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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/06/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 430/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. IC MA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. OT NO giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 430/2020 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. AGOSTA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LU RE
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Per il P.M.: “visto”.
Per le parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 2.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. 1. I coniugi indicati in epigrafe contraevano matrimonio in Frascati il 25.9.1994 (trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio al n. 26 parte II serie B dell'anno 1994).
Dall'unione è nato un figlio, (n. 23.5.1996). Per_1
Con ricorso depositato il 27.1.2020 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi avanzando altresì ulteriori domande. Parte resistente si costituiva aderendo alla domanda di separazione e contestando nel resto il ricorso introduttivo, chiedendo altresì
l'addebito della separazione al marito.
Avanti al Presidente del Tribunale il tentativo di conciliazione aveva esito negativo. Il Presidente delegato, sentito il figlio maggiorenne delle parti, autorizzava quindi i coniugi a vivere separati e disponeva il passaggio alla fase istruttoria, ponendo a carico del padre, oltre al versamento mensile dell'importo di € 450,00 proveniente dal reddito dell'appartamento sito in Monte Porzio Catone alla
Via Alcide de Gasperi n.8, l'obbligo di versare per il mantenimento del figlio l'ulteriore Per_1 importo mensile di € 450,00, nonché il 50% delle spese straordinarie;
assegnava inoltre alla “il Pt_1
piano terra e la parte superiore della casa coniugale in Monte Porzio Catone, Via Alcide de Gasperi
n. 2, consentendo al di mantenere l'uso del piano seminterrato della casa per fini di attività CP_1 lavorativa”.
Avanti al G.I. nominato le parti si costituivano e integravano le rispettive difese. All'udienza del
10.2.2021, le parti chiedevano la pronuncia di sentenza parziale in ordine alla separazione e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza n. 504/2021 pubblicata in data 12.3.2021 questo Tribunale pronunciava sentenza non definitiva di separazione e rimetteva la causa in istruttoria con concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, venivano parzialmente ammesse le prove testimoniali nonché l'interrogatorio formale del resistente. A seguito dell'escussione dei testi ammessi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 2.12.2024, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione previo deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
2. Essendo già intervenuta sentenza sulla separazione dei coniugi, il Collegio è oggi chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande.
In primis, si rileva che parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione.
Al riguardo, giova rammentare che ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito la comprovata violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio costituisce presupposto necessario ma non sufficiente, in quanto il coniuge richiedente è pur sempre onerato di provare che una simile condotta
è stata altresì concretamente idonea a produrre l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale: deve cioè provare la sussistenza del rapporto di causalità tra l'inadempimento dei suddetti doveri ed una rottura della comunione di intenti e di sentimenti tale da rendere impossibile la continuazione della convivenza (v., ex multis, Cass. civ., 25843/2013; Cass. civ., 18074/2014), dovendosi pertanto escludere tale nesso qualora la crisi matrimoniale sia antecedente rispetto alla predetta violazione o sia comunque intervenuta semplicemente ad aggravare o a rendere definitiva una crisi già in atto (cfr. Cass. civ., 2059/2012; Cass. civ., e 9074/2011).
La ricorrente afferma che la crisi coniugale è stata determinata dal comportamento fedifrago del marito, il quale avrebbe avuto una relazione con tale signora conosciuta nel corso di una Per_2
tournèe e di cui si sarebbe invaghito con conseguente abbandono del tetto coniugale.
Al riguardo, deve essere ulteriormente ribadito che “ai fini dell'addebito della separazione,
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi
i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Facendo corretta applicazione dei principi dell'onere probatorio in materia, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass. civ., Sez. VI -
1 Ord., 23 giugno 2017, n. 15811).
Orbene, in sede di interrogatorio formale il resistente ha negato la relazione con la e, in Per_2
ogni caso, di essersi allontanato da casa a causa sua, allegando genericamente di voler evitare problemi con il figlio e di non andare d'accordo con la ex coniuge.
In sede testimoniale, sono stati escussi il figlio delle parti, , nonché la signora Per_1 Tes_1
e la sorella della ricorrente,
[...] Persona_3
Il teste ha dichiarato di sapere della relazione del padre con la in quanto Testimone_2 Per_2 la madre e la zia gli avrebbero mostrato delle fotografie e il padre gliene avrebbe parlato ma “mesi dopo”, e di non conoscere la data di inizio della stessa;
ha inoltre confermato che il padre ha lasciato la casa coniugale nel gennaio 2019 - circostanza, peraltro, non contestata da quest'ultimo. Più pregnante quanto dichiarato dalla teste la quale, in particolare, ha affermato Testimone_1 di aver assistito personalmente alla circostanza di cui al capitolo 3 della ricorrente (“vero che dopo la cena di Natale del dicembre 2018 il Sig. comunicava alla moglie di essersi innamorato CP_1 di una donna brasiliana”), precisando che per la fu “un fulmine a ciel sereno” e che “a Natale Pt_1
2018 ero fidanzata con il sig. e abbiamo trascorso il pranzo e la cena di Natale Testimone_2
insieme con la famiglia di;
preciso che quando il Sig. dichiarò della sua Per_1 Controparte_1 relazione con la il Sig. non presente sebbene fosse in casa”; la teste ha inoltre Per_2 Per_1 riferito, quanto al capitolo 4 della ricorrente (“Vero che in data 6 gennaio 2019 il Sig. CP_1 lasciava la casa coniugale;”), di ricordarsi che il se ne era andato di casa “dopo aver parlato CP_1 della relazione con la donna con il figlio”.
Da ultimo, la teste ha dichiarato che il resistente le avrebbe riferito “che la prima Persona_3 conoscenza con la si ebbe a maggio 2018, epoca anche dell'inizio della relazione”; ha Per_2 inoltre precisato che “prima della notizia della relazione con la donna brasiliana i due coniugi andavano d'accordo, tanto che stavano organizzando per il venticinquesimo anno di matrimonio”.
Orbene, dalle dichiarazioni dei testi escussi emerge incontrovertibilmente che la crisi coniugale sia stata determinata dalla relazione extra coniugale del resistente con la signora iniziata in Per_2
costanza del matrimonio. Le dichiarazioni del resistente sul punto sono, pertanto, inattendibili, e lo stesso non ha del resto fornito un valido supporto probatorio a quanto allegato (ossia l'anteriorità della crisi coniugale) - né la circostanza che lo stesso nel dicembre 2018 si sia trattenuto in Messico per serate private e che con lo stesso non vi fosse alcuna donna (cfr. le dichiarazioni del teste
) è dirimente sul punto. Testimone_3
Per tali ragioni, la domanda di addebito della ricorrente risulta fondata e deve essere accolta.
3. Quanto alle domande aventi contenuto economico, preliminarmente osserva il Tribunale che, nelle more, è stato introdotto il giudizio di divorzio RG n. 3736/2022, nell'ambito del quale il Presidente delegato ha adottato provvedimenti provvisori confermando i provvedimenti assunti in sede presidenziale nel presente giudizio.
Conseguentemente, il Tribunale è oggi chiamato a pronunciarsi limitatamente al periodo temporale intercorrente fra l'ordinanza presidenziale emessa nel presente giudizio e l'ordinanza presidenziale emessa nel giudizio R.G. n. 3736/2022. Infatti, l'ordinanza presidenziale emessa all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di divorzio, anche se di conferma delle statuizioni di cui alla separazione, sostituisce quelle statuizioni.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale, la stessa è quindi oggi disciplinata in via provvisoria dall'ordinanza emessa in sede di divorzio (cfr., sia pure con riferimento ai rapporti patrimoniali, Cass. civ. n. 21245/2010); risulta quindi venuto meno l'interesse delle parti alla relativa pronuncia del
Giudice della separazione, il quale non può adottare provvedimenti destinati ad operare per il futuro.
Inoltre, il provvedimento presidenziale emesso in sede di divorzio non si cumula con il titolo formato in sede di separazione, ma si sovrappone ad esso, sostituendolo, anche ove con lo stesso coincidente, in quanto autonomamente recettivo del medesimo, stante l''impossibilità logica e giuridica di coesistenza di due diversi regimi patrimoniali tra i coniugi in relazione al medesimo arco temporale, permanendo, però, senz'altro l'interesse alle suddette statuizioni limitatamente al lasso temporale sino alla data di adozione dell'ordinanza presidenziale in sede di divorzio (alla quale, infatti, il Giudice della separazione non può apportare modifiche), laddove una o entrambe le parti richiedano, come nel caso in esame, una diversa determinazione dell'importo degli assegni di mantenimento rispetto a quello stabilito in via provvisoria (cfr. Cass. civ. n. 21245/10; Cass. civ. n. 21718/10; Tribunale Roma sez. I, 30/06/2020, n.9261).
Ciò posto, si rileva che il figlio , oggi ventinovenne, secondo la ricorrente non è ancora Per_1
autosufficiente, mentre il resistente in sede di comparsa conclusionale ha riferito che lo stesso avrebbe
“da diverso tempo smesso di svolgere l'attività di cameriere per frequentare una scuola triennale che lo sta formando nel settore farmaceutico”.
Il ha rinunciato espressamente alla domanda di revoca del contributo al mantenimento CP_1 dichiarando a tale proposito di essere “ben felice di continuare a contribuire al suo mantenimento fino al termine di detto corso e sino al suo inserimento nel relativo e più soddisfacente settore lavorativo” e di volerlo mantenere in modalità diretta, previa revoca della assegnazione alla ex coniuge della casa coniugale.
Orbene, il Collegio prende atto che entrambe le parti concordano sul mancato raggiungimento della indipendenza economica del figlio – ad oggi e, pertanto, a maggior ragione all'epoca Per_1
dell'ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di divorzio;
peraltro, le esperienze lavorative di quest'ultimo erano già state prese in considerazione in sede di provvedimenti presidenziali (cfr.
l'ordinanza presidenziale “viceversa, almeno allo stato, il figlio della coppia non può ritenersi ancora economicamente autosufficiente, sia in considerazione del lavoro precario che svolge, sia per il modesto compenso annuale che percepisce”).
In punto di mantenimento di alla luce di quanto sopra deve dunque trovare integrale conferma Per_1
l'ordinanza presidenziale.
Non può invero essere accolta la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente.
La svolge attività di estetista presso la propria abitazione ed è proprietaria di due appartamenti Pt_1
siti in Roma, da cui trae reddito (cfr. il contratto di locazione depositato con un reddito da locazione annuo di € 5.400,00). Non ha depositato documentazione aggiornata né ha documentato i redditi derivanti dalla propria attività lavorativa.
Il è musicista e dai documenti in atti è emerso quanto segue: è proprietario della casa CP_1
coniugale sita in Monte Porzio Catone;
è inoltre titolare della quota di 1/6 della casa abitata dalla madre e di ½ di un terreno agricolo;
dalla dichiarazione dei redditi 2019 (per il 2018) emerge un reddito pari a circa € 43.000; al novembre 2021 risultava avere un portafoglio investimenti di circa €
343.000,00; percepisce inoltre una pensione di circa € 564,00 e risulta accertata in sede di visita medico legale una invalidità permanente del 43 %“per la perdita funzionale quasi totale del CP_2 pollice dx e per la perdita anatomica del medio dx”.
Tanto premesso, il coniuge richiedente risulta avere redditi propri ed, anzi, la situazione reddituale risulta non del tutto attendibile. Non sono emersi elementi da cui dedurre che i coniugi non siano entrambi economicamente autosufficienti, come già rilevato in sede presidenziale, né sulla base dalla documentazione depositata in maniera del tutto incompleta può essere valutata la sussistenza di una sperequazione fra le parti.
Quanto alle ulteriori domande della ricorrente (corresponsione del 50% del peculio), peraltro sfornite di supporto probatorio, le stesse sono inammissibili, essendo generalmente esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione, con le domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione stessa.
Considerata la reciproca soccombenza delle parti e la natura del giudizio, si ritiene congruo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
- addebita la separazione al resistente Controparte_1
- dichiara cessata la materia del contendere, nel presente giudizio di separazione, in merito alla assegnazione della casa familiare;
- dispone che a decorrere dal mese di luglio 2020 e sino all'ordinanza Controparte_1
presidenziale emessa nel giudizio di divorzio, oltre al versamento mensile dell'importo di €
450,00 proveniente dal reddito dell'appartamento sito in Monte Porzio Catone alla Via Alcide de Gasperi n.8, corrisponda alla madre per il mantenimento del figlio , l'ulteriore Per_1 importo mensile di € 450,00, nonché il 50% delle spese straordinarie;
- rigetta le ulteriori domande;
- compensa integralmente le spese di lite.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 18/06/2025.
