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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/06/2025, n. 3174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3174 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1737/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1737/2021 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. dom. e res. Parte_1 CodiceFiscale_1
in Catania, Via Tagliamento, 44, nella qualità di erede unico del Sig. nato a Persona_1
Catania il 26/08/1941, Cod. Fisc. , e ivi deceduto il 29/11/2019, elett.te C.F._2
domiciliato in Catania, Via Umberto I, 303, presso lo studio dell'Avv. Marco Mazzeo Viante, che lo rappresenta e difende giusta procura su foglio separato allegato al ricorso introduttivo;
Attore
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede E_
legale in Catania, Largo Enrico Millo n. 6, partita I.V.A. n. , rappresentata e P.IVA_1
difesa dal Prof. Avv. Giuseppe Berretta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Catania, Corso Italia n. 46, come da procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
------------
Conclusioni
pagina 1 di 7 All'udienza del 12 febbraio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
---------------
Svolgimento del processo
A seguito del procedimento di ATP ex art. 696 bis cpc, con il ricorso dell'11 febbraio 2021
, fratello ed unico erede avente causa di , deceduto in data 29 Parte_1 Persona_1
novembre 2019, ha adito il Tribunale di Catania ed ha chiesto la condanna di
[...]
al risarcimento dei danni patrimoniali e non, sì come rivenienti dalla caduta E_ in terra del congiunto occorsa il 24 novembre 2018, intorno alle ore 12,30, all'interno della struttura residenziale ove era ricoverato.
Denunciava, nello specifico, che la cascata era avvenuta, nel mentre che il padre stava consumando il pranzo, perché il personale addetto alla sicurezza aveva mancato di assicurarlo alla sedia a rotelle, pur dotata da cintura di sicurezza.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, avevasi la costituzione in giudizio di che chiedeva il rigetto della domanda, specificatamente E_
rilevando, per un verso, che le patologie di cui era affetto il non rendevano necessaria Pt_1
una continua sorveglianza, contestando, per altro verso, la circostanza della mancata apertura della cintura di contenimento, opponendo, infine, l'incongruenza di quanto richiesto a titolo risarcitorio.
Con l'ordinanza del 6 settembre 2021 l'adito Giudice disponeva procedersi nelle forme del rito ordinario.
Nel corso del giudizio era ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dalle parti.
La causa, all'udienza del 12 febbraio 2025, è stata posta in decisione, previa concessione dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.
------
Motivi della decisione pagina 2 di 7 denuncia, con l'atto introduttivo del giudizio, l'inadempimento di Parte_1 [...]
degli obblighi assunti con il contratto di assistenza e ospitalità concluso in E_
favore del padre.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dalla legge Regione Siciliana 22 del 1986 che porta il titolo “Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia” e dal
D.P.Reg. 29 giugno 1988, intestato “Standards strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22”.
Pare chiaro che nessuna responsabilità medica è lecito configurare nella data fattispecie, non potendo venire in rilievo alcun danno da negligenza, imprudenza o imperizia nell'esecuzione di un trattamento terapeutico.
L'unico profilo in gioco è piuttosto la presunta omissione degli obblighi di protezione e di sorveglianza contrattualmente assunti con la presa in carico dell'anziano ospite.
La vicenda afferisce alla caduta in terra di occorsa il 24 novembre 2018 Persona_1 introno alle ore 12,30, all'interno dei locali della struttura residenziale ove era ricoverato e l'assunto sotteso alla domanda è che la cascata è avvenuta perché il personale addetto alla sicurezza avrebbe mancato di assicurarlo alla sedia a rotelle, pur dotata da cintura di sicurezza.
In punto di fatto, le circostanze della caduta hanno trovato conferma nelle deposizioni testimoniali rese dai testi di parte attrice.
