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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/04/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 571/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 571/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLI PAOLO e Controparte_1 C.F._1 dell'avv. LUNGHINI BARBARA ( ) MERO DOMICILIATARIO VIA C.F._2
CESARE BATTISTI N. 2 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in C/O AVV. BARBARA LUNGHINI VIA CESARE BATTISTI 2 BOLOGNA presso il difensore avv. COLI PAOLO;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLI PAOLO e dell'avv. CP_2 C.F._3
LUNGHINI BARBARA ( ) MERO DOMICILIATARIO VIA CESARE C.F._2
BATTISTI N. 2 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in C/O AVV. BARBARA LUNGHINI VIA CESARE BATTISTI 2 BOLOGNA presso il difensore avv. COLI PAOLO
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZA FEDERICO, Controparte_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA V.M.HUGO 31 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. POZZA FEDERICO
APPELLATO
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva del Tribunale di Reggio Emilia n. 216/2023, pubblicata il 16 febbraio 2023
Conclusioni
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni depositate il 14/11/2024
Per parte appellata: come da note di precisazione delle conclusioni depositate il 15/11/2024
pagina 1 di 12
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Susanna Zavaglia;
lette le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.10.2021 e hanno Controparte_1 CP_2
convenuto in giudizio il , proponendo opposizione, ex art. 615 comma 1, c.p.c., Controparte_3 all'atto di precetto recante l'intimazione al pagamento, in via solidale, della complessiva somma di €.
6.872.544,91 oltre interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria, somma così quantificata sulla base di una sentenza di condanna al risarcimento di danno erariale pronunciata dalla
Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti (sentenza n. 19/2020/R pronunciata il 12 febbraio 2020), confermata in appello dalla Sezione Giurisdizionale Centrale (sentenza n. 197/2021 pronunciata il 21 maggio 2021), non definitiva, stante la pendenza di ricorso per cassazione.
A supporto delle proprie domande, gli attori hanno evidenziato come il credito precettato fosse privo dei requisiti di certezza, esigibilità e liquidità, avendo disposto la sentenza di condanna in grado di appello pronunciata dalla Corte dei Conti, che in sede esecutiva si dovesse tenere conto degli importi incamerati dal allegando: _3
- che tale sentenza stabilisce che l'importo, per il quale è pronunciata la condanna, "può e deve tenere conto, in sede di esecuzione, di eventuali importi incamerati dall'ente danneggiato, a scomputo del danno considerato dalla condanna";
- che “la somma "lorda", riportata in sentenza, deve essere ridotta/epurata dei cospicui importi già ricevuti dall'Ente (il Comune di ) ipoteticamente danneggiato. Tanto è vero che la sentenza, _3
in via meramente esemplificativa ma non complessiva né esaustiva, si limita a citare tra i vari crediti da scomputare dalla somma "lorda", ad esempio il credito IVA. A pagina 67 della sentenza appunto i
Giudici Contabili rilevano che tra le varie voci di credito da scomputare vi è anche il credito IVA per euro 858.981,00. Tali somme non possono divenire oggetto di pretesa creditoria nei confronti degli attuali opponenti”;
- che esistono atti ufficiali del Comune (i verbali del Consiglio Comunale del 27/11/20) nei quali è dato atto dell'esistenza di attivi di cassa per oltre euro 600.000,00, e di crediti fiscali;
- che “I Giudici Contabili, per sottolineare che la somma esposta nella sentenza non può costituire il montante di debito liquido certo ed esigibile verso gli indicati responsabili, ben precisano (pagina 68
pagina 2 di 12 sentenza) che il Comune Creditore è tenuto - in fase di esecuzione - alla verifica della disciplina ex art degli art. 212-216 c.g.c. anche a seguito di scambio di informazioni con il Pubblico Ministero che potrà impartire apposite istruzioni ex art 214 comma VI c.g.c. È dunque evidente che la somma esposta in sentenza non è né liquida, né certa, né esigibile”;
- che “Significativamente la sentenza precisa che la quantificazione (del danno e quindi del preteso credito) deve essere ridotta. Ridotta in ragione della "relazione di stima del valore dell'attivo fallimentare della società En.cor. srl" in raffronto con lo stato passivo del fallimento. In maniera comunque tale che l'esborso monetario rispetto al valore patrimoniale di un cespite societario ceduto dal deve tenere conto del fatto che il comune aveva inizialmente ceduto tale cespite ma poi _3 aveva riacquistato in parte tali cespiti immobiliari ed aziendali”;
- che “La sentenza (pagina 67) considera la vicenda fallimentare di En.cor. e rileva che il Curatore fallimentare di En.cor. dovrà esercitare l'azione di responsabilità (azione già autorizzata dal Giudice
Delegato) nei confronti degli ex amministratori, degli ex sindaci della fallita e dell'assuntore. In maniera comunque tale che - anche per tale titolo specifico - la quantificazione di danno "generale" espressa e riportata nel precetto non può costituire la quantificazione finale del credito azionabile. Ed anche tali somme dovranno essere decontate”;
- che “La sentenza (pagina 68) ben precisa che per definire l'ammontare debitorio verso il Comune di rilievo per la pozione Pellegrini - lotti, occorre tenere conto dei crediti maturati ed incassati dal medesimo ed occorre tenere conto della rivalutazione degli immobili e delle attività aziendali _3 incamerate dal medesimo”: in particolare, “con il finanziamento bancario En.cor. ha realizzato _3
14 impianti che producono (anche attualmente) energici da fonti rinnovabili e sono sfruttabili da parte del con indubbio beneficio sia in termini di entrate certe che di minor spesa anche ai fini _3 dell'efficientamento energetico”;
- che quindi “La somma esposta a preteso debito degli opponenti e lotti, non costituisce la CP_1
somma finale di debito ma semplicemente costituisce la base di calcolo per definire con il deconto delle varie ragioni di riduzione del debito, il credito finale vantato dal Con l'ulteriore conseguenza _3
che fintanto che tali operazioni di deconto non siano definite la pretesa creditoria non è certa e non è esigibile. La sentenza espressamente onera il di riquantificare la pretesa di pagamento - _3
decurtando le varie somme a deconto - nella fase di esecuzione della sentenza medesima
(espressamente pagina 68 sentenza) ed ancora (pagina 78 sentenza) tenendo comunque conto delle vicende successive o sopravvenute derivanti dai rapporti di debito/credito relative al compendio dei beni afferenti il fallimento En.cor.”;
pagina 3 di 12 - che non avendo ancora il “adempiuto all'onere di riquantificazione e precisazione del credito, _3
la pretesa di pagamento non è azionabile nei termini precettati. Si osservi che manca un atto di precisazione del credito integrativo del preteso titolo legittimante”;
- che in conclusione l'ammontare del debito non è determinato e nemmeno determinabile: la sentenza
“rimanda ad una serie di operazioni di quantificazione e detrazione che comunque non sono determinate o determinabili dal contenuto dell'atto. Facile è rilevare che non basta una semplice operazione aritmetica per liquidare il preteso credito. La stessa sentenza richiama infatti (e rimanda) ad una serie di necessarie verifiche documentali da eseguire anche in via extra processuale anche con lo scambio di informazioni con il Pubblico Ministero ex art 214 comma VI cgc (espressamente pagina 68 sentenza Corte Dei Conti) e comunque con la verifica di documenti e dati che non sono immediatamente accessibili”.
Sulla base della narrativa che precede, gli attori hanno dunque formulato le seguenti conclusioni:
“Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via immediata ed assolutamente preliminare Dichiarare la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo ex art 615 cpc per i motivi di cui sopra in punto di fumus boni Juris e periculum in mora. Nel merito
ACCERTATO che in ragione della sentenza Corte dei Conti sezione I giurisdizionale Centrale
d'Appello col numero 197/2021 in data 18/3/21 depositata il 24/5/21 (allega doc. n. 1) gli opponenti e non sono tenuti a pagare la somma di capitale euro 6.864.008,85 oltre Controparte_1 Parte_1
le successive somme precettate DICHIARARE l'illegittimità la nullità l'inefficacia dell'atto di precetto di data 17 settembre 21 notificato dal DICHIARARE l'inesistenza in capo al Controparte_3
ereditare precettante del diritto di procedere in executivis nei confronti di Controparte_3
e come da atto di precetto di data 17 settembre 2021 per inesistenza e/o Controparte_1 CP_2
inefficacia del titolo esecutivo.
[... Conseguentemente DICHIARARE improcedibile l'azione esecutiva minacciata da _3
con l'atto di precetto notificata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. _3
Stante la formulazione da parte degli attori di istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, comma I, c.p.c., è aperto un sub-procedimento nel quale si è difeso il _3
convenuto. Con ordinanza del 10.12.2021 il Giudice adito, ritenuto insussistente il requisito del fumus boni iuris, ha rigettato l'istanza.
Avverso tale provvedimento di rigetto è stato proposto dagli attori reclamo al Collegio, rigettato dal
Tribunale con ordinanza del 4/3/2022.
Con comparsa del 5/01/2022 il si è costituito nel giudizio di merito, instando per Controparte_3 il rigetto dell'opposizione, sul presupposto che il titolo portato dalla sentenza n. 197/21 della Corte dei pagina 4 di 12 Conti sezione I giurisdizionale d'appello rappresentasse un credito certo, liquido ed esigibile In particolare, l'Ente convenuto ha evidenziato come fosse inequivoca la quantificazione del danno operata sia da parte della Corte dei Conti che dalla Sezione I Giurisdizionale Centrale d'Appello, rilevando inoltre come:
- alcun rilievo potessero avere fatti impeditivi, modificativi o estintivi del rapporto consacrato nel provvedimento costituente il titolo, atteso che è solo alla verificazione dei medesimi che è consentito al debitore di azionare – laddove subisse nel concreto un pregiudizio – il rimedio dell'opposizione al precetto o all'esecuzione;
- allo stato non fossero in ogni caso sussistenti fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito consacrato nel titolo, atteso che il supposto credito iva (elemento richiamato dagli attori come evento potenzialmente modificativo) non risultava ancora essere stato incassato da parte del _3
;
[...]
- risultassero regolarmente espletate le verifiche documentali e in particolare lo scambio di informazioni con il Pubblico Ministero ex art. 214 comma VI c.g.c. previsto a pag. 68 della sentenza d'appello della Corte dei Conti.
*
Con sentenza n. 216/2023 pubblicata il 16 febbraio 2023, il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato le domande formulate dagli attori, condannandoli al pagamento in favore della controparte delle spese di lite.
Il Tribunale ha ribadito quanto già evidenziato in sede di sub-procedimento cautelare, e segnatamente che il credito azionato doveva ritenersi certo, liquido ed esigibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 474 c.p.c., tenuto conto che:
- dalla parte motivazionale della sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale
Regionale per l'Emilia Romagna, risultava che nella quantificazione del danno il Collegio avesse tenuto conto del valore degli assets del fallimento En.Cor., quantificati sulla base di una relazione di stima (pag. 36);
- detta quantificazione era stata integralmente confermata in sede di appello nella sentenza n.
197/2021 della Corte dei Conti, Sezione I Giurisdizionale Centrale d'Appello, di talchè nessun dubbio poteva esserci in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito consacrato nel titolo esecutivo su cui si fonda il precetto opposto;
- eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi successivamente alla formazione del titolo, sono inidonei a privare il credito dei predetti requisiti, atteso che, ove essi si pagina 5 di 12 verificassero e il creditore non li scomputasse dalle proprie richieste di pagamento, ciò potrebbe farsi valere in sede di opposizione al precetto o all'esecuzione;
- nel caso di specie, tali fatti non risultavano essersi verificati, non avendo il di _3
ancora incassato il credito iva in relazione al quale risultava formulata una richiesta _3 di rimborso all'Agenzia delle Entrate (doc. 5 in allegato alla comparsa di costituzione).
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e per i seguenti motivi: Controparte_1 CP_2
1) Primo motivo di appello. Violazione di legge. Violazione dell'articolo 474 comma 1 c.p.c..
Erronea attribuzione della qualità di titolo esecutivo ad una sentenza portante un credito non certo, non liquido, non esigibile. Errore sui presupposti di fatto. Omessa considerazione di elementi e prove documentali presenti in atti. Errata considerazione della scansione diacronica degli atti. Erroneità della decisione assunta dal Tribunale. difetto nel procedimento logico decisionale. Si dolgono gli attori che il Tribunale abbia obliato il fatto, testualmente rilevabile dalla motivazione della sentenza, che la Sezione Centrale d'Appello della Corte dei Conti ha rinviato ad altra sede giurisdizionale (segnatamente, al Giudice ordinario nel ruolo del Giudice dell'Esecuzione) la quantificazione dell'incidenza di fatti verificatisi anteriormente alla sua pronuncia e puntualmente dedotti nella loro rilevanza avanti la medesima Corte dei Conti (e ciò si evincerebbe dalle pagine 67 e 68 della sentenza della Sezione Centrale d'Appello);
2) Secondo motivo di appello. Violazione di legge. Violazione dell'articolo 474 comma 1
c.p.c.. Erronea attribuzione della qualità di titolo esecutivo ad una sentenza portante un credito non certo, non liquido, non esigibile. Errore sui presupposti di fatto. Omessa considerazione di elementi e prove documentali presenti in atti. Errata considerazione della successione diacronica degli atti. Erroneità della decisione assunta dal Tribunale.
Ribadiscono gli appellanti l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice, già esplicitato nel primo motivo di appello, rilevando come la Corte dei Conti non abbia accertato l'attivo fallimentare della società En.Cor. (da detrarre dal danno come quantificato) nella sua effettiva consistenza, demandando tale accertamento ad altro organo giurisdizionale.
Chiedono pertanto che sia accertato che “contrariamente a quanto affermato dal Tribunale:
(i) degli incassi e utilità percepiti dal non vi è stato alcun Controparte_3
accertamento; (ii) di detti incassi e utilità non si è tenuto conto in sede di liquidazione, se non per rinviarne la determinazione ad un diverso e successivo giudizio;
(iii) il credito indicato in sentenza non è né certo, né liquido, né esigibile, ma è stato determinato in misura provvisoria”.
pagina 6 di 12 3) Terzo motivo di appello. Le spese di giudizio. Sostengono gli appellanti che le spese, sulla base del principio della soccombenza, debbano essere poste a carico del _3
per entrambi i gradi di giudizio.
[...]
L'appellante ha quindi così precisato le proprie conclusioni:
“Contrariis rejectis, in accoglimento del proposto appello e in riforma dell'impugnata sentenza n.
216/2023 pronunciata in data 14 febbraio 2023 dal Tribunale di Reggio Emilia - Seconda Sezione
Civile, pubblicata in data 16 febbraio 2023, nella causa civile n. 4369/2021 R.G. di cui in atto, voglia
l'Eccellentissima Corte d'Appello accogliere le seguenti domande, per le ragioni tutte di cui in narrativa:
1. accertato che in ragione della sentenza Corte dei Conti sezione I giurisdizionale Centrale
d'Appello nr. 197/2021 in data 18 marzo 2021 depositata il 24 maggio 2021 gli opponenti
[...]
e non sono tenuti a pagare la somma capitale di euro 6.864.008,85 oltre le CP_1 CP_2
successive somme precettate;
2. dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia dell'atto di precetto in data 17 settembre 2021 notificato dal;
3. dichiarare l'inesistenza in capo al Controparte_3
creditore precettante del diritto di procedere in executivis nei confronti di Controparte_3
e come da atto di precetto di data 17 settembre 2021 per inesistenza Controparte_1 CP_2
e/o inefficacia del titolo esecutivo;
4. conseguentemente dichiarare improcedibile l'azione esecutiva minacciata dal con l'atto di precetto notificato”. Controparte_3
Si è costituito l'Ente appellato, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Alla prima udienza del 31.10.2023 è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., con concessione dei termini massimi di legge per le conclusionali e le repliche.
Con la nota di precisazione delle conclusioni del 14/11/2024 gli appellanti hanno prodotto l'ordinanza n. 2290/2024 pronunciata dalle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione nel ricorso proposto da e avverso la sentenza n. 197/2021 pronunciata il 21 maggio Controparte_1 CP_2
2021 dalla Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, con la quale l'impugnazione è stata rigettata.
Parte appellata ha invece dato atto di avere, nelle more di questo giudizio, ricevuto il pagamento da parte di Agenzia Entrate del credito iva vantato dal per € 866.724,21. Parte_2
All'udienza dell'11 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
pagina 7 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo e il secondo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto con essi gli appellanti fanno valere la medesima doglianza sulla carenza della natura di titolo esecutivo in capo alla sentenza della Corte dei Conti (sentenza n. 19/2020/R pronunciata il 12 febbraio 2020 dalla Sezione
Giurisdizionale Regionale) portante la condanna dei predetti al pagamento in favore del _3
, a titolo risarcitorio, della complessiva somma di €. 6.872.544,91, oltre interessi legali
[...]
maturati e maturandi e rivalutazione monetaria. Lamentano in particolare gli appellanti che la sentenza impugnata non abbia compreso la circostanza che la Sezione Centrale di Appello della Corte dei Conti, negando sul punto la propria giurisdizione, avrebbe demandato ad altro giudice la determinazione del danno, con particolare riguardo alla “quantificazione dell'incidenza di fatti verificatisi anteriormente alla sua pronuncia e puntualmente dedotti nella loro rilevanza avanti la medesima Corte”. Da ciò deriverebbe la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito il cui pagamento è stato intimato col precetto opposto.
L'assunto non ha pregio: premesso che, come rilevato dal convenuto, l'atto di appello _3
contiene argomentazioni nuove a sostegno della tesi degli appellanti sulla mancanza di qualità di titolo esecutivo in capo alla sentenza del giudice contabile (avendo sempre affermato, nel procedimento di primo grado, che essa derivasse da fatti estintivi e modificativi della situazione creditoria intervenuti successivamente alla predetta pronuncia), esse sono comunque inidonee a supportarne la fondatezza.
Invero, come più volte rilevato anche nel giudizio di primo grado, la sentenza n. 19/2020, la Corte dei
Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Emilia Romagna, integralmente confermata dal giudice di secondo grado e oggi, come rilevato in fatto, passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione presentato dagli odierni appellanti (cfr. ordinanza depositata delle Sezioni Unite della
Suprema Corte in data 24 ottobre 2023 nel giudizio Numero registro generale 30864/2021), li ha condannati, in solido tra loro, a pagare, in favore del , la somma di euro Controparte_3
6.864.008,85. Dalla motivazione di entrambe le pronunce del giudice contabile emerge con chiarezza che la Corte ha operato una precisa quantificazione del danno erariale cagionato all'Ente, considerando a scomputo del debito tutti gli importi o utilità ricevuti dal prima dell'emissione della sentenza _3
di condanna (di cui gli odierni appellanti avevano già lamentato la mancata valutazione in sede di appello avverso la sentenza di primo grado), tra cui segnatamente il valore degli assets del fallimento
En.Cor., quantificato sulla base della relazione di stima redatta dal dott. su incarico del Persona_1
(da cui la Sezione Centrale d'Appello ha ritenuto di non doversi discostare, sulla base di _3
motivazione non sindacabile in questa sede).
pagina 8 di 12 La Sezione Centrale d'Appello ha in particolare rilevato che “la quantificazione del danno appare quindi correttamente compiuta dal Giudice di primo grado, con esternazione dei criteri adottati e con
l'indicazione delle riduzioni da apportare al danno inizialmente contestato” (pag. 68 sentenza II grado
– doc. 2), ben evidenziando, in ordine al motivo di appello relativo alla asserita “mancata considerazione di possibili ragioni di credito derivanti dai rapporti tra e compendio dei beni _3 afferenti al Fallimento della En.Cor., tra cui, in particolare, il gettito derivante da crediti Iva”, che “È evidente, sul punto, che l'importo per cui è pronunciata la condanna può e deve tener conto, in sede di esecuzione, di eventuali importi incamerati dall'ente danneggiato, a scomputo del danno considerato dalla condanna” (pag. 67 sentenza II grado). Concetto, questo, ribadito anche con riferimento al valore dell'attivo fallimentare, in relazione al quale è evidenziato che la relativa valutazione è soggetta “a variazioni nel tempo, per effetto di crediti maturati e incassati, di rivalutazioni di immobili e di attività aziendali, che, come tali, possono avere un limitato e successivo effetto soltanto nella fase di esecuzione della sentenza di condanna” (pag. 68 sentenza II grado).
Con riguardo a tale ultima statuizione, da cui gli appellanti pretendono di cogliere un'abdicazione della propria giurisdizione da parte della Corte dei Conti, con rimando a diverso giudice per la determinazione del danno, si osserva che la Sezione Centrale d'Appello ha più volte esplicitato nella pronuncia come dette possibili variazioni non siano suscettibili di confutare la correttezza della valutazione del danno operata dal primo giudice, potendo rilevare solamente nella fase esecutiva della sentenza.
Del pari rilevanza nella sede esecutiva è stata attribuita dal giudice contabile all'eventuale gettito derivante al da crediti IVA, che all'epoca della pronuncia di secondo grado risultavano essere _3 stati oggetto di domanda di rimborso (per un importo di circa 800.000 €.) non ancora evasa dall'Agenzia delle Entrate. D'altro canto, l'ovvia necessità di tener conto dei pagamenti successivi la statuizione di condanna in sede esecutiva, secondo con i principi generali in materia, richiamati anche nella sentenza qui impugnata, non inficia di certo il requisito di liquidità del credito con essa accertato.
Come osservato dal Tribunale di Reggio Emilia anche in sede di reclamo avverso il provvedimento che aveva negato la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, infatti, “a seguito di qualunque sentenza di condanna ed alla stregua dei pacifici principi generali, eventuali pagamenti ricevuti dal beneficiario dopo la sentenza, debbono essere scomputati dal credito azionato in sede esecutiva”. Quindi, l'astratta possibilità che si verifichino, successivamente alla formazione del titolo, fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito non comporta, per ciò solo, che lo stesso sia privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Pertanto, è da escludere che si possa negare l'efficacia esecutiva del titolo azionato in ragione della mera possibilità che si verifichino, successivamente alla sua formazione, fatti pagina 9 di 12 impeditivi, modificativi o estintivi del rapporto consacrato nel provvedimento costituente titolo, atteso che, ove detti fatti si verificassero e il creditore non li scomputasse dalle proprie richieste di pagamento, ciò potrebbe farsi valere in sede di opposizione al precetto o all'esecuzione.
Che la quantificazione del danno sia stata effettuata dalla Corte dei Conti senza alcun rimando ad altri organi giudiziari trova integrale conferma nella richiamata ordinanza della Suprema Corte, pronunciata nelle more di questo giudizio, su ricorso degli odierni appellanti avverso la sentenza della Sezione
Centrale d'Appello della Corte dei Conti: con riguardo ai motivi di ricorso diretti a contestare, oltre che la determinazione del quantum del danno riconosciuto e dei criteri di valutazione dello stesso, anche il rinvio operato dalla Sezione centrale di appello alla fase dell'esecuzione della sentenza innanzi al giudice ordinario per la determinazione del quantum risarcitorio in riferimento alle possibili ragioni di credito derivanti dai rapporti tra il e il compendio fallimentare di En.Cor. s.r.l., la Corte ha _3
ritenuto le censure, “oltre che riferite a questione di “merito”, quale l'entità del danno e le modalità di sua determinazione”, “comunque non centrate rispetto al dictum della sentenza che, con ampia motivazione (pgg. 66-67), considera adeguata la quantificazione del danno come operata dal primo giudice, anche disattendendo la richiesta di ctu contabile (pg.67). Il rinvio alla eventuale fase dell'esecuzione dinanzi al giudice ordinario è diretto non già alla determinazione del danno (già accertato), ma alla eventuale compensazione di tali somme con eventuali importi medio tempore recuperati dal Siffatte operazioni di definizione delle somme da recuperare sono _3 ordinariamente esperibili dinanzi al giudice dell'esecuzione, come previsto dagli artt. 214 -216 del
Codice della Giustizia contabile che espressamente considerano che la fase di esecuzione delle sentenze di condanna di natura erariale possa avvenire dinanzi al giudice ordinario”.
Chiarito tale aspetto, occorre considerare, con riferimento agli importi incamerati dal _3 successivamente alla pronuncia della condanna del giudice contabile, che l'Ente ha dato correttamente atto di aver incassato, dopo l'udienza del 31 ottobre 2023, il credito Iva vantato dal Parte_2
(procedura concorsuale rispetto alla quale il era divenuto assuntore) per un Controparte_3 importo complessivo di € 866.724,21.
Non constano altri importi da porre in compensazione, considerato che il non ha ancora _3
incardinato le azioni di responsabilità nei confronti di terzi amministratori di o dei membri del Pt_3
collegio sindacale.
Orbene, è appena il caso di precisare che l'incasso del credito Iva oltre tre anni dopo la notifica dell'atto precetto opposto non incide sulla legittimità del medesimo, atteso che, come detto, all'epoca della relativa notifica sussistevano integralmente le poste creditorie ivi riportate.
pagina 10 di 12 E' principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, che la riduzione del credito per fatti successivi la notifica del precetto (quali segnatamente il parziale adempimento) non incida sulla legittimità dell'atto (così ad esempio Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020).
Da ciò consegue il rigetto dell'impugnazione.
Nondimeno, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “Poichè
l'opposizione al precetto costituisce giudizio di cognizione, tutte le vicende relative al credito portato in esecuzione, ancorchè successive alla data di notificazione del predetto atto, devono essere considerate dal giudice dell'opposizione, il quale è tenuto a procedere ad una verifica dell'esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della decisione del predetto giudizio di opposizione” (cfr. Cass. 35002/2023; Cass. 14705/2022; Cass. 27688/2021), è necessario rideterminare oggi il credito del , defalcando dalla somma precettata, pari ad € 6.872.544,91, Controparte_3
l'importo di € 866.724,21.
Pertanto, ferma come detto la legittimità del precetto, il Comune avrà diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'importo di €. 6.005.820,70, oltre interessi e rivalutazione come da atto di precetto.