Il giudice estensore Il presidente OT NO
IC MA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. IC MA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. OT NO giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 430/2020 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. AGOSTA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LU RE
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Per il P.M.: “visto”.
Per le parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 2.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. 1. I coniugi indicati in epigrafe contraevano matrimonio in Frascati il 25.9.1994 (trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio al n. 26 parte II serie B dell'anno 1994).
Dall'unione è nato un figlio, (n. 23.5.1996). Per_1
Con ricorso depositato il 27.1.2020 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi avanzando altresì ulteriori domande. Parte resistente si costituiva aderendo alla domanda di separazione e contestando nel resto il ricorso introduttivo, chiedendo altresì
l'addebito della separazione al marito.
Avanti al Presidente del Tribunale il tentativo di conciliazione aveva esito negativo. Il Presidente delegato, sentito il figlio maggiorenne delle parti, autorizzava quindi i coniugi a vivere separati e disponeva il passaggio alla fase istruttoria, ponendo a carico del padre, oltre al versamento mensile dell'importo di € 450,00 proveniente dal reddito dell'appartamento sito in Monte Porzio Catone alla
Via Alcide de Gasperi n.8, l'obbligo di versare per il mantenimento del figlio l'ulteriore Per_1 importo mensile di € 450,00, nonché il 50% delle spese straordinarie;
assegnava inoltre alla “il Pt_1
piano terra e la parte superiore della casa coniugale in Monte Porzio Catone, Via Alcide de Gasperi
n. 2, consentendo al di mantenere l'uso del piano seminterrato della casa per fini di attività CP_1 lavorativa”.
Avanti al G.I. nominato le parti si costituivano e integravano le rispettive difese. All'udienza del
10.2.2021, le parti chiedevano la pronuncia di sentenza parziale in ordine alla separazione e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza n. 504/2021 pubblicata in data 12.3.2021 questo Tribunale pronunciava sentenza non definitiva di separazione e rimetteva la causa in istruttoria con concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, venivano parzialmente ammesse le prove testimoniali nonché l'interrogatorio formale del resistente. A seguito dell'escussione dei testi ammessi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 2.12.2024, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione previo deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
2. Essendo già intervenuta sentenza sulla separazione dei coniugi, il Collegio è oggi chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande.
In primis, si rileva che parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione.
Al riguardo, giova rammentare che ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito la comprovata violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio costituisce presupposto necessario ma non sufficiente, in quanto il coniuge richiedente è pur sempre onerato di provare che una simile condotta
è stata altresì concretamente idonea a produrre l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale: deve cioè provare la sussistenza del rapporto di causalità tra l'inadempimento dei suddetti doveri ed una rottura della comunione di intenti e di sentimenti tale da rendere impossibile la continuazione della convivenza (v., ex multis, Cass. civ., 25843/2013; Cass. civ., 18074/2014), dovendosi pertanto escludere tale nesso qualora la crisi matrimoniale sia antecedente rispetto alla predetta violazione o sia comunque intervenuta semplicemente ad aggravare o a rendere definitiva una crisi già in atto (cfr. Cass. civ., 2059/2012; Cass. civ., e 9074/2011).
La ricorrente afferma che la crisi coniugale è stata determinata dal comportamento fedifrago del marito, il quale avrebbe avuto una relazione con tale signora conosciuta nel corso di una Per_2
tournèe e di cui si sarebbe invaghito con conseguente abbandono del tetto coniugale.
Al riguardo, deve essere ulteriormente ribadito che “ai fini dell'addebito della separazione,
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi
i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Facendo corretta applicazione dei principi dell'onere probatorio in materia, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass. civ., Sez. VI -
1 Ord., 23 giugno 2017, n. 15811).
Orbene, in sede di interrogatorio formale il resistente ha negato la relazione con la e, in Per_2
ogni caso, di essersi allontanato da casa a causa sua, allegando genericamente di voler evitare problemi con il figlio e di non andare d'accordo con la ex coniuge.