Innanzitutto, che ha dichiarato: Testimone_1 Tes_2
“Ero presente quel giorno nella stanza del sig. . Ho veduto un inserviente portare il Pt_1
pranzo e prendere il sig. , che era coricato nel letto, e porlo nella sedia a rotelle. Pt_1
L'inserviente è poi andato via. E' così accaduto il , che non era stato assicurato con la Pt_1
cintura, è pian piano scivolato fino a cadere in terra. La sedia a rotelle era dotata di cintura. Il
è caduto in avanti sbattendo la testa. Ricordo che perdeva sangue dal sopracciglio”. Pt_1
Dipoi, la deposizione resa da : Testimone_3
“Ero presente quando il sig. era stato messo nella sedia per magiare su un Pt_1
tavolino posto in stanza, e essendo un po' distante si spostava un po' in avanti per avvicinarsi ed è caduto, non era assicurato dalla cintura anche perché non avrebbe potuto fare i
pagina 3 di 7 movimenti necessari per il consumare il pasto……In quel momento non era presente personale sanitario”.
In disparte qualsivoglia obbligo delle persone presenti ad inserire, ove se ne fossero accorti, la cintura di contenimento disattivata, si tratta, nello specifico, di deposizioni specifiche, precise e concordanti che ben permettono di affermare l'evento della caduta, in uno al mancato contenimento di alla sedia con l'apertura della cintura di Persona_1
sicurezza.
Esse, d'altra parte, non possono ritenersi inficiate dalle contrarie deposizioni rese dai testi addotti dalla parte convenuta perché, quella offerta da all'epoca dei fatti Parte_2 direttore sanitario, riporta semplicemente quanto le è stato riferito dall'infermiere presente e, quella resa da tale ultimo, , che pure ricostruisce il fatto attestando l'apertura Testimone_4 della cintura, epperò senza essere stato presente all'accaduto, è naturalmente inficiata nella sua credibilità dall'interesse diretto nell'episodio, fosse solo che per le implicanze rivenienti dalla violazione di dati obblighi professionali afferenti alla cura dei pazienti.
E che tal sia la vicenda dedotta in giudizio ben facilmente è inferibile dalle condizioni psico-fisiche di , il quale, alla stregua del processo verbale sanitario Persona_1 CP_2 redatto nell'ambito dell'istruttoria sull'accertamento delle invalidità, non solo soffriva di perdita di memoria e di spondiloartrosi con grave deficit statico-dinamico, ma era anche
“…disorientato nel tempo e nello spazio, su sedia a rotelle, lievi tremori agli arti superiori, non riesce a raggiungere da solo la stazione eretta, compie qualche piccolo passo solamente con
l'aiuto di 2 assistenti…”: il grado e la natura della incapacità del sorvegliato, che è stato ritenuto dalla CMO invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, imponevano, dunque, l'adozione di quella misura di sicurezza che per contro è mancata per la negligenza della struttura socio-assistenziale.
Non resta che affermare l'inadempimento degli obblighi di protezione e, con essa, riconoscere la dedotta responsabilità di E_
In ordine alla determinazione del quantum, la CTU medico legale espletata nel contraddittorio delle parti in esito al giudizio di accertamento tecnico preventivo, ha accertato un danno biologico permanente pari al 1% dell'integrità psico-fisica; ad esso va aggiunto un periodo di inabilità temporanea al 50% di giorni 10 e un periodo di ITP al 25% di giorni 10.
pagina 4 di 7 Trattandosi di microlesioni, la liquidazione deve essere effettuata a misura dell'art. 139
D.Lvo 7 settembre 2005 n. 209 (DM 17 luglio 2024), di guisa che il danno biologico va liquidato in complessivi €. 629,95.
L'indennizzo (€. 55,24 pro die) è, per tal via, così determinato:
• danno biologico temporaneo relativo 75%: €. 276,20,
• danno biologico temporaneo relativo 50%: €. 138,10, per un totale di €. 414,30.
Nel complesso fanno €. 1.044,25.
Non è dato di riconoscere alcuna personalizzazione del quantum risarcitorio poiché non è stata offerta dalla difesa dell'attore adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione del danno biologico sì come operato in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
D'altra parte, è noto che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n.
26972, non vi è più spazio, in punto di diritto, per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale specificamente si controverse, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale (sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico etc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
Nel caso di specie, esso risulta liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore).
