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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/09/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 603/2020 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Maurizio Parte_1
Marras, che con l'avv. Salvatore Russo, l'avv. Walter Miceli e l'avv. Fabio Ganci la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso, ricorrente contro
(già Controparte_1 Controparte_2
), rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal dott. Antonio Cardia,
[...] dipendente dello stesso , giusta delega in atti, domiciliato in Elmas, presso la Direzione CP_1 generale regionale, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2020, – premesso di essere Parte_1 dipendente del convenuto, assunta con rapporto di lavoro a tempo indeterminato CP_1 nell'area del personale docente in data 1° settembre 2008 – ha adito il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, lamentando la violazione, da parte dello stesso , dell'art. 4 CP_1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, violazione che sarebbe consistita nell'erroneo e illegittimo conteggio, da parte dell'Amministrazione, in sede di ricostruzione di carriera, per decreto dirigenziale n. 5226 del 20 agosto 2013, dell'anzianità corrispondente al servizio pre - ruolo prestato tra gli anni scolastici 1982/1983 e 2007/2008 in forza di numerosi contratti di lavoro a termine.
In sintesi, ha contestato che il avrebbe riconosciuto una anzianità Parte_1 CP_1 di servizio inferiore rispetto a quella reale, con la conseguenza che, in ragione del denunciato abbattimento dell'anzianità maturata, verrebbe penalizzata nell'attribuzione della corretta posizione stipendiale.
pagina 1 di 5 Il ha resistito in giudizio, eccependo la prescrizione quinquennale da calcolarsi a CP_1 ritroso dalla data di notifica del ricorso introduttivo (19 gennaio 2021).
In corso di causa, il ha prodotto una proiezione della ricostruzione di carriera, CP_1 effettuata tenendo conto esclusivamente dell'anzianità di servizio effettiva della ricorrente, messa a confronto con la ricostruzione di carriera operata con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, con decreto del dirigente dell'istituto comprensivo Scuola Primaria di Via
Castiglione – Circolo Didattico XVII di Cagliari n. 5226 del 20 agosto 2013.
2. Per meglio inquadrare la disciplina di legge la cui applicazione la ricorrente contesta, si trascrive qui di seguito, per quanto qui di interesse, il testo dell'art. 485 del d.lgs. 16 aprile 1994,
n. 297, vigente ratione temporis (prima della novella apportata dall'art. 14, comma 1, lettera a) del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, che peraltro non ha efficacia retroattiva): “
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali. [...]”.
3. La giurisprudenza di merito e di legittimità si è già confrontata con la delicata questione relativa alla verifica di conformità del sistema di ricostruzione della carriera nel recente passato vigente nel settore della scuola pubblica italiana rispetto al quadro normativo europeo.
La Suprema Corte ha affermato che in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 d.lg. n. 297 del 1994 va disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la pagina 2 di 5 clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce, tutte le volte in cui l'anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nel citato art. 485, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, né
l'assenza del titolo abilitante all'insegnamento esclude l'applicazione di detto principio (Cass. civ.,
Sez. L, 27 marzo 2023, n. 8672; Cass. civ., Sez. L, 28 novembre 2019, n. 31149).
Ai fini della clausola 4 dell'Accordo quadro, la comparazione va dunque condotta tra l'anzianità effettivamente maturata dal docente a termine nel periodo considerato e l'anzianità che, nel medesimo arco temporale, avrebbe maturato il docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato per la stessa funzione.
Ne consegue che nel calcolo comparativo vanno neutralizzati gli istituti “virtuali” propri del lavoro a termine — in particolare l'equiparazione ad anno intero del servizio di almeno 180 giorni o reso continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini (art. 489 d.lgs. 297/1994) — per evitare una commistione di regimi e la conseguente discriminazione alla rovescia.
La verifica deve dunque avvenire sul solo servizio effettivamente prestato, maggiorato unicamente dei periodi che, anche per il docente di ruolo, non comportano decurtazioni di anzianità (es. congedi retribuiti, maternità e istituti assimilati), restando esclusi gli intervalli tra contratti e, per supplenze non annuali, i mesi estivi.
Solo ove, così operando, l'anzianità riconoscibile ex art. 485 risulti inferiore a quella che il comparabile a tempo indeterminato avrebbe maturato, l'art. 485 deve essere disapplicato.
3.1. Nel 2013, il ha ricostruito la carriera della ricorrente attribuendole una anzianità CP_1 complessiva preruolo, ai fini giuridici ed economici, di 7 anni.
Dalla documentazione versata in atti emerge che il , con lo stato matricolare prodotto in CP_1 data 17 marzo 2023, ha successivamente quantificato l'anzianità di servizio pre–ruolo della ricorrente in complessivi 3010 giorni, pari ad anni 8 e mesi 3 alla data del 1° settembre 2008, momento della sua immissione nei ruoli.
Anche tale ricostruzione non può, tuttavia, essere condivisa.
Essa, infatti, non tiene conto di ulteriori trenta giorni di servizio, prestati negli anni iniziali della carriera e specificamente documentati dalla ricorrente attraverso le certificazioni depositate (vd. anche dichiarazioni di cui al doc. 1 fascicolo della ricorrente), giorni che non risultano specificamente contestati dall'Amministrazione resistente (vd. conteggi depositati dalla ricorrente in data 28 febbraio 2024).
Ne deriva che l'anzianità complessiva maturata al momento dell'immissione in ruolo non era, come sostenuto in sede amministrativa con il decreto del 20 agosto 2013, pari a soli 7 anni, né, pagina 3 di 5 come successivamente ricalcolato nel corso del presente giudizio, corrispondeva a otto anni e tre mesi, bensì doveva correttamente attestarsi in anni 8 e mesi 4 di servizio effettivo.
Il riconoscimento di tale maggiore anzianità comporta conseguenze in termini di progressione economica.
In base al sistema di inquadramento previsto dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo, la ricorrente ha infatti raggiunto la fascia stipendiale “9-14 anni” già nel mese di aprile 2009, con conseguente diritto al riallineamento della retribuzione dalla medesima data, e ha successivamente maturato il passaggio alla fascia “15-20 anni” nel mese di maggio 2015.
3.2. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, per quanto di ragione, con disapplicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994 e riconoscimento in capo alla ricorrente dell'anzianità di servizio effettivamente maturata durante i rapporti di lavoro a termine.
In particolare, la ricorrente, avendo al 1° settembre 2008 un'anzianità pari a anni 8 e mesi 4, ha conseguito il diritto al trattamento economico della fascia stipendiale “9-14 anni” a decorrere dall'aprile 2009 e successivamente quello della fascia “15-20 anni” dal maggio 2015, con progressione identica a quella spettante ai dipendenti a tempo indeterminato comparabili.
Il deve, pertanto, essere condannato a riconoscere e corrispondere in favore della CP_1 ricorrente le differenze retributive derivanti dai suddetti passaggi di fascia, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dal 19 gennaio 2021.
4. In ragione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite devono essere compensate per la metà ai sensi dell'art. 92 c.p.c. e il resistente deve essere condannato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali residue, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia del lavoro e del valore indeterminabile della controversia.
4.1. Deve disporsi la distrazione delle spese in favore dei difensori con procura della ricorrente, che hanno dichiarato l'anticipazione e mancata riscossione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara, ai fini della ricostruzione di carriera, il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale del servizio pre–ruolo, pari a anni 8 e mesi 4 alla data del 1° settembre 2008, con conseguente progressione economica nella fascia “9-14 anni” dal mese di aprile 2009 e nella fascia pagina 4 di 5 “15-20 anni” dal mese di maggio 2015;
- per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, delle CP_1 differenze retributive conseguenti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale, decorrente a ritroso dal 19 gennaio 2021;
- compensa per metà le spese di lite e condanna il resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali residue, che liquida in euro 2.314,50 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori con procura della ricorrente.
