CA
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 08/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai Magistrati
dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente
dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere rel.
dr. Giovanni Battiato Consigliere
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 144/2022
da
ID OD (C.F. [...]), nato in [...] il [...],
rappresentato e difeso dall' avv. Marco Grispo (C.F. [...]), del foro di Roma, elettivamente domiciliato in Roma, via Otranto n.23 presso lo studio del predetto difensore, fa richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata: marcogrispo@ordineavvocatiroma.org
Appellante riassumente in sede di rinvio
contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12
Appellato
Conclusioni delle parti
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed
eccezione accogliere il presente gravame e, per l'effetto, annullare l'Ordinanza emessa
dal Tribunale di Caltanissetta in data 11.12.2017, nell'ambito del giudizio n. 2096/2015
R.G., riconoscendo all'appellante,
- In prima istanza, il diritto alla protezione internazionale,
- In subordine, il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lettera c) del
D. Lgs. 251/2007;
- In ulteriore subordine, il diritto alla protezione umanitaria, ora denominata
protezione speciale ai sensi dell'art. 9 del D. Lvo 286/1998, dell'art. 32 comma 3
del D. Lvo 25/2008, e dell'art. 10 comma 3 della Costituzione”.
Per l'appellato: conclude chiedendo “nel merito, di respingere integralmente le domande
di controparte in quanto infondate in punto di fatto e di diritto.
Con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado”.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza dell'11.12.2017, resa nel proc. R.G. n. 2096/2015, il Tribunale di
Caltanissetta, in composizione monocratica, rigettava il ricorso proposto da ID
OD avverso il diniego del riconoscimento della protezione internazionale espresso dalla Commissione Territoriale di Siracusa, Sezione di Caltanissetta.
Ed invero, il richiedente adiva il Tribunale al fine di ottenere, in via principale, il diritto
2 al riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine, alla protezione sussidiaria, e in ulteriore subordine, il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, co.
6, D.lgs. 286/1998.
Il Giudice di prime cure aderiva all'orientamento espresso dalla Commissione
Territoriale di Siracusa, ritenendo non configurabile alcuna forma di persecuzione nei confronti del richiedente, di talché non riconosceva alcuna forma di protezione.
Con atto di citazione in appello, ex art. 702 quater c.p.c., ID OD impugnava la detta ordinanza, deducendo l'infondatezza del provvedimento del Giudice di primo grado e invocandone la riforma sulla base dei seguenti motivi di gravame.
Con il primo, deduceva l'illegittimità dell'ordinanza impugnata sotto il profilo del mancato riconoscimento della protezione internazionale, nonostante la credibilità del racconto.
Il OD aveva narrato di aver lasciato il proprio paese di origine, Karachi (AN),
ove lavorava insieme al fratello, per timore di essere ucciso dal movimento MQM.
Precisava, infatti, che era stato testimone di un omicidio perpetrato da un esponente del partito politico ai danni di un agente immobiliare e che, a seguito della suddetta uccisione, era stato dapprima condotto in un appartamento, nel quartiere del Liaqat Abad,
affinché non testimoniasse sull'accaduto, ove vi era rimasto per circa venti giorni, per poi essere condotto nel quartier generale del MQM ove era stato sequestrato per due mesi.
Senonché, verso la fine di Ottobre del 2013, i membri del MQM venivano avvisati di essere stati scoperti, abbandonavano il loro centro operativo e il ricorrente riusciva a fuggire e a ricongiungersi con la sua famiglia, a Lahore.
3 Aggiungeva, però, che a febbraio dell'anno successivo, all'orario di chiusura del negozio di barbiere, riaperto con il fratello a Lahore, veniva rintracciato da due esponenti del
MQM che, sparando alcuni colpi di arma da fuoco contro di lui e il fratello, uccidevano quest'ultimo.
Rappresentava, dunque, la necessità di non far rientro nel proprio Paese temendo per la propria incolumità.
Lamentava, in proposito, l'errato convincimento del Giudicante circa la non credibilità
del proprio racconto con specifico riferimento alla sussistenza di una forma di persecuzione personale tale da compromettere notevolmente la propria sicurezza personale in caso di rimpatrio.
Evidenziava come il Tribunale non avesse correttamente valutato le prove documentali prodotte, atte a dimostrare la veridicità dei fatti narrati, rilevando, altresì, che le argomentazioni utilizzate a conforto del provvedimento di rigetto risultassero generiche e prive di logica.
Con il secondo motivo, censurava la sentenza impugnata sotto il profilo del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, rilevando, in particolare, che nulla il Giudice
aveva statuito al riguardo, omettendo di valutare la grave e precaria situazione socio -
politica del AN.
Da ultimo, invocava il riconoscimento della protezione umanitaria, lamentando, al riguardo, che il Tribunale non aveva tenuto conto, da un lato, dell'elevato livello di integrazione raggiunto in Italia, ove lavorava stabilmente come parrucchiere e, dall'altro,
della particolare vulnerabilità che connotava la propria condizione.
Con sentenza n. 572 del 24.09.2019, la Corte d'Appello di Caltanissetta rigettava
4 integralmente l'impugnazione di ID OD confermando il provvedimento gravato.