Stante il ritardo nell'adempimento della prestazione dovuta, sull'importo di €. 1.044,25 vanno computati gli interessi al tasso legale da riconoscersi sulla sorte capitale devalutata sino alla data dell'occorso sinistro (€. 873,85) e rivalutata anno per anno secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo sino alla data della presente statuizione per un totale di €.
1.141,27.
pagina 5 di 7 Tale ultimo è l'importo al cui pagamento va condannata, in favore di , Parte_1
erede avente causa del padre, a titolo di danno biologico, in uno E_
agli interessi al tasso legale dal dì della sentenza sino al soddisfo.
Ad esso vanno aggiunti €. 7,00 con gli interessi dal dì degli esborsi sino al soddisfo, sì come dovuti a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute.
Atteso l'esito del giudizio, va condannata alla refusione delle E_
spese processuali di entrambe le fasi processuali: esse sono liquidate a petto del DM
147/2022 in considerazione dei valori medi, secondo lo scaglione fino ad €. 5.200,00
(procedimento ex art. 696 bis cpc: fasi di studio della controversia, introduttiva, decisoria – procedimento di merito: fasi di studio della controversia, introduttiva, trattazione ed istruttoria).
Non essendovi prova di materiale esborso, le spese di ATP vanno poste a carico di
E_
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1737/2021 RG, così statuisce: condanna al risarcimento dei danni che liquida, in favore di E_
, erede avente causa di , nell'importo di €. 1.141,27, e, a titolo Parte_1 Persona_1 di danno patrimoniale, in €. 7,00, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al soddisfo. condanna alla refusione delle spese processuali in favore di E_
, che si liquidano, quanto al giudizio ex art. 696 bis cpc, in complessivi €. Parte_1
2.337,00, oltre CU e marca da bollo, IVA, CPA e spese generali e, quanto al presente giudizio, in complessivi €. 2.552,00 oltre CU e marca da bollo, IVA, CPA e spese generali.
Le spese di CTU sono a carico di E_
Così deciso in Catania, il 16 giugno 2025
pagina 6 di 7 Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1737/2021 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. dom. e res. Parte_1 CodiceFiscale_1
in Catania, Via Tagliamento, 44, nella qualità di erede unico del Sig. nato a Persona_1
Catania il 26/08/1941, Cod. Fisc. , e ivi deceduto il 29/11/2019, elett.te C.F._2
domiciliato in Catania, Via Umberto I, 303, presso lo studio dell'Avv. Marco Mazzeo Viante, che lo rappresenta e difende giusta procura su foglio separato allegato al ricorso introduttivo;
Attore
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede E_
legale in Catania, Largo Enrico Millo n. 6, partita I.V.A. n. , rappresentata e P.IVA_1
difesa dal Prof. Avv. Giuseppe Berretta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Catania, Corso Italia n. 46, come da procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
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Conclusioni
pagina 1 di 7 All'udienza del 12 febbraio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Svolgimento del processo
A seguito del procedimento di ATP ex art. 696 bis cpc, con il ricorso dell'11 febbraio 2021
, fratello ed unico erede avente causa di , deceduto in data 29 Parte_1 Persona_1
novembre 2019, ha adito il Tribunale di Catania ed ha chiesto la condanna di
[...]
al risarcimento dei danni patrimoniali e non, sì come rivenienti dalla caduta E_ in terra del congiunto occorsa il 24 novembre 2018, intorno alle ore 12,30, all'interno della struttura residenziale ove era ricoverato.
Denunciava, nello specifico, che la cascata era avvenuta, nel mentre che il padre stava consumando il pranzo, perché il personale addetto alla sicurezza aveva mancato di assicurarlo alla sedia a rotelle, pur dotata da cintura di sicurezza.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, avevasi la costituzione in giudizio di che chiedeva il rigetto della domanda, specificatamente E_
rilevando, per un verso, che le patologie di cui era affetto il non rendevano necessaria Pt_1
una continua sorveglianza, contestando, per altro verso, la circostanza della mancata apertura della cintura di contenimento, opponendo, infine, l'incongruenza di quanto richiesto a titolo risarcitorio.
