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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/09/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2338/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore nel procedimento R.G. 2338 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DINI FRANCESCO
e
, C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. LEONE ANTONELLA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 10/06/2025 e Parte_1
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora Controparte_1
interrotta, dalla quale sono nati i figli in data 29/12/2021 e in Per_1 Per_2
data 26/06/2023, riconosciuti da entrambi.
pagina 1 di 5 Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
“1) i figli minori e vengano affidati ad entrambi i genitori, in regime di Per_1 Per_2 affido condiviso, con residenza anagrafica e preferenziale presso la madre sig.ra Pt_1
, con la quale già convivono in NO SE (MO) via Antonio Vicini n.
[...]
27. Salve le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, che potranno essere prese anche separatamente, la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti e di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2) Salvi diversi accordi che potranno sempre liberamente intervenire tra le parti anche in relazione a circostanze contingenti e sempre nel rispetto delle specifiche esigenze dei minori (es. motivi di salute, scolastici, ecc.) e delle reciproche necessità organizzative e/o lavorative in particolare del padre occupato al lavoro tutti i sabati, i genitori così concordano i tempi di permanenza dei minori presso di loro:
- il padre, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze dei figli, potrà vederli ogni volta che lo vorrà;
- inoltre, il padre potrà tenerli con sé, a settimane alternate come segue:
• per : week end Per_1 alternati con il padre dal sabato mattina ore 10:00 fino al lunedì mattina che lo riaccompagnerà alla materna, nonché due pernottamenti durante la settimana
(indipendentemente se il week end sarà con la madre o con il padre), giorni da concordarsi, preferibilmente individuati nelle giornate di martedì e giovedì, ciò dall'uscita della scuola materna fino al giorno successivo che lo riaccompagnerà alla scuola materna;
• per : data la tenera Per_2 età, fino a quando non compirà 2 anni, resterà con il padre nei medesimi giorni in cui terrà anche comprensivo dei week end, ma senza pernottamento e, pertanto, verrà Per_1
pagina 2 di 5 riaccompagnata dalla madre dopo cena e, comunque, entro e non oltre le ore 21:00. Per i giorni durante la settimana, il padre o la nonna paterna andranno a prendere Per_2 presso la residenza della madre dopo l'uscita della scuola materna di , così da Per_1 poter pranzare assieme al fratellino. Le parti concordano che, se prima del Per_2 compimento di due anni, manifestasse la voglia di rimanere a dormire presso il padre, verrà assecondata in tal senso.
In relazione ai tempi di cui sopra, i genitori confermano il loro consenso a che - nelle relative giornate di competenza – possano provvedere i rispettivi famigliari (nonni e/o zii dei minori) alla custodia dei figli.
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i minori trascorreranno il giorno e la notte della Vigilia con un genitore e il giorno successivo dalle 10.00 e la notte di Natale con l'altro col quale, continuativamente, permarranno sino al pomeriggio del Capodanno ore 15.00 per poi trascorrere, con l'altro genitore, il periodo dalla sera del Capodanno sino al 6 gennaio. Per la figlia valgono sempre le medesime regolare circa il Per_2 pernottamento tenuto conto della tenera età e ciò fino al compimento di due anni, salva la volontà manifestata dalla medesima di permanere presso il padre;
- durante le vacanze pasquali: i minori trascorreranno 3 giorni consecutivi con il padre e
3 giorni consecutivi con la madre, decorrenti ad anni alterni dall'inizio delle vacanze scolastiche, onde consentire ai minori di trascorrere alternativamente Pasqua e Lunedì dell'Angelo con un genitore e con l'altro;
- durante le vacanze estive, tenuto conto della tenera età dei bambini, per la prima estate, potranno rimanere per una settimana anche consecutiva con entrambi i genitori, dal compimento dei 2 e 5 anni il periodo da trascorrere con i figli sarà di 10 giorni anche non consecutivi e dal compimento dei 3 e 6 anni anche per 14 giorni non consecutivi. Il periodo di vacanza dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo il padre deciderà negli anni dispari e la madre negli anni pari.
3) È fatto obbligo di ciascun genitore di informare l'altro di cambio di residenza o del pernottamento, anche solo di un giorno, dei figli al di fuori del suo Comune di residenza, con indicazione del luogo di reperibilità.
pagina 3 di 5 In ogni caso, durante il periodo in cui i minori sono affidati alla loro cura e custodia, i genitori si impegnano a non sottoporre gli stessi ad eventi o abitudini di vita non consoni alla sua età.