La Corte nissena, ripercorrendo l'iter delle vicende che avevano interessato il richiedente, sulla scorta del racconto effettuato alla Commissione Territoriale,
condivideva le valutazioni del Tribunale in ordine all'inattendibilità delle dichiarazioni rese, rigettando tutte le forme di protezione invocate.
In ordine allo status di rifugiato, riteneva non assolto l'onere della prova, seppur attenuato, posto in capo all'appellante, non potendosi escludere che lo stesso avesse posto in essere condotte ostative al riconoscimento della protezione internazionale ai sensi degli artt. 10 e 16 D. Lgs. 251/2007.
Insussistenti venivano altresì considerati i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, stante il difetto, nella zona di provenienza del ricorrente, di un'instabilità tale da provocare un significativo pregiudizio sui civili secondo quanto previsto dall'art. 14 lett. c) D. Lsg. 251/2007, risultando confermato dalle agenzie internazionali l'avvio di un percorso di progressiva stabilizzazione e di aumento della sicurezza.
Infine, in relazione alla domanda di protezione umanitaria, la Corte d'Appello escludeva che la vicenda personale del OD rimandasse ad una complessiva situazione di vulnerabilità positivamente apprezzabile ai sensi dell'art. art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/98,
vigente al momento della presentazione della richiesta.
Per la riforma di tale sentenza, OD proponeva ricorso dinnanzi alla Corte di
Cassazione, affidando le proprie doglianze a tre motivi di censura.
Con il primo, deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della Convenzione
5 di Ginevra, degli artt. 2, 3, 4, 5 e 8 D. Lsg. 251/20007, dell'art. 8 comma 3 D. Lgs. 25
del 2008, nonché l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e vizio di motivazione apparente.
Censurava, pertanto, la sentenza impugnata per non aver la Corte di merito esaminato i motivi di appello esposti dal ricorrente avverso la decisione del Tribunale, posto che, la
Corte nissena si era limitata a recepire le valutazioni di non credibilità espresse dal giudice di prime cure il quale aveva, a sua volta, richiamato le considerazioni della
Commissione Territoriale.
Con il secondo motivo, deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5,
7, 14, 16 e 17 D. Lgs. 251/2007, dell'art.8 comma 3, e 32 D. Lgs. 25 del 2008, nonché
l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e vizio di motivazione apparente.
Rilevava, con tale motivo, la contraddittorietà in cui era incorsa la Corte d'Appello
nell'aver dapprima riconosciuto, nella regione di provenienza del richiedente, la sussistenza di episodi di violenza generalizzata, e poi negato la presenza dei presupposti della protezione sussidiaria sul rilievo della diminuzione della violenza negli anni 2012-
2013.
Con il terzo motivo di censura deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 32,
D. Lgs. 25 del 2008, dell'art. 5, comma 6, D. Lgs. 286 del 1998, nonché omesso esame dei fatti decisivi per il giudizio e vizio di motivazione apparente.
Più nello specifico, veniva dedotto che la corte di merito aveva omesso qualsiasi accertamento sulla sussistenza delle condizioni necessarie ai fini della protezione umanitaria, negando la stessa sulla base di un automatismo conseguente al rigetto delle altre forme di protezione, senza aver preso adeguatamente in considerazione il
6 radicamento del richiedente in Italia.
La Corte di legittimità accoglieva i primi due motivi di ricorso e dichiarava assorbito il terzo.
Ed invero, secondo la Corte di Cassazione, la motivazione espressa nella sentenza non consentiva di ricostruire il percorso logico - giuridico seguito dal giudice di merito che,
nel fare ricorso a mere formule assertive, non aveva esplicitato le ragioni della ritenuta non credibilità del racconto né quelle sottostanti all'inadeguatezza dello sforzo collaborativo del richiedente circa gli elementi offerti a supporto alle circostanze narrate.
Con riguardo alla protezione sussidiaria, rilevava come la Corte territoriale, dopo aver dato atto della sussistenza di episodi di violenza generalizzata, frutto della lotta per il potere tra i partiti politici dei principali gruppi demografici, aveva negato la sussistenza di condizioni di violenza sulla scorta di un miglioramento nella gestione dell'ordine pubblico, venendo meno quel rapporto di consequenzialità tra le fonti richiamate e la decisione assunta.
La Suprema Corte, pertanto, con ordinanza n. 11902 del 12.04.2022, cassava la decisione sulla base dei motivi accolti e rinviava a questa Corte, in diversa composizione, cui demandava anche la regolamentazione delle spese processuali.
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 22.04.2022, ID OD
chiedeva, in applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, in via prioritaria, il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'art. 1 della
Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata in Italia con legge 25 luglio 1954
n. 72,2 e dell'art. 2 D. Lgs. 251/2007.
In subordine, relativamente al profilo della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. c)
7 del D. Lgs. 251/2007, di cui al secondo motivo, chiedeva valutarsi concretamente la propria condizione personale alla luce dell'attuale situazione di violenza indiscriminata nella regione di provenienza.