In sede testimoniale, sono stati escussi il figlio delle parti, , nonché la signora Per_1 Tes_1
e la sorella della ricorrente,
[...] Persona_3
Il teste ha dichiarato di sapere della relazione del padre con la in quanto Testimone_2 Per_2 la madre e la zia gli avrebbero mostrato delle fotografie e il padre gliene avrebbe parlato ma “mesi dopo”, e di non conoscere la data di inizio della stessa;
ha inoltre confermato che il padre ha lasciato la casa coniugale nel gennaio 2019 - circostanza, peraltro, non contestata da quest'ultimo. Più pregnante quanto dichiarato dalla teste la quale, in particolare, ha affermato Testimone_1 di aver assistito personalmente alla circostanza di cui al capitolo 3 della ricorrente (“vero che dopo la cena di Natale del dicembre 2018 il Sig. comunicava alla moglie di essersi innamorato CP_1 di una donna brasiliana”), precisando che per la fu “un fulmine a ciel sereno” e che “a Natale Pt_1
2018 ero fidanzata con il sig. e abbiamo trascorso il pranzo e la cena di Natale Testimone_2
insieme con la famiglia di;
preciso che quando il Sig. dichiarò della sua Per_1 Controparte_1 relazione con la il Sig. non presente sebbene fosse in casa”; la teste ha inoltre Per_2 Per_1 riferito, quanto al capitolo 4 della ricorrente (“Vero che in data 6 gennaio 2019 il Sig. CP_1 lasciava la casa coniugale;”), di ricordarsi che il se ne era andato di casa “dopo aver parlato CP_1 della relazione con la donna con il figlio”.
Da ultimo, la teste ha dichiarato che il resistente le avrebbe riferito “che la prima Persona_3 conoscenza con la si ebbe a maggio 2018, epoca anche dell'inizio della relazione”; ha Per_2 inoltre precisato che “prima della notizia della relazione con la donna brasiliana i due coniugi andavano d'accordo, tanto che stavano organizzando per il venticinquesimo anno di matrimonio”.
Orbene, dalle dichiarazioni dei testi escussi emerge incontrovertibilmente che la crisi coniugale sia stata determinata dalla relazione extra coniugale del resistente con la signora iniziata in Per_2
costanza del matrimonio. Le dichiarazioni del resistente sul punto sono, pertanto, inattendibili, e lo stesso non ha del resto fornito un valido supporto probatorio a quanto allegato (ossia l'anteriorità della crisi coniugale) - né la circostanza che lo stesso nel dicembre 2018 si sia trattenuto in Messico per serate private e che con lo stesso non vi fosse alcuna donna (cfr. le dichiarazioni del teste
) è dirimente sul punto. Testimone_3
Per tali ragioni, la domanda di addebito della ricorrente risulta fondata e deve essere accolta.
3. Quanto alle domande aventi contenuto economico, preliminarmente osserva il Tribunale che, nelle more, è stato introdotto il giudizio di divorzio RG n. 3736/2022, nell'ambito del quale il Presidente delegato ha adottato provvedimenti provvisori confermando i provvedimenti assunti in sede presidenziale nel presente giudizio.
Conseguentemente, il Tribunale è oggi chiamato a pronunciarsi limitatamente al periodo temporale intercorrente fra l'ordinanza presidenziale emessa nel presente giudizio e l'ordinanza presidenziale emessa nel giudizio R.G. n. 3736/2022. Infatti, l'ordinanza presidenziale emessa all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di divorzio, anche se di conferma delle statuizioni di cui alla separazione, sostituisce quelle statuizioni.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale, la stessa è quindi oggi disciplinata in via provvisoria dall'ordinanza emessa in sede di divorzio (cfr., sia pure con riferimento ai rapporti patrimoniali, Cass. civ. n. 21245/2010); risulta quindi venuto meno l'interesse delle parti alla relativa pronuncia del
Giudice della separazione, il quale non può adottare provvedimenti destinati ad operare per il futuro.
Inoltre, il provvedimento presidenziale emesso in sede di divorzio non si cumula con il titolo formato in sede di separazione, ma si sovrappone ad esso, sostituendolo, anche ove con lo stesso coincidente, in quanto autonomamente recettivo del medesimo, stante l''impossibilità logica e giuridica di coesistenza di due diversi regimi patrimoniali tra i coniugi in relazione al medesimo arco temporale, permanendo, però, senz'altro l'interesse alle suddette statuizioni limitatamente al lasso temporale sino alla data di adozione dell'ordinanza presidenziale in sede di divorzio (alla quale, infatti, il Giudice della separazione non può apportare modifiche), laddove una o entrambe le parti richiedano, come nel caso in esame, una diversa determinazione dell'importo degli assegni di mantenimento rispetto a quello stabilito in via provvisoria (cfr. Cass. civ. n. 21245/10; Cass. civ. n. 21718/10; Tribunale Roma sez. I, 30/06/2020, n.9261).
