Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 28/04/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Reg.Gen. n.72/2021 Sentenza n.
Rep. Cron.n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel
Consigliere Dr. Gianfranco Placentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 72/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 32/2021 del Tribunale
di Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 19.01.2021 all'esito del giudizio n.
2416/2016 R.G., avente ad oggetto "contratto di assicurazione", vertente tra
, c.f. P.IVA 1 , in persona del legale Parte 1
rappr. p.t., elettivamente domiciliata in Campobasso, v. Pietrunti n. 20, presso lo studio dell'avv.
Mario Pietrunti che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di appello.
CP 1
e
Controparte_2 c.f. Codice Fiscale_1 Parte_2 c.f. [...]
,elettivamente domiciliati in Campobasso, v. Giuseppe Mazzini n. 65 C.F. 2 ; Parte 3
presso lo studio dell'avv. Veronica Judith Orsini che li rappresenta e difende per procura in calce
- APPELLATI-
CONCLUSIONI: come da note, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica, in sostituzione dell'udienza del 30.10.2024.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 31.10.2024 assegnati i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO
Con citazione notificata il 28.11.2016, Parte 4 'quale titolare assicurato della Polizza
Parte_5 e della Polizza Sanitaria
Integrativa della Parte_1 in convenzione con la CP 3 Parte_6
,in quanto componente del nucleo familiare dell'avv. Controparte_2
[...]
iscritto all'Ordine degli Avvocati di Campobasso, a sua volta sottoscrittore di entrambe le suddette
Polizza, conveniva, dinanzi al Tribunale di Campobasso la compagnia assicuratrice Parte 1
per ivi sentir accogliere le qui di seguito riportate conclusioni: "1) accertare e dichiarare
[...]
l'inadempimento o l'inesatto adempimento contrattuale della Parte 1 nei confronti dell'ing.
relativamente al diniego di rimborso delle fatture di cui all'Allegato 3, lettere Parte 4
a), e), f), g), h), i); 2) per l'effetto, condannare la Parte 1 a corrispondere all'ing. CP_2
la somma di euro 15.832,00 oltre interessi dalla data del 5.04.2016 fino al soddisfo, o la maggiore o minor somma che sarà ritenuta di Giustizia, nei limiti dello scaglione di valore dichiarato;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari".
Verificata la regolarità della notifica e la mancata costituzione della convenuta compagnia assicuratrice, il Tribunale ne dichiarava la contumacia.
Di seguito l'attore decedeva e si costituivano gli odierni appellati quali eredi del de cuius. All'esito del giudizio, con sentenza n. 32/2021, il Tribunale di Campobasso così decideva:
- accoglie la domanda;
- accerta e dichiara l'inesatto adempimento del contratto assicurativo da parte della e condanna quest'ultima al pagamento, in favore della parte Parte 1
intervenuta ex art. 302 c.p.c. Parte 3 Parte 2 e Controparte_2
[...], di euro 15.832,00 oltre interessi dall'8.04.2016 al soddisfo;
- condanna la parte Parte 1 alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, checonvenuta
si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 (in applicazione dei parametri medi,
eliminando la fase istruttoria che non si è tenuta), oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge".
Avverso detta sentenza ha interposto appello la Compagnia assicuratrice Parte 1 con
citazione notificata il 4.03.2021 per l'udienza dell'8.09.2021, formulando le seguenti conclusioni: "Voglia l'adita Corte di Appello in riforma dell'impugnata sentenza,
accogliere l'appello per essere fondato sia in fatto che indiritto, con contestale totale riforma della impugnata sentenza resa dal Tribunale di Campobasso n. 32/2021 e, pertanto, rigettare integralmente le conclusioni e le domande tutte proposte in primo grado dalla parte attrice,
in quanto infondate sia in fatto che in diritto, oltre che improponibili, inammissibili ed improcedibili;
- per l'effetto, condannare gli appellati, solidalmente tra loro, alla restituzione di quanto eventualmente illegittimamente percepito in forza dell'impugnata sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e/o della diversa somma che verrà individuata;
- porre a carico di controparte le spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio".
