Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/03/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 6 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3458/2022 R.G. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Costantino Spatafora, per procura Parte_1
speciale in atti;
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappr.to
[...]
e difeso dall'avv. Maria Colletti, per procura generale alle liti;
- RESISTENTE-
Avente ad oggetto: rendita vitalizia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.06.2022, il ricorrente proponeva domanda proposta all' , CP_1
volta al ripristino della rendita vitalizia per inabilità permanente nella misura del 32%, a seguito della riduzione al 30% operata dall' a decorrere dal 27.5.2021, per asserito CP_1
miglioramento.
Con memoria depositata il 15.02.2021, si costituiva in giudizio l' , deducendo che a CP_1 seguito della opposizione amministrativa del 3/8/21 l'Istituto non aveva visitato il ricorrente per le difficoltà collegate alla emergenza Covid, e chiedendo un rinvio della causa per permettere all' di espletare la visita collegiale al fine di rivalutare il caso e, CP_1
eventualmente, riconoscere la domanda attorea.
Nelle more del giudizio l' riconosceva in via amministrativa il diritto del ricorrente CP_1
alla rendita nella misura del 34% a decorrere dal 1giugno 2021.
Entrambe le parti chiedevano quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.
Sostituita l'udienza del 6 marzo 2025 con il deposito di note scritte, la causa viene decisa.
1
Sulla base di quanto dichiarato dalle parti, di quanto documentato e chiesto nelle note scritte depositate per l'udienza del 6 marzo 2025, va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo l' nel corso del giudizio, con provvedimento del 27.11.2024, CP_1
disposto il riconoscimento della rendita nella misura del 34% a decorrere dal 1giugno 2021
e provveduto a erogare la differenza.
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.”
(Cass. n. 10553 del 7.5.2009).
Le spese vanno poste a carico dell' in base al principio di soccombenza virtuale, CP_1 avendo l' provveduto al riconoscimento delle ragioni del ricorrente nel corso del CP_1
giudizio, riconoscendo implicitamente la fondatezza dello stesso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla ricorrente;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio, che CP_1 liquida in € 4.636,50, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, che distrae in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 7 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face
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