Cagliari, 24 settembre 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 603/2020 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Maurizio Parte_1
Marras, che con l'avv. Salvatore Russo, l'avv. Walter Miceli e l'avv. Fabio Ganci la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso, ricorrente contro
(già Controparte_1 Controparte_2
), rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal dott. Antonio Cardia,
[...] dipendente dello stesso , giusta delega in atti, domiciliato in Elmas, presso la Direzione CP_1 generale regionale, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2020, – premesso di essere Parte_1 dipendente del convenuto, assunta con rapporto di lavoro a tempo indeterminato CP_1 nell'area del personale docente in data 1° settembre 2008 – ha adito il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, lamentando la violazione, da parte dello stesso , dell'art. 4 CP_1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, violazione che sarebbe consistita nell'erroneo e illegittimo conteggio, da parte dell'Amministrazione, in sede di ricostruzione di carriera, per decreto dirigenziale n. 5226 del 20 agosto 2013, dell'anzianità corrispondente al servizio pre - ruolo prestato tra gli anni scolastici 1982/1983 e 2007/2008 in forza di numerosi contratti di lavoro a termine.
In sintesi, ha contestato che il avrebbe riconosciuto una anzianità Parte_1 CP_1 di servizio inferiore rispetto a quella reale, con la conseguenza che, in ragione del denunciato abbattimento dell'anzianità maturata, verrebbe penalizzata nell'attribuzione della corretta posizione stipendiale.
pagina 1 di 5 Il ha resistito in giudizio, eccependo la prescrizione quinquennale da calcolarsi a CP_1 ritroso dalla data di notifica del ricorso introduttivo (19 gennaio 2021).
In corso di causa, il ha prodotto una proiezione della ricostruzione di carriera, CP_1 effettuata tenendo conto esclusivamente dell'anzianità di servizio effettiva della ricorrente, messa a confronto con la ricostruzione di carriera operata con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, con decreto del dirigente dell'istituto comprensivo Scuola Primaria di Via
Castiglione – Circolo Didattico XVII di Cagliari n. 5226 del 20 agosto 2013.
2. Per meglio inquadrare la disciplina di legge la cui applicazione la ricorrente contesta, si trascrive qui di seguito, per quanto qui di interesse, il testo dell'art. 485 del d.lgs. 16 aprile 1994,
n. 297, vigente ratione temporis (prima della novella apportata dall'art. 14, comma 1, lettera a) del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, che peraltro non ha efficacia retroattiva): “
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali. [...]”.
3. La giurisprudenza di merito e di legittimità si è già confrontata con la delicata questione relativa alla verifica di conformità del sistema di ricostruzione della carriera nel recente passato vigente nel settore della scuola pubblica italiana rispetto al quadro normativo europeo.
La Suprema Corte ha affermato che in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 d.lg. n. 297 del 1994 va disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la pagina 2 di 5 clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce, tutte le volte in cui l'anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nel citato art. 485, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, né
l'assenza del titolo abilitante all'insegnamento esclude l'applicazione di detto principio (Cass. civ.,
Sez. L, 27 marzo 2023, n. 8672; Cass. civ., Sez. L, 28 novembre 2019, n. 31149).
Ai fini della clausola 4 dell'Accordo quadro, la comparazione va dunque condotta tra l'anzianità effettivamente maturata dal docente a termine nel periodo considerato e l'anzianità che, nel medesimo arco temporale, avrebbe maturato il docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato per la stessa funzione.
Ne consegue che nel calcolo comparativo vanno neutralizzati gli istituti “virtuali” propri del lavoro a termine — in particolare l'equiparazione ad anno intero del servizio di almeno 180 giorni o reso continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini (art. 489 d.lgs. 297/1994) — per evitare una commistione di regimi e la conseguente discriminazione alla rovescia.
La verifica deve dunque avvenire sul solo servizio effettivamente prestato, maggiorato unicamente dei periodi che, anche per il docente di ruolo, non comportano decurtazioni di anzianità (es. congedi retribuiti, maternità e istituti assimilati), restando esclusi gli intervalli tra contratti e, per supplenze non annuali, i mesi estivi.