Con comparsa del 10.08.2021 si sono costituiti gli appellati ノ [...] Controparte_2
Parte 3 rassegnando le seguenti conclusioni: "1. In via Parte 2 e
,
preliminare dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis e ter l'inammissibilità del proposto appello poiché, alla luce delle argomentazioni tutte in premessa svolte,
l'impugnazione avanzata non ha alcuna ragionevole probabilità di essere, neanche parzialmente, accolta;
2. Rigettare nel merito il proposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto con conferma integrale della appellata sentenza n. 32/2021 del 19.01.2021
del Tribunale di Campobasso, Dott.ssa Claudia Carissimi;
3. Condannare l'appellante compagnia di assicurazioni al pagamento delle spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio, oltre R.G.S. nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge".
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è stata implicitamente rigettata e, comunque, superata in quanto non dichiarata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c.
La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalla richiamata norma, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga, fin da subito, che il gravame non abbia una ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c.
Nel merito, con riguardo al primo motivo di appello, "Erronea e controversa applicazione di istituti giuridici. Erronea qualificazione ed interpretazione del principio di non contestazione", la parte appellante assume essere errata la impugnata sentenza, per avere il giudice di primo grado “ritenuta fondata la domanda in applicazione del principio di non contestazione dei fatti dedotti in giudizio a sua volta desumibile dalla mancata costituzione in giudizio della compagnia".
Orbene, il Tribunale ha ritenuto fondata la avanzata domanda, con conseguente condanna della convenuta contumace compagnia assicuratrice al pagamento delle somme richieste, non già, e comunque non solo, poiché non contestati i fatti dedotti in giudizio, bensì poiché
provata in quanto supportata da idonea documentazione. Prescindendo, infatti, dalla adottata scelta processuale non costituirsi in giudizio con conseguente dichiarazione della contumacia della convenuta - parte attrice aveva a fornire prova dei fatti costituivi del diritto esercitato.
Orbene, anche a voler considerare errata la sentenza appellata nell'applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. alla parte rimasta contumace, la sentenza rimane condivisibile e validamente pronunciata in ragione della corretta ripartizione degli oneri probatori.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c. "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda". In applicazione di detta norma, parte attrice ha, come correttamente rilevato dal giudice a quo, fornito dimostrazione del diritto azionato, e della fondatezza dello stesso sia in punto di an (valido titolo assicurativo) che di quantum (fatture/ricevute).
Dunque, parte attrice aveva, già in primo grado, assolto ad ogni onere probatorio sulla stessa ricadente, avendo essa prodotto prova documentale attestante l'esistenza del titolo di assicurato in capo al Controparte_4 (quello stesso titolo in forza del quale la Compagnia
aveva ad aprire il sinistro n. 1366310/2016 con corresponsione della somma di € 10.850,00
trattenuta a titolo di acconto;
v. anche nota Parte 1 dell'8.04.2016 - all. 5 del fascicolo di parte del primo grado dove è dato leggere “Al contempo, non è stato possibile
-
ricomprendere l'evento nella polizza integrativa di cui beneficia a partire dal 1.04.2015 (...)"
).
Ebbene, atteso l'assolvimento, da parte attrice/appellata, degli oneri probatori posti a suo carico, era onere della dimostrare la fondatezza delle eccezioniParte 1
sollevate al fine di contrastare la domanda, il che non è avvenuto nemmeno nel presente grado di giudizio. Con il secondo motivo di appello, parte appellante contesta l'impugnata decisione sul presupposto di una ritenuta “Erronea qualificazione ed applicazione ed interpretazione della polizza e delle condizioni di polizza. Erroneo riconoscimento della garanzia assicurativa".
Sul punto, diversamente dalla tesi sostenuta ed interpretazione offerta da parte appellante,
l'ambito di operatività delle due polizze - Polizza Sanitaria Base Grandi interventi Chirurgici
e Gravi Eventi Morbosi e Polizza Sanitaria Integrativa non è in termini di alternatività –
“Cioè, senza altre parafrasi, dove opera la polizza base non interviene e non può operare la polizza integrativa e viceversa", bensì di estensione.
All'art.
1 - Oggetto dell'assicurazione delle condizioni generali di assicurazione della
Polizza Integrativa è dato leggere: La presente assicurazione estende la copertura sanitaria ai rischi non coperti ed è,Parte_5
quindi, operante per tutti gli interventi chirurgici e gli eventi morbosi non previsti nella polizza base e si intende estensione di questa. Rientrano nei "rischi non coperti" anche quelle prestazioni connesse al grande intervento chirurgico ma non liquidabili a termini di polizza base>>.
La previsione contrattuale è, come evidenziato dal giudice di primo grado - "Ad abundantiam,
si osserva che l'art. 1 della condizioni generali di assicurazione della polizza integrativa prevede che quest'ultima estenda la copertura sanitaria ai rischi non coperti dalla polizza base e che debba, pertanto, intendersi in estensione di essa: non da ultimo, l'articolo richiamato prevede che rientrino nei rischi non coperti dalla polizza base anche le prestazioni connesse all'intervento chirurgico assicurato e, tuttavia, non liquidabili secondo detta polizza base. Le condizioni generali richiamate sono di chiara interpretazione, di tal che, ritiene
-e negato il rimborso debbano questo Giudice, che le spese delle quali è stato richiesto essere incluse tra le prestazioni comunque connesse con l'intervento chirurgico principale -
già rimborsato con il massimale della polizza base - rientranti a buon diritto nella copertura assicurativa fornita dalla polizza integrativa in esame", di chiara e facile interpretazione e la sua inosservanza, come nel caso di specie, comporta inadempimento contrattuale in capo alla compagnia assicuratrice.
L'errore in cui parte appellante incorre, ponendo tale presupposto a fondamento del proposto appello, è ravvisabile nel passaggio riportato a pag. 16 dell'atto di impugnazione: "La
decisione, quindi, di ritenere che la polizza integrativa fungesse, nel caso di specie, da polizza atta ad integrare il massimale già corrisposto al CP_2 con la polizza base, è tecnicamente sbagliata e non condivisibile, e giustifica pertanto la proposta riforma integrale della sentenza".
La decisione impugnata non ha inteso attribuire alla polizza integrativa natura estensiva del massimale di cui alla polizza base, come ritenuto dall'appellante, provvedendo essa a riconoscere, come contrattualmente previsto, alla polizza integrativa natura estensiva in termini di copertura di quelle prestazioni, più precisamente rischi, non liquidabili a termini della polizza base, ma connesse al grande intervento chirurgico.
Rientrano nei "rischi non coperti" dalla polizza base, come correttamente stauito dalla sentenza impugnata, e, quindi, liquidabili nell'ambito della polizza integrativa, le prestazioni connesse al grande intervento chirurgico ovvero, come nel caso di specie: visita specialistica,
elettrocardiogramma, coronarografia, studio elettrofisiologico di vulnerabilità ventricolare e mappaggio ed esame ecodoppler, per complessivi euro 15.832,00, come documentato dalla documentazione prodotta (fatture di cui all'Allegato 3 del fascicolo di parte attrice di primo grado, lettere a), e9, f), g), h), i)).
La sentenza di primo grado, pertanto, non ha operato alcuna integrazione del "massimale già
corrisposto al CP 2 con la polizza base", ma ha riconosciuto, in applicazione del dato contrattuale, che i distinti ed ulteriori interventi non ricompresi e coperti dalla medesima,
erano compresi e coperti dalla Polizza integrativa. In caso contrario, tale ultima polizza, per la quale è previsto il versamento di un separato premio a giustificazione della copertura ulteriore che viene garantita, non avrebbe mai la possibilità di effettivamente operare. Per tali ragioni l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come in dispositivo, alla stregua del D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum (€
15.832,00).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio n.
72/2021 R.G. sull'appello proposto dalla Parte 1
con citazione notificata il 4.03.2021 nei confronti di Controparte_2 Parte 2
'Parte 3 avverso la sentenza n. 32/2021 del Tribunale di Campobasso in composizione e monocratica pubblicata il 19.01.2021 all'esito del giudizio n. 2416/2016 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante, in persona del legale rappresentante p.t., al rimborso, in favore degli appellati, delle spese processuali del grado, liquidandole nel complessivo importo di euro 4.357,50 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge;
3) Dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
comma 1- quater del D.P.R. N. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 10.04.2025
Il consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico