TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/06/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 944/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sira Sartini ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 944/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACOBAZZI GABRIELE, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GIACOBAZZI GABRIELE
Opponente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Opposta
OGGETTO: ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI
Parte opponente ha concluso come da note scritte
Causa trattenuta a sentenza all'udienza del 24/6/2025 fissata per la discussione mediante trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.02.2024 la ha proposto opposizione avverso Parte_2 ordinanza ingiunzione n.ROI-000013144 emessa dall' Prot. n. Controparte_2
.5000.18/01/2024.0019024 notificata in data 25.1.2024, con la quale è stato ingiunto alla CP_1
medesima il pagamento della somma complessiva di € 2.866,85.
La sanzione amministrativa de quo veniva erogata in rettifica della sanzione amministrativa già elevata ed in relazione all'accertamento n. .5000.09/02/2017.0033120, notificato il 27.3.2017, CP_1
riguardante la contestazione di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'annualità 2015.
pagina 1 di 4 Parte ricorrente/opponente, a sostegno della promossa opposizione, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa dell' essendo decorsi oltre 5 anni dalla notifica dell'accertamento. CP_1
Evidenziava, comunque, come per il medesimo atto di accertamento posto a fondamento del provvedimento quivi impugnato, fosse già stata emessa precedente ordinanza ingiunzione avverso la quale era stata proposta opposizione dinanzi all'intestato Tribunale il quale, con sentenza n. 762/2023 pubblicata il 12.5.2023, entrando nel merito delle violazioni aveva accolto integralmente il ricorso.
Il ricorrente deduceva, dunque, la nullità dell'ordinanza opposta in questa sede ai sensi dell'art. 21 septies L. 241/1990 per violazione di giudicato.
L'Amministrazione opposta non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace con provvedimento del 28.10.2024, emesso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.1.2024 tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc..
In tale sede, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava per la discussione, disponendone la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
L'opposizione è fondata e va accolta.
In applicazione del criterio della ragione più liquida sancito dalla Corte di legittimità (Cass.civ.
9370/2018; Cass civ. 10839/2019), va esaminata la contestazione inerente alla nullità dell'ordinanza per contrasto con sentenza passata in giudicato.
Dalla documentazione depositata in atti emerge infatti quanto segue.
L' , con atto prot. n. .5000.09/02/2017.0033120 notificato il 27.032017, contestava CP_1 CP_1 all'odierna ricorrente violazioni relative l'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali in relazione all'annualità 2015; sulla base del citato atto di accertamento l'opposta amministrazione, nell'anno 2022 , emetteva ordinanza ingiunzione n. OI-000036753, in atti.
Detta ordinanza risulta essere stata ritualmente opposta dinnanzi all'intestato tribunale, con procedimento che prendeva il n. RG 5091/2022.
All'esito del procedimento de quo, veniva emessa sentenza n. 762/2023, di accoglimento dell'opposizione promossa da Parte_1
La sentenza, entrando nel merito, disponeva “….nel caso di specie, passando al merito della vertenza, ritiene codesto Giudicante che l'opposizione meriti accoglimento, ritenendosi che l'Amministrazione, rimasta peraltro contumace, non abbia procurato di provare la piena responsabilità della Società ricorrente per le violazioni in oggetto. Quest'ultima, infatti, ha non solo asserito, ma anche provato documentalmente di avere provveduto al versamento del dovuto, tra l'altro pure anteriormente all'emissione dei rispettivi avvisi di accertamento, per quanto riguarda i periodi 08/2015 e 09/2015 e pure, relativamente al periodo 12/2014, che il debito residuo è stato oggetto di due rateizzazioni che
pagina 2 di 4 hanno poi comportato il totale pagamento dei contributi dovuti. Ebbene, in merito all'applicazione della sanzione, appare opportuno ritenere, come peraltro anche sostenuto da copiosa giurisprudenza, che l'accoglimento delle domande di rateizzazione ed il conseguente pagamento integrale dei contributi possa determinare un adempimento idoneo ad escludere l'applicazione delle sanzioni stessa”
La sentenza testè citata risulta essere passata in giudicato come da certificazione rilasciata dalla
Cancelleria e depositata in atti (deposito effettuato da parte ricorrente/opponente il 30/5/2025).
Orbene, posto quanto sopra, appare evidente l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione oggi impugnata che va a rideterminare la sanzione per fatti e condotte che sono già stati oggetto di giudizio, trovando fondamento nell'atto di accertamento prot. n. .5000.09/02/2017.0033120 notificato il 27.032017. CP_1
Nel caso di specie la questione va oltre il dettato dell'art. 21 septies L. 241/1990, perché non si tratta solo e strettamente di emissione di un provvedimento in violazione di giudicato, ma di un giudicato che ha già statuito sui fatti costitutivi del provvedimento medesimo.
Come noto, “Il giudicato copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, rimanendo fuori della portata del giudicato le questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono” (Cass. Civ. 26807/2022).
Nel caso in esame l' ha emesso una seconda ordinanza ingiunzione avente ad oggetto il medesimo CP_1
atto di accertamento, operando una mera rettifica della sanzione in relazione a delle condotte ed a dei fatti per i quali l'intestato Tribunale aveva già escluso l'applicabilità delle sanzioni. L'ordinanza ingiunzione n. ROI-00001344 è stata pertanto illegittimamente emessa.
L'opposizione deve dunque essere accolta con conseguente annullamento dell'impugnato provvedimento.
La condanna alla refusione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da avverso ordinanza ingiunzione n.ROI-000013144 emessa dall' Prot. n. Controparte_2
.5000.18/01/2024.0019024, ogni contraria istanza disattesa e rigettata: CP_1
- accoglie il ricorso in opposizione ed annulla l'opposta ordinanza ingiunzione;
- condanna l'opposta amministrazione a rifondere le spese di giudizio che liquida in € 886,00 per compensi ed € 43,00 per spese (contributo unificato) oltre spese generali (15%), CPA e IVA come pagina 3 di 4 per legge, con distrazione a favore dell'avv. Gabriele Giacobazzi che si è dichiarato procuratore antistatario.
Così deciso in Modena il 24 giugno 2025 il giudice dott.ssa Sira Sartini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sira Sartini ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 944/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACOBAZZI GABRIELE, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GIACOBAZZI GABRIELE
Opponente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Opposta
OGGETTO: ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI
Parte opponente ha concluso come da note scritte
Causa trattenuta a sentenza all'udienza del 24/6/2025 fissata per la discussione mediante trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.02.2024 la ha proposto opposizione avverso Parte_2 ordinanza ingiunzione n.ROI-000013144 emessa dall' Prot. n. Controparte_2
.5000.18/01/2024.0019024 notificata in data 25.1.2024, con la quale è stato ingiunto alla CP_1
medesima il pagamento della somma complessiva di € 2.866,85.
La sanzione amministrativa de quo veniva erogata in rettifica della sanzione amministrativa già elevata ed in relazione all'accertamento n. .5000.09/02/2017.0033120, notificato il 27.3.2017, CP_1
riguardante la contestazione di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'annualità 2015.
pagina 1 di 4 Parte ricorrente/opponente, a sostegno della promossa opposizione, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa dell' essendo decorsi oltre 5 anni dalla notifica dell'accertamento. CP_1
Evidenziava, comunque, come per il medesimo atto di accertamento posto a fondamento del provvedimento quivi impugnato, fosse già stata emessa precedente ordinanza ingiunzione avverso la quale era stata proposta opposizione dinanzi all'intestato Tribunale il quale, con sentenza n. 762/2023 pubblicata il 12.5.2023, entrando nel merito delle violazioni aveva accolto integralmente il ricorso.
Il ricorrente deduceva, dunque, la nullità dell'ordinanza opposta in questa sede ai sensi dell'art. 21 septies L. 241/1990 per violazione di giudicato.
L'Amministrazione opposta non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace con provvedimento del 28.10.2024, emesso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.1.2024 tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc..
In tale sede, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava per la discussione, disponendone la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
L'opposizione è fondata e va accolta.
In applicazione del criterio della ragione più liquida sancito dalla Corte di legittimità (Cass.civ.
9370/2018; Cass civ. 10839/2019), va esaminata la contestazione inerente alla nullità dell'ordinanza per contrasto con sentenza passata in giudicato.
Dalla documentazione depositata in atti emerge infatti quanto segue.
L' , con atto prot. n. .5000.09/02/2017.0033120 notificato il 27.032017, contestava CP_1 CP_1 all'odierna ricorrente violazioni relative l'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali in relazione all'annualità 2015; sulla base del citato atto di accertamento l'opposta amministrazione, nell'anno 2022 , emetteva ordinanza ingiunzione n. OI-000036753, in atti.
Detta ordinanza risulta essere stata ritualmente opposta dinnanzi all'intestato tribunale, con procedimento che prendeva il n. RG 5091/2022.
All'esito del procedimento de quo, veniva emessa sentenza n. 762/2023, di accoglimento dell'opposizione promossa da Parte_1
La sentenza, entrando nel merito, disponeva “….nel caso di specie, passando al merito della vertenza, ritiene codesto Giudicante che l'opposizione meriti accoglimento, ritenendosi che l'Amministrazione, rimasta peraltro contumace, non abbia procurato di provare la piena responsabilità della Società ricorrente per le violazioni in oggetto. Quest'ultima, infatti, ha non solo asserito, ma anche provato documentalmente di avere provveduto al versamento del dovuto, tra l'altro pure anteriormente all'emissione dei rispettivi avvisi di accertamento, per quanto riguarda i periodi 08/2015 e 09/2015 e pure, relativamente al periodo 12/2014, che il debito residuo è stato oggetto di due rateizzazioni che
pagina 2 di 4 hanno poi comportato il totale pagamento dei contributi dovuti. Ebbene, in merito all'applicazione della sanzione, appare opportuno ritenere, come peraltro anche sostenuto da copiosa giurisprudenza, che l'accoglimento delle domande di rateizzazione ed il conseguente pagamento integrale dei contributi possa determinare un adempimento idoneo ad escludere l'applicazione delle sanzioni stessa”
La sentenza testè citata risulta essere passata in giudicato come da certificazione rilasciata dalla
Cancelleria e depositata in atti (deposito effettuato da parte ricorrente/opponente il 30/5/2025).
Orbene, posto quanto sopra, appare evidente l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione oggi impugnata che va a rideterminare la sanzione per fatti e condotte che sono già stati oggetto di giudizio, trovando fondamento nell'atto di accertamento prot. n. .5000.09/02/2017.0033120 notificato il 27.032017. CP_1
Nel caso di specie la questione va oltre il dettato dell'art. 21 septies L. 241/1990, perché non si tratta solo e strettamente di emissione di un provvedimento in violazione di giudicato, ma di un giudicato che ha già statuito sui fatti costitutivi del provvedimento medesimo.
Come noto, “Il giudicato copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, rimanendo fuori della portata del giudicato le questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono” (Cass. Civ. 26807/2022).
Nel caso in esame l' ha emesso una seconda ordinanza ingiunzione avente ad oggetto il medesimo CP_1
atto di accertamento, operando una mera rettifica della sanzione in relazione a delle condotte ed a dei fatti per i quali l'intestato Tribunale aveva già escluso l'applicabilità delle sanzioni. L'ordinanza ingiunzione n. ROI-00001344 è stata pertanto illegittimamente emessa.
L'opposizione deve dunque essere accolta con conseguente annullamento dell'impugnato provvedimento.
La condanna alla refusione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da avverso ordinanza ingiunzione n.ROI-000013144 emessa dall' Prot. n. Controparte_2
.5000.18/01/2024.0019024, ogni contraria istanza disattesa e rigettata: CP_1
- accoglie il ricorso in opposizione ed annulla l'opposta ordinanza ingiunzione;
- condanna l'opposta amministrazione a rifondere le spese di giudizio che liquida in € 886,00 per compensi ed € 43,00 per spese (contributo unificato) oltre spese generali (15%), CPA e IVA come pagina 3 di 4 per legge, con distrazione a favore dell'avv. Gabriele Giacobazzi che si è dichiarato procuratore antistatario.
Così deciso in Modena il 24 giugno 2025 il giudice dott.ssa Sira Sartini
pagina 4 di 4