Con l'ordinanza del 6 settembre 2021 l'adito Giudice disponeva procedersi nelle forme del rito ordinario.
Nel corso del giudizio era ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dalle parti.
La causa, all'udienza del 12 febbraio 2025, è stata posta in decisione, previa concessione dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.
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Motivi della decisione pagina 2 di 7 denuncia, con l'atto introduttivo del giudizio, l'inadempimento di Parte_1 [...]
degli obblighi assunti con il contratto di assistenza e ospitalità concluso in E_
favore del padre.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dalla legge Regione Siciliana 22 del 1986 che porta il titolo “Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia” e dal
D.P.Reg. 29 giugno 1988, intestato “Standards strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22”.
Pare chiaro che nessuna responsabilità medica è lecito configurare nella data fattispecie, non potendo venire in rilievo alcun danno da negligenza, imprudenza o imperizia nell'esecuzione di un trattamento terapeutico.
L'unico profilo in gioco è piuttosto la presunta omissione degli obblighi di protezione e di sorveglianza contrattualmente assunti con la presa in carico dell'anziano ospite.
La vicenda afferisce alla caduta in terra di occorsa il 24 novembre 2018 Persona_1 introno alle ore 12,30, all'interno dei locali della struttura residenziale ove era ricoverato e l'assunto sotteso alla domanda è che la cascata è avvenuta perché il personale addetto alla sicurezza avrebbe mancato di assicurarlo alla sedia a rotelle, pur dotata da cintura di sicurezza.
In punto di fatto, le circostanze della caduta hanno trovato conferma nelle deposizioni testimoniali rese dai testi di parte attrice.
Innanzitutto, che ha dichiarato: Testimone_1 Tes_2
“Ero presente quel giorno nella stanza del sig. . Ho veduto un inserviente portare il Pt_1
pranzo e prendere il sig. , che era coricato nel letto, e porlo nella sedia a rotelle. Pt_1
L'inserviente è poi andato via. E' così accaduto il , che non era stato assicurato con la Pt_1
cintura, è pian piano scivolato fino a cadere in terra. La sedia a rotelle era dotata di cintura. Il
è caduto in avanti sbattendo la testa. Ricordo che perdeva sangue dal sopracciglio”. Pt_1
Dipoi, la deposizione resa da : Testimone_3
“Ero presente quando il sig. era stato messo nella sedia per magiare su un Pt_1
tavolino posto in stanza, e essendo un po' distante si spostava un po' in avanti per avvicinarsi ed è caduto, non era assicurato dalla cintura anche perché non avrebbe potuto fare i
pagina 3 di 7 movimenti necessari per il consumare il pasto……In quel momento non era presente personale sanitario”.
In disparte qualsivoglia obbligo delle persone presenti ad inserire, ove se ne fossero accorti, la cintura di contenimento disattivata, si tratta, nello specifico, di deposizioni specifiche, precise e concordanti che ben permettono di affermare l'evento della caduta, in uno al mancato contenimento di alla sedia con l'apertura della cintura di Persona_1
sicurezza.
Esse, d'altra parte, non possono ritenersi inficiate dalle contrarie deposizioni rese dai testi addotti dalla parte convenuta perché, quella offerta da all'epoca dei fatti Parte_2 direttore sanitario, riporta semplicemente quanto le è stato riferito dall'infermiere presente e, quella resa da tale ultimo, , che pure ricostruisce il fatto attestando l'apertura Testimone_4 della cintura, epperò senza essere stato presente all'accaduto, è naturalmente inficiata nella sua credibilità dall'interesse diretto nell'episodio, fosse solo che per le implicanze rivenienti dalla violazione di dati obblighi professionali afferenti alla cura dei pazienti.
