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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 14/06/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO, IN PERSONA DEL GOP DR.
ROSSELLA MAURIZI, HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO CIVILE N.703/2022 R.G.
PROMOSSO DA Parte_1
via Zandonai, 36 CF , in
[...] P.IVA_1
persona del suo Amministratore pro-tempore
[...]
nato a [...] il [...] ed Pt_2
ivi elettivamente domiciliato in Via Togliatti, 14 presso lo studio dell'Avv. Otello Bagalini e Stefano Bagalini che lo rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente tra loro , in forza di procura stesa in calce all'atto introduttivo del presente giudizio
CONTRO
: F Parte_3 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...], residente a [...] ed elettivamente Parte_1
domiciliato a Fermo C.so Cefalonia, 31, presso lo studio dell'Avv. Stefano Santarelli, rappresentato e difeso dai suoi procuratori Avv. Augusto Mandolini e Francesco Molinaro giusta delega all'atto di opposizione
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
N.177/2022 CONTRATTO DI PRESTAZIONI D'OPERA
INTELLETTUALE
BREVI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA SENTENZA
Con atto di citazione notificato a mezzo pec, il proponeva opposizione al D.I Parte_1
n177/2022. emesso da Codesto Ufficio con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di EURO
5.200,00 oltre interessi e spese, in favore dell'Ing. per la fattura n.2 /2022 Quest'ultimo Pt_3
sosteneva infatti di aver ricevuto il mandato dall'assemblea del ONo per la direzione dei lavori di manutenzione straordinaria e conservativa della palazzina stimati ad Euro 330.000,00 e, che a fronte di ciò gli era stato riconosciuto un compenso pari all'8%. Assumeva , inoltre di aver presentato la
SCIA al Comune di e, di aver rinunciato Parte_1
all'incarico in data 22/03/2021 e, poiché
l'amministratore di allora presentava richiesta di annullamento della SCIA chiedeva il pagamento dell'opera da lui prestata fino a quel momento e relativa alla fattura impagata. Deduceva il che, la pretesa del professionista è Parte_1
infondata, nel rito in quanto la parcella per valere come prova scritta e ottenere così il D.I. necessita prima della vidimazione del competente ordine professionale e, poi, nel merito evidenziava che proprio l'ingeniere (anche condomino) a spingere per ottenere il bonus facciate 90% e, a rassicurare gli altri condomini che gli abusi, esistenti non avrebbero influito sulla concessione di tale bonus e, sebbene i lavori fossero già iniziati. Ma, a causa di ciò, il ha dovuto sospendere i lavori in corso e Parte_1
ripristinare lo status quo ante mediante lo smontaggio della impalcatura provocando così danni al pari ad Euro 13.457,86 pari al Parte_1
compenso dovuto all'impresa per i lavori in itenere svolti. Si costituiva in giudizio l'ing. Pt_3
contestando la domanda del condominio e, chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione, CP_1
rappresentanza generale per l'Italia a che però
[...]
non si costituiva in giudizio. Con provvedimento del 7/02/2023 il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto in quanto la “ parcella del Geometra non risulta corredata dal parere del competente ordine professionale e vista la contestazione del quantum” e, ritendo la causa matura per la decisione rinviava per PC e discussione
Il D.I. richiesto ed ottenuto dall'Ing. deve Pt_3
essere revocato. Allo stato degli atti versati nel fascicolo, risulta che lo stesso non ha diritto ad alcun pagamento, essendo accertato il grave inadempimento dello stesso, in assenza di prove in merito alle prestazioni svolte. Di contro, esiste il diritto del ad ottenere il risarcimento dei Parte_1
danni subiti a causa della sua negligenza. Avrebbe infatti dovuto avvertire i ON , quale professionista incaricato dagli stessi, che per ottenere il bonus facciate bisognava prima agire in sanatoria e,
a causa del suo operato è stata presentata la SCIA e, sono stati iniziati i lavori, il tutto in assenza dei requisiti di legge e, in seconda battuta sospendere detti lavori per non incorrere in più gravi sanzioni .Si evidenzia poi, l'inammisibilità di detta procedura monitoria in quanto la vidimazione del compente ordine professionale ha un valore essenziale di prova nel giudizio monitorio, essendo indispensabile per l'emissione del D.I, invero nel caso di specie non si contesta affatto il conferimento dell'incarico, quanto piuttosto il quantum ( cass.19427/2021 che impone quale requisito essenziale la vidimazione) in ogni caso Il contesta la parcella, anche se Parte_1