Invocava, infine, in applicazione dell'art. 32 D. Lgs. 25/2008 e dell'art. 5 comma 6 del
D. Lgs. 286/1998, nella formulazione ratione temporis vigente, il riconoscimento della protezione umanitaria, alla luce di una valutazione comparativa tra il grado di integrazione sociale raggiunto in Italia e la complessiva situazione cui sarebbe venuto a trovarsi nell'ipotesi di rientro nel Paese d'origine.
Il Ministero dell'Interno, costituitosi nel presente giudizio di rinvio con comparsa di risposta depositata il 30.07.202,2 rilevava l'infondatezza nel merito dell'impugnazione proposta, chiedendone il rigetto.
La Corte, all'udienza del 9.05.2024, svolta in modalità cartolare, preso atto delle note di trattazione scritta delle parti e della produzione documentale depositata dall'appellante in ottemperanza all'ordinanza del 26.07.2023, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, quale giudice del rinvio, prendendo atto dell'ordinanza n. 11902 del
12.04.2022 della Suprema Corte, è chiamata ad effettuare un nuovo esame della domanda di protezione internazionale, declinata nelle diverse forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, nel rispetto dei canoni ermeneutici offerti con l'ordinanza di rinvio.
In ordine al primo motivo, concernente l'accertamento delle condizioni per riconoscere all'appellante lo status di rifugiato, si premette che, in attuazione dell'art. 1 della
Convenzione di Ginevra, del 28.07.1951 ratificata in Italia con L. 95/70 e della direttiva
8 2005/85/CE, va riconosciuto lo status di rifugiato “al cittadino di un Paese non
appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato
per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza
e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese,
oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora
abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non
vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del D. Lgs.
251/2007”.
Gli artt. 7 e 8 del D. Lgs. 251/2007 specificano poi le caratteristiche degli atti di persecuzione indicando che gli stessi devono potersi ricondurre a motivi di razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.
Gli elementi essenziali per ottenere il riconoscimento di tale status, contenuti nella c.d.
clausola di inclusione della nozione di rifugiato, di cui all' art. 1, lett. a, comma 2, della
Convenzione di Ginevra), vengono dunque individuati:
a) nel timore fondato;
b) nella persecuzione;
c) nell'impossibilità e/o nella non volontà di avvalersi della protezione dello stato di cittadinanza e/o di residenza;
d) nella presenza al di fuori del Paese di cittadinanza o di residenza abituale.
Il timore fondato può qualificarsi come la ragionevole preoccupazione di essere perseguitati per motivi di carattere etnico, religioso, o a causa dell'appartenenza ad un
9 determinato gruppo sociale, a causa delle nazionalità oppure per le opinioni politiche,
nell'ipotesi di rientro nel Paese di origine.
È elemento pregnante della condizione di rifugiato, ed è caratterizzato da una componente tipicamente soggettiva, ravvisabile nel timore, inteso quale stato mentale generato dalla paura, e da una oggettiva, ovvero la concreta fondatezza del timore, basata su circostanze esterne, da valutare tramite un accertamento puntuale, in assenza del quale la proiezione mentale del timore non acquista rilevanza giuridica e pubblica, restando relegata nella sfera intima e personale del soggetto.
Tale valutazione deve necessariamente essere effettuata sulla scorta dei parametri offerti dalla credibilità del narrante e dall'attendibilità delle dichiarazioni dallo stesso rese, alla luce delle informazioni acquisite sul Paese d'origine.
Il “fondato timore” postula, dunque, una disamina del rischio di subire comportamenti persecutori nell'ipotesi di rientro nel Paese di origine, mediante una rigorosa prognosi futura, valutando, nel caso concreto, se il timore espresso dal richiedente sia fondato o appaia comunque verosimile in relazione ad un individuo che si trovi nelle medesime condizioni fisiche, psicologiche, economiche sociali e culturali.
La persecuzione è il secondo elemento fattuale necessario per il riconoscimento dello
status di rifugiato.
La Convenzione del 1951 non ne prevede una definizione letterale, ma la stessa può
desumersi dalla lettura combinata degli artt. 1, lett. a, comma 2, e 33, potendo così
identificarsi in ogni minaccia al diritto alla vita o alla libertà personale dell'individuo,
praticata per ragioni di razza, religione, nazionalità, o per l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per la propria fede politica.
10 Pertanto, non tutte le condotte persecutorie sono rilevanti ai fini del suo accertamento,
bensì solo quelle poste in essere per uno dei motivi specificatamente indicati dalla
Convenzione di Ginevra.
L'assenza di protezione dello Stato di cittadinanza e/o di residenza può poi ascriversi sia a ragioni oggettive che soggettive, potendo dipendere da circostanze indipendenti dalla volontà del richiedente, determinate da situazioni contingenti (quali lo stato di guerra nel
Paese o una guerra civile) oppure da ragioni soggettive, qualora sia il richiedente stesso a non volersi avvalere della protezione del Paese di provenienza, per ragioni strettamente collegate al timore ragionevole posto alla base della domanda di protezione,
generalmente riconducibili al fatto che sono proprio le autorità dello stato ad essere i responsabili o comunque i complici della persecuzione stessa.