Gli appellanti, soccombenti in questo giudizio, devono essere condannati al pagamento integrale delle spese di lite. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia, e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore (assenza della fase istruttoria), €. 40.668,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello proposto da e e conferma per l'effetto la sentenza Controparte_1 CP_2
impugnata;
II – ferma la legittimità del precetto, accerta e dichiara che il ha diritto di Controparte_3
procedere all'esecuzione forzata nei confronti di e per l'importo di euro Controparte_1 CP_2
6.005.820,70, oltre interessi e rivalutazione come da atto di precetto;
III - condanna e in solido al pagamento, in favore del Controparte_1 CP_2 _3
, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in 40.668,00, oltre al rimborso
[...]
delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge;
pagina 11 di 12 IV - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di reclamo, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 18 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Giuseppe De Rosa
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 571/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLI PAOLO e Controparte_1 C.F._1 dell'avv. LUNGHINI BARBARA ( ) MERO DOMICILIATARIO VIA C.F._2
CESARE BATTISTI N. 2 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in C/O AVV. BARBARA LUNGHINI VIA CESARE BATTISTI 2 BOLOGNA presso il difensore avv. COLI PAOLO;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLI PAOLO e dell'avv. CP_2 C.F._3
LUNGHINI BARBARA ( ) MERO DOMICILIATARIO VIA CESARE C.F._2
BATTISTI N. 2 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in C/O AVV. BARBARA LUNGHINI VIA CESARE BATTISTI 2 BOLOGNA presso il difensore avv. COLI PAOLO
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZA FEDERICO, Controparte_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA V.M.HUGO 31 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. POZZA FEDERICO
APPELLATO
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva del Tribunale di Reggio Emilia n. 216/2023, pubblicata il 16 febbraio 2023
Conclusioni
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni depositate il 14/11/2024
Per parte appellata: come da note di precisazione delle conclusioni depositate il 15/11/2024
pagina 1 di 12
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Susanna Zavaglia;
lette le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.10.2021 e hanno Controparte_1 CP_2
convenuto in giudizio il , proponendo opposizione, ex art. 615 comma 1, c.p.c., Controparte_3 all'atto di precetto recante l'intimazione al pagamento, in via solidale, della complessiva somma di €.
6.872.544,91 oltre interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria, somma così quantificata sulla base di una sentenza di condanna al risarcimento di danno erariale pronunciata dalla
Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti (sentenza n. 19/2020/R pronunciata il 12 febbraio 2020), confermata in appello dalla Sezione Giurisdizionale Centrale (sentenza n. 197/2021 pronunciata il 21 maggio 2021), non definitiva, stante la pendenza di ricorso per cassazione.
A supporto delle proprie domande, gli attori hanno evidenziato come il credito precettato fosse privo dei requisiti di certezza, esigibilità e liquidità, avendo disposto la sentenza di condanna in grado di appello pronunciata dalla Corte dei Conti, che in sede esecutiva si dovesse tenere conto degli importi incamerati dal allegando: _3
- che tale sentenza stabilisce che l'importo, per il quale è pronunciata la condanna, "può e deve tenere conto, in sede di esecuzione, di eventuali importi incamerati dall'ente danneggiato, a scomputo del danno considerato dalla condanna";
- che “la somma "lorda", riportata in sentenza, deve essere ridotta/epurata dei cospicui importi già ricevuti dall'Ente (il Comune di ) ipoteticamente danneggiato. Tanto è vero che la sentenza, _3
in via meramente esemplificativa ma non complessiva né esaustiva, si limita a citare tra i vari crediti da scomputare dalla somma "lorda", ad esempio il credito IVA. A pagina 67 della sentenza appunto i
Giudici Contabili rilevano che tra le varie voci di credito da scomputare vi è anche il credito IVA per euro 858.981,00. Tali somme non possono divenire oggetto di pretesa creditoria nei confronti degli attuali opponenti”;
- che esistono atti ufficiali del Comune (i verbali del Consiglio Comunale del 27/11/20) nei quali è dato atto dell'esistenza di attivi di cassa per oltre euro 600.000,00, e di crediti fiscali;
- che “I Giudici Contabili, per sottolineare che la somma esposta nella sentenza non può costituire il montante di debito liquido certo ed esigibile verso gli indicati responsabili, ben precisano (pagina 68
pagina 2 di 12 sentenza) che il Comune Creditore è tenuto - in fase di esecuzione - alla verifica della disciplina ex art degli art. 212-216 c.g.c. anche a seguito di scambio di informazioni con il Pubblico Ministero che potrà impartire apposite istruzioni ex art 214 comma VI c.g.c. È dunque evidente che la somma esposta in sentenza non è né liquida, né certa, né esigibile”;
- che “Significativamente la sentenza precisa che la quantificazione (del danno e quindi del preteso credito) deve essere ridotta. Ridotta in ragione della "relazione di stima del valore dell'attivo fallimentare della società En.cor. srl" in raffronto con lo stato passivo del fallimento. In maniera comunque tale che l'esborso monetario rispetto al valore patrimoniale di un cespite societario ceduto dal deve tenere conto del fatto che il comune aveva inizialmente ceduto tale cespite ma poi _3 aveva riacquistato in parte tali cespiti immobiliari ed aziendali”;
- che “La sentenza (pagina 67) considera la vicenda fallimentare di En.cor. e rileva che il Curatore fallimentare di En.cor. dovrà esercitare l'azione di responsabilità (azione già autorizzata dal Giudice
Delegato) nei confronti degli ex amministratori, degli ex sindaci della fallita e dell'assuntore. In maniera comunque tale che - anche per tale titolo specifico - la quantificazione di danno "generale" espressa e riportata nel precetto non può costituire la quantificazione finale del credito azionabile. Ed anche tali somme dovranno essere decontate”;
- che “La sentenza (pagina 68) ben precisa che per definire l'ammontare debitorio verso il Comune di rilievo per la pozione Pellegrini - lotti, occorre tenere conto dei crediti maturati ed incassati dal medesimo ed occorre tenere conto della rivalutazione degli immobili e delle attività aziendali _3 incamerate dal medesimo”: in particolare, “con il finanziamento bancario En.cor. ha realizzato _3
14 impianti che producono (anche attualmente) energici da fonti rinnovabili e sono sfruttabili da parte del con indubbio beneficio sia in termini di entrate certe che di minor spesa anche ai fini _3 dell'efficientamento energetico”;
- che quindi “La somma esposta a preteso debito degli opponenti e lotti, non costituisce la CP_1
somma finale di debito ma semplicemente costituisce la base di calcolo per definire con il deconto delle varie ragioni di riduzione del debito, il credito finale vantato dal Con l'ulteriore conseguenza _3
che fintanto che tali operazioni di deconto non siano definite la pretesa creditoria non è certa e non è esigibile. La sentenza espressamente onera il di riquantificare la pretesa di pagamento - _3
decurtando le varie somme a deconto - nella fase di esecuzione della sentenza medesima
(espressamente pagina 68 sentenza) ed ancora (pagina 78 sentenza) tenendo comunque conto delle vicende successive o sopravvenute derivanti dai rapporti di debito/credito relative al compendio dei beni afferenti il fallimento En.cor.”;
pagina 3 di 12 - che non avendo ancora il “adempiuto all'onere di riquantificazione e precisazione del credito, _3
la pretesa di pagamento non è azionabile nei termini precettati. Si osservi che manca un atto di precisazione del credito integrativo del preteso titolo legittimante”;
- che in conclusione l'ammontare del debito non è determinato e nemmeno determinabile: la sentenza
“rimanda ad una serie di operazioni di quantificazione e detrazione che comunque non sono determinate o determinabili dal contenuto dell'atto. Facile è rilevare che non basta una semplice operazione aritmetica per liquidare il preteso credito. La stessa sentenza richiama infatti (e rimanda) ad una serie di necessarie verifiche documentali da eseguire anche in via extra processuale anche con lo scambio di informazioni con il Pubblico Ministero ex art 214 comma VI cgc (espressamente pagina 68 sentenza Corte Dei Conti) e comunque con la verifica di documenti e dati che non sono immediatamente accessibili”.