Ciò posto, si rileva che il figlio , oggi ventinovenne, secondo la ricorrente non è ancora Per_1
autosufficiente, mentre il resistente in sede di comparsa conclusionale ha riferito che lo stesso avrebbe
“da diverso tempo smesso di svolgere l'attività di cameriere per frequentare una scuola triennale che lo sta formando nel settore farmaceutico”.
Il ha rinunciato espressamente alla domanda di revoca del contributo al mantenimento CP_1 dichiarando a tale proposito di essere “ben felice di continuare a contribuire al suo mantenimento fino al termine di detto corso e sino al suo inserimento nel relativo e più soddisfacente settore lavorativo” e di volerlo mantenere in modalità diretta, previa revoca della assegnazione alla ex coniuge della casa coniugale.
Orbene, il Collegio prende atto che entrambe le parti concordano sul mancato raggiungimento della indipendenza economica del figlio – ad oggi e, pertanto, a maggior ragione all'epoca Per_1
dell'ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di divorzio;
peraltro, le esperienze lavorative di quest'ultimo erano già state prese in considerazione in sede di provvedimenti presidenziali (cfr.
l'ordinanza presidenziale “viceversa, almeno allo stato, il figlio della coppia non può ritenersi ancora economicamente autosufficiente, sia in considerazione del lavoro precario che svolge, sia per il modesto compenso annuale che percepisce”).
In punto di mantenimento di alla luce di quanto sopra deve dunque trovare integrale conferma Per_1
l'ordinanza presidenziale.
Non può invero essere accolta la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente.
La svolge attività di estetista presso la propria abitazione ed è proprietaria di due appartamenti Pt_1
siti in Roma, da cui trae reddito (cfr. il contratto di locazione depositato con un reddito da locazione annuo di € 5.400,00). Non ha depositato documentazione aggiornata né ha documentato i redditi derivanti dalla propria attività lavorativa.
Il è musicista e dai documenti in atti è emerso quanto segue: è proprietario della casa CP_1
coniugale sita in Monte Porzio Catone;
è inoltre titolare della quota di 1/6 della casa abitata dalla madre e di ½ di un terreno agricolo;
dalla dichiarazione dei redditi 2019 (per il 2018) emerge un reddito pari a circa € 43.000; al novembre 2021 risultava avere un portafoglio investimenti di circa €
343.000,00; percepisce inoltre una pensione di circa € 564,00 e risulta accertata in sede di visita medico legale una invalidità permanente del 43 %“per la perdita funzionale quasi totale del CP_2 pollice dx e per la perdita anatomica del medio dx”.
Tanto premesso, il coniuge richiedente risulta avere redditi propri ed, anzi, la situazione reddituale risulta non del tutto attendibile. Non sono emersi elementi da cui dedurre che i coniugi non siano entrambi economicamente autosufficienti, come già rilevato in sede presidenziale, né sulla base dalla documentazione depositata in maniera del tutto incompleta può essere valutata la sussistenza di una sperequazione fra le parti.
Quanto alle ulteriori domande della ricorrente (corresponsione del 50% del peculio), peraltro sfornite di supporto probatorio, le stesse sono inammissibili, essendo generalmente esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione, con le domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione stessa.
Considerata la reciproca soccombenza delle parti e la natura del giudizio, si ritiene congruo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
- addebita la separazione al resistente Controparte_1
- dichiara cessata la materia del contendere, nel presente giudizio di separazione, in merito alla assegnazione della casa familiare;
- dispone che a decorrere dal mese di luglio 2020 e sino all'ordinanza Controparte_1
presidenziale emessa nel giudizio di divorzio, oltre al versamento mensile dell'importo di €
450,00 proveniente dal reddito dell'appartamento sito in Monte Porzio Catone alla Via Alcide de Gasperi n.8, corrisponda alla madre per il mantenimento del figlio , l'ulteriore Per_1 importo mensile di € 450,00, nonché il 50% delle spese straordinarie;
- rigetta le ulteriori domande;
- compensa integralmente le spese di lite.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 18/06/2025.
Il giudice estensore Il presidente OT NO
IC MA