Infine, condizione essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato, è che il richiedente si trovi al di fuori del Paese di cui ha cittadinanza, o da quello di residenza abituale nel caso di apolidia, mentre è irrilevante se il timore ragionevole di subire persecuzioni sia sorto prima o dopo l'uscita dal Paese di provenienza.
Applicando i criteri suesposti al caso di specie, la domanda avanzata dall'odierno appellante al fine del riconoscimento del diritto allo status di rifugiato non appare meritevole di accoglimento sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Ed invero, sebbene il OD si trovi al di fuori del Paese di cittadinanza o di residenza abituale (art. 1, lett. d, Convenzione di Ginevra), e risulti pacifica l'impossibilità (o comunque la non volontà) di avvalersi della protezione dello stato di cittadinanza e/o di residenza (art. lett. c, Convenzione di Ginevra), non sembrano potersi ravvisare gli ulteriori requisiti di cui alle lett. a e b, ossia il fondato timore e la sussistenza di una
11 persecuzione nei suoi confronti.
E ciò in quanto la non verosimiglianza dei fatti narrati dal richiedente esclude la possibilità di ritenere integrata la componente oggettiva dei presupposti dello status di rifugiato.
Non sembra, infatti, plausibile, a questa Corte, che in seguito alla morte del fratello,
attribuita dal richiedente al partito politico MQM, lo stesso si sia presentato in caserma al fine di esporre regolare denuncia, nonostante fosse già a conoscenza di essere ricercato dalla Polizia, perché ritenuto complice del precedente omicidio dell'agente immobiliare,
senza subire alcun accertamento da parte delle forze dell'ordine in ordine alla sua estraneità ai fatti delittuosi.
Si ritiene, pertanto, che, seppur possa astrattamente considerarsi verosimile che il timore manifestato dal OD fosse collegato alla paura di essere assassinato dal movimento in questione, assai inverosimile risulta che lo straniero sia riuscito ad esporre denuncia,
e ad allontanarsi dal proprio Paese senza alcuna ripercussione.
Al di là delle considerazioni espresse in ordine alla fondatezza del timore, giova pure evidenziare come nel caso in esame non risulti comunque configurabile alcuna delle forme di persecuzione previste dalla Convenzione di Ginevra ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, atteso che il ricorrente non ha allegato alcuna affiliazione politica, né ha mai dedotto di aver preso parte ad attività associazionistica per i diritti civili, né si tratta di vicenda ove si ravvisano episodi di tortura o di altre forme di trattamento inumano.
I fatti rappresentati dal ricorrente devono, dunque, ritenersi irrilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, non sussistendo alcun concreto elemento dal
12 quale emerga il fondato timore del ricorrente di subire una persecuzione personale e diretta qualora faccia rientro nel proprio Paese.
La domanda di riconoscimento dello status di rifugiato deve quindi essere respinta.
Procedendo al vaglio del secondo motivo, concernente la protezione sussidiaria - che rinviene il proprio perimetro normativo di riferimento nell'art. 14, lett. c) del d.lgs. n.
251 del 2007 - deve evidenziarsi come, per pacifico insegnamento della Suprema Corte,
il potere-dovere di indagine d'ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d'origine del richiedente va esercitato dando conto delle fonti normative attinte,
in modo da verificarne anche l'aggiornamento, non trovando ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell'istante dall'area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (cfr. Cass. sez. I, ord. n. 14283/2019).
Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la valutazione di inattendibilità
del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest'ultimo,
non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007, in quanto la valutazione da svolgere in proposito è incentrata sull'accertamento officioso della situazione generale esistente nell'area di provenienza del cittadino straniero, e neppure può impedire l'accertamento officioso, relativo all'esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nella medesima area, in ordine all'ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione raggiunto nel nostro Paese ed il risultato della predetta indagine officiosa (cfr. Cass. sez. I, ord. n. 16122/2020).
13 Ai sensi dell'art. 14 lettera c) D.lgs. 251/2007, sono considerati “danni gravi” la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Assai significative, in tal senso, risultano la sentenza TÈ (CGUE, UB DI
contro
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C-285/12, sentenza della
Corte - Quarta Sezione - del 30 gennaio 2014), ai fini dell'interpretazione del concetto di «conflitto armato interno», e la sentenza AJ (CGUE, AJ contro
Staatssecretaris van Justitie, causa C-465/07, sentenza della Corte -Grande Sezione - del
17 febbraio 2009) in relazione alla valutazione del grado di violenza indiscriminata e per l'applicazione della «scala progressiva».
In particolare, la Corte di Giustizia UE, nella richiamata sentenza DI, ha fornito una nozione pragmatica e svincolata dal diritto umanitario della nozione di conflitto armato rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, spiegando come il danno definito dalla direttiva sia costituito da una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, e che, quindi, «il legislatore dell'Unione ha auspicato
concedere la protezione sussidiaria non soltanto in caso di conflitto armato
internazionale e di conflitto armato che non presenta carattere internazionale, così come
definiti dal diritto internazionale umanitario, ma, altresì, in caso di conflitto armato
interno, purché tale conflitto sia caratterizzato dal ricorso ad una violenza
indiscriminata», perché il diritto internazionale umanitario ed il regime della protezione sussidiaria previsto dalla direttiva perseguono scopi diversi e istituiscono meccanismi di protezione chiaramente separati.
