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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/06/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 83/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Appalto: altre ipotesi
ha pronunciato la seguente ex art. 1655 e ss. cc
S E N T E N Z A (ivi compresa l'azione nella causa civile n. 83/2023 R.G. posta in decisione all'udienza ex 1669 c.c.)
collegiale del 9.04.2025, promossa
DA
C.F. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Brescia in persona del scio accomandatario rappresentata e Parte_1
difesa dagli avv. Valerio Valseriati e Daniele Valseriati del foro di Brescia ed elettivamente domiciliata in Brescia via Vittorio Emanuele II n. 60 giusta delega allegata alla citazione in appello;
APPELLANTE pagina 1 di 25 CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2
sede in Flero, in persona del legale rappresentante dott. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Vedovini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia viale Italia n. 9/D, giusta delega in atti;
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
con sede in Rovato, in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore;
APPELLATA CONTUMACE
In punto: Appello alla sentenza N. 25/2023 emessa dal Tribunale di
Brescia pubblicata in data 9.01.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
In via preliminare: alla luce delle manifeste contraddizioni e manchevolezze della sentenza impugnata, alla luce del grave danno cui potrebbe essere esposta in caso di esecuzione da parte della appellata, posta la natura di Parte_1
Onlus quest'ultima e, quindi, le difficoltà di poter recuperare il credito in caso di accoglimento del presente appello, sospendersi anche con provvedimento inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata.
pagina 2 di 25 In via principale e nel merito: voglia la Corte d'Appello di Brescia, in totale riforma della sentenza emarginata, previa conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertato il grave inadempimento della appellata, dirsi che nulla è dovuto da e, dato atto CP_4 Controparte_1
della mancata pronuncia sull'adempimento da parte del primo giudicante così
come previsto nella sentenza 23/2021, condannare l'appellata all'adempimento secondo modalità da stabilirsi e comunque nei termini contrattualmente concordati oltre al risarcimento del danno per perdita subita e mancato guadagno secondo i criteri dettati dalla prima consulenza tecnica dell'ing. e del Per_1
c.t.p. ing. Per_2
In via subordinata di merito: ferme le declaratorie di cui al punto precedente condannarsi l'appellata all'adempimento e in ogni caso al risarcimento del danno quantomeno nei limiti stabiliti nella seconda c.t.u. dell'ing. e Per_1
quantificati in € 18.000,00 (con riferimento ai soli anni 2015-2016) somma da quantificare all'atto della emananda sentenza.
In via istruttoria: si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria per la rinnovazione della c.t.u. o quantomeno per una integrazione della stessa sulla base di quanto esposto.
Per parte appellata:
Voglia l'intestata Corte d'Appello, contrariis reiectis:
in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione, difettando in radice i presupposti prescritti dall'art. 283 c.p.c., e, accertatane l'inammissibilità ovvero,
pagina 3 di 25 comunque, la manifesta infondatezza, condannare alla pena pecuniaria Pt_1
prevista, nell'importo ritenuto di giustizia;
In via pregiudiziale:
- dichiarare inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n. 25/2023,
emessa dal Tribunale di Brescia in data 9.1.2023;
- comunque, dichiarare inammissibile l'appello proposto avverso i capi e le statuizioni della sentenza n. 230/2021, emessa dal Tribunale di Brescia in data
23.1.2021, giacché coperti da giudicato interno, dichiarandone l'irrevocabilità e l'intervenuto passaggio in giudicato;
- dichiarare inammissibili ex art. 345, comma 1 c.p.c. le domande nuove dedotte da Pt_1
in ogni caso, previo ordine d'integrazione del contraddittorio nei confronti di
Controparte_3
In via principale: respingere tutte le domande di poiché inammissibili e Pt_1
infondate, in fatto e in diritto, e, per l'effetto, rigettare integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 25/2023, emessa dal Tribunale di Brescia in data
9.1.2023.
In via subordinata: nella sola e denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale,
delle domande avversarie, accogliere le conclusioni precisate nel giudizio di primo grado, come di seguito trascritte:
In via preliminare di merito:
- accertata e dichiarata, per le ragioni di cui in espositiva, la mancata pagina 4 di 25 opposizione da parte di al D.I. n. 4.253/2016, emesso dal Tribunale di Pt_1
Brescia in data 30.6.2016, dichiararne l'esecutività nei suoi confronti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 647 c.p.c.;
- accertata e dichiarata l'intervenuta decadenza dell'opponente dalla garanzia ex art. 1667, comma 2, c.c., rigettarne le domande e confermare in ogni sua parte il
D.I. n. 4.253/2016, emesso dal Tribunale di Brescia in data 30.6.2016, per l'effetto dichiarando che va creditrice nei confronti di e della CP_1 Pt_1
socia accomandataria illimitatamente responsabile, della Parte_1
somma portata dal riferito decreto, pari a € 189.740,00, oltre interessi maturati dalla data di scadenza dei pagamenti previsti dalla fattura n. 13FV0-0522 del
31.7.2013 sino al saldo effettivo, al saggio variabile previsto dall'art. 5 del D.
Lgs. 9.10.2002, n. 231, e spese del monitorio, e condannando e la socia Pt_1
accomandataria illimitatamente responsabile, al pagamento Parte_1
della somma di € 189.740,00, oltre interessi maturati dalla data di scadenza dei pagamenti previsti dalla fattura n. 13FV00522 del 31.7.20-13 sino al saldo effettivo, al saggio variabile previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 9.-10.2002, n. 231, e spese del monitorio;
In via principale di merito:
per le ragioni di cui in espositiva, rigettare ogni domanda ex adverso formulata,
in quanto infondata in fatto e in diritto, e accertata la perfetta validità ed efficacia del D.I. n. 4.253/2016, emesso dal Tribunale di Brescia in data 30.6.2016,
confermato in ogni sua parte il detto D.I. e, per l'effetto, dichiarato che CP_1
pagina 5 di 25 va creditrice nei confronti di e della socia accomandataria CP_1 Pt_1
illimitatamente responsabile, della somma da esso portata, pari Parte_1
a € 189.740,00, oltre interessi maturati dalla data di scadenza dei pagamenti previsti dalla fattura n. 13FV00522 del 31.7.2013 sino al saldo effettivo, al saggio variabile previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 9.10.2002, n. 231, e spese del monitorio condannare e la socia accomandataria illimitatamente Pt_1
responsabile, al pagamento della somma di € 189.740,00, oltre Parte_1
interessi maturati dalla data di scadenza dei pagamenti previsti dalla fattura n.
13FV00522 del 31.7.2013 sino al saldo effettivo, al saggio variabile previsto dall'art. 5 del d. lgs. 9.10.2002, n. 231, e spese del monitorio;
In via subordinata: in ogni caso, previo integrale rigetto di ogni domanda ex
adverso formulata, in quanto infondata in fatto e in diritto, condannare per i titoli già dedotti in monitorio e, comunque, per i titoli accertati nel presente giudizio di opposizione – e la socia accomandataria illimitatamente responsabile, Pt_1
al pagamento della somma che risulterà dovuta e di giustizia, Parte_1
maggiorata degli interessi maturati sino al saldo effettivo, al saggio variabile previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 9.10.2002, n. 231, e spese del monitorio;
In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate, accertato e dichiarato che il preteso danno è stato prodotto anche dal comportamento di ovvero che Pt_1
esso è stato da quest'ultima ulteriormente aggravato, determinare l'entità del risarcimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., nella misura che risulterà
pagina 6 di 25 dovuta in corso di causa, anche facendo, se del caso, ricorso all'equo apprezzamento dell'intestato Giudice adito;
In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate, dichiarare obbligata a Controparte_3
tenere indenne e manlevare di tutto quanto dovesse essere tenuta a CP_1
risarcire, per l'effetto condannando la terza chiamata alla diretta corresponsione di tali somme a favore di controparte;
In via ulteriormente gradata: accertare e dichiarare il diritto di regresso di CP_1
nei confronti di per tutto quanto
[...] Controparte_3 CP_1
dovesse denegatamente essere tenuta a risarcire, nel qual caso disponendo la compensazione tra la somma dovuta a con quella, se del caso, CP_1
dovuta a controparte.
Spese e onorari di lite rifusi, nonché le spese legali del monitorio, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
In via istruttoria: ammettere i capitoli dedotti sub “v)” nella memoria depositata in data 30.5.2018 e disattendere la richiesta di “rinnovazione della c.t.u.”, come pure di “integrazione della stessa”; dovendosi ritenere, nel silenzio dell'appellante, che le istanze siano riferite alla Consulenza in data 13.11.2021,
si ribadisce che le sue risultanze sono state condivise anche dal Consulente di
Sigma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata, Parte_1
pagina 7 di 25 proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4253/2016
del 30.06.2016 con cui le era stato intimato di pagare a Parte_2
la somma di € 189.740 oltre interessi e spese, quale saldo del
[...]
corrispettivo per l'installazione di quattro impianti fotovoltaici.