4) Il Signor si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1 Per_1
e mediante il versamento mensile alla madre della somma complessiva di € Per_2
400,00 (quattrocento/00) ossia € 200,00 per ciascun figlio, entro il giorno 15 del mese, con bonifico sul c/c intestato alla Signora IBAN: IT20 Z 05034 Parte_1
66761 000000010697. La somma versata a titolo di concorso di mantenimento per i figli saranno annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT di svalutazione monetaria.
Inoltre, il sig. si farà carico del pagamento della quota mensile della mensa CP_1 della scuola materna per il minore per la somma di € 95,00 (novanta cine/00). Per_1
Relativamente alle spese straordinarie, i ricorrenti concordano che, fino alla data del 31 dicembre 2025, il sig. contribuirà al pagamento di detta quota nella misura del CP_1
70% e la sig.ra del 30%, salvo che non trovi da lavorare prima di detto Parte_2 termine: in tal caso le quote saranno come per legge al 50%. A partire dal 1 gennaio
2026 ciascun genitore contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie, debitamente documentate, che si renderanno necessarie, come da Protocollo del
Tribunale di Modena. I genitori ogni 10 del mese si trasmetteranno via mail o whatsapp gli importi e le pezze giustificative delle spese straordinarie del mese precedente, onde consentire gli opportuni conteggi.
5) L'assegno Unico sarà suddiviso al 50% per ciascun genitore.
6) Il conto corrente comune verrà chiuso e diviso al 50% quanto eventualmente restante a saldo, previa pagamento da parte del sig. del finanziamento intestato alla CP_1 sig.ra addebitato sull'anzidetto conto corrente, qualora non risultassero già Pt_1 estinti alla data di emissione del provvedimento di omologa.
7) Ciascuno resterà proprietario di quanto a sé intestato.
8) Le spese e i compensi dell'assistenza legale relativi alla procedura saranno compensati tra le parti, ciascuno facendosi carico del pagamento degli onorari concordati con il proprio difensore di fiducia.”
pagina 4 di 5 §
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 17/09/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Bolondi Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore nel procedimento R.G. 2338 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DINI FRANCESCO
e
, C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. LEONE ANTONELLA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 10/06/2025 e Parte_1
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora Controparte_1
interrotta, dalla quale sono nati i figli in data 29/12/2021 e in Per_1 Per_2
data 26/06/2023, riconosciuti da entrambi.
pagina 1 di 5 Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
“1) i figli minori e vengano affidati ad entrambi i genitori, in regime di Per_1 Per_2 affido condiviso, con residenza anagrafica e preferenziale presso la madre sig.ra Pt_1
, con la quale già convivono in NO SE (MO) via Antonio Vicini n.
[...]
27. Salve le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, che potranno essere prese anche separatamente, la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti e di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2) Salvi diversi accordi che potranno sempre liberamente intervenire tra le parti anche in relazione a circostanze contingenti e sempre nel rispetto delle specifiche esigenze dei minori (es. motivi di salute, scolastici, ecc.) e delle reciproche necessità organizzative e/o lavorative in particolare del padre occupato al lavoro tutti i sabati, i genitori così concordano i tempi di permanenza dei minori presso di loro:
- il padre, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze dei figli, potrà vederli ogni volta che lo vorrà;
- inoltre, il padre potrà tenerli con sé, a settimane alternate come segue:
• per : week end Per_1 alternati con il padre dal sabato mattina ore 10:00 fino al lunedì mattina che lo riaccompagnerà alla materna, nonché due pernottamenti durante la settimana
(indipendentemente se il week end sarà con la madre o con il padre), giorni da concordarsi, preferibilmente individuati nelle giornate di martedì e giovedì, ciò dall'uscita della scuola materna fino al giorno successivo che lo riaccompagnerà alla scuola materna;
• per : data la tenera Per_2 età, fino a quando non compirà 2 anni, resterà con il padre nei medesimi giorni in cui terrà anche comprensivo dei week end, ma senza pernottamento e, pertanto, verrà Per_1
pagina 2 di 5 riaccompagnata dalla madre dopo cena e, comunque, entro e non oltre le ore 21:00. Per i giorni durante la settimana, il padre o la nonna paterna andranno a prendere Per_2 presso la residenza della madre dopo l'uscita della scuola materna di , così da Per_1 poter pranzare assieme al fratellino. Le parti concordano che, se prima del Per_2 compimento di due anni, manifestasse la voglia di rimanere a dormire presso il padre, verrà assecondata in tal senso.