14 Ha sostenuto la Corte che, in assenza di definizione, all'interno della direttiva, della nozione di conflitto armato interno, il significato e la portata di questi termini devono essere stabiliti «sulla base del loro significato abituale nel linguaggio corrente,
prendendo in considerazione il contesto nel quale sono utilizzati e gli obiettivi perseguiti
dalla normativa in cui sono richiamati».
Poiché nel suo significato abituale nel linguaggio corrente, la nozione di conflitto armato interno si riferisce ad una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro, e siccome nella proposta della Commissione la definizione di danno grave comprendeva anche l'ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo, ambito,
però, non codificato dal legislatore dell'Unione, «l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria … a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia»; «tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale,
tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria».
15 Orbene, venendo al caso di specie, ad avviso di questo Collegio, la decisione del
Tribunale di Caltanissetta, che ha negato la protezione sussidiaria richiesta ex art. 14,
lettera c) D.Lgs. 251/2007, merita di essere confermata anche sulla scorta delle più
aggiornate informazioni sulla zona di provenienza dell'appellante, ovvero Karachi.
Quest'ultima, capitale della provincia del Sindh, con 25 milioni di abitanti, è una delle città più grandi del mondo, fulcro del settore industriale e finanziario del paese, ospita industrie tessili, automobilistiche e della seta, e un'università frequentata da 80.000
studenti, tra le più grandi del mondo islamico.
Consultando le analisi effettuate dal DFAE (Dipartimento federale degli affari esteri)
reperibili all'indirizzo https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-
di-viaggio/pakistan/consigli-viaggio-pakistan.html#edaf3583c, diffuse il 16.01.2024, si evince che a Karachi il possesso di armi da fuoco è una realtà diffusa. Sussiste un tasso di criminalità violenta non indifferente. Le tensioni latenti sul piano politico e religioso,
come pure le tensioni fra organizzazioni criminali, possono scoppiare improvvisamente e condurre a disordini, attentati e ad altri atti di violenza. In questi casi tutti i negozi nei quartieri interessati vengono spesso chiusi e il traffico rimane bloccato. Le zone di pericolo possono cambiare continuamente.
Dal rapporto AN eventi 2023 (consultabile d'ufficio dalla Corte nell'ambito dei suoi poteri di collaborazione istruttoria e reperibile all'indirizzo https://www.hrw.org/world-
report/2024/country-chapters/pakistan, rapporto: HRW – Human Rights Watch,
Annual report on the human rights situation in 2023 World Report 2024 - AN
Periodical Report, English), si evince che seppur il AN sia una regione interessata da fatti di violenza politica oltre che da attentati terroristici, tuttavia, le notizie desumibili
16 sulla complessiva situazione politica e sociale del Paese di origine dell'appellante non consentono di ritenere integrata la condizione richiesta dall'art. 14 lettera c) D.lgs.
251/2007 ai fini della protezione sussidiaria.
Le fonti informative sopra indicate non permettono di profilare in quelle aree i requisiti minimi di un conflitto armato tale da generare una situazione di violenza indiscriminata idonea a creare una “minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile”.
Ed invero, il Paese è sì attraversato da crisi politiche ed economiche, atteso che il governo del Primo Ministro Shehbaz AR ha represso i media, le organizzazioni non governative (ONG) e l'opposizione politica e le autorità hanno utilizzato leggi draconiane antiterrorismo e antisedizione per intimidire i critici pacifici, ma il mandato del governo si è concluso ad agosto e un governo ad interim guidato dal Primo Ministro ad interim Anwar Kakar ha preso il potere.
A Karachi, in particolare, si è verificato un episodio di violenza contro la libertà di religione, in quanto lo scorso 25 luglio una folla ha vandalizzato un luogo di culto,
HM .
Ed ancora, l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) ha appena pubblicato un nuovo Country Focus sul AN , un rapporto sulle informazioni sul Paese d'origine che delinea il contesto politico e di sicurezza in AN, i principali attori coinvolti nel plasmarlo, il ruolo della magistratura, nonché il trattamento di determinati profili e gruppi della popolazione nel paese.
La violenza in AN è aumentata dall'ottobre 2023, in particolare nel Khyber
Pakhtunkhwa e nel CHistan, con gruppi come il Tehrik-e Taliban AN (TTP) e il CH LI RM (BLA) che hanno intensificato le loro attività insurrezionali.
17 Anche lo Stato islamico nella provincia di Khorasan (ISKP) ha intensificato le sue attività e la diffusione della propaganda, quest'ultima utilizzando l'intelligenza artificiale
(IA) per diffondere le sue narrazioni.
L'ex Primo Ministro del AN, Imran AN, e il suo partito, il AN K-
SA (PTI), hanno dovuto affrontare notevoli sfide legali e battute d'arresto politiche dopo la sconfitta del 2022. L'incarcerazione dell'ex Primo Ministro e la repressione del
PTI da parte delle autorità hanno scatenato proteste a livello nazionale, sottolineando il crescente tumulto politico nel Paese.