Esponeva l'opponente:
- che in data 18.01.2013 aveva sottoscritto con Parte_3
un contratto “per la progettazione, realizzazione e svolgimento
[...]
pratiche per l'installazione e la messa in esercizio di 4 impianti fotovoltaici
integrati con caratteristiche innovative … su copertura industriale”;
- che oltre alla fornitura dei materiali l'ingiungente doveva progettare l'impianto,
assemblarlo e metterlo a regime per la produzione di energia nella quantità
prevista in contratto;
- che in realtà, da subito, l'impianto integrato, formato da 2640 pannelli, non era conforme alle previsioni contrattuali in quanto la produzione di energia era inferiore del 60% rispetto a quanto pattuito e per detta ragione non era stato pagato il saldo;
- che tra le parti era iniziata una trattativa e aveva sostituito i CP_1
pannelli riconoscendo il proprio inadempimento e i vizi e le parti si erano accordate per una riduzione del prezzo dell'impianto;
- che, dopo la sostituzione dei pannelli, l'impianto era stato monitorato per due mesi ed ancora una volta la produzione di energia non si era rivelata conforme alle pattuizioni contrattuali in quanto inferiore del 40% rispetto al dovuto, da cui pagina 8 di 25 la richiesta di esatto adempimento e di risarcimento del danno, ricavabile
“confrontando le previsioni di profitto derivanti dall'incameramento di energia
e successiva vendita e minor produttività dell'impianto”.
resisteva. Allegava che il decreto ingiuntivo era divenuto Controparte_5
irrevocabile nei confronti della società per mancata opposizione, per come si poteva desumere dalla procura rilasciata in calce alla citazione;
eccepiva la decadenza ex art. 1667 comma 2 c.c. in quanto l'opera era stata ultimata nel febbraio 2015; invocava la necessità di chiamare in giudizio
[...]
da cui aveva acquistato i moduli impiegati nella realizzazione degli CP_3
impianti; negava che vi fosse mai stato un riconoscimento di debito in quanto era stata la fornitrice dei moduli , a distanza di quasi sei mesi Controparte_3
dall'entrata in regime degli impianti, a provvedere alla sostituzione dei moduli in assoluta autonomia;
da ultimo negava di aver mai accordato una riduzione del prezzo.
La chiamata restava contumace. Controparte_3
In corso di causa, proponeva ricorso per accertamento tecnico Parte_1
preventivo finalizzato alla verifica dello stato e le condizioni dei pannelli forniti ed installati da In detto Parte_3
procedimento, si costituiva eccependo di essersi Controparte_3
limitata a fornire i moduli Calyxo CX3-75 a , la quale, a sua volta li CP_1
aveva installati presso la committente;
asseriva che la vendita si era perfezionata nel marzo 2013 e ricevuta la segnalazione da parte di in ordine ad CP_1
pagina 9 di 25 una presunta scarsa produzione degli impianti, aveva mandato propri tecnici, i quali, tuttavia, avevano accertato che l'origine dell'inconveniente (scarsa produttività) andava ricercata nell'insufficiente ventilazione dei moduli;
che al fine di salvaguardare i rapporti con il cliente si era attivata con il CP_1
produttore tedesco per la sostituzione dei pannelli ancora in garanzia;
che le operazioni di sostituzione venivano completate nel gennaio 2015, ma ancora una volta in estate gli impianti fotovoltaici presentavano i più bassi livelli di produzione proprio nel periodo di maggior irraggiamento solare e detto dato si poteva giustificare solo con un'insufficiente ventilazione e conseguente surriscaldamento della struttura.
Nel procedimento per a.t.p. l'ing. depositava il suo elaborato Persona_3
in data 12.06.2017.
La causa di merito veniva istruita con una nuova consulenza tecnica affidata all'ing. – essendo nelle more deceduto l'ing. - e Persona_4 Per_3
quindi la causa veniva spedita in decisione.
Con sentenza non definitiva n. 230/2021 del 30.01.2021, il Tribunale adito revocava il decreto opposto, e, accertato l'inadempimento della parte opposta,
dichiarava il diritto dell'opponente ad ottenere dall'opposta Parte_1
l'adempimento e il risarcimento dei danni. Nel corpo della motivazione, invero abbastanza oscura, il primo giudice assumeva che l'opponente non aveva chiesto la riduzione del prezzo per non essere l'impianto in grado di produrre l'energia promessa e che la domanda risarcitoria poteva essere accolta solo in relazione al pagina 10 di 25 risarcimento del danno in dipendenza dei difetti dei pannelli.
La causa veniva rimessa sul ruolo per altri accertamenti demandati allo stesso consulente;
proponeva riserva di appello;
il consulente Controparte_1
depositava il supplemento in data 13.11.2021 e quindi il Tribunale emetteva la sentenza definitiva n. 25/2023 del 9.01.2023 con cui dichiarava che l'opposta era tenuta a corrispondere all'opponente la somma di € 27.850 (danno emergente consistito nei costi necessari per il ripristino dei pannelli rotti) mentre l'opponente era debitrice della maggior somma di € 189.740 oltre interessi legali calcolati dalla domanda (pari ad € 5.032,01) e dunque le rispettive partite di dare ed avere potevano essere compensate sino alla concorrenza.
Le spese di lite venivano compensate in toto, mentre quelle di consulenza erano poste a carico delle parti in ragione di metà.
La domanda di manleva verso veniva Controparte_6
rigettata in quanto le problematiche erano dipese, a detta del consulente, non dalla qualità dei pannelli, ma dal loro montaggio.
di proponeva appello a cui resisteva Parte_1 Parte_1 [...]
Parte_3
La causa era spedita a sentenza in data 29.05.2024, ma riposta sul ruolo per integrare il contraddittorio con che tuttavia, Controparte_3
nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, disertava la lite.
Le parti precisavano ex novo le rispettive conclusioni in data 12.03.2025 e venivano quindi concessi nuovi termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli pagina 11 di 25 scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza definitiva per Parte_1
non aver inquadrato correttamente la fattispecie;
deduce che l'installazione di un impianto con le caratteristiche volute dalla committente costituisce un contratto di appalto, atteso che il suo oggetto consiste nel compimento di un'opera e non nel trasferimento di un bene e dunque il richiamo all'art. 1497 c.c. non è
pertinente. Contesta l'affermazione contenuta nelle sentenze gravate secondo cui la resa dell'impianto come stimata non ha assunto nel programma contrattuale un ruolo decisivo, mentre si occupa di attività immobiliare e con il Parte_1
negozio in esame ha voluto attuare un rilevante investimento finalizzato alla
Cont rivendita di energia elettrica all'ente
Con il secondo motivo, quale stretta conseguenza del motivo precedente, Pt_1
censura la decisione del primo giudice per non aver accordato il lucro
[...]
cessante accertato nelle consulenze svolte nel corso del processo.
Con il terzo motivo, parte appellante lamenta la contraddittorietà tra la sentenza non definitiva n. 230/2021 e la seconda definitiva n. 25/2023; nella prima il giudice adito ha accertato il diritto della committente ad ottenere la condanna dell'opposta all'esatto adempimento, mentre nella sentenza definitiva ha riconosciuto un danno di soli € 27.850; censura l'affermazione del consulente secondo cui l'impianto non era in grado di produrre energia come previsto in contratto per via della sua esposizione in quanto nel business plan di CP_1
pagina 12 di 25 sottoscritto dall'ing. si faceva riferimento all'inclinazione est - ovest Per_5
dell'impianto proprio al fine di garantire una produzione il più costante possibile nell'arco della giornata.
I motivi, da esaminare in via unitaria, sono in parte fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
Prima di esaminare i motivi occorre dare sommaria contezza delle emergenze di causa.
In data 10.05.2013 sottoscriveva la conferma d'ordine per la Parte_1
realizzazione di quattro impianti fotovoltaici al prezzo di € 413.400 oltre i.v.a. al
10% in cui l'importo di € 405.000 era da ascrivere alla conferma d'ordine e altri
€ 8.400 per due varianti;
in data 18.01.2013, infatti, Parte_3
aveva già inoltrato a la proposta per la progettazione, la
[...] Pt_1
realizzazione e lo svolgimento delle pratiche per l'installazione e la messa in esercizio di 4 impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative da collocare sulla copertura di fabbricati industriali con potenza 49,50 kWp
ciascuno; al contratto erano allegate le schede dei materiali, il capitolato e il conto economico.