munita di parere, in quanto l'ing. non ha Pt_3
fornito alcuna prova, in quanto le prestazioni no sono state eseguite e, quindi la sua opera è stata del tutto inutile in quanto la presenza di abusi edilizi, non consentiva di procedere con i lavori. Tutto
l'andamento dei lavori e, la ricostruzione dei fatti, va valutata anche con riguardo alle varie delibere e dai verbali della Assemblea condominiale, da dove si evince chiaramente la responsabilità professionale dell'IN. per aver indotto il condominio Pt_3
mandante e, quindi per avergli fatto presentare la
, per la quale pretende di essere pagato, e CP_2
addirittura di avergli fatto iniziare i lavori, con l'istallazione dell'impalcatura, facendo così sostenere un costo al ONo nell'ambito di una situazione che, invece era ostativa anche all'accesso del bonus facciate, n quanto, il professionista dopo il sopralluoghi, aveva informato i condomini che visti gli abusi, non consentivano di accedere al Bonus del
110%, ma solo al bonus facciate che, continuava a sostenere che poteva essere elargito dallo Stato, anche se gli abusi riguardavano le parti private dell'edificio ( v.la relazione depositata in atti del geom epositata in atti con la memoria n2 CP_3
ex ART 183 del creditore opposto l'Ing Pt_3
avrebbe dovuto controllare e soprattutto che tutte le unità immobiliari fossero privi abusi edilizi o con difformità superiori al 2% in termini di superfice e volumi Infatti, solo con l'introduzione del comma 13- ter del Decreto Agosto 2021, è stato previsto che il rispetto delle nome edilizie debba essere verificato solo in relazione alle parti comuni del Ciò Parte_1
però non ha efficacia retroattiva in presenza di una
SCIA e, di un inizio lavori. Infine va fatto riferimento all'art.1176 cc, il quale impone una diligenza qualificata dalla natura professionale dell'attività commissionata;
nel caso di specie, l'obbligazione assunta dal è un'obbligazione di risultato Pt_3
che, in tal caso non si è ottenuto per cui la sua attività
è stata del TUTTO INUTILE. Sono esclusivamente al grave errore di valutazione commesso dal in Pt_3
ordine alle ragioni ostative ai fini dell'ottenimento fiscale. Il Danno provocato da ciò ammonta ad EURO
13.457,80, come da documentazione allegata in atti.
Il ha contestato detto importo, ma non ha Pt_3
provato né la prestazione compiuta e né l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei riguardi del ., rendendosi inadempiente nei Parte_1
confronti dello stesso. Pertanto egli non ha diritto al pagamento di cui al Decreto Ingiuntivo che per tali motivi deve essere revocato. Al contrario deve essere condannato al risarcimento dei danni sostenuti dal per l'inizio dei lavori e, lo smontaggio Parte_1
degli stessi ( nella specie impalcatura)
TANTO PREMESSO,
PQM
Il GOP del Tribunale di Fermo, contrariis reiecjs, per i motivi di cui in narrativa, Dichiara l'inammissibilità della procedura monitoria e, per l'effetto Revoca il
Decreto Ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di
Fermo in data 18/03/2022 nel procedimento RG
109/2022 con ogni conseguenziale provvedimento ad esso collegato Accerta e dichiara che l'ing. non ha diritto al Pt_3
pagamento di alcuna prestazione espletata in quanto inutile nonché inutilizzabile per tutti i motivi esposti
Accerta e dichiara che lo stesso professionista ha procurato un danno al mandante per Parte_1
aver presentato la con indicazione al bonus CP_2
accesso facciate e così iniziare i lavori su parti condominiali e private, in presenza di abusi edilizi, senza informarli del fatto che gli stessi erano ostativi per l'accesso al Bonus facciate Danno consistito nella spesa sostenuta dal per l'inizio dei lavori, Parte_1
smontaggio della impalcatura e, più in generale per il ripristino della situazione quo ante, che ammontano ad EURO 13.457,86 cui vanno aggiunti interessi e rivalutazione monetaria
Condanna, infine l'Ing. al Pagamento Parte_3
in favore del in persona Parte_1
dell'Amministratore pro-tempore delle spese e competenze di lite in Euro 118,50 per CU Euro 14.99 per spese di notifica oltre ad Euro 4.000,00 per compensi oltre accessori di Legge
Fermo, li 14/06/2025
Il GOP dr. Rossella Maurizi