La censura dei media, la repressione e le violazioni dei diritti umani si sono intensificate in vista delle elezioni del 2024.
Le minoranze etniche, tra cui PA e CI, hanno dovuto affrontare discriminazioni e violenze diffuse. La violenza settaria ha ulteriormente colpito gruppi come musulmani
II, IN, IK, cristiani e AD. Donne e bambini hanno dovuto affrontare discriminazioni, violenze e barriere legali, con alti tassi di lavoro minorile e matrimoni forzati. Le persone transgender hanno continuato a subire violenze, nonostante le protezioni legali.
Pertanto, nonostante instabilità politica, criminalità e corruzione minaccino gli equilibri del Paese, la violenza registratasi in AN non è tale da poter configurare un conflitto armato determinando il rischio effettivo che un civile che viva nell'area di provenienza dell'appellante possa essere colpito da violenza indiscriminata ai sensi dell'articolo 15,
lettera c), della “Direttiva qualifiche”, impedendo di ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Considerazioni distinte devono svolgersi in relazione all'accertamento dei presupposti
18 concernenti il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma
6, D. lgs. 286/98, invocato dall'appellante in via subordinata.
In punto di diritto, va premesso che la protezione umanitaria è stata oggetto di una significativa evoluzione normativa, da ultimo culminata nel d.l. 21 ottobre 2020, n. 130,
poi conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 173.
Già con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, erano state apportate rilevanti modifiche, che di fatto hanno abolito le norme che consentivano il rilascio di un permesso per motivi umanitari (ossia l'art. 5 comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, vecchio testo, e l'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008) sostituito da ipotesi tipizzate di permessi di soggiorno “in casi speciali”.
Tuttavia, alle domande per il riconoscimento della protezione umanitaria proposte prima dell'entrata in vigore del citato decreto del 2018, continua a trovare applicazione, ratione
temporis, il regime previgente, incentrato sulla condizione di vulnerabilità del richiedente asilo.
E ciò in ragione del fatto che nel citato decreto non si rinviene alcuna deroga (né implicita né esplicita) alla previsione di cui all'art. 11 delle preleggi del c.c. che, come noto,
contiene il principio generale secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo.
Tale dato - unitamente alla consistenza del diritto soggettivo della posizione giuridica dello straniero che chieda la protezione umanitaria (cfr. Cass. SU sent. n. 19393/2009)
ed alla natura dichiarativa del provvedimento (cfr. Cass. SU sent. n. 907/1999) che,
appunto, accerta la condizione che preesiste al suo riconoscimento - porta a ritenere l'applicabilità al caso in esame, in cui la richiesta di accertamento del diritto è precedente
19 all'entrata in vigore del citato decreto, della previgente disciplina normativa che consentiva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (il legislatore ha infatti ritenuto di prevedere una normativa transitoria soltanto per la fase amministrativa con il rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali” all'art. 1, comma 9, DL
11/2018).
Questo orientamento ha ricevuto anche l'avallo della Suprema Corte, la quale, nella sentenza n. 4890/2019, ha infatti chiarito che “la normativa introdotta con il d.l. n. 113
del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la
preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art.
5, c.6, del d.lgs n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola
con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in
relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi
umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, le quali
saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro
presentazione” (cfr. Cass. SU sent. n. 29460/2019).
Ciò posto, va osservato come, in applicazione del principio di diritto espresso dalla
Suprema Corte, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorra operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e quella oggettiva del richiedente in relazione al paese di origine ed alla situazione d'integrazione raggiunta nel territorio nazionale.
Dovrà, quindi, attribuirsi alla condizione dell'appellante nel Paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che egli dimostri di aver raggiunto nella società italiana, sicché, ove si accerti che è stato conseguito un
20 apprezzabile livello di integrazione, non è necessaria la verifica che il rimpatrio possa comportare una compromissione dei diritti fondamentali, essendo sufficiente la constatazione che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle sue condizioni di vita priva e/o familiare, tale da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, così integrandosi un serio motivo di carattere umanitario che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 268/1998, esclude il rifiuto del permesso di soggiorno (Cass. Sez. I, ordinanza n. 465/2022 – Cass. Sent. n.
24413/2021).
Venendo al caso di specie, la disamina della vicenda sottoposta all'esame di questo
Collegio offre positivo riscontro circa la prova offerta dall'appellante di aver raggiunto,
in Italia, un significativo grado di radicamento e di integrazione.
ID OD ha, infatti, prodotto la documentazione relativa ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un'attività di “Servizi dei saloni di barbiere e parruccheria”, dalla quale è possibile desumere il suo apprezzabile impegno al fine di un efficace e proficuo inserimento nel tessuto sociale di riferimento, nonché al fine di contribuire allo sviluppo socio-economico del territorio.
Ed invero, lo straniero ha dato prova di svolgere, ormai dal 2015, un'attività di lavoro dipendente come barbiere.
Elementi, questi, assai significativi ai fini di una positiva valutazione circa l'elevato livello di radicamento di ID OD nel territorio italiano.