In relazione ai tempi di cui sopra, i genitori confermano il loro consenso a che - nelle relative giornate di competenza – possano provvedere i rispettivi famigliari (nonni e/o zii dei minori) alla custodia dei figli.
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i minori trascorreranno il giorno e la notte della Vigilia con un genitore e il giorno successivo dalle 10.00 e la notte di Natale con l'altro col quale, continuativamente, permarranno sino al pomeriggio del Capodanno ore 15.00 per poi trascorrere, con l'altro genitore, il periodo dalla sera del Capodanno sino al 6 gennaio. Per la figlia valgono sempre le medesime regolare circa il Per_2 pernottamento tenuto conto della tenera età e ciò fino al compimento di due anni, salva la volontà manifestata dalla medesima di permanere presso il padre;
- durante le vacanze pasquali: i minori trascorreranno 3 giorni consecutivi con il padre e
3 giorni consecutivi con la madre, decorrenti ad anni alterni dall'inizio delle vacanze scolastiche, onde consentire ai minori di trascorrere alternativamente Pasqua e Lunedì dell'Angelo con un genitore e con l'altro;
- durante le vacanze estive, tenuto conto della tenera età dei bambini, per la prima estate, potranno rimanere per una settimana anche consecutiva con entrambi i genitori, dal compimento dei 2 e 5 anni il periodo da trascorrere con i figli sarà di 10 giorni anche non consecutivi e dal compimento dei 3 e 6 anni anche per 14 giorni non consecutivi. Il periodo di vacanza dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo il padre deciderà negli anni dispari e la madre negli anni pari.
3) È fatto obbligo di ciascun genitore di informare l'altro di cambio di residenza o del pernottamento, anche solo di un giorno, dei figli al di fuori del suo Comune di residenza, con indicazione del luogo di reperibilità.
pagina 3 di 5 In ogni caso, durante il periodo in cui i minori sono affidati alla loro cura e custodia, i genitori si impegnano a non sottoporre gli stessi ad eventi o abitudini di vita non consoni alla sua età.
4) Il Signor si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1 Per_1
e mediante il versamento mensile alla madre della somma complessiva di € Per_2
400,00 (quattrocento/00) ossia € 200,00 per ciascun figlio, entro il giorno 15 del mese, con bonifico sul c/c intestato alla Signora IBAN: IT20 Z 05034 Parte_1
66761 000000010697. La somma versata a titolo di concorso di mantenimento per i figli saranno annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT di svalutazione monetaria.
Inoltre, il sig. si farà carico del pagamento della quota mensile della mensa CP_1 della scuola materna per il minore per la somma di € 95,00 (novanta cine/00). Per_1
Relativamente alle spese straordinarie, i ricorrenti concordano che, fino alla data del 31 dicembre 2025, il sig. contribuirà al pagamento di detta quota nella misura del CP_1
70% e la sig.ra del 30%, salvo che non trovi da lavorare prima di detto Parte_2 termine: in tal caso le quote saranno come per legge al 50%. A partire dal 1 gennaio
2026 ciascun genitore contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie, debitamente documentate, che si renderanno necessarie, come da Protocollo del
Tribunale di Modena. I genitori ogni 10 del mese si trasmetteranno via mail o whatsapp gli importi e le pezze giustificative delle spese straordinarie del mese precedente, onde consentire gli opportuni conteggi.
5) L'assegno Unico sarà suddiviso al 50% per ciascun genitore.
6) Il conto corrente comune verrà chiuso e diviso al 50% quanto eventualmente restante a saldo, previa pagamento da parte del sig. del finanziamento intestato alla CP_1 sig.ra addebitato sull'anzidetto conto corrente, qualora non risultassero già Pt_1 estinti alla data di emissione del provvedimento di omologa.
7) Ciascuno resterà proprietario di quanto a sé intestato.
8) Le spese e i compensi dell'assistenza legale relativi alla procedura saranno compensati tra le parti, ciascuno facendosi carico del pagamento degli onorari concordati con il proprio difensore di fiducia.”
pagina 4 di 5 §
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 17/09/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Bolondi Dott. Riccardo Di Pasquale
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