Sulla base della narrativa che precede, gli attori hanno dunque formulato le seguenti conclusioni:
“Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via immediata ed assolutamente preliminare Dichiarare la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo ex art 615 cpc per i motivi di cui sopra in punto di fumus boni Juris e periculum in mora. Nel merito
ACCERTATO che in ragione della sentenza Corte dei Conti sezione I giurisdizionale Centrale
d'Appello col numero 197/2021 in data 18/3/21 depositata il 24/5/21 (allega doc. n. 1) gli opponenti e non sono tenuti a pagare la somma di capitale euro 6.864.008,85 oltre Controparte_1 Parte_1
le successive somme precettate DICHIARARE l'illegittimità la nullità l'inefficacia dell'atto di precetto di data 17 settembre 21 notificato dal DICHIARARE l'inesistenza in capo al Controparte_3
ereditare precettante del diritto di procedere in executivis nei confronti di Controparte_3
e come da atto di precetto di data 17 settembre 2021 per inesistenza e/o Controparte_1 CP_2
inefficacia del titolo esecutivo.
[... Conseguentemente DICHIARARE improcedibile l'azione esecutiva minacciata da _3
con l'atto di precetto notificata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. _3
Stante la formulazione da parte degli attori di istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, comma I, c.p.c., è aperto un sub-procedimento nel quale si è difeso il _3
convenuto. Con ordinanza del 10.12.2021 il Giudice adito, ritenuto insussistente il requisito del fumus boni iuris, ha rigettato l'istanza.
Avverso tale provvedimento di rigetto è stato proposto dagli attori reclamo al Collegio, rigettato dal
Tribunale con ordinanza del 4/3/2022.
Con comparsa del 5/01/2022 il si è costituito nel giudizio di merito, instando per Controparte_3 il rigetto dell'opposizione, sul presupposto che il titolo portato dalla sentenza n. 197/21 della Corte dei pagina 4 di 12 Conti sezione I giurisdizionale d'appello rappresentasse un credito certo, liquido ed esigibile In particolare, l'Ente convenuto ha evidenziato come fosse inequivoca la quantificazione del danno operata sia da parte della Corte dei Conti che dalla Sezione I Giurisdizionale Centrale d'Appello, rilevando inoltre come:
- alcun rilievo potessero avere fatti impeditivi, modificativi o estintivi del rapporto consacrato nel provvedimento costituente il titolo, atteso che è solo alla verificazione dei medesimi che è consentito al debitore di azionare – laddove subisse nel concreto un pregiudizio – il rimedio dell'opposizione al precetto o all'esecuzione;
- allo stato non fossero in ogni caso sussistenti fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito consacrato nel titolo, atteso che il supposto credito iva (elemento richiamato dagli attori come evento potenzialmente modificativo) non risultava ancora essere stato incassato da parte del _3
;
[...]
- risultassero regolarmente espletate le verifiche documentali e in particolare lo scambio di informazioni con il Pubblico Ministero ex art. 214 comma VI c.g.c. previsto a pag. 68 della sentenza d'appello della Corte dei Conti.
*
Con sentenza n. 216/2023 pubblicata il 16 febbraio 2023, il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato le domande formulate dagli attori, condannandoli al pagamento in favore della controparte delle spese di lite.
Il Tribunale ha ribadito quanto già evidenziato in sede di sub-procedimento cautelare, e segnatamente che il credito azionato doveva ritenersi certo, liquido ed esigibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 474 c.p.c., tenuto conto che:
- dalla parte motivazionale della sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale
Regionale per l'Emilia Romagna, risultava che nella quantificazione del danno il Collegio avesse tenuto conto del valore degli assets del fallimento En.Cor., quantificati sulla base di una relazione di stima (pag. 36);
- detta quantificazione era stata integralmente confermata in sede di appello nella sentenza n.
197/2021 della Corte dei Conti, Sezione I Giurisdizionale Centrale d'Appello, di talchè nessun dubbio poteva esserci in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito consacrato nel titolo esecutivo su cui si fonda il precetto opposto;
- eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi successivamente alla formazione del titolo, sono inidonei a privare il credito dei predetti requisiti, atteso che, ove essi si pagina 5 di 12 verificassero e il creditore non li scomputasse dalle proprie richieste di pagamento, ciò potrebbe farsi valere in sede di opposizione al precetto o all'esecuzione;
- nel caso di specie, tali fatti non risultavano essersi verificati, non avendo il di _3
ancora incassato il credito iva in relazione al quale risultava formulata una richiesta _3 di rimborso all'Agenzia delle Entrate (doc. 5 in allegato alla comparsa di costituzione).
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e per i seguenti motivi: Controparte_1 CP_2
1) Primo motivo di appello. Violazione di legge. Violazione dell'articolo 474 comma 1 c.p.c..
Erronea attribuzione della qualità di titolo esecutivo ad una sentenza portante un credito non certo, non liquido, non esigibile. Errore sui presupposti di fatto. Omessa considerazione di elementi e prove documentali presenti in atti. Errata considerazione della scansione diacronica degli atti. Erroneità della decisione assunta dal Tribunale. difetto nel procedimento logico decisionale. Si dolgono gli attori che il Tribunale abbia obliato il fatto, testualmente rilevabile dalla motivazione della sentenza, che la Sezione Centrale d'Appello della Corte dei Conti ha rinviato ad altra sede giurisdizionale (segnatamente, al Giudice ordinario nel ruolo del Giudice dell'Esecuzione) la quantificazione dell'incidenza di fatti verificatisi anteriormente alla sua pronuncia e puntualmente dedotti nella loro rilevanza avanti la medesima Corte dei Conti (e ciò si evincerebbe dalle pagine 67 e 68 della sentenza della Sezione Centrale d'Appello);
2) Secondo motivo di appello. Violazione di legge. Violazione dell'articolo 474 comma 1
c.p.c.. Erronea attribuzione della qualità di titolo esecutivo ad una sentenza portante un credito non certo, non liquido, non esigibile. Errore sui presupposti di fatto. Omessa considerazione di elementi e prove documentali presenti in atti. Errata considerazione della successione diacronica degli atti. Erroneità della decisione assunta dal Tribunale.
Ribadiscono gli appellanti l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice, già esplicitato nel primo motivo di appello, rilevando come la Corte dei Conti non abbia accertato l'attivo fallimentare della società En.Cor. (da detrarre dal danno come quantificato) nella sua effettiva consistenza, demandando tale accertamento ad altro organo giurisdizionale.