L'inserimento socio-lavorativo raggiunto nel Paese ospitante deve quindi condurre al riconoscimento della protezione umanitaria (oggi c.d. protezione speciale) quando vi sono riscontri in ordine al fatto che il ritorno nel Paese d'origine (AN) rende
21 probabile lo “scadimento” delle sue condizioni di vita privata e/o familiare (cfr. Cass.
civ. ord. n. 24036/2023).
Deve ora procedersi allo svolgimento del giudizio di comparazione tra la situazione del
Paese di origine dello straniero e il grado di integrazione dallo stesso raggiunto in Italia
da effettuarsi in rapporto di proporzionalità inversa che assume, in ipotesi siffatte, e alla luce delle coordinate tracciate dalle Sezioni Unite, carattere dirimente.
Nei più recenti ed ufficiali report internazionali, sebbene la condizione del AN non possa definirsi grave circa il grado di bellicosità, emerge tuttavia una situazione di grave crisi economica, povertà, inflazione e disoccupazione.
Il AN ha invero dovuto affrontare una delle peggiori crisi economiche della sua storia, mettendo a repentaglio i diritti di milioni di persone alla salute, al cibo e a un adeguato tenore di vita. L'insistenza del Fondo Monetario Internazionale (FMI)
sull'austerità e la rimozione dei sussidi senza adeguate misure compensative hanno causato ulteriori difficoltà per i gruppi a basso reddito.
Nel 2023, il deprezzamento della valuta locale, l'inflazione e la rimozione dei sussidi per l'elettricità e il carburante senza adeguate misure compensative hanno reso difficile per molte persone in AN realizzare i propri diritti economici e sociali. Le riserve di valuta estera della banca centrale del AN sono diminuite a un minimo storico di 3
miliardi di dollari USA a gennaio, un importo che copre meno di tre settimane di importazioni . A luglio, il AN ha raggiunto un accordo con il FMI per 3 miliardi di dollari che ha imposto al governo di rimuovere i sussidi per l'energia e il carburante,
passare a un tasso di cambio basato sul mercato e aumentare le tasse. Ciò ha provocato proteste diffuse contro le bollette elettriche più alte, l'inflazione e la carenza di cibo.
22 La crisi economica è scoppiata in concomitanza con i devastanti costi economici delle alluvioni del 2022.
Il AN è rimasto estremamente vulnerabile al cambiamento climatico e ha dovuto affrontare tassi di riscaldamento notevolmente superiori alla media globale, rendendo gli eventi climatici estremi più frequenti e intensi (cfr. https://www.hrw.org/world-
report/2024/country-chapters/pakistan).
Ed ancora, il rapporto "' I Escaped with Only My Life:' Abusive Forced Evictions in
AN " (Sono scappato con solo la mia vita), documenta sfratti forzati diffusi e abusivi che colpiscono in modo sproporzionato le comunità più emarginate economicamente e socialmente in AN. Le autorità hanno infatti sfrattato migliaia di persone senza adeguata consultazione, preavviso, risarcimento, assistenza al reinsediamento o mezzi di ricorso, in violazione dei loro diritti fondamentali (cfr. report del 28.5.2024 consultabile su https://www.hrw.org/news/2024/05/28/pakistan-abusive-evictions-target-urban-
poor).
Human Rights Watch ha intervistato 36 vittime di sfratti forzati nelle città di Lahore,
Islamabad e Karachi, nonché avvocati che difendono i diritti delle persone sfrattate e urbanisti, e ha esaminato le decisioni dei tribunali e le leggi che regolano il sistema di proprietà terriera in AN.
Nella stragrande maggioranza dei casi di sfratto di massa documentati, le autorità non sono riuscite a fornire una consultazione adeguata, un avviso e un mezzo di ricorso.
Durante molti sfratti, la polizia ha utilizzato una forza non necessaria o eccessiva per rimuovere gli inquilini, tra cui percosse, arresti arbitrari e distruzione di proprietà
personali. La promozione da parte del governo dei progetti di sviluppo come servizi per
23 importanti funzioni pubbliche non riduce il danno evitabile per le persone colpite o gli obblighi legali internazionali del governo di affrontare tali danni.
Molti di coloro che vengono sfrattati, oltre a perdere le loro case, spesso perdono i mezzi di sostentamento e l'accesso ai servizi pubblici essenziali, come scuole e assistenza sanitaria. Queste pratiche acuiscono le disuguaglianze sociali ed economiche, gravando in modo sproporzionato su persone e famiglie con redditi bassi, che spesso sono minoranze etniche.
Dal report sopra richiamato è dunque emerso che le autorità pakistane utilizzano spesso leggi e politiche risalenti all'era coloniale per sfrattare forzatamente residenti a basso reddito, negozianti e venditori ambulanti per consentire progetti di sviluppo pubblici e privati.
I dati sopra riportati danno conto, pertanto, di una condizione di incertezza sotto il profilo della stabilità economica e sociale del Paese che, se comparata alla condizione dell'Italia,
induce a ritenere che un eventuale ritorno dell'appellante nel paese di origine comporterebbe uno scadimento delle sue condizioni di vita, con conseguente vulnus dei propri diritti.