A fronte della fattura azionata in via monitoria per ottenere il saldo, Parte_1
eccepiva in primo luogo che i quattro impianti, formati da 2.640 pannelli o moduli, non erano conformi alle pattuizioni contrattuali in quanto la resa degli impianti nel loro complesso era inferiore al 60% rispetto a quanto concordato nelle pattuizioni contrattuali.
pagina 13 di 25 Tralasciando il contenzioso tra e il gestore dei Servizi Parte_1 CP_8
per la mancata concessione della tariffa incentivante, a fronte delle
[...]
contestazioni in punto resa si impegnava a sostituire i moduli CP_1
Calyxo CX3-75 che aveva acquistato da e l'operazione Controparte_3
di sostituzione veniva completata nel gennaio 2015, per come si può leggere dalle note difensive di nel procedimento per a.t.p. in cui tuttavia la CP_3
chiamata allegava che la causa dei scarsi livelli di produzione era da imputare all'insufficiente ventilazione dei moduli e non tanto alla qualità dei pannelli forniti.
Tuttavia, a detta della committente, anche dopo la sostituzione integrale dei pannelli, la produzione non solo non era conforme alle pattuizioni con una resa inferiore al 40% rispetto alle aspettative, ma molti moduli si erano rotti sì da rendere l'impianto poco funzionale e pericoloso.
A fronte delle risultanze della relazione svolta in sede di a.t.p. dall'ing. Per_3
e della consulenza a firma dell'ing. , con la sentenza
[...] Persona_4
non definitiva, il primo giudice revocava il decreto ingiuntivo e, nel merito,
asseriva che l'impianto fotovoltaico non era in grado di fornire il quantitativo di energia promessa e che tuttavia i livelli di produzione promessi nel contratto erano irrealistici a causa della ubicazione degli impianti (orientamento ad est),
della rottura di parte dei pannelli, della bassa inclinazione e della pessima ventilazione. Il primo giudice proseguiva assumendo che occorreva distinguere tra la mancata produzione dipesa da vizi, ossia dalla rottura dei pannelli in pagina 14 di 25 quanto rientrante nella garanzia specifica dell'appalto, dalla mancata produzione lamentata sotto il profilo delle qualità promesse ex art. 1497 c.c. e assumeva che detta norma poteva essere applicata in via analogica anche in tema di appalto,
con la conseguenza che l'opponente avrebbe potuto chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, ma che, nel caso concreto, l'unico danno risarcibile era quello derivante dai difetti dei pannelli e non già il mancato guadagno ragguagliato alle aspettative derivanti dal contratto.
Avverso questa sentenza proponeva riserva di appello solo Parte_3
e di conseguenza, come sostenuto da parte appellata nella sua
[...]
comparsa, è divenuta irrevocabile la statuizione, a prescindere dalla sua correttezza, secondo cui a non compete il danno derivante dalla Parte_1
minor produttività degli impianti fotovoltaici.
Infatti, in tema di riserva facoltativa di appello contro sentenze non definitive, la riserva manifestata da una parte, in caso di soccombenza parziale di più parti,
non giova anche alle altre nel caso in cui a loro volta non abbiano formulato riserva, in quanto il sistema complessivo previsto dalla legge processuale rimette a ogni singola parte, soprattutto ex art. 340 e 361 del c.p.c., un autonomo potere di scelta fra riserva d'impugnazione e impugnazione immediata, non vincolando le altre parti alla riserva compiuta da una di esse, ma consentendo a ciascuna,
anche dopo la formulazione della riserva ad opera delle altre, di proporre impugnazione immediata, rendendo priva di effetto la riserva già formulata. Ne
deriva che, se alle parti che abbiano formulato la riserva è precluso il potere di pagina 15 di 25 proporre impugnazione immediata, tale potere non è precluso alle parti che non abbiano formulato la riserva, atteso il carattere soggettivo della riserva d'impugnazione, in analogia con il carattere soggettivo, in via generale,
dell'acquiescenza (cfr. Cass. 27.12.2024 n. 34596).
Non constando pertanto una riserva di appello, né un'impugnazione immediata, i principi espressi nella sentenza non definitiva sono coperti da giudicato interno,
atteso che non ha svolto alcun appello incidentale, ma Controparte_1
solo appello condizionato, come si dirà, e è rimasta Controparte_3
contumace.
Orbene, tanto premesso, nella sentenza non definitiva 230/2021 il primo giudice ha revocato il decreto ingiuntivo e ha sancito il diritto della committente Pt_1
ad ottenere l'esatto adempimento e il risarcimento dei danni derivante dai
[...]
pannelli difettosi.
ha poi proposto in primo grado e ribadito anche in questa sede Parte_1
l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa creditoria.
Detto rilievo è fondato.
Infatti, per costante orientamento di legittimità, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito, ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (cfr. tra le molte pagina 16 di 25 Cass. 23.09.2024 n. 25410).
Nel caso concreto, non solo non esiste la prova che l'impianto fotovoltaico in oggetto sia stato realizzato ad arte, ma vi è la prova contraria.
Già nell'accertamento tecnico preventivo, l'ing. rilevava che i Persona_3
pannelli forniti modello Calyxo CX3-75 risultavano, nonostante la sostituzione,
in parte danneggiati e almeno 126 moduli erano rotti;
vi erano fessure causate dai collegamenti elettrici difettosi che, provocando scariche elettriche,
determinavano dei punti di surriscaldamento del vetro con conseguente rottura dei moduli e infiltrazioni di acqua;
che le previsioni di produzione non potevano essere conseguite visto l'elevato numero di pannelli difettosi e rotti e che in ogni caso il risultato atteso di 240.000 kWh/anno non poteva ragionevolmente essere conseguito in relazione all'ubicazione degli impianti, dell'inclinazione degli stessi e delle condizioni di ventilazione. Questo consulente determinava in €
21.120 i costi per le riparazioni e calcolava in € 85.000 il deprezzamento dell'impianto nel suo complesso in ragione delle sue ridotte capacità produttive.
Il consulente ing. , a sua volta, dall'analisi dei risultati editi dal Persona_4
Gse, appurava che, rispetto al dato contrattuale di 236.000 kWh all'anno,
l'ammontare effettivo dell'energia prodotta era sensibilmente inferiore e precisamente del 50% nel 2014, del 71% nel 2015, del 56% nel 2016, del 49%
nel 2018 e 39% nel 2019; a detta del consulente il fenomeno dipendeva prevalentemente da un decadimento prestazionale insito nei pannelli, unitamente ad altri fattori tra cui il mancato mantenimento della pulizia delle superfici pagina 17 di 25 irraggiate, la scarsa ventilazione delle superficie opposte per effetto della modalità con cui i pannelli erano stati integrati alla copertura;
questo secondo consulente tecnico stimava che la minor produttività dell'impianto nel suo complesso poteva essere quantificata nell'ordine del 40%, tenuto conto che l'ente gestore aveva altresì accordato la minor tariffa del 7,38% in quanto i moduli avevano origine extra UE.
È dunque evidente che l'impianto nel suo complesso non rispondesse alle caratteristiche volute dalla committenza che, ragionevolmente, ha effettuato un investimento di oltre € 400.000 proprio per la finalità di vendere l'energia elettrica non avendo necessità per bisogni propri.
E' altrettanto evidente che non ha eseguito l'opera a regola d'arte CP_1
nel senso che non solo ha acquistato da dei moduli Controparte_3
difettosi, come si può agevolmente desumere dal fatto che, nonostante la loro integrale sostituzione, il rendimento dell'impianto è stato ben al di sotto di quanto previsto, ma dalla circostanza che, pure dopo la sostituzione di tutti pannelli, si sono verificate delle rotture anche a causa di importanti vizi di progettazione e di costruzione (errato orientamento dei moduli, errata inclinazione, surriscaldamento causato dal tipo di struttura di fissaggio che non consente un adeguato ricircolo dell'aria sotto i pannelli), tutti fattori imputabili all'appaltatrice che hanno contribuito a rendere l'opera (parzialmente) inadatta agli scopi perseguiti dalla committenza.
In presenza, dunque, di vizi di questa entità, da annoverare nell'ambito dell'art.
pagina 18 di 25 1669 c.c., è ampiamente giustificata la condotta di Parte_1
di non voler pagare il saldo prezzo azionato in via monitoria di
[...]
complessivi € 189.740 i.v.a. inclusa.
Per questi motivi
la sentenza definitiva 25/2023 va riformata nella parte in cui accerta che l'opponente è tenuta a corrispondere all'opposta l'importo di €
189.740, oltre interessi legali dalla domanda al saldo non avendo la parte appaltatrice dimostrato di aver eseguito correttamente la sua prestazione.
La società committente ha chiesto l'adempimento del contratto, ossia l'eliminazione dei vizi, e pertanto va condannata a i) eliminare i vizi CP_1
mediante la sostituzione di tutti i pannelli rotti, ii) a rimuovere le lattonerie esistenti e posizionarne di nuove in modo da consentire una corretta aerazione della zona sottostante i pannelli prevendo in tal modo i fenomeni di surriscaldamento e iii) a modificare il sistema di ancoraggio in modo da consentire una migliore circolazione dell'aria.
Una volta che l'opera sarà stata resa conforme alle previsioni contrattuali, CP_1
potrà pretendere il saldo del prezzo.
[...]
Passando ora al danno subito dall'odierna appellante, come detto, il primo giudice riconosceva nella sentenza definitiva l'importo di € 27.875 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo in relazione al danno derivato dalla rottura dei pannelli e per questa voce non è stato formulato appello incidentale, il Tribunale
non ha invece riconosciuto l'importo di € 18.000 calcolato dall'ing. Per_4
nel supplemento del 13.11.2021, quale danno equitativamente determinato dal pagina 19 di 25 minor introito per via della rottura dei pannelli. Sul punto, il Tribunale non ha reso alcuna motivazione, mentre di contro la Corte ritiene che questa posta di danno vada riconosciuta, come peraltro già sostenuto dal Tribunale nella prima sentenza, tanto da aver poi conferito nel supplemento uno specifico incarico ad
hoc volto alla determinazione del mancato guadagno derivante dalla rottura dei moduli.
Come già detto, per il danno derivato a per la significativa minor Parte_1
resa dell'impianto non può essere riconosciuto in quanto sul punto si è formato il giudicato interno.
In questi termini va dunque riformata la sentenza di primo grado.
Passando ora all'esame dell'appello incidentale condizionato proposto da
[...]
la Corte ritiene che i primi due motivi siano infondati. Controparte_1
Con il primo motivo di appello incidentale condizionato, da esaminare in ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, deduce CP_1
che l'opposizione sia stata proposta solo dalla socia accomandataria e non già
dalla società in ragione del tenore della procura rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione. Invero, dal testo della procura si legge che CP_9
agiva quella accomandataria di di e tanto lo si
[...] Parte_1 CP_9
desume anche dal fatto che la firma risulta apposta sotto il nome della società e dunque non si può ritenere che il decreto sia divenuto irrevocabile nei confronti della società.
Con il secondo motivo di appello incidentale condizionato, CP_1
pagina 20 di 25 eccepisce la decadenza dall'azione ex art. 1667 comma 2 c.c. in quanto non vi era mai stato un riconoscimento dei vizi e un impegno contrattuale alla loro eliminazione. Allega che dopo l'integrale sostituzione dei moduli, ultimata a metà dell'anno 2015, la prima contestazione risale al 23.03.2016 e l'altra al
21.06.2026.
La censura è infondata. Innero, come sopra sottolineato gli impianti sono caratterizzati da gravi vizi costruttivi sia in relazione alla progettazione che in relazione ai moduli che facilmente si rompono, mentre sono destinati a lunga durata e detti vizi incidono in modo significativo sulla funzionalità complessiva degli impianti. I termini sono dunque quelli dell'art. 1669 c.c. e, segnatamente,
la necessità di denuncia del vizio entro un anno dalla scoperta, ma detto termine decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, conoscenza che normalmente consegue ad un accertamento peritale, nel caso concreto avvenuto in corso di causa.
Con il terzo motivo di appello incidentale condizionato lamenta il CP_1
mancato accoglimento della domanda di manleva nei confronti
[...]
. Controparte_3
Il motivo è fondato. Nella sentenza non definitiva, il primo giudice asseriva che ai fini dell'accoglimento della domanda di manleva era necessario disporre un supplemento peritale ai fini di acquisire elementi in punto ripartizione di responsabilità. Nella sentenza definitiva lo stesso giudicante rigettava la pagina 21 di 25 domanda di manleva, con laconica motivazione, assumendo che in realtà i vizi dipendevano dal fatto che gli impianti non erano stati montati a regola d'arte.
Invero, il consulente ing. già nel primo elaborato scriveva a chiare Per_4
lettere che il calo delle prestazioni degli impianti derivava prevalentemente da un decadimento prestazionale insito nella qualità dei pannelli e dunque la qualità
del materiale fornito dalla contumace è di certo stata una concausa (se non la causa principale) delle scarse prestazioni dell'impianto, a cui sommare gli errori di progettazione di cui si è dato conto (collocazione dei pannelli, loro inclinazione, cattiva aerazione a causa di errori progettuali, collegamenti elettrici difettosi).
In suddetto contesto, stante l'oggettiva difficoltà di determinare con precisione la percentuale di responsabilità solidale, si ritiene che la contumace
[...]
debba rispondere nella misura di metà del danno Controparte_3
riconosciuto alla committente.
La sentenza gravata va pertanto riformata nei termini sopra indicati:
[...]
va condannata alla eliminazione dei vizi mediante la Controparte_1
realizzazione delle opre sopra descritte;
sino alla sistemazione degli impianti può legittimamente opporre l'eccezione di inadempimento ex art. Parte_1
1460 c.c.; in aggiunta del danno riconosciuto nella sentenza definitiva vanno riconosciuti anche € 18.000, oltre rivalutazione dal gennaio 2015 ed interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. sulla somma via via rivalutata anno per anno.
Con riguardo alle spese, tenuto conto della reciproca soccombenza parziale in pagina 22 di 25 quanto alla committente non è stato riconosciuto il danno da lucro cessante le spese di lite possono essere compensate in ragione di 1/3 e la restante parte va posta a carico di Controparte_1
Le spese del primo grado, comprensive della fase di a.t.p., assumendo quale scaglione di riferimento le cause di valore compreso tra € 52.000 ed € 260.000,
vengono liquidate per l'intero in € 831 per anticipazioni ed € 14.103 per compenso della causa di merito (fase studio € 2.552, fase introduttiva € 1.628,
fase istruttoria € 5.670 e fase decisionale € 4.253) oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a come per legge, ed € 3.827 per compenso per il procedimento di istruzione preventiva (€ 1.134 per la fase studio, € 992 per la fase introduttiva ed € 1.701 per la fase istruttoria), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Le spese del presente grado vengono liquidate, per l'intero, in € 804 per borsuali ed € 9.991 per compenso (€ 2.977 per la fase studio, € 1.911 per la fase introduttiva ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
A sua volta, attesa la reciproca soccombenza, le spese nei rapporti tra la chiamante e la chiamata CP_1 CP_3 Controparte_3
vengono compensate per metà e liquidate per l'intero, assumendo quale scaglione di riferimento le cause di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000, in
€ 7.616 per compenso della causa di merito (fase studio € 1.701, fase introduttiva € 1.204, fase istruttoria € 1.806 e fase decisionale € 2.905) oltre pagina 23 di 25 rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a come per legge, ed € 2.337 per compenso per il procedimento di istruzione preventiva (€ 567 per la fase studio,
€ 709 per la fase introduttiva ed € 1.061 per la fase istruttoria), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. La restante metà è posta a carico della chiamata . Controparte_3
Le spese di consulenza liquidate all'ing. e all'ing. Persona_4 Per_3
sono poste definitivamente a carico di e di
[...] CP_1 [...]
in ragione di metà per ciascuna parte, fermo il vincolo di solidarietà CP_3
esterna verso i consulenti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_1
avverso la sentenza n. 25/2023 emessa dal Tribunale di Brescia in data
9.01.2023, così provvede:
- in parziale riforma della gravata sentenza, ferma la revoca del decreto ingiuntivo, condanna a eliminare i vizi e i Controparte_1
difetti presenti negli impianti fotovoltaici installati a Parte_1 [...]
mediante la sostituzione di tutti i pannelli rotti, la rimozione delle CP_10
lattonerie esistenti e posizionamento di nuove in modo da consentire una corretta aerazione della zona sottostante i pannelli prevendo in tal modo i fenomeni di surriscaldamento e a modificare il sistema di ancoraggio in modo da consentire una migliore circolazione dell'aria;
pagina 24 di 25 - accerta il diritto di a rifiutare il pagamento del saldo del Parte_1
corrispettivo concordato per l'appalto ex art. 1460 c.c.;
- condanna versare a l'ulteriore somma di € Controparte_1 Parte_1
18.000 a titolo di danno, oltre rivalutazione monetaria dal gennaio 2015 e interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. sulla somma rivalutata anno per anno;
- dichiara tenuta a manlevare dal capo Controparte_3 CP_1
condannatorio che precede e da quello di € 27.875 indicato nella sentenza n.
25/2023 nella misura di metà;
- compensa per un terzo le spese di lite del processo, come sopra liquidate per l'intero, nei rapporti tra appellante e appellata e condanna a versare CP_1
all'appellante la restante parte;
Parte_1
- compensa per metà le spese di lite nei rapporti tra e CP_1 CP_3
come liquidate in parte motiva, e condanna la chiamata contumace
[...] [...]
a rifondere alla chiamante la restante metà; Controparte_3 CP_1
- pone le spese di consulenza liquidate all'ing. e all'ing. Persona_4 Per_3
definitivamente a carico di e di
[...] CP_1 Controparte_3
in ragione di metà.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12.06.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 25 di 25
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Appalto: altre ipotesi
ha pronunciato la seguente ex art. 1655 e ss. cc
S E N T E N Z A (ivi compresa l'azione nella causa civile n. 83/2023 R.G. posta in decisione all'udienza ex 1669 c.c.)
collegiale del 9.04.2025, promossa
DA
C.F. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Brescia in persona del scio accomandatario rappresentata e Parte_1
difesa dagli avv. Valerio Valseriati e Daniele Valseriati del foro di Brescia ed elettivamente domiciliata in Brescia via Vittorio Emanuele II n. 60 giusta delega allegata alla citazione in appello;
APPELLANTE pagina 1 di 25 CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2
sede in Flero, in persona del legale rappresentante dott. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Vedovini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia viale Italia n. 9/D, giusta delega in atti;
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
con sede in Rovato, in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore;
APPELLATA CONTUMACE
In punto: Appello alla sentenza N. 25/2023 emessa dal Tribunale di
Brescia pubblicata in data 9.01.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
In via preliminare: alla luce delle manifeste contraddizioni e manchevolezze della sentenza impugnata, alla luce del grave danno cui potrebbe essere esposta in caso di esecuzione da parte della appellata, posta la natura di Parte_1
Onlus quest'ultima e, quindi, le difficoltà di poter recuperare il credito in caso di accoglimento del presente appello, sospendersi anche con provvedimento inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata.
pagina 2 di 25 In via principale e nel merito: voglia la Corte d'Appello di Brescia, in totale riforma della sentenza emarginata, previa conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertato il grave inadempimento della appellata, dirsi che nulla è dovuto da e, dato atto CP_4 Controparte_1
della mancata pronuncia sull'adempimento da parte del primo giudicante così
come previsto nella sentenza 23/2021, condannare l'appellata all'adempimento secondo modalità da stabilirsi e comunque nei termini contrattualmente concordati oltre al risarcimento del danno per perdita subita e mancato guadagno secondo i criteri dettati dalla prima consulenza tecnica dell'ing. e del Per_1
c.t.p. ing. Per_2
In via subordinata di merito: ferme le declaratorie di cui al punto precedente condannarsi l'appellata all'adempimento e in ogni caso al risarcimento del danno quantomeno nei limiti stabiliti nella seconda c.t.u. dell'ing. e Per_1
quantificati in € 18.000,00 (con riferimento ai soli anni 2015-2016) somma da quantificare all'atto della emananda sentenza.
In via istruttoria: si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria per la rinnovazione della c.t.u. o quantomeno per una integrazione della stessa sulla base di quanto esposto.
Per parte appellata:
Voglia l'intestata Corte d'Appello, contrariis reiectis:
in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione, difettando in radice i presupposti prescritti dall'art. 283 c.p.c., e, accertatane l'inammissibilità ovvero,
pagina 3 di 25 comunque, la manifesta infondatezza, condannare alla pena pecuniaria Pt_1
prevista, nell'importo ritenuto di giustizia;
In via pregiudiziale:
- dichiarare inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n. 25/2023,
emessa dal Tribunale di Brescia in data 9.1.2023;
- comunque, dichiarare inammissibile l'appello proposto avverso i capi e le statuizioni della sentenza n. 230/2021, emessa dal Tribunale di Brescia in data
23.1.2021, giacché coperti da giudicato interno, dichiarandone l'irrevocabilità e l'intervenuto passaggio in giudicato;
- dichiarare inammissibili ex art. 345, comma 1 c.p.c. le domande nuove dedotte da Pt_1
in ogni caso, previo ordine d'integrazione del contraddittorio nei confronti di
Controparte_3
In via principale: respingere tutte le domande di poiché inammissibili e Pt_1
infondate, in fatto e in diritto, e, per l'effetto, rigettare integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 25/2023, emessa dal Tribunale di Brescia in data
9.1.2023.
In via subordinata: nella sola e denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale,
delle domande avversarie, accogliere le conclusioni precisate nel giudizio di primo grado, come di seguito trascritte:
In via preliminare di merito:
- accertata e dichiarata, per le ragioni di cui in espositiva, la mancata pagina 4 di 25 opposizione da parte di al D.I. n. 4.253/2016, emesso dal Tribunale di Pt_1
Brescia in data 30.6.2016, dichiararne l'esecutività nei suoi confronti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 647 c.p.c.;
- accertata e dichiarata l'intervenuta decadenza dell'opponente dalla garanzia ex art. 1667, comma 2, c.c., rigettarne le domande e confermare in ogni sua parte il
D.I. n. 4.253/2016, emesso dal Tribunale di Brescia in data 30.6.2016, per l'effetto dichiarando che va creditrice nei confronti di e della CP_1 Pt_1
socia accomandataria illimitatamente responsabile, della Parte_1
somma portata dal riferito decreto, pari a € 189.740,00, oltre interessi maturati dalla data di scadenza dei pagamenti previsti dalla fattura n. 13FV0-0522 del
31.7.2013 sino al saldo effettivo, al saggio variabile previsto dall'art. 5 del D.
Lgs. 9.10.2002, n. 231, e spese del monitorio, e condannando e la socia Pt_1
accomandataria illimitatamente responsabile, al pagamento Parte_1
della somma di € 189.740,00, oltre interessi maturati dalla data di scadenza dei pagamenti previsti dalla fattura n. 13FV00522 del 31.7.20-13 sino al saldo effettivo, al saggio variabile previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 9.-10.2002, n. 231, e spese del monitorio;
In via principale di merito:
per le ragioni di cui in espositiva, rigettare ogni domanda ex adverso formulata,
in quanto infondata in fatto e in diritto, e accertata la perfetta validità ed efficacia del D.I. n. 4.253/2016, emesso dal Tribunale di Brescia in data 30.6.2016,
confermato in ogni sua parte il detto D.I. e, per l'effetto, dichiarato che CP_1
pagina 5 di 25 va creditrice nei confronti di e della socia accomandataria CP_1 Pt_1
illimitatamente responsabile, della somma da esso portata, pari Parte_1
a € 189.740,00, oltre interessi maturati dalla data di scadenza dei pagamenti previsti dalla fattura n. 13FV00522 del 31.7.2013 sino al saldo effettivo, al saggio variabile previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 9.10.2002, n. 231, e spese del monitorio condannare e la socia accomandataria illimitatamente Pt_1
responsabile, al pagamento della somma di € 189.740,00, oltre Parte_1
interessi maturati dalla data di scadenza dei pagamenti previsti dalla fattura n.
13FV00522 del 31.7.2013 sino al saldo effettivo, al saggio variabile previsto dall'art. 5 del d. lgs. 9.10.2002, n. 231, e spese del monitorio;
In via subordinata: in ogni caso, previo integrale rigetto di ogni domanda ex
adverso formulata, in quanto infondata in fatto e in diritto, condannare per i titoli già dedotti in monitorio e, comunque, per i titoli accertati nel presente giudizio di opposizione – e la socia accomandataria illimitatamente responsabile, Pt_1
al pagamento della somma che risulterà dovuta e di giustizia, Parte_1
maggiorata degli interessi maturati sino al saldo effettivo, al saggio variabile previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 9.10.2002, n. 231, e spese del monitorio;
In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate, accertato e dichiarato che il preteso danno è stato prodotto anche dal comportamento di ovvero che Pt_1
esso è stato da quest'ultima ulteriormente aggravato, determinare l'entità del risarcimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., nella misura che risulterà
pagina 6 di 25 dovuta in corso di causa, anche facendo, se del caso, ricorso all'equo apprezzamento dell'intestato Giudice adito;
In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate, dichiarare obbligata a Controparte_3
tenere indenne e manlevare di tutto quanto dovesse essere tenuta a CP_1
risarcire, per l'effetto condannando la terza chiamata alla diretta corresponsione di tali somme a favore di controparte;
In via ulteriormente gradata: accertare e dichiarare il diritto di regresso di CP_1
nei confronti di per tutto quanto
[...] Controparte_3 CP_1
dovesse denegatamente essere tenuta a risarcire, nel qual caso disponendo la compensazione tra la somma dovuta a con quella, se del caso, CP_1
dovuta a controparte.
Spese e onorari di lite rifusi, nonché le spese legali del monitorio, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
In via istruttoria: ammettere i capitoli dedotti sub “v)” nella memoria depositata in data 30.5.2018 e disattendere la richiesta di “rinnovazione della c.t.u.”, come pure di “integrazione della stessa”; dovendosi ritenere, nel silenzio dell'appellante, che le istanze siano riferite alla Consulenza in data 13.11.2021,
si ribadisce che le sue risultanze sono state condivise anche dal Consulente di
Sigma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata, Parte_1
pagina 7 di 25 proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4253/2016
del 30.06.2016 con cui le era stato intimato di pagare a Parte_2
la somma di € 189.740 oltre interessi e spese, quale saldo del
[...]
corrispettivo per l'installazione di quattro impianti fotovoltaici.
Esponeva l'opponente:
- che in data 18.01.2013 aveva sottoscritto con Parte_3
un contratto “per la progettazione, realizzazione e svolgimento
[...]
pratiche per l'installazione e la messa in esercizio di 4 impianti fotovoltaici
integrati con caratteristiche innovative … su copertura industriale”;
- che oltre alla fornitura dei materiali l'ingiungente doveva progettare l'impianto,
assemblarlo e metterlo a regime per la produzione di energia nella quantità
prevista in contratto;
- che in realtà, da subito, l'impianto integrato, formato da 2640 pannelli, non era conforme alle previsioni contrattuali in quanto la produzione di energia era inferiore del 60% rispetto a quanto pattuito e per detta ragione non era stato pagato il saldo;
- che tra le parti era iniziata una trattativa e aveva sostituito i CP_1
pannelli riconoscendo il proprio inadempimento e i vizi e le parti si erano accordate per una riduzione del prezzo dell'impianto;
- che, dopo la sostituzione dei pannelli, l'impianto era stato monitorato per due mesi ed ancora una volta la produzione di energia non si era rivelata conforme alle pattuizioni contrattuali in quanto inferiore del 40% rispetto al dovuto, da cui pagina 8 di 25 la richiesta di esatto adempimento e di risarcimento del danno, ricavabile
“confrontando le previsioni di profitto derivanti dall'incameramento di energia
e successiva vendita e minor produttività dell'impianto”.
resisteva. Allegava che il decreto ingiuntivo era divenuto Controparte_5
irrevocabile nei confronti della società per mancata opposizione, per come si poteva desumere dalla procura rilasciata in calce alla citazione;
eccepiva la decadenza ex art. 1667 comma 2 c.c. in quanto l'opera era stata ultimata nel febbraio 2015; invocava la necessità di chiamare in giudizio
[...]
da cui aveva acquistato i moduli impiegati nella realizzazione degli CP_3
impianti; negava che vi fosse mai stato un riconoscimento di debito in quanto era stata la fornitrice dei moduli , a distanza di quasi sei mesi Controparte_3
dall'entrata in regime degli impianti, a provvedere alla sostituzione dei moduli in assoluta autonomia;
da ultimo negava di aver mai accordato una riduzione del prezzo.
La chiamata restava contumace. Controparte_3
In corso di causa, proponeva ricorso per accertamento tecnico Parte_1
preventivo finalizzato alla verifica dello stato e le condizioni dei pannelli forniti ed installati da In detto Parte_3
procedimento, si costituiva eccependo di essersi Controparte_3
limitata a fornire i moduli Calyxo CX3-75 a , la quale, a sua volta li CP_1
aveva installati presso la committente;
asseriva che la vendita si era perfezionata nel marzo 2013 e ricevuta la segnalazione da parte di in ordine ad CP_1
pagina 9 di 25 una presunta scarsa produzione degli impianti, aveva mandato propri tecnici, i quali, tuttavia, avevano accertato che l'origine dell'inconveniente (scarsa produttività) andava ricercata nell'insufficiente ventilazione dei moduli;
che al fine di salvaguardare i rapporti con il cliente si era attivata con il CP_1
produttore tedesco per la sostituzione dei pannelli ancora in garanzia;
che le operazioni di sostituzione venivano completate nel gennaio 2015, ma ancora una volta in estate gli impianti fotovoltaici presentavano i più bassi livelli di produzione proprio nel periodo di maggior irraggiamento solare e detto dato si poteva giustificare solo con un'insufficiente ventilazione e conseguente surriscaldamento della struttura.
Nel procedimento per a.t.p. l'ing. depositava il suo elaborato Persona_3
in data 12.06.2017.
La causa di merito veniva istruita con una nuova consulenza tecnica affidata all'ing. – essendo nelle more deceduto l'ing. - e Persona_4 Per_3
quindi la causa veniva spedita in decisione.
Con sentenza non definitiva n. 230/2021 del 30.01.2021, il Tribunale adito revocava il decreto opposto, e, accertato l'inadempimento della parte opposta,
dichiarava il diritto dell'opponente ad ottenere dall'opposta Parte_1
l'adempimento e il risarcimento dei danni. Nel corpo della motivazione, invero abbastanza oscura, il primo giudice assumeva che l'opponente non aveva chiesto la riduzione del prezzo per non essere l'impianto in grado di produrre l'energia promessa e che la domanda risarcitoria poteva essere accolta solo in relazione al pagina 10 di 25 risarcimento del danno in dipendenza dei difetti dei pannelli.
La causa veniva rimessa sul ruolo per altri accertamenti demandati allo stesso consulente;
proponeva riserva di appello;
il consulente Controparte_1
depositava il supplemento in data 13.11.2021 e quindi il Tribunale emetteva la sentenza definitiva n. 25/2023 del 9.01.2023 con cui dichiarava che l'opposta era tenuta a corrispondere all'opponente la somma di € 27.850 (danno emergente consistito nei costi necessari per il ripristino dei pannelli rotti) mentre l'opponente era debitrice della maggior somma di € 189.740 oltre interessi legali calcolati dalla domanda (pari ad € 5.032,01) e dunque le rispettive partite di dare ed avere potevano essere compensate sino alla concorrenza.
Le spese di lite venivano compensate in toto, mentre quelle di consulenza erano poste a carico delle parti in ragione di metà.
La domanda di manleva verso veniva Controparte_6
rigettata in quanto le problematiche erano dipese, a detta del consulente, non dalla qualità dei pannelli, ma dal loro montaggio.
di proponeva appello a cui resisteva Parte_1 Parte_1 [...]
Parte_3
La causa era spedita a sentenza in data 29.05.2024, ma riposta sul ruolo per integrare il contraddittorio con che tuttavia, Controparte_3
nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, disertava la lite.
Le parti precisavano ex novo le rispettive conclusioni in data 12.03.2025 e venivano quindi concessi nuovi termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli pagina 11 di 25 scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza definitiva per Parte_1
non aver inquadrato correttamente la fattispecie;
deduce che l'installazione di un impianto con le caratteristiche volute dalla committente costituisce un contratto di appalto, atteso che il suo oggetto consiste nel compimento di un'opera e non nel trasferimento di un bene e dunque il richiamo all'art. 1497 c.c. non è
pertinente. Contesta l'affermazione contenuta nelle sentenze gravate secondo cui la resa dell'impianto come stimata non ha assunto nel programma contrattuale un ruolo decisivo, mentre si occupa di attività immobiliare e con il Parte_1
negozio in esame ha voluto attuare un rilevante investimento finalizzato alla
Cont rivendita di energia elettrica all'ente
Con il secondo motivo, quale stretta conseguenza del motivo precedente, Pt_1
censura la decisione del primo giudice per non aver accordato il lucro
[...]
cessante accertato nelle consulenze svolte nel corso del processo.
Con il terzo motivo, parte appellante lamenta la contraddittorietà tra la sentenza non definitiva n. 230/2021 e la seconda definitiva n. 25/2023; nella prima il giudice adito ha accertato il diritto della committente ad ottenere la condanna dell'opposta all'esatto adempimento, mentre nella sentenza definitiva ha riconosciuto un danno di soli € 27.850; censura l'affermazione del consulente secondo cui l'impianto non era in grado di produrre energia come previsto in contratto per via della sua esposizione in quanto nel business plan di CP_1
pagina 12 di 25 sottoscritto dall'ing. si faceva riferimento all'inclinazione est - ovest Per_5
dell'impianto proprio al fine di garantire una produzione il più costante possibile nell'arco della giornata.
I motivi, da esaminare in via unitaria, sono in parte fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
Prima di esaminare i motivi occorre dare sommaria contezza delle emergenze di causa.
In data 10.05.2013 sottoscriveva la conferma d'ordine per la Parte_1
realizzazione di quattro impianti fotovoltaici al prezzo di € 413.400 oltre i.v.a. al
10% in cui l'importo di € 405.000 era da ascrivere alla conferma d'ordine e altri
€ 8.400 per due varianti;
in data 18.01.2013, infatti, Parte_3
aveva già inoltrato a la proposta per la progettazione, la
[...] Pt_1
realizzazione e lo svolgimento delle pratiche per l'installazione e la messa in esercizio di 4 impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative da collocare sulla copertura di fabbricati industriali con potenza 49,50 kWp
ciascuno; al contratto erano allegate le schede dei materiali, il capitolato e il conto economico.
A fronte della fattura azionata in via monitoria per ottenere il saldo, Parte_1
eccepiva in primo luogo che i quattro impianti, formati da 2.640 pannelli o moduli, non erano conformi alle pattuizioni contrattuali in quanto la resa degli impianti nel loro complesso era inferiore al 60% rispetto a quanto concordato nelle pattuizioni contrattuali.
pagina 13 di 25 Tralasciando il contenzioso tra e il gestore dei Servizi Parte_1 CP_8
per la mancata concessione della tariffa incentivante, a fronte delle
[...]
contestazioni in punto resa si impegnava a sostituire i moduli CP_1
Calyxo CX3-75 che aveva acquistato da e l'operazione Controparte_3
di sostituzione veniva completata nel gennaio 2015, per come si può leggere dalle note difensive di nel procedimento per a.t.p. in cui tuttavia la CP_3
chiamata allegava che la causa dei scarsi livelli di produzione era da imputare all'insufficiente ventilazione dei moduli e non tanto alla qualità dei pannelli forniti.
Tuttavia, a detta della committente, anche dopo la sostituzione integrale dei pannelli, la produzione non solo non era conforme alle pattuizioni con una resa inferiore al 40% rispetto alle aspettative, ma molti moduli si erano rotti sì da rendere l'impianto poco funzionale e pericoloso.
A fronte delle risultanze della relazione svolta in sede di a.t.p. dall'ing. Per_3
e della consulenza a firma dell'ing. , con la sentenza
[...] Persona_4
non definitiva, il primo giudice revocava il decreto ingiuntivo e, nel merito,
asseriva che l'impianto fotovoltaico non era in grado di fornire il quantitativo di energia promessa e che tuttavia i livelli di produzione promessi nel contratto erano irrealistici a causa della ubicazione degli impianti (orientamento ad est),
della rottura di parte dei pannelli, della bassa inclinazione e della pessima ventilazione. Il primo giudice proseguiva assumendo che occorreva distinguere tra la mancata produzione dipesa da vizi, ossia dalla rottura dei pannelli in pagina 14 di 25 quanto rientrante nella garanzia specifica dell'appalto, dalla mancata produzione lamentata sotto il profilo delle qualità promesse ex art. 1497 c.c. e assumeva che detta norma poteva essere applicata in via analogica anche in tema di appalto,
con la conseguenza che l'opponente avrebbe potuto chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, ma che, nel caso concreto, l'unico danno risarcibile era quello derivante dai difetti dei pannelli e non già il mancato guadagno ragguagliato alle aspettative derivanti dal contratto.
Avverso questa sentenza proponeva riserva di appello solo Parte_3
e di conseguenza, come sostenuto da parte appellata nella sua
[...]
comparsa, è divenuta irrevocabile la statuizione, a prescindere dalla sua correttezza, secondo cui a non compete il danno derivante dalla Parte_1
minor produttività degli impianti fotovoltaici.
Infatti, in tema di riserva facoltativa di appello contro sentenze non definitive, la riserva manifestata da una parte, in caso di soccombenza parziale di più parti,
non giova anche alle altre nel caso in cui a loro volta non abbiano formulato riserva, in quanto il sistema complessivo previsto dalla legge processuale rimette a ogni singola parte, soprattutto ex art. 340 e 361 del c.p.c., un autonomo potere di scelta fra riserva d'impugnazione e impugnazione immediata, non vincolando le altre parti alla riserva compiuta da una di esse, ma consentendo a ciascuna,
anche dopo la formulazione della riserva ad opera delle altre, di proporre impugnazione immediata, rendendo priva di effetto la riserva già formulata. Ne
deriva che, se alle parti che abbiano formulato la riserva è precluso il potere di pagina 15 di 25 proporre impugnazione immediata, tale potere non è precluso alle parti che non abbiano formulato la riserva, atteso il carattere soggettivo della riserva d'impugnazione, in analogia con il carattere soggettivo, in via generale,
dell'acquiescenza (cfr. Cass. 27.12.2024 n. 34596).
Non constando pertanto una riserva di appello, né un'impugnazione immediata, i principi espressi nella sentenza non definitiva sono coperti da giudicato interno,
atteso che non ha svolto alcun appello incidentale, ma Controparte_1
solo appello condizionato, come si dirà, e è rimasta Controparte_3
contumace.
Orbene, tanto premesso, nella sentenza non definitiva 230/2021 il primo giudice ha revocato il decreto ingiuntivo e ha sancito il diritto della committente Pt_1
ad ottenere l'esatto adempimento e il risarcimento dei danni derivante dai
[...]
pannelli difettosi.
ha poi proposto in primo grado e ribadito anche in questa sede Parte_1
l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa creditoria.
Detto rilievo è fondato.
Infatti, per costante orientamento di legittimità, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito, ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (cfr. tra le molte pagina 16 di 25 Cass. 23.09.2024 n. 25410).
Nel caso concreto, non solo non esiste la prova che l'impianto fotovoltaico in oggetto sia stato realizzato ad arte, ma vi è la prova contraria.
Già nell'accertamento tecnico preventivo, l'ing. rilevava che i Persona_3
pannelli forniti modello Calyxo CX3-75 risultavano, nonostante la sostituzione,
in parte danneggiati e almeno 126 moduli erano rotti;
vi erano fessure causate dai collegamenti elettrici difettosi che, provocando scariche elettriche,
determinavano dei punti di surriscaldamento del vetro con conseguente rottura dei moduli e infiltrazioni di acqua;
che le previsioni di produzione non potevano essere conseguite visto l'elevato numero di pannelli difettosi e rotti e che in ogni caso il risultato atteso di 240.000 kWh/anno non poteva ragionevolmente essere conseguito in relazione all'ubicazione degli impianti, dell'inclinazione degli stessi e delle condizioni di ventilazione. Questo consulente determinava in €
21.120 i costi per le riparazioni e calcolava in € 85.000 il deprezzamento dell'impianto nel suo complesso in ragione delle sue ridotte capacità produttive.
Il consulente ing. , a sua volta, dall'analisi dei risultati editi dal Persona_4
Gse, appurava che, rispetto al dato contrattuale di 236.000 kWh all'anno,
l'ammontare effettivo dell'energia prodotta era sensibilmente inferiore e precisamente del 50% nel 2014, del 71% nel 2015, del 56% nel 2016, del 49%
nel 2018 e 39% nel 2019; a detta del consulente il fenomeno dipendeva prevalentemente da un decadimento prestazionale insito nei pannelli, unitamente ad altri fattori tra cui il mancato mantenimento della pulizia delle superfici pagina 17 di 25 irraggiate, la scarsa ventilazione delle superficie opposte per effetto della modalità con cui i pannelli erano stati integrati alla copertura;
questo secondo consulente tecnico stimava che la minor produttività dell'impianto nel suo complesso poteva essere quantificata nell'ordine del 40%, tenuto conto che l'ente gestore aveva altresì accordato la minor tariffa del 7,38% in quanto i moduli avevano origine extra UE.
È dunque evidente che l'impianto nel suo complesso non rispondesse alle caratteristiche volute dalla committenza che, ragionevolmente, ha effettuato un investimento di oltre € 400.000 proprio per la finalità di vendere l'energia elettrica non avendo necessità per bisogni propri.
E' altrettanto evidente che non ha eseguito l'opera a regola d'arte CP_1
nel senso che non solo ha acquistato da dei moduli Controparte_3
difettosi, come si può agevolmente desumere dal fatto che, nonostante la loro integrale sostituzione, il rendimento dell'impianto è stato ben al di sotto di quanto previsto, ma dalla circostanza che, pure dopo la sostituzione di tutti pannelli, si sono verificate delle rotture anche a causa di importanti vizi di progettazione e di costruzione (errato orientamento dei moduli, errata inclinazione, surriscaldamento causato dal tipo di struttura di fissaggio che non consente un adeguato ricircolo dell'aria sotto i pannelli), tutti fattori imputabili all'appaltatrice che hanno contribuito a rendere l'opera (parzialmente) inadatta agli scopi perseguiti dalla committenza.
In presenza, dunque, di vizi di questa entità, da annoverare nell'ambito dell'art.
pagina 18 di 25 1669 c.c., è ampiamente giustificata la condotta di Parte_1
di non voler pagare il saldo prezzo azionato in via monitoria di
[...]
complessivi € 189.740 i.v.a. inclusa.
Per questi motivi
la sentenza definitiva 25/2023 va riformata nella parte in cui accerta che l'opponente è tenuta a corrispondere all'opposta l'importo di €
189.740, oltre interessi legali dalla domanda al saldo non avendo la parte appaltatrice dimostrato di aver eseguito correttamente la sua prestazione.
La società committente ha chiesto l'adempimento del contratto, ossia l'eliminazione dei vizi, e pertanto va condannata a i) eliminare i vizi CP_1
mediante la sostituzione di tutti i pannelli rotti, ii) a rimuovere le lattonerie esistenti e posizionarne di nuove in modo da consentire una corretta aerazione della zona sottostante i pannelli prevendo in tal modo i fenomeni di surriscaldamento e iii) a modificare il sistema di ancoraggio in modo da consentire una migliore circolazione dell'aria.
Una volta che l'opera sarà stata resa conforme alle previsioni contrattuali, CP_1
potrà pretendere il saldo del prezzo.
[...]
Passando ora al danno subito dall'odierna appellante, come detto, il primo giudice riconosceva nella sentenza definitiva l'importo di € 27.875 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo in relazione al danno derivato dalla rottura dei pannelli e per questa voce non è stato formulato appello incidentale, il Tribunale
non ha invece riconosciuto l'importo di € 18.000 calcolato dall'ing. Per_4
nel supplemento del 13.11.2021, quale danno equitativamente determinato dal pagina 19 di 25 minor introito per via della rottura dei pannelli. Sul punto, il Tribunale non ha reso alcuna motivazione, mentre di contro la Corte ritiene che questa posta di danno vada riconosciuta, come peraltro già sostenuto dal Tribunale nella prima sentenza, tanto da aver poi conferito nel supplemento uno specifico incarico ad
hoc volto alla determinazione del mancato guadagno derivante dalla rottura dei moduli.
Come già detto, per il danno derivato a per la significativa minor Parte_1
resa dell'impianto non può essere riconosciuto in quanto sul punto si è formato il giudicato interno.
In questi termini va dunque riformata la sentenza di primo grado.
Passando ora all'esame dell'appello incidentale condizionato proposto da
[...]
la Corte ritiene che i primi due motivi siano infondati. Controparte_1
Con il primo motivo di appello incidentale condizionato, da esaminare in ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, deduce CP_1
che l'opposizione sia stata proposta solo dalla socia accomandataria e non già
dalla società in ragione del tenore della procura rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione. Invero, dal testo della procura si legge che CP_9
agiva quella accomandataria di di e tanto lo si
[...] Parte_1 CP_9
desume anche dal fatto che la firma risulta apposta sotto il nome della società e dunque non si può ritenere che il decreto sia divenuto irrevocabile nei confronti della società.
Con il secondo motivo di appello incidentale condizionato, CP_1
pagina 20 di 25 eccepisce la decadenza dall'azione ex art. 1667 comma 2 c.c. in quanto non vi era mai stato un riconoscimento dei vizi e un impegno contrattuale alla loro eliminazione. Allega che dopo l'integrale sostituzione dei moduli, ultimata a metà dell'anno 2015, la prima contestazione risale al 23.03.2016 e l'altra al
21.06.2026.
La censura è infondata. Innero, come sopra sottolineato gli impianti sono caratterizzati da gravi vizi costruttivi sia in relazione alla progettazione che in relazione ai moduli che facilmente si rompono, mentre sono destinati a lunga durata e detti vizi incidono in modo significativo sulla funzionalità complessiva degli impianti. I termini sono dunque quelli dell'art. 1669 c.c. e, segnatamente,
la necessità di denuncia del vizio entro un anno dalla scoperta, ma detto termine decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, conoscenza che normalmente consegue ad un accertamento peritale, nel caso concreto avvenuto in corso di causa.
Con il terzo motivo di appello incidentale condizionato lamenta il CP_1
mancato accoglimento della domanda di manleva nei confronti
[...]
. Controparte_3
Il motivo è fondato. Nella sentenza non definitiva, il primo giudice asseriva che ai fini dell'accoglimento della domanda di manleva era necessario disporre un supplemento peritale ai fini di acquisire elementi in punto ripartizione di responsabilità. Nella sentenza definitiva lo stesso giudicante rigettava la pagina 21 di 25 domanda di manleva, con laconica motivazione, assumendo che in realtà i vizi dipendevano dal fatto che gli impianti non erano stati montati a regola d'arte.
Invero, il consulente ing. già nel primo elaborato scriveva a chiare Per_4
lettere che il calo delle prestazioni degli impianti derivava prevalentemente da un decadimento prestazionale insito nella qualità dei pannelli e dunque la qualità
del materiale fornito dalla contumace è di certo stata una concausa (se non la causa principale) delle scarse prestazioni dell'impianto, a cui sommare gli errori di progettazione di cui si è dato conto (collocazione dei pannelli, loro inclinazione, cattiva aerazione a causa di errori progettuali, collegamenti elettrici difettosi).
In suddetto contesto, stante l'oggettiva difficoltà di determinare con precisione la percentuale di responsabilità solidale, si ritiene che la contumace
[...]
debba rispondere nella misura di metà del danno Controparte_3
riconosciuto alla committente.
La sentenza gravata va pertanto riformata nei termini sopra indicati:
[...]
va condannata alla eliminazione dei vizi mediante la Controparte_1
realizzazione delle opre sopra descritte;
sino alla sistemazione degli impianti può legittimamente opporre l'eccezione di inadempimento ex art. Parte_1
1460 c.c.; in aggiunta del danno riconosciuto nella sentenza definitiva vanno riconosciuti anche € 18.000, oltre rivalutazione dal gennaio 2015 ed interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. sulla somma via via rivalutata anno per anno.
Con riguardo alle spese, tenuto conto della reciproca soccombenza parziale in pagina 22 di 25 quanto alla committente non è stato riconosciuto il danno da lucro cessante le spese di lite possono essere compensate in ragione di 1/3 e la restante parte va posta a carico di Controparte_1
Le spese del primo grado, comprensive della fase di a.t.p., assumendo quale scaglione di riferimento le cause di valore compreso tra € 52.000 ed € 260.000,
vengono liquidate per l'intero in € 831 per anticipazioni ed € 14.103 per compenso della causa di merito (fase studio € 2.552, fase introduttiva € 1.628,
fase istruttoria € 5.670 e fase decisionale € 4.253) oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a come per legge, ed € 3.827 per compenso per il procedimento di istruzione preventiva (€ 1.134 per la fase studio, € 992 per la fase introduttiva ed € 1.701 per la fase istruttoria), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Le spese del presente grado vengono liquidate, per l'intero, in € 804 per borsuali ed € 9.991 per compenso (€ 2.977 per la fase studio, € 1.911 per la fase introduttiva ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
A sua volta, attesa la reciproca soccombenza, le spese nei rapporti tra la chiamante e la chiamata CP_1 CP_3 Controparte_3
vengono compensate per metà e liquidate per l'intero, assumendo quale scaglione di riferimento le cause di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000, in
€ 7.616 per compenso della causa di merito (fase studio € 1.701, fase introduttiva € 1.204, fase istruttoria € 1.806 e fase decisionale € 2.905) oltre pagina 23 di 25 rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a come per legge, ed € 2.337 per compenso per il procedimento di istruzione preventiva (€ 567 per la fase studio,
€ 709 per la fase introduttiva ed € 1.061 per la fase istruttoria), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. La restante metà è posta a carico della chiamata . Controparte_3
Le spese di consulenza liquidate all'ing. e all'ing. Persona_4 Per_3
sono poste definitivamente a carico di e di
[...] CP_1 [...]
in ragione di metà per ciascuna parte, fermo il vincolo di solidarietà CP_3
esterna verso i consulenti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_1
avverso la sentenza n. 25/2023 emessa dal Tribunale di Brescia in data
9.01.2023, così provvede:
- in parziale riforma della gravata sentenza, ferma la revoca del decreto ingiuntivo, condanna a eliminare i vizi e i Controparte_1
difetti presenti negli impianti fotovoltaici installati a Parte_1 [...]
mediante la sostituzione di tutti i pannelli rotti, la rimozione delle CP_10
lattonerie esistenti e posizionamento di nuove in modo da consentire una corretta aerazione della zona sottostante i pannelli prevendo in tal modo i fenomeni di surriscaldamento e a modificare il sistema di ancoraggio in modo da consentire una migliore circolazione dell'aria;
pagina 24 di 25 - accerta il diritto di a rifiutare il pagamento del saldo del Parte_1
corrispettivo concordato per l'appalto ex art. 1460 c.c.;
- condanna versare a l'ulteriore somma di € Controparte_1 Parte_1
18.000 a titolo di danno, oltre rivalutazione monetaria dal gennaio 2015 e interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. sulla somma rivalutata anno per anno;
- dichiara tenuta a manlevare dal capo Controparte_3 CP_1
condannatorio che precede e da quello di € 27.875 indicato nella sentenza n.
25/2023 nella misura di metà;
- compensa per un terzo le spese di lite del processo, come sopra liquidate per l'intero, nei rapporti tra appellante e appellata e condanna a versare CP_1
all'appellante la restante parte;
Parte_1
- compensa per metà le spese di lite nei rapporti tra e CP_1 CP_3
come liquidate in parte motiva, e condanna la chiamata contumace
[...] [...]
a rifondere alla chiamante la restante metà; Controparte_3 CP_1
- pone le spese di consulenza liquidate all'ing. e all'ing. Persona_4 Per_3
definitivamente a carico di e di
[...] CP_1 Controparte_3
in ragione di metà.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12.06.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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