e sentenza di patteggiamento del Tribunale di Padova del
6.7.2024 per fatto commesso il 7.7.2024;
- un periodo di pena detentiva espiata dal 30.10.2019 al 22.2.2021 in forza dei primi due titoli sopra riportati;
- segnalazione di polizia per porto di arma e resistenza a pubblico ufficiale in data
1.7.2024;
- ulteriore condanna, a seguito di arresto, in primo grado del Tribunale di Padova in data
21.1.2025, sempre per il medesimo genere di reati, alla pena di mesi 4 e giorni 20 di reclusione e €.
5.400 di multa;
Rilevato inoltre che il richiedente:
- è entrato illegalmente in Italia il 26.10.2016 dalla frontiera di Catania;
1 - ha già presentato domanda di protezione internazionale in Italia, respinta nel 2017 dalla Commissione Territoriale competente, con decisione confermata dal Tribunale di
Venezia con decreto dd. 3.12.2020- 10.2.2021;
- risulta, come da lui dichiarato, il 26.6.2024, avere presentato domande di protezione anche in Germania il 12.2.2019 e in Francia il 25.3.2021;
- ha presentato, il 26.6.2024, presso la Questura di Padova, domanda reiterata che – in mancanza di elementi nuovi – è stata dichiarata inammissibile dalla Commissione territoriale di Padova con provvedimento dd. 17.9.2024 comunicato all'interessato il
24.9.2024;
- ha impugnato il decreto di inammissibilità con ricorso che ha determinato il Tribunale di Venezia, con provvedimento dd. 21.10.2024, a dichiarare sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
Rilevato che la proroga del trattenimento disposta dal Questore di Gorizia è fondata sulla base del disposto dell'art. 6 co.2 lettere b), c) e d) d.l.vo 142/2015 e delle medesime considerazioni anche in ordine al pericolo di fuga che avevano in precedenza determinato la convalida, disposta con provvedimento del 23.1.2025 con motivazione che va integralmente condivisa;
ritenuta tempestiva la richiesta di proroga;
ritenuto che le 4 condanne sopra riportate, tutte per reati in tema di stupefacenti,
l'ultima delle quali appena il 21.1.2025, nonostante un periodo di detenzione pregresso di circa 1 anno e 4 mesi, fanno ritenere il trattenuto soggetto attualmente e altamente pericoloso, dedito a traffici illeciti anche quale fonte, in tutto o in parte, di personale sostentamento;
ritenuto confermato il pericolo di fuga, data l'assenza di passaporto, i pregressi soggiorni - dichiarati dallo stesso interessato, anche in Francia e Germania – nel verbale del 26.6.2024 e l'assenza di recapiti affidabili documentati o anche solo dichiarati;
considerato che permangono invariate le condizioni di cui al comma 7 dell'art. 6 del d.lgs. n. 142/2015, secondo il quale “il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e
3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto”, in quanto è allo stato ancora pendente, innanzi al Tribunale di Venezia il procedimento giurisdizionale sulla domanda di protezione internazionale reiterata;
rilevato inoltre che il Supremo Collegio con ordinanza n. 18567 del 2023 ha evidenziato che “il trattenimento non dipende dall'efficacia esecutiva del provvedimento della commissione: l'art.35 bis, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 25/2008
2 dispone che il trattenimento osta alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della nominata commissione e la decisione assunta dal tribunale a norma del successivo comma 4 spiega appunto effetto su detta efficacia esecutiva, non sul trattenimento. D'altro canto, a norma dell'art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142/2015 il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3 bis, secondo periodo, dello stesso art.
6, il quale presenti ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della commissione territoriale, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva di cui al comma 4 dell'art. 35 bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso proposto. Nel disciplinare il detto trattenimento, l'art. 6, comma 8, d.lgs. n.
142/2015 investe poi il tribunale della verifica delle «condizioni di cui al comma 7», e cioè del solo accertamento circa la pendenza del procedimento giurisdizionale. In conclusione, la delibazione operata a norma del cit. comma 4 dell'art. 35 bis spiega incidenza sul piano dell'efficacia esecutiva del provvedimento della commissione, e dunque preclude, semplicemente, che lo straniero sia costretto ad abbandonare l'Italia nella pendenza del giudizio: non implica che il richiedente asilo cessi di essere trattenuto in quel periodo di tempo, visto che l'art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142/2015 stabilisce esattamente il contrario”;
ritenuto che non siano sopravvenuti mutamenti delle condizioni di fatto alla cui stregua possa desumersi il venir meno delle ragioni che hanno determinato la convalida del trattenimento;
ritenuti pertanto sussistenti i presupposti di cui all'art. 6 c. 2 lett. b), c) e d) d. lgs.
142/2015 che giustificano la proroga del trattenimento per un periodo di ulteriori 60 giorni, non essendo possibili, in mancanza di documenti di identità, altre misure alternative al trattenimento;
P.Q.M.
CONVALIDA il provvedimento del Questore di Gorizia di data 14.3.2025 di proroga del trattenimento presso il C.P.R. di Gorizia – Gradisca d'Isonzo di Pt_1
nato in [...] il [...], , per ulteriori 60 giorni.
[...] C.F._2
Il consigliere istruttore dott. Sergio Carnimeo
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