Quanto poi alle condizioni di impiego ed occupazione, il report di Anamnesty
international del marzo 2023 sullo stato di tutela dei diritti umani nel mondo
(consultabile al sito: https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/5670/2023/en/) ha dato atto che gli sconvolgimenti politici, da cui risulta pedissequamente interessato il
Paese, hanno condotto ad un rilevante peggioramento della crisi economica che ha, di fatto, finito per ostacolare gravemente diritti economici delle persone e il grado di occupabilità su tutto il territorio.
24 La valutazione che deve operare dunque l'autorità giudiziaria adita è quella individuale,
caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente la protezione in Italia,
comparata alla situazione personale cui si troverebbe esposto in caso di rientro nel Paese
di origine.
La Corte, con giudizio prognostico, valutati i fattori di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva sopra indicati, operata la valutazione comparativa tra la situazione personale di dignità di vita e di integrazione socio-lavorativa raggiunta dall'appellante in Italia e la situazione personale nella quale ragionevolmente verrebbe a trovarsi in AN, ravvisa i presupposti per riconoscere al richiedente la protezione umanitaria, in considerazione del suo radicamento socio-lavorativo in Italia e della sua protratta assenza dal Paese di origine (10 anni).
Si tratta pertanto di dare concreta applicazione al principio di diritto affermato dalle
Sezioni Unite con sentenza n. 24413 del 2021 ed all'approdo interpretativo più recente della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. n.18455/22; Cass. civ. 32275/2022;
Cass. civ.36789/2022), tendente alla preminente valorizzazione e tutela dell'integrazione sociale e lavorativa raggiunta dal richiedente in Italia.
Sulla scorta di tutte le considerazioni che precedono, nessun margine di dubbio residua,
pertanto, rispetto al positivo accertamento di una significativa regressione delle condizioni di vita dell'appellante in caso di rimpatrio, ritenuta la situazione del AN
inidonea a garantire al richiedente lo stesso grado di soddisfazione delle esigenze economiche e civili riconosciute nel Paese ospitante e che le convenzioni internazionali ed il diritto interno mirano a garantire.
In ogni caso, va rilevato, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati
25 che la condizione del richiedente nel paese di provenienza assume, nel caso concreto, un peso minore alla luce dell'elevato ed apprezzabile grado di integrazione raggiunto in
Italia.
Alcun dirimente rilievo può invece attribuirsi al giudizio di contraddittorietà ovvero alla valutazione di coerenza intrinseca delle dichiarazioni del richiedente rispetto al proprio vissuto, rilevato che la stessa Corte di Cassazione, nell'ordinanza di rinvio, fuori dai casi di radicale incertezza sulla identità o nazionalità stessa del richiedente, ha precisato come non sia ostativa al riconoscimento del beneficio richiesto la ritenuta non credibilità del racconto della vicenda personale reso dal richiedente asilo, dovendosi piuttosto apprezzare le conseguenze del rimpatrio sulla base delle condizioni generali del Paese di origine, corrispondentemente alla sua posizione individuale.
Per tali motivi è riformata, nei limiti della motivazione, l'ordinanza resa dal Tribunale di
Caltanissetta del 11.12.2017, a definizione della causa iscritta al n. 2096/2015 R.G., e viene riconosciuta a ID OD la protezione umanitaria nel regime normativo dettato dall'art. 5, comma 6, D. Lgs. 286/1998, applicabile, nella specie, in relazione alla data di proposizione della domanda giudiziale.
Il titolo di soggiorno rilasciato dal Questore, competente in relazione al luogo di residenza del richiedente, sarà conformato al paradigma contenuto nel comma 9, dell'art. 1, del d.l. n. 113 del 2018.
Quest'ultima disposizione regola le modalità esecutive del diritto positivamente accertato in sede giudiziale e, conseguentemente, entro questi limiti la nuova disciplina trova immediata applicazione (cfr. Cass. 4455/18).
Quanto al regime delle spese processuali, le Sezioni Unite hanno chiarito che “In tema
26 di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per
provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della
soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del
giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a
ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente
pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero,
addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia,
complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte. »
(cfr. Sez. U n. 32906/2022).
Nella fattispecie in esame, il fatto che siano state rigettate, all'esito globale del processo,
le domande di protezione internazionale e sussidiaria originariamente richieste e riconosciuta la sola protezione umanitaria, unitamente alla natura delle questioni giuridiche trattate (la protezione umanitaria ha formato oggetto di diversi interventi normativi successivi alla proposizione della domanda giudiziale in primo grado che hanno imposto l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite), giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti relative al giudizio di primo grado, al giudizio di appello, al giudizio di cassazione e d infine al presente giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, statuendo in sede di rinvio, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, emessa in data 11.12.2017, impugnata da
ID OD, così provvede:
- riconosce a ID OD, nato in [...] il [...], la protezione umanitaria
(oggi protezione speciale);
27 - dispone trasmettersi copia della sentenza al Questore competente per territorio in relazione al luogo di residenza del richiedente, per il rilascio di permesso di soggiorno a
ID OD, conformato al paradigma dell'art. 1, comma 9, del d.l. n. 113 del
2018;
- compensa tra le parti le spese processuali del giudizio di primo grado, del giudizio di secondo grado, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio;
Così deciso a Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile, il 4.12.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni
28