Chiedono pertanto che sia accertato che “contrariamente a quanto affermato dal Tribunale:
(i) degli incassi e utilità percepiti dal non vi è stato alcun Controparte_3
accertamento; (ii) di detti incassi e utilità non si è tenuto conto in sede di liquidazione, se non per rinviarne la determinazione ad un diverso e successivo giudizio;
(iii) il credito indicato in sentenza non è né certo, né liquido, né esigibile, ma è stato determinato in misura provvisoria”.
pagina 6 di 12 3) Terzo motivo di appello. Le spese di giudizio. Sostengono gli appellanti che le spese, sulla base del principio della soccombenza, debbano essere poste a carico del _3
per entrambi i gradi di giudizio.
[...]
L'appellante ha quindi così precisato le proprie conclusioni:
“Contrariis rejectis, in accoglimento del proposto appello e in riforma dell'impugnata sentenza n.
216/2023 pronunciata in data 14 febbraio 2023 dal Tribunale di Reggio Emilia - Seconda Sezione
Civile, pubblicata in data 16 febbraio 2023, nella causa civile n. 4369/2021 R.G. di cui in atto, voglia
l'Eccellentissima Corte d'Appello accogliere le seguenti domande, per le ragioni tutte di cui in narrativa:
1. accertato che in ragione della sentenza Corte dei Conti sezione I giurisdizionale Centrale
d'Appello nr. 197/2021 in data 18 marzo 2021 depositata il 24 maggio 2021 gli opponenti
[...]
e non sono tenuti a pagare la somma capitale di euro 6.864.008,85 oltre le CP_1 CP_2
successive somme precettate;
2. dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia dell'atto di precetto in data 17 settembre 2021 notificato dal;
3. dichiarare l'inesistenza in capo al Controparte_3
creditore precettante del diritto di procedere in executivis nei confronti di Controparte_3
e come da atto di precetto di data 17 settembre 2021 per inesistenza Controparte_1 CP_2
e/o inefficacia del titolo esecutivo;
4. conseguentemente dichiarare improcedibile l'azione esecutiva minacciata dal con l'atto di precetto notificato”. Controparte_3
Si è costituito l'Ente appellato, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Alla prima udienza del 31.10.2023 è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., con concessione dei termini massimi di legge per le conclusionali e le repliche.
Con la nota di precisazione delle conclusioni del 14/11/2024 gli appellanti hanno prodotto l'ordinanza n. 2290/2024 pronunciata dalle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione nel ricorso proposto da e avverso la sentenza n. 197/2021 pronunciata il 21 maggio Controparte_1 CP_2
2021 dalla Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, con la quale l'impugnazione è stata rigettata.
Parte appellata ha invece dato atto di avere, nelle more di questo giudizio, ricevuto il pagamento da parte di Agenzia Entrate del credito iva vantato dal per € 866.724,21. Parte_2
All'udienza dell'11 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
pagina 7 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo e il secondo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto con essi gli appellanti fanno valere la medesima doglianza sulla carenza della natura di titolo esecutivo in capo alla sentenza della Corte dei Conti (sentenza n. 19/2020/R pronunciata il 12 febbraio 2020 dalla Sezione
Giurisdizionale Regionale) portante la condanna dei predetti al pagamento in favore del _3
, a titolo risarcitorio, della complessiva somma di €. 6.872.544,91, oltre interessi legali
[...]
maturati e maturandi e rivalutazione monetaria. Lamentano in particolare gli appellanti che la sentenza impugnata non abbia compreso la circostanza che la Sezione Centrale di Appello della Corte dei Conti, negando sul punto la propria giurisdizione, avrebbe demandato ad altro giudice la determinazione del danno, con particolare riguardo alla “quantificazione dell'incidenza di fatti verificatisi anteriormente alla sua pronuncia e puntualmente dedotti nella loro rilevanza avanti la medesima Corte”. Da ciò deriverebbe la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito il cui pagamento è stato intimato col precetto opposto.
L'assunto non ha pregio: premesso che, come rilevato dal convenuto, l'atto di appello _3
contiene argomentazioni nuove a sostegno della tesi degli appellanti sulla mancanza di qualità di titolo esecutivo in capo alla sentenza del giudice contabile (avendo sempre affermato, nel procedimento di primo grado, che essa derivasse da fatti estintivi e modificativi della situazione creditoria intervenuti successivamente alla predetta pronuncia), esse sono comunque inidonee a supportarne la fondatezza.
Invero, come più volte rilevato anche nel giudizio di primo grado, la sentenza n. 19/2020, la Corte dei
Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Emilia Romagna, integralmente confermata dal giudice di secondo grado e oggi, come rilevato in fatto, passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione presentato dagli odierni appellanti (cfr. ordinanza depositata delle Sezioni Unite della
Suprema Corte in data 24 ottobre 2023 nel giudizio Numero registro generale 30864/2021), li ha condannati, in solido tra loro, a pagare, in favore del , la somma di euro Controparte_3
6.864.008,85. Dalla motivazione di entrambe le pronunce del giudice contabile emerge con chiarezza che la Corte ha operato una precisa quantificazione del danno erariale cagionato all'Ente, considerando a scomputo del debito tutti gli importi o utilità ricevuti dal prima dell'emissione della sentenza _3
di condanna (di cui gli odierni appellanti avevano già lamentato la mancata valutazione in sede di appello avverso la sentenza di primo grado), tra cui segnatamente il valore degli assets del fallimento
En.Cor., quantificato sulla base della relazione di stima redatta dal dott. su incarico del Persona_1
(da cui la Sezione Centrale d'Appello ha ritenuto di non doversi discostare, sulla base di _3
motivazione non sindacabile in questa sede).
pagina 8 di 12 La Sezione Centrale d'Appello ha in particolare rilevato che “la quantificazione del danno appare quindi correttamente compiuta dal Giudice di primo grado, con esternazione dei criteri adottati e con
l'indicazione delle riduzioni da apportare al danno inizialmente contestato” (pag. 68 sentenza II grado
– doc. 2), ben evidenziando, in ordine al motivo di appello relativo alla asserita “mancata considerazione di possibili ragioni di credito derivanti dai rapporti tra e compendio dei beni _3 afferenti al Fallimento della En.Cor., tra cui, in particolare, il gettito derivante da crediti Iva”, che “È evidente, sul punto, che l'importo per cui è pronunciata la condanna può e deve tener conto, in sede di esecuzione, di eventuali importi incamerati dall'ente danneggiato, a scomputo del danno considerato dalla condanna” (pag. 67 sentenza II grado). Concetto, questo, ribadito anche con riferimento al valore dell'attivo fallimentare, in relazione al quale è evidenziato che la relativa valutazione è soggetta “a variazioni nel tempo, per effetto di crediti maturati e incassati, di rivalutazioni di immobili e di attività aziendali, che, come tali, possono avere un limitato e successivo effetto soltanto nella fase di esecuzione della sentenza di condanna” (pag. 68 sentenza II grado).