Solo ove, così operando, l'anzianità riconoscibile ex art. 485 risulti inferiore a quella che il comparabile a tempo indeterminato avrebbe maturato, l'art. 485 deve essere disapplicato.
3.1. Nel 2013, il ha ricostruito la carriera della ricorrente attribuendole una anzianità CP_1 complessiva preruolo, ai fini giuridici ed economici, di 7 anni.
Dalla documentazione versata in atti emerge che il , con lo stato matricolare prodotto in CP_1 data 17 marzo 2023, ha successivamente quantificato l'anzianità di servizio pre–ruolo della ricorrente in complessivi 3010 giorni, pari ad anni 8 e mesi 3 alla data del 1° settembre 2008, momento della sua immissione nei ruoli.
Anche tale ricostruzione non può, tuttavia, essere condivisa.
Essa, infatti, non tiene conto di ulteriori trenta giorni di servizio, prestati negli anni iniziali della carriera e specificamente documentati dalla ricorrente attraverso le certificazioni depositate (vd. anche dichiarazioni di cui al doc. 1 fascicolo della ricorrente), giorni che non risultano specificamente contestati dall'Amministrazione resistente (vd. conteggi depositati dalla ricorrente in data 28 febbraio 2024).
Ne deriva che l'anzianità complessiva maturata al momento dell'immissione in ruolo non era, come sostenuto in sede amministrativa con il decreto del 20 agosto 2013, pari a soli 7 anni, né, pagina 3 di 5 come successivamente ricalcolato nel corso del presente giudizio, corrispondeva a otto anni e tre mesi, bensì doveva correttamente attestarsi in anni 8 e mesi 4 di servizio effettivo.
Il riconoscimento di tale maggiore anzianità comporta conseguenze in termini di progressione economica.
In base al sistema di inquadramento previsto dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo, la ricorrente ha infatti raggiunto la fascia stipendiale “9-14 anni” già nel mese di aprile 2009, con conseguente diritto al riallineamento della retribuzione dalla medesima data, e ha successivamente maturato il passaggio alla fascia “15-20 anni” nel mese di maggio 2015.
3.2. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, per quanto di ragione, con disapplicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994 e riconoscimento in capo alla ricorrente dell'anzianità di servizio effettivamente maturata durante i rapporti di lavoro a termine.
In particolare, la ricorrente, avendo al 1° settembre 2008 un'anzianità pari a anni 8 e mesi 4, ha conseguito il diritto al trattamento economico della fascia stipendiale “9-14 anni” a decorrere dall'aprile 2009 e successivamente quello della fascia “15-20 anni” dal maggio 2015, con progressione identica a quella spettante ai dipendenti a tempo indeterminato comparabili.
Il deve, pertanto, essere condannato a riconoscere e corrispondere in favore della CP_1 ricorrente le differenze retributive derivanti dai suddetti passaggi di fascia, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dal 19 gennaio 2021.
4. In ragione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite devono essere compensate per la metà ai sensi dell'art. 92 c.p.c. e il resistente deve essere condannato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali residue, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia del lavoro e del valore indeterminabile della controversia.
4.1. Deve disporsi la distrazione delle spese in favore dei difensori con procura della ricorrente, che hanno dichiarato l'anticipazione e mancata riscossione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara, ai fini della ricostruzione di carriera, il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale del servizio pre–ruolo, pari a anni 8 e mesi 4 alla data del 1° settembre 2008, con conseguente progressione economica nella fascia “9-14 anni” dal mese di aprile 2009 e nella fascia pagina 4 di 5 “15-20 anni” dal mese di maggio 2015;
- per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, delle CP_1 differenze retributive conseguenti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale, decorrente a ritroso dal 19 gennaio 2021;
- compensa per metà le spese di lite e condanna il resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali residue, che liquida in euro 2.314,50 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori con procura della ricorrente.
Cagliari, 24 settembre 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 5 di 5