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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 15550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15550 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9372/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT NZ Presidente
IA AT IU
TE RI IU
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9372/2024, vertente
TRA
Parte_1 nato il [...] a [...], con il patrocinio dell'avv. Ilaria Berni
-ricorrente-
E
Controparte_1 nata l'[...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Simona Rinaldi Gallicani;
-resistente -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio celebrato con Controparte_1
in data 9 settembre 2004, rappresentando che nell'anno
[...]
2021 era stata omologata la separazione personale dei coniugi, con decreto n. cron. 17142/2021 del 23 luglio 2021 reso dall'intestato
Tribunale nell'ambito del procedimento rubricato al numero
16360/2021 R.G. e che, da allora, non era stata ricostituita alcuna forma di comunione di vita e di intenti;
il ricorrente ha altresì chiesto provvedimenti di carattere accessorio come in atti.
senza opporsi alla pronuncia sullo Controparte_1
status, ha formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori al divorzio.
Nelle more del giudizio le parti sono addivenute a un'intesa in ordine alle condizioni del divorzio, formulando le seguenti conclusioni:
2 3 4 5 Quanto alla domanda principale, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in
Roma in data 9 settembre 2004, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della figlia ancora minorenne, né sul piano materiale né
sul piano affettivo.
Spese della lite compensate come da domanda congiunta.
Per questi motivi
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Roma in data 9 settembre 2004 tra nato il 10 dicembre Parte_1
1971 a Roma, e nata l'[...] Controparte_1
a Roma;
matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di Roma al n. 00943, Parte 2, Serie A04, Anno 2004;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 24 ottobre 2025
Il IU estensore
TE RI
Il Presidente
RT NZ
-
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT NZ Presidente
IA AT IU
TE RI IU
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9372/2024, vertente
TRA
Parte_1 nato il [...] a [...], con il patrocinio dell'avv. Ilaria Berni
-ricorrente-
E
Controparte_1 nata l'[...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Simona Rinaldi Gallicani;
-resistente -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio celebrato con Controparte_1
in data 9 settembre 2004, rappresentando che nell'anno
[...]
2021 era stata omologata la separazione personale dei coniugi, con decreto n. cron. 17142/2021 del 23 luglio 2021 reso dall'intestato
Tribunale nell'ambito del procedimento rubricato al numero
16360/2021 R.G. e che, da allora, non era stata ricostituita alcuna forma di comunione di vita e di intenti;
il ricorrente ha altresì chiesto provvedimenti di carattere accessorio come in atti.
senza opporsi alla pronuncia sullo Controparte_1
status, ha formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori al divorzio.
Nelle more del giudizio le parti sono addivenute a un'intesa in ordine alle condizioni del divorzio, formulando le seguenti conclusioni:
2 3 4 5 Quanto alla domanda principale, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in
Roma in data 9 settembre 2004, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della figlia ancora minorenne, né sul piano materiale né
sul piano affettivo.
Spese della lite compensate come da domanda congiunta.
Per questi motivi
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Roma in data 9 settembre 2004 tra nato il 10 dicembre Parte_1
1971 a Roma, e nata l'[...] Controparte_1
a Roma;
matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di Roma al n. 00943, Parte 2, Serie A04, Anno 2004;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 24 ottobre 2025
Il IU estensore
TE RI
Il Presidente
RT NZ
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