Con riguardo a tale ultima statuizione, da cui gli appellanti pretendono di cogliere un'abdicazione della propria giurisdizione da parte della Corte dei Conti, con rimando a diverso giudice per la determinazione del danno, si osserva che la Sezione Centrale d'Appello ha più volte esplicitato nella pronuncia come dette possibili variazioni non siano suscettibili di confutare la correttezza della valutazione del danno operata dal primo giudice, potendo rilevare solamente nella fase esecutiva della sentenza.
Del pari rilevanza nella sede esecutiva è stata attribuita dal giudice contabile all'eventuale gettito derivante al da crediti IVA, che all'epoca della pronuncia di secondo grado risultavano essere _3 stati oggetto di domanda di rimborso (per un importo di circa 800.000 €.) non ancora evasa dall'Agenzia delle Entrate. D'altro canto, l'ovvia necessità di tener conto dei pagamenti successivi la statuizione di condanna in sede esecutiva, secondo con i principi generali in materia, richiamati anche nella sentenza qui impugnata, non inficia di certo il requisito di liquidità del credito con essa accertato.
Come osservato dal Tribunale di Reggio Emilia anche in sede di reclamo avverso il provvedimento che aveva negato la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, infatti, “a seguito di qualunque sentenza di condanna ed alla stregua dei pacifici principi generali, eventuali pagamenti ricevuti dal beneficiario dopo la sentenza, debbono essere scomputati dal credito azionato in sede esecutiva”. Quindi, l'astratta possibilità che si verifichino, successivamente alla formazione del titolo, fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito non comporta, per ciò solo, che lo stesso sia privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Pertanto, è da escludere che si possa negare l'efficacia esecutiva del titolo azionato in ragione della mera possibilità che si verifichino, successivamente alla sua formazione, fatti pagina 9 di 12 impeditivi, modificativi o estintivi del rapporto consacrato nel provvedimento costituente titolo, atteso che, ove detti fatti si verificassero e il creditore non li scomputasse dalle proprie richieste di pagamento, ciò potrebbe farsi valere in sede di opposizione al precetto o all'esecuzione.
Che la quantificazione del danno sia stata effettuata dalla Corte dei Conti senza alcun rimando ad altri organi giudiziari trova integrale conferma nella richiamata ordinanza della Suprema Corte, pronunciata nelle more di questo giudizio, su ricorso degli odierni appellanti avverso la sentenza della Sezione
Centrale d'Appello della Corte dei Conti: con riguardo ai motivi di ricorso diretti a contestare, oltre che la determinazione del quantum del danno riconosciuto e dei criteri di valutazione dello stesso, anche il rinvio operato dalla Sezione centrale di appello alla fase dell'esecuzione della sentenza innanzi al giudice ordinario per la determinazione del quantum risarcitorio in riferimento alle possibili ragioni di credito derivanti dai rapporti tra il e il compendio fallimentare di En.Cor. s.r.l., la Corte ha _3
ritenuto le censure, “oltre che riferite a questione di “merito”, quale l'entità del danno e le modalità di sua determinazione”, “comunque non centrate rispetto al dictum della sentenza che, con ampia motivazione (pgg. 66-67), considera adeguata la quantificazione del danno come operata dal primo giudice, anche disattendendo la richiesta di ctu contabile (pg.67). Il rinvio alla eventuale fase dell'esecuzione dinanzi al giudice ordinario è diretto non già alla determinazione del danno (già accertato), ma alla eventuale compensazione di tali somme con eventuali importi medio tempore recuperati dal Siffatte operazioni di definizione delle somme da recuperare sono _3 ordinariamente esperibili dinanzi al giudice dell'esecuzione, come previsto dagli artt. 214 -216 del
Codice della Giustizia contabile che espressamente considerano che la fase di esecuzione delle sentenze di condanna di natura erariale possa avvenire dinanzi al giudice ordinario”.
Chiarito tale aspetto, occorre considerare, con riferimento agli importi incamerati dal _3 successivamente alla pronuncia della condanna del giudice contabile, che l'Ente ha dato correttamente atto di aver incassato, dopo l'udienza del 31 ottobre 2023, il credito Iva vantato dal Parte_2
(procedura concorsuale rispetto alla quale il era divenuto assuntore) per un Controparte_3 importo complessivo di € 866.724,21.
Non constano altri importi da porre in compensazione, considerato che il non ha ancora _3
incardinato le azioni di responsabilità nei confronti di terzi amministratori di o dei membri del Pt_3
collegio sindacale.
Orbene, è appena il caso di precisare che l'incasso del credito Iva oltre tre anni dopo la notifica dell'atto precetto opposto non incide sulla legittimità del medesimo, atteso che, come detto, all'epoca della relativa notifica sussistevano integralmente le poste creditorie ivi riportate.
pagina 10 di 12 E' principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, che la riduzione del credito per fatti successivi la notifica del precetto (quali segnatamente il parziale adempimento) non incida sulla legittimità dell'atto (così ad esempio Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020).
Da ciò consegue il rigetto dell'impugnazione.
Nondimeno, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “Poichè
l'opposizione al precetto costituisce giudizio di cognizione, tutte le vicende relative al credito portato in esecuzione, ancorchè successive alla data di notificazione del predetto atto, devono essere considerate dal giudice dell'opposizione, il quale è tenuto a procedere ad una verifica dell'esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della decisione del predetto giudizio di opposizione” (cfr. Cass. 35002/2023; Cass. 14705/2022; Cass. 27688/2021), è necessario rideterminare oggi il credito del , defalcando dalla somma precettata, pari ad € 6.872.544,91, Controparte_3
l'importo di € 866.724,21.
Pertanto, ferma come detto la legittimità del precetto, il Comune avrà diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'importo di €. 6.005.820,70, oltre interessi e rivalutazione come da atto di precetto.
Gli appellanti, soccombenti in questo giudizio, devono essere condannati al pagamento integrale delle spese di lite. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia, e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore (assenza della fase istruttoria), €. 40.668,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello proposto da e e conferma per l'effetto la sentenza Controparte_1 CP_2
impugnata;
II – ferma la legittimità del precetto, accerta e dichiara che il ha diritto di Controparte_3
procedere all'esecuzione forzata nei confronti di e per l'importo di euro Controparte_1 CP_2
6.005.820,70, oltre interessi e rivalutazione come da atto di precetto;
III - condanna e in solido al pagamento, in favore del Controparte_1 CP_2 _3
, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in 40.668,00, oltre al rimborso
[...]
delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge;
pagina 11 di 12 IV - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di reclamo, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 18 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Giuseppe De Rosa
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