E che tal sia la vicenda dedotta in giudizio ben facilmente è inferibile dalle condizioni psico-fisiche di , il quale, alla stregua del processo verbale sanitario Persona_1 CP_2 redatto nell'ambito dell'istruttoria sull'accertamento delle invalidità, non solo soffriva di perdita di memoria e di spondiloartrosi con grave deficit statico-dinamico, ma era anche
“…disorientato nel tempo e nello spazio, su sedia a rotelle, lievi tremori agli arti superiori, non riesce a raggiungere da solo la stazione eretta, compie qualche piccolo passo solamente con
l'aiuto di 2 assistenti…”: il grado e la natura della incapacità del sorvegliato, che è stato ritenuto dalla CMO invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, imponevano, dunque, l'adozione di quella misura di sicurezza che per contro è mancata per la negligenza della struttura socio-assistenziale.
Non resta che affermare l'inadempimento degli obblighi di protezione e, con essa, riconoscere la dedotta responsabilità di E_
In ordine alla determinazione del quantum, la CTU medico legale espletata nel contraddittorio delle parti in esito al giudizio di accertamento tecnico preventivo, ha accertato un danno biologico permanente pari al 1% dell'integrità psico-fisica; ad esso va aggiunto un periodo di inabilità temporanea al 50% di giorni 10 e un periodo di ITP al 25% di giorni 10.
pagina 4 di 7 Trattandosi di microlesioni, la liquidazione deve essere effettuata a misura dell'art. 139
D.Lvo 7 settembre 2005 n. 209 (DM 17 luglio 2024), di guisa che il danno biologico va liquidato in complessivi €. 629,95.
L'indennizzo (€. 55,24 pro die) è, per tal via, così determinato:
• danno biologico temporaneo relativo 75%: €. 276,20,
• danno biologico temporaneo relativo 50%: €. 138,10, per un totale di €. 414,30.
Nel complesso fanno €. 1.044,25.
Non è dato di riconoscere alcuna personalizzazione del quantum risarcitorio poiché non è stata offerta dalla difesa dell'attore adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione del danno biologico sì come operato in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
D'altra parte, è noto che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n.
26972, non vi è più spazio, in punto di diritto, per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale specificamente si controverse, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale (sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico etc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
Nel caso di specie, esso risulta liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore).
Stante il ritardo nell'adempimento della prestazione dovuta, sull'importo di €. 1.044,25 vanno computati gli interessi al tasso legale da riconoscersi sulla sorte capitale devalutata sino alla data dell'occorso sinistro (€. 873,85) e rivalutata anno per anno secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo sino alla data della presente statuizione per un totale di €.
1.141,27.
pagina 5 di 7 Tale ultimo è l'importo al cui pagamento va condannata, in favore di , Parte_1
erede avente causa del padre, a titolo di danno biologico, in uno E_
agli interessi al tasso legale dal dì della sentenza sino al soddisfo.
Ad esso vanno aggiunti €. 7,00 con gli interessi dal dì degli esborsi sino al soddisfo, sì come dovuti a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute.
Atteso l'esito del giudizio, va condannata alla refusione delle E_
spese processuali di entrambe le fasi processuali: esse sono liquidate a petto del DM
147/2022 in considerazione dei valori medi, secondo lo scaglione fino ad €. 5.200,00
(procedimento ex art. 696 bis cpc: fasi di studio della controversia, introduttiva, decisoria – procedimento di merito: fasi di studio della controversia, introduttiva, trattazione ed istruttoria).
Non essendovi prova di materiale esborso, le spese di ATP vanno poste a carico di
E_
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1737/2021 RG, così statuisce: condanna al risarcimento dei danni che liquida, in favore di E_
, erede avente causa di , nell'importo di €. 1.141,27, e, a titolo Parte_1 Persona_1 di danno patrimoniale, in €. 7,00, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al soddisfo. condanna alla refusione delle spese processuali in favore di E_
, che si liquidano, quanto al giudizio ex art. 696 bis cpc, in complessivi €. Parte_1
2.337,00, oltre CU e marca da bollo, IVA, CPA e spese generali e, quanto al presente giudizio, in complessivi €. 2.552,00 oltre CU e marca da bollo, IVA, CPA e spese generali.
Le spese di CTU sono a carico di E_
Così deciso in Catania, il 16 giugno 2025
pagina 